SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

29 febbraio 1996

Causa T-547/93

Orlando Lopes

contro

Corte di giustizia delle Comunità europee

«Dipendenti — Rapporto informativo — Rigetto di candidature alla promozione — Domande di annullamento e di risarcimento»

Teslo completo in francese   II-185

Oggetto:

Ricorso avente ad oggetto l'annullamento di due memorandum relativi alla qualità del lavoro del ricorrente, del suo rapporto informativo per il periodo 1991-1992 e di due decisioni di rigetto della sua candidatura alla promozione, nonché il risarcimento del danno materiale e morale che egli ritiene di aver subito come conseguenza del comportamento dei suoi superiