ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DEL 6 LUGLIO 1993. - COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SA VITTEL E COMITE D'ETABLISSEMENT DE PIERVAL CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - PROCEDIMENTO D'URGENZA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI PROVVISORI. - CAUSA T-12/93 R.
raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00785
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
++++
Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Sospensione totale o parziale dell' esecuzione di una decisione che autorizza, a determinate condizioni, una concentrazione tra imprese, sollecitata dagli organismi rappresentativi dei lavoratori ° Presupposti per la concessione ° Danno grave e irreparabile ° Contemperamento del complesso degli interessi in gioco ° Assenza per i lavoratori di un rischio di danno che giustifichi l' intervento del giudice del procedimento sommario
(Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; regolamento del Consiglio n. 4064/89; direttiva del consiglio 77/187, artt. 3 e 4)
In una situazione dove la sospensione dell' esecuzione di una decisione della Commissione che autorizza, in forza del regolamento n. 4064/89, una concentrazione tra imprese, sospensione richiesta dagli organismi rappresentativi dei dipendenti di talune delle medesime, si tradurrebbe nella sospensione, per tutta la durata del procedimento contenzioso, dell' autorizzazione accordata e dove la concessione dei provvedimenti provvisori sollecitati in via subordinata si tradurrebbe nel prolungamento di una situazione di posizione dominante idonea a causare effetti irreversibili sulla concorrenza nel settore interessato, incombe al giudice del procedimento sommario il compito di contemperare il complesso degli interessi in gioco. Per tale motivo vanno presi in considerazione non solo l' interesse dei richiedenti e in pari tempo quello della Commissione al ristabilimento di una concorrenza effettiva ma anche gli interessi di terzi e segnatamente delle imprese interessate, in modo da evitare, nel contempo, la creazione di una situazione irreversibile e l' instaurarsi di un danno grave e irreparabile nei confronti di una delle parti della controversia o di un terzo, o, ancora, nell' interesse pubblico.
In una tale situazione, la concessione dei provvedimenti sollecitati potrebbe giustificarsi soltanto qualora risultasse che, in assenza di questi ultimi, i dipendenti rappresentati dai ricorrenti sarebbero esposti a una situazione atta a minacciare il loro futuro.
Nel caso di specie, la decisione controversa non può incidere in via di principio sui diritti dei dipendenti delle imprese interessate né causare direttamente agli stessi un danno tale che il rischio del verificarsi di quest' ultimo giustificherebbe l' intervento del giudice del procedimento sommario.
Infatti, circa il danno che subirebbero i dipendenti dell' impresa cedente, per il fatto che la cessione pregiudicherebbe il loro diritto alla conservazione del patrimonio dell' impresa, va rilevato che, essendosi i ricorrenti limitati ad affermare il carattere risibile del corrispettivo finanziario della cessione, essi non hanno provato per quale aspetto la diminuzione del patrimonio di tale impresa sarebbe prima facie tale da comportare un rischio di danno grave e irreparabile per la conservazione dell' occupazione in seno all' impresa. In ogni caso, quanto al corrispettivo finanziario, è noto che il prezzo di cessione non deriva dalla decisione ma è soltanto il risultato dei negoziati condotti tra le imprese interessate.
Per quanto riguarda il danno che per i dipendenti dell' impresa ceduta deriverebbe dal fatto che essi non saranno più in grado di fruire dei vantaggi sociali che loro sono accordati sia dal rispettivo contratto individuale, sia dall' accordo collettivo in vigore in seno all' impresa cedente, va osservato, in primo luogo, che ai sensi degli artt. 3 e 4 della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono trasferiti al cessionario. Occorre sottolineare, in secondo luogo, che, secondo il diritto del lavoro nazionale applicabile, qualsiasi convenzione o accordo collettivo di lavoro di durata indeterminata può essere denunciato dalle parti firmatarie, alle condizioni previste nella convenzione o nell' accordo. Ne deriva che, anche ammesso che il danno asserito abbia carattere sufficientemente certo, tuttavia un danno siffatto non può risultare direttamente dalla decisione della Commissione. Infatti, così come la decisione non impone ai nuovi datori di lavoro di rimettere in discussione l' accordo collettivo applicabile ai dipendenti dell' impresa ceduta, è altrettanto vero che l' eventuale sospensione della cessione non garantirebbe una qualsivoglia tutela contro la possibilità di denuncia dell' accordo collettivo in vigore.
Nella causa T-12/93 R,
Comité central d' entreprise de la société anonyme Vittel, organismo rappresentativo del personale disciplinato dal libro IV del codice del lavoro francese, e
Comité d' établissement de Pierval, organismo rappresentativo del personale disciplinato dal testo già citato,
con sede sociale in Vittel (Francia), con gli avvocati François Nativi, Hélène Rousseau e Françoise Bienayme-Galaz, del foro di Parigi, assistiti dall' avv. Aloyse May, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest' ultimo, 31, Grand-rue,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Francisco Enrique González Díaz, membro del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, esperto nazionale distaccato presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 22 luglio 1992, relativa ad una procedura a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (IV/M.190 ° Nestlé/Perrier, GU L 356, pag. 1),
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Antefatti
1 Gli antefatti principali che hanno dato origine alla controversia su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi quali emergono dagli atti di causa depositati dalle parti e dalle spiegazioni orali fornite all' udienza, possono essere riassunti nella maniera seguente.
2 Il 25 febbraio 1992, la Nestlé SA (in prosieguo: la "Nestlé") ha notificato alla Commissione, ex art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 4064/89"), un' offerta pubblica di acquisto relativa alle azioni della Source Perrier SA (in prosieguo: la "Perrier"). Il 25 marzo 1992 la Commissione, dopo aver esaminato la notifica, ha deciso ex art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89, di avviare la procedura per il motivo che l' operazione di concentrazione notificata dava adito a seri dubbi quanto alla sua compatibilità col mercato comune.
3 Il 22 luglio 1992 la Commissione, alla luce soprattutto degli impegni assunti dalla Nestlé nei suoi confronti, ha adottato una decisione che dichiarava l' operazione di concentrazione compatibile col mercato comune (in prosieguo: la "decisione"). La decisione è subordinata al rispetto di condizioni ed obblighi aventi lo scopo di assicurare che la Nestlé si conformi agli impegni da essa assunti. Tra queste condizioni, la decisione prevede che la Nestlé deve vendere ad un concorrente e nel termine fissato dalla stessa decisione, i marchi e le fonti Vichy, Thonon, Pierval, Saint-Yorre e un certo numero di varie altre fonti locali, nonché le capacità di imbottigliamento relative a tali fonti.
4 Il 26 gennaio 1993 la Nestlé ha presentato alla Commissione un acquirente, il gruppo Castel, già presente nel settore delle bevande. Tale acquirente si è dichiarato interessato all' acquisto di tre delle grandi fonti che la Nestlé si è impegnata a rivendere (Vichy, Thonon, Saint-Yorre), nonché di un certo numero di fonti di minore importanza. Poiché la Commissione ha ritenuto che tale cessione non soddisfacesse completamente i termini della decisione, il 18 febbraio 1993 i gruppi Nestlé e Castel hanno concluso un nuovo accordo comprendente la cessione, oltre che delle fonti già menzionate, anche della fonte Pierval.
5 Il 3 marzo 1993 la Commissione ha pubblicato un comunicato stampa in cui ha fatto sapere che la proposta di riacquisto elaborata dal gruppo Castel costituiva un elemento decisivo per soddisfare le condizioni previste nel loro complesso e ha annunciato che essa avrebbe chiuso definitivamente il caso dal momento che erano venuti meno gli ostacoli alla cessione effettiva delle fonti, specialmente per quanto riguarda il trasferimento al gruppo Castel dei diritti di sfruttamento delle fonti Vichy e Thonon, possedute rispettivamente dallo Stato francese e dalla città di Thonon-les-Bains.
Il procedimento
6 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 febbraio 1993, il comité central d' entreprise della società per azioni Vittel, le comité d' établissement della Pierval e la Fédération générale agroalimentaire-CFDT hanno proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso inteso all' annullamento della decisione.
