61993B0002(01)

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) del 17 aprile 1996. - British Airways contro Air France. - Concorrenza - Liquidazione delle spese - Causa T-2/93 DEPE.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-00235


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


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Procedura ° Spese ° Domanda di ripetizione ° Termine per la presentazione ° Liquidazione ° Spese ripetibili ° Nozione ° Aspetti da prendere in considerazione

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, lett. b), e 92, n. 1]

Massima


Una domanda di ripetizione delle spese presentata nel termine di un anno circa non supera il termine ragionevole al di là del quale si può fondatamente ritenere che il creditore abbia rinunciato ai propri diritti.

In mancanza di disposizioni comunitarie di natura tariffaria, spetta al giudice comunitario, in sede di liquidazione delle spese, valutare liberamente, a norma dell' art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, i termini della causa, tenendo conto dell' oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l' aspetto del diritto comunitario nonché del grado di difficoltà della stessa, dell' entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti od ai consulenti che hanno prestato la loro opera e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti, senza prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati o eventuali accordi conclusi al riguardo tra la parte interessata ed i suoi agenti o consulenti.

Le spese di traduzione sostenute da un interveniente non costituiscono, in generale, spese indispensabili sostenute per la causa ai sensi dell' art. 91, lett. b), del regolamento di procedura. Tale giudizio può mutare qualora le spese di traduzione comportino una diminuzione del tempo dedicato allo studio degli atti da parte degli avvocati dell' interveniente.

Poiché il Tribunale, nel fissare le spese ripetibili, tiene conto di tutte le circostanze della causa fino al momento della pronuncia, non v' è motivo di statuire separatamente sulle spese sostenute dalle parti in relazione alla procedura di liquidazione delle spese.

Parti


Nel procedimento T-2/93 (92),

Société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France, società di diritto francese, con sede in Parigi, con l' avv. Eduard Marissens, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Francisco Enrique González-Díaz, membro del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

resistente,

sostenuta da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal signor John D. Colahan, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistito dal signor Christopher Vajda, barrister, del foro d' Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

TAT SA, società di diritto francese, con sede in Tours (Francia), con l' avv. Antoine Winckler, del foro di Parigi, e con il signor Romano Subiotto, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger e Hoss, 15, Côte d' Eich,

e

British Airways plc, società di diritto inglese, con sede in Hounslow (Regno Unito), con i signori William Allan e James E. Flynn, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese che devono essere rimborsate dalla richiedente all' interveniente British Airways plc, a seguito della sentenza del Tribunale 19 maggio 1994, causa T-2/93, Air France/Commissione (Racc. pag. II-323),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dai signori C.P. Briët, presidente, B. Vesterdorf, signora P. Lindh e signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


Procedimento

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 gennaio 1993, la société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France (in prosieguo: l' "Air France") ha presentato, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE, un ricorso inteso all' annullamento della decisione della Commissione 27 novembre 1992 (IV/M. 259 ° British Airways/TAT), relativa ad una procedura d' applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione delle imprese (versione rettificata pubblicata nella GU 1990, L 257, pag. 13). L' operazione di concentrazione esaminata in tal sede riguardava l' acquisizione, da parte della British Airways, del 49,9% del capitale della compagnia TAT European Airlines, mentre la quota rimanente del 50,1% restava di proprietà della TAT SA.

2 Con ordinanza 15 luglio 1993, il Tribunale ha ammesso il Regno Unito nonché la British Airways e la TAT SA ad intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni della Commissione.

3 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

4 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza del 23 febbraio 1994.

5 Con sentenza 19 maggio 1994, il Tribunale ha respinto il ricorso e ha condannato la Air France a sopportare le proprie spese nonché quelle, tra l' altro, dell' interveniente British Airways.

6 Con lettera 31 luglio 1995 indirizzata al consulente dell' Air France, lo studio legale dal quale la British Airways era rappresentata ha chiesto all' Air France il rimborso di un importo complessivo di 54 674,98 lire sterline (UKL). Tale ammontare è costituito da esborsi (spese di elezione di domicilio, spese di traduzione, spese di viaggio, comunicazioni telefoniche, telecopie, fotocopie ecc.) per un importo complessivo di 7 820,47 UKL e da onorari per un importo di 46 854,57 UKL. A tale lettera non faceva riscontro nessuna risposta prima della promozione del presente ricorso.

7 Alla luce di ciò, la British Airways ha proposto, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 novembre 1995, un' istanza di liquidazione delle spese, chiedendo al Tribunale di fissare le spese ripetibili da parte della medesima in un importo di 54 674,98 UKL.

8 L' 8 gennaio 1996 l' Air France ha depositato le proprie osservazioni in merito all' istanza di liquidazione delle spese. Le altre parti in causa non hanno depositato osservazioni.

Sulla ricevibilità

9 L' Air France afferma l' irricevibilità dell' istanza di liquidazione delle spese.

10 A sostegno di detta affermazione l' Air France ricorda, in primo luogo, che un' istanza di liquidazione delle spese dev' essere presentata entro un termine ragionevole, tale da non far presumere in nessun modo che il creditore abbia rinunciato ai propri diritti (ordinanza della Corte 21 giugno 1979, causa 126/76, Dietz/Commissione, Racc. pag. 2131). A suo parere, a causa del periodo di quattordici mesi intercorso tra la sentenza del Tribunale e la domanda di rimborso del 31 luglio 1995, per il quale non è stata fornita nessuna spiegazione, essa ha ragione di ritenere che la British Airways abbia rinunciato al proprio diritto al rimborso delle spese. Essa aggiunge che si tratta di onorari e di spese di cui la British Airways conosceva l' importo persino prima della pronuncia della sentenza del Tribunale.

11 L' Air France inoltre sostiene che l' istanza di liquidazione delle spese va considerata prematura in quanto, ai sensi dell' art. 92 del regolamento di procedura, il Tribunale statuisce sulle spese solo "se vi è contestazione sulle spese ripetibili". Infatti, il semplice decorso di tre mesi dopo la domanda di rimborso del 31 luglio 1995 non giustificherebbe l' idea che l' Air France contesti l' importo richiesto dalla British Airways.

12 Il Tribunale rileva che la sentenza pronunciata nella causa principale porta la data del 19 maggio 1994 e che il termine fissato per la presentazione di un' eventuale impugnazione è pertanto spirato il 25 luglio 1994, anche tenuto conto dei termini relativi alla distanza. Benché la presentazione di un' impugnazione non abbia effetto sospensivo, il Tribunale giudica normale che una parte che ha diritto alle spese attenda lo spirare del termine d' impugnazione prima di presentare la domanda di rimborso delle medesime alla parte rimasta soccombente innanzi al Tribunale. Il Tribunale ritiene inoltre che il periodo di un anno che la British Airways ha lasciato ulteriormente trascorrere prima di presentare all' Air France, con lettera datata 31 luglio 1995, la propria domanda di ripetizione delle spese non supera il termine ragionevole al di là del quale sarebbe giustificato ritenere che essa abbia rinunciato al proprio diritto a ripetere le spese da essa sostenute. Poiché la presente istanza è stata presentata poco tempo dopo l' inoltro della domanda di rimborso all' Air France, con lettera 31 luglio 1995, il primo motivo di irricevibilità dedotto dall' Air France deve pertanto essere respinto.

13 Per quanto concerne il carattere ° a dire della richiedente ° prematuro della presente istanza, è giocoforza constatare che dalle sue stesse osservazioni discende che l' Air France contesta l' importo di cui la British Airways chiede la ripetizione. Alla luce di ciò, anche ammettendo che il lasso di tempo intercorso tra la lettera 31 luglio 1995 e l' inoltro della presente istanza non le abbia consentito di manifestare la propria opinione riguardo alla contestazione dell' importo richiesto, l' Air France non ha comunque nessun interesse a far richiamo al carattere eventualmente prematuro della presente istanza.

14 Di conseguenza, la presente domanda è ricevibile.

Nel merito

15 La British Airways chiede al Tribunale di confermare integralmente l' importo di cui essa ha chiesto la ripetizione con lettera datata 31 luglio 1995, inviata al legale dell' Air France.

16 A sostegno di detta domanda, la British Airways ricorda, anzitutto, che la causa principale coinvolgeva interessi economici rilevanti per essa, il che giustificava un esame approfondito dei problemi sollevati, nonché un lavoro accurato sulla sua memoria d' intervento. La causa principale avrebbe inoltre riguardato questioni di diritto comunitario difficili e nuove, concernenti tanto il problema della ricevibilità del ricorso quanto la sua fondatezza.

17 Facendo riferimento all' ordinanza del Tribunale 8 marzo 1995, causa T-2/93 (92), Air France/Commissione (Racc. pag. II-533), avente ad oggetto le spese ripetibili da parte dell' interveniente TAT SA, la British Airways deduce che la difficoltà della causa giustificava pure onorari elevati.

18 Per quanto concerne gli esborsi da essa sostenuti, la British Airways rileva che essi consistono, in gran parte, in spese di traduzione. La British Airways ricorda di essere una società inglese, che la lingua abituale dei suoi legali è parimenti l' inglese e che il procedimento amministrativo si era svolto in inglese. Orbene, poiché per quanto riguarda la fase scritta il Tribunale ha respinto, con ordinanza 15 luglio 1993, la sua domanda di deroga alla regola sull' uso della lingua processuale, la British Airways sarebbe stata obbligata a far fronte a spese di traduzione.

19 L' Air France sostiene che la British Airways avrebbe diritto al rimborso degli onorari solo per la parte concernente gli aspetti della controversia sui quali l' Air France è rimasta soccombente. Le tesi di quest' ultima sulla ricevibilità del ricorso sono state tuttavia accolte e, per quanto concerne gli onorari, l' istanza di liquidazione della British Airways dovrebbe pertanto essere ritenuta per metà infondata.

20 Per quanto riguarda inoltre gli esborsi, l' Air France rileva che essi consistono, in gran parte, in spese di traduzione. Riconoscere tuttavia alla British Airways il diritto alle spese di traduzione equivarrebbe, per il Tribunale, a sconfessare la propria ordinanza 15 luglio 1993, già citata, mediante la quale esso ha negato alla British Airways la facoltà di produrre documenti in inglese. Essa sostiene che la British Airways avrebbe pertanto diritto al rimborso solo e soltanto delle sue spese di viaggio a Lussemburgo e, eventualmente, delle sue comunicazioni telefoniche.

21 Il Tribunale preliminarmente rileva che, per giurisprudenza consolidata, in mancanza di disposizioni comunitarie di natura tariffaria, esso deve liberamente valutare i termini della causa, tenendo conto dell' oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l' aspetto del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell' entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti che hanno prestato la loro opera e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti e che, a tal fine, non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata ed i suoi agenti o consulenti (ordinanza della Corte 26 novembre 1985, causa 318/82, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 3727, e ordinanza del Tribunale 8 marzo 1995, Air France/Commissione, già citata).

22 Il Tribunale ricorda che, così come sottolineato dalla stessa British Airways in sede di ricorso, i suoi avvocati avevano una conoscenza approfondita della causa dal momento che essi erano stati consulenti della British Airways in occasione del suo investimento nella TAT European Airlines ed avevano curato il procedimento relativo a detto investimento innanzi alla Commissione.

23 Malgrado questa conoscenza previa della causa, tale da agevolare il lavoro dei consulenti della British Airways, occorre rilevare che la controversia era indubbiamente importante dal punto di vista comunitario e che la materia del contendere ha richiesto l' esame di problematiche sia economiche sia giuridiche nuove e complesse. Per di più, le osservazioni della British Airways, sia in sede di memoria d' intervento sia nel corso dell' udienza, si sono rivelate pertinenti e originali in rapporto a quelle dedotte dalle altre parti in causa.

24 Il Tribunale inoltre ritiene che sia la natura della controversia, sia gli interessi economici che essa ha costituito per le parti giustificano onorari elevati (v., nello stesso senso, ordinanza del Tribunale 8 marzo 1995, Air France/Commissione, già citata, punto 23).

25 Il Tribunale ritiene inoltre che il fatto che esso non abbia accolto le conclusioni della British Airways in merito all' irricevibilità del ricorso nella causa T-2/93 è irrilevante per quanto concerne la liquidazione delle spese, dal momento che la sentenza pronunciata dal Tribunale nella causa T-2/93, già citata, è passata in giudicato e che l' Air France è stata condannata a sostenere integralmente le spese della British Airways. Di conseguenza, la semplice circostanza che su tale punto le conclusioni della British Airways non siano state accolte non può escludere la ripetizione delle spese connesse al lavoro svolto in merito a tale questione.

26 Per quanto concerne le spese di traduzione sostenute dalla British Airways, in qualità di interveniente, il Tribunale ritiene che spese di tal genere non vanno considerate in generale indispensabili per la causa, ai sensi dell' art. 91, lett. b), del regolamento di procedura. Tuttavia, come accertato nei precedenti punti 22 e 23, la circostanza che la British Airways sia stata rappresentata tanto nel procedimento innanzi alla Commissione quanto dinanzi al Tribunale dagli stessi avvocati è stata tale da agevolare il lavoro di questi ultimi e da ridurre il tempo che essi hanno dovuto dedicare alla pratica. Alla luce di ciò, il Tribunale ritiene che le spese di traduzione sostenute dalla British Airways possono essere ripetute, conformemente all' art. 91, lett. b), del regolamento di procedura.

27 Alla luce delle considerazioni svolte, l' importo totale delle spese da rifondere alla British Airways da parte dell' Air France, ivi comprese quelle sostenute dagli avvocati della British Airways, va fissato in 29 000 UKL.

28 Poiché il Tribunale, nel fissare le spese ripetibili, ha tenuto conto di tutte le circostanze della causa fino al momento della presente pronuncia, non v' è motivo di statuire separatamente sulle spese sostenute dalle parti in relazione all' attuale procedimento accessorio.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

così provvede:

L' importo totale delle spese che la richiedente deve rifondere all' interveniente British Airways plc è fissato in 29 000 UKL.

Lussemburgo, 17 aprile 1996.