Parole chiave
Massima

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Procedura ° Spese ° Domanda di ripetizione ° Termine per la presentazione ° Liquidazione ° Spese ripetibili ° Nozione ° Aspetti da prendere in considerazione

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, lett. b), e 92, n. 1]

Massima

Una domanda di ripetizione delle spese presentata nel termine di un anno circa non supera il termine ragionevole al di là del quale si può fondatamente ritenere che il creditore abbia rinunciato ai propri diritti.

In mancanza di disposizioni comunitarie di natura tariffaria, spetta al giudice comunitario, in sede di liquidazione delle spese, valutare liberamente, a norma dell' art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, i termini della causa, tenendo conto dell' oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l' aspetto del diritto comunitario nonché del grado di difficoltà della stessa, dell' entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti od ai consulenti che hanno prestato la loro opera e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti, senza prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati o eventuali accordi conclusi al riguardo tra la parte interessata ed i suoi agenti o consulenti.

Le spese di traduzione sostenute da un interveniente non costituiscono, in generale, spese indispensabili sostenute per la causa ai sensi dell' art. 91, lett. b), del regolamento di procedura. Tale giudizio può mutare qualora le spese di traduzione comportino una diminuzione del tempo dedicato allo studio degli atti da parte degli avvocati dell' interveniente.

Poiché il Tribunale, nel fissare le spese ripetibili, tiene conto di tutte le circostanze della causa fino al momento della pronuncia, non v' è motivo di statuire separatamente sulle spese sostenute dalle parti in relazione alla procedura di liquidazione delle spese.