7 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 marzo 1993, il comité central d' entreprise della società per azioni Vittel e il comité d' établissement della Pierval (in prosieguo: i "ricorrenti") hanno proposto, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE, anche una domanda intesa a ottenere, in via principale, la sospensione dell' esecuzione della decisione controversa e, in via subordinata, un' ordinanza del Tribunale di sospensione della decisione, nella parte in cui essa esige la cessione della Pierval, sino alla conclusione del procedimento nel merito.
8 La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti urgenti il 17 marzo 1993. Le parti hanno svolto le loro difese orali il 23 marzo 1993.
9 Con ordinanza 2 aprile 1993, CCE Vittel e CE Pierval/Commissione (causa T-12/93 R, Racc. pag. II-449), il presidente del Tribunale ha ordinato alla Commissione di informare il Tribunale, non appena fosse stata in possesso dei relativi elementi, del ricorrere di tutte le condizioni relative alla cessione degli attivi previsti nella decisione e, in particolare, della rimozione degli ostacoli al trasferimento dei diritti di sfruttamento della Vichy e della Thonon. Con la stessa ordinanza, il presidente del Tribunale ha provveduto a sospendere l' esecuzione della decisione, nella parte in cui la stessa subordina la dichiarazione di compatibilità dell' operazione di concentrazione notificata all' osservanza della condizione relativa alla cessione della Pierval sino alla pronuncia del giudice del procedimento sommario, alla luce delle informazioni trasmessegli dalla Commissione, sulle domande con cui è stato adito.
10 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale l' 11 giugno 1993, la Commissione ha informato il Tribunale che il 27 marzo 1993 essa aveva ricevuto comunicazione dell' accordo di cessione degli attivi in questione tra la Nestlé ed il gruppo Castel, nonché delle autorizzazioni concesse sia dallo Stato francese, quanto all' acquisto da parte di Castel della Compagnie fermière di Vichy, titolare della licenza di sfruttamento della sorgente Vichy-Céléstins, che da parte del comune di Thonon-les-Bains, quanto all' autorizzazione di una nuova concessione per lo sfruttamento della sorgente Thonon. In tale occasione, la Commissione ha trasmesso al Tribunale un comunicato stampa del ministero francese del bilancio 5 maggio 1993, constatante che il ministro del Bilancio aveva approvato l' accordo intervenuto tra i gruppi Nestlé e Castel relativo alla concessione termale di Vichy, nonché una telecopia del segretario generale del municipio di Thonon-les-Bains 25 maggio 1993, con l' indicazione che il consiglio municipale aveva adottato "la modifica dell' accordo di concessione vincolante la SEMT e il Comune".
11 Con lettera registrata presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 1993, la Commissione ha comunicato al Tribunale una copia del verbale della riunione 24 maggio 1993 del consiglio municipale del comune di Thonon-les-Bains, nel corso della quale quest' ultimo ha adottato la modifica dell' accordo di concessione dello sfruttamento dell' acqua minerale di Thonon.
12 Dopo aver preso conoscenza delle informazioni trasmesse dalla Commissione in esecuzione della già citata ordinanza 2 aprile 1993, il giudice del procedimento sommario constata che sono ormai riunite, prima facie, tutte le condizioni relative alla cessione degli attivi previsti nella decisione e si ritiene sufficientemente informato al fine di potersi pronunciare sulla fondatezza della domanda di provvedimenti urgenti.
In diritto
13 A norma del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o decidere i provvedimenti provvisori necessari.
14 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande relative ai provvedimenti provvisori di cui agli artt. 185 e 186 del Trattato CE debbano precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Le misure richieste devono presentare carattere provvisorio, nel senso che esse non debbono pregiudicare la decisione sul merito (v., da ultimo, la citata ordinanza 2 aprile 1993).
15 Si fa rinvio, per l' illustrazione dei mezzi e argomenti delle parti, alla citata ordinanza del 2 aprile 1993. Tali elementi del fascicolo vengono ripresi in prosieguo solo nella misura necessaria al ragionamento del giudice del procedimento sommario.
Sull' oggetto della domanda ed il contemperamento degli interessi in gioco
16 Va ricordato che la presente domanda di provvedimenti urgenti è intesa a ottenere, in via principale, la sospensione dell' esecuzione della decisione con cui la Commissione ha autorizzato l' assunzione del controllo della Perrier da parte della Nestlé e, in via subordinata, un' ordinanza del Tribunale di sospensione della decisione, nei limiti in cui essa esige la cessione della Pierval, sino alla conclusione del procedimento nel merito.
17 Trattandosi in primo luogo della domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione, va preliminarmente rilevato che una sospensione siffatta si tradurrebbe nella sospensione, per l' intera durata del procedimento contenzioso, dell' autorizzazione accordata dalla Commissione circa l' operazione di concentrazione notificata e, pertanto, dell' esercizio, da parte della Nestlé, dei suoi diritti di voto in seno al gruppo Perrier, il che sarebbe idoneo a pregiudicare in modo grave lo stesso funzionamento delle imprese del gruppo.
18 In secondo luogo, per quanto attiene alla domanda di provvedimenti provvisori, intesi a ottenere che il Tribunale ordini la sospensione della decisione, nei limiti in cui essa esige la cessione della Pierval, sino alla conclusione del procedimento nel merito, va osservato che un provvedimento siffatto si tradurrebbe nella sospensione, fosse solo parziale, dell' esecuzione degli impegni, più sopra richiamati al punto 3, assunti dalla Nestlé nei confronti della Commissione, e, per questo stesso motivo, nel prolungamento di una situazione che la decisione medesima definisce quale posizione dominante idonea a causare effetti irreversibili sulla concorrenza nel settore interessato, mentre proprio a tale situazione le condizioni e gli obblighi imposti dalla decisione intendono porre termine. Infatti l' osservanza di tali impegni nel loro complesso, nel termine fissato dalla decisione, costituisce la condizione su cui poggia l' autorizzazione data dalla Commissione per realizzare l' operazione di concentrazione notificata.
19 Dinanzi a simili circostanze di fatto e di diritto, incombe al giudice del procedimento sommario il compito di contemperare non solo l' interesse particolare dei richiedenti a ottenere la sospensione dell' esecuzione della decisione controversa e l' interesse generale della Commissione al ristabilimento di una concorrenza effettiva ma anche gli interessi di terzi quali i gruppi Nestlé e Castel, in modo da evitare, nel contempo, la creazione di una situazione irreversibile e l' instaurarsi di un danno grave e irreparabile nei confronti di una delle parti nella controversia o di un terzo, o ancora, nell' interesse pubblico (v. ordinanza del presidente del Tribunale 15 dicembre 1992, causa T-96/92 R, CCE Grandes Sources e a./Commissione, Racc. pag. II-2579).
20 A tale riguardo, è opportuno ricordare che, in una situazione come quella del caso di specie, in cui i provvedimenti richiesti al giudice del procedimento sommario possono incidere gravemente sui diritti e sugli interessi di terzi i quali non sono parti nella controversia e non hanno potuto quindi essere sentiti, siffatto provvedimento potrebbe comunque giustificarsi soltanto qualora risultasse che, altrimenti, i richiedenti sarebbero esposti a una situazione atta a minacciare la loro stessa esistenza (v. ordinanza del presidente della Corte 22 maggio 1978, causa 92/78 R, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 1129; v. da ultimo la citata ordinanza CCE Grandes Sources e a./Commissione).
21 Spetta al giudice del procedimento sommario esaminare, alla luce di queste considerazioni, se siano riunite nel caso di specie le condizioni che permettono, in diritto, la concessione dei provvedimenti urgenti sollecitati.
Sulla sussistenza di un danno grave e irreparabile
22 Per costante giurisprudenza della Corte, il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori dev' essere valutata rispetto alla necessità esistente di adottare provvedimenti provvisori allo scopo di evitare un danno grave ed irreparabile per la parte che sollecita il provvedimento provvisorio. Incombe alla parte che sollecita la sospensione dell' esecuzione di fornire la prova che non potrebbe attendere l' esito del procedimento nella causa principale senza dover subire personalmente un danno che comporterebbe conseguenze gravi e irreparabili (v., da ultimo, ordinanza del presidente della Corte 29 giugno 1993, causa C-280/93 R, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-3667, punto 22 della motivazione).
23 I ricorrenti fanno valere su tale punto che la cessione dello stabilimento Pierval causerà loro un danno grave e irreparabile, imminente e certo. Secondo i ricorrenti, la cessione degli attivi della Pierval pregiudica l' interesse dei dipendenti di tale stabilimento, in particolare, e di quelli della società Vittel, in generale, per il fatto che una cessione siffatta pregiudica il loro diritto alla conservazione del patrimonio dell' impresa, data la circostanza, soprattutto, che, nelle condizioni del caso di specie, il corrispettivo finanziario di tale cessione sarebbe risibile. Inoltre i ricorrenti sottolineano che, per effetto della cessione, i dipendenti della Pierval non saranno più in grado di fruire degli importanti vantaggi sociali che loro sono riconosciuti sia dal rispettivo contratto individuale, sia dall' accordo collettivo in vigore in seno alla società Vittel. Secondo i ricorrenti, un danno siffatto presenta un carattere irreparabile, nella misura in cui la cessione, qualora abbia luogo, produrrà effetti giuridici su cui sarà impossibile ritornare, malgrado l' esistenza di clausole sospensive o risolutive. Essi aggiungono che tale danno deriva direttamente dalla decisione della Commissione che ha imposto la cessione di varie fonti, tra cui la Pierval, come condizione per la dichiarazione di compatibilità col mercato comune dell' operazione di concentrazione tra la Nestlé e la Perrier.
24 La Commissione ritiene in proposito che i ricorrenti non hanno dimostrato il sussistere a loro carico di un danno certo e imminente che risulterebbe dalla decisione. La convenuta fa valere in particolare che la cessione di una parte del patrimonio di un' impresa può costituire, in quanto tale, un danno per i suoi dipendenti soltanto se necessariamente dovesse derivarne per costoro l' effetto di rimettere in gioco un interesse che loro è proprio, quale la perdita dell' impiego, il che non si verifica nel presente caso. Quanto all' argomento dedotto dal danno che subirebbero specialmente i dipendenti della Pierval per effetto della cessione, la Commissione sottolinea che non è certo che la cessione dell' impresa abbia necessariamente come conseguenza il fatto di rimettere in discussione l' accordo collettivo e che, in ogni caso, un accordo siffatto continua a essere applicabile per un anno o sino all' entrata in vigore di un accordo sostitutivo, fermo restando che, qualora non fosse conclusa alcuna convenzione nell' anno successivo alla cessione dell' impresa, i dipendenti conservano i vantaggi individuali che essi hanno acquisito in forza dell' accordo concluso prima della cessione. Inoltre la Commissione rileva che gli accordi collettivi avrebbero potuto ugualmente essere denunciati dalla direzione della Vittel, anche nell' ipotesi in cui non si fosse venduto lo stabilimento Pierval. Ne discende, secondo la Commissione, che la denuncia degli accordi in parola non è una conseguenza intrinseca della cessione della Pierval, e pertanto il danno per i dipendenti di tale impresa non è né certo, né imminente.
25 A tale riguardo va preliminarmente ricordato che, come ha dichiarato il presidente del Tribunale nella citata ordinanza 15 dicembre 1992, in via di principio, una decisione che autorizza una concentrazione non può incidere sui diritti dei dipendenti dell' impresa che è stata oggetto di un trasferimento di proprietà in seguito ad un' operazione di concentrazione. Tuttavia occorre esaminare, nel caso di specie, se il danno grave e irreparabile asserito dai ricorrenti è sufficientemente certo da giustificare l' adozione dei provvedimenti provvisori richiesti e presenta in pari tempo un nesso di causalità diretto con la decisione.
26 Trattandosi del danno che subirebbero i dipendenti della società Vittel, su un piano generale, per il fatto che la cessione dello stabilimento Pierval pregiudicherebbe il loro "diritto alla conservazione del patrimonio dell' impresa", va rilevato che i ricorrenti non hanno provato per quale aspetto la diminuzione del patrimonio della Vittel, per effetto della cessione della Pierval, sarebbe prima facie tale da comportare un rischio di danno grave e irreparabile per la conservazione dell' occupazione in seno all' impresa. In proposito i ricorrenti, che non hanno menzionato alcuna particolare circostanza che permetta di definire certo e imminente il rischio di danno che subirebbero i dipendenti della Vittel per effetto della cessione, si limitano ad affermare il carattere risibile del corrispettivo finanziario della cessione. Orbene, è noto che il prezzo di cessione dello stabilimento Pierval, pur ammettendo che esso possa definirsi risibile, non risulta dalla decisione, ma è soltanto il risultato dei negoziati che la Nestlé ha condotto con il gruppo Castel sulla cessione del complesso degli attivi che la Nestlé si è impegnata a vendere.
27 Per quanto riguarda il danno risultante dal fatto che i dipendenti della Pierval non saranno più in grado di fruire degli importanti vantaggi sociali che sono loro accordati sia dal rispettivo contratto individuale, sia dall' accordo collettivo in vigore in seno alla società Vittel, va osservato, in primo luogo, che ai sensi degli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono trasferiti al cessionario.
28 Occorre sottolineare, in secondo luogo, che ai sensi dell' art. L 132-8 del codice del lavoro francese, menzionato dalle parti nel corso del procedimento, qualsiasi convenzione o accordo collettivo di lavoro di durata indeterminata può essere denunciato dalle parti firmatarie, alle condizioni previste nella convenzione o nell' accordo. Per quanto riguarda, in particolare, il fatto di rimettere in discussione una convenzione o un accordo in una data impresa a causa, segnatamente, di una fusione, cessione o scissione, lo stesso testo prevede che la convenzione o l' accordo continua ad essere efficace sino all' entrata in vigore di una nuova convenzione o di un nuovo accordo o, in assenza di questi ultimi, per una durata minima di un anno, fermo restando che i dipendenti interessati conservino i vantaggi individuali da loro acquisiti se la convenzione o l' accordo che sia stato disdetto non è stato sostituito nei termini.
29 Dagli elementi versati agli atti di causa, in particolare dall' intervento del presidente del comité central d' entreprise della Vittel nella riunione tenuta da quest' ultimo il 26 febbraio 1993 (allegato 4 alla domanda di provvedimenti urgenti), emerge che la convenzione collettiva continuerà ad essere applicabile nella nuova società. Quanto agli accordi collettivi, questi ultimi continueranno ad essere applicabili alle condizioni definite nel citato art. L 132-8 del codice del lavoro.
30 Alla luce di tutto quanto precede, va dichiarato, in primo luogo, che la possibilità di denunciare una convenzione o un accordo collettivo è offerta a ogni firmatario e, in secondo luogo, che, in caso di cessione di un' impresa, come si verifica nella fattispecie, nessuna disposizione legale o di altro tipo impone la denuncia o una qualsivoglia modifica della convenzione o dell' accordo in vigore. Va rilevato del pari che, se nondimeno l' applicazione di una convenzione o di un accordo siffatti fosse rimessa in discussione, le disposizioni della legge francese (art. L 132-8, settimo comma, del codice del lavoro) prevedono una disciplina identica a quella applicabile alla denuncia da parte di una o più parti firmatarie.
31 Ne deriva che, anche ammesso che il danno asserito, cioè la perdita, per i dipendenti dello stabilimento Pierval, dei vantaggi contenuti nell' accordo collettivo in vigore nell' impresa Vittel, abbia carattere sufficientemente certo, tuttavia un danno siffatto non può risultare direttamente dalla decisione. Infatti, così come la decisione non impone ai datori di lavoro di rimettere in discussione l' accordo collettivo applicabile ai dipendenti della Pierval, è altrettanto vero che l' eventuale sospensione della cessione della Pierval non garantirebbe una qualsivoglia tutela contro la possibilità di denuncia, nei termini previsti dalla legge, dell' accordo collettivo in vigore.
32 Pertanto e senza che occorra esaminare i mezzi invocati dai ricorrenti a sostegno della fondatezza prima facie della loro domanda nella causa principale, va dichiarato che non sono soddisfatte le condizioni che permettono, in diritto, la concessione dei provvedimenti sollecitati e che la domanda va respinta.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 6 luglio 1993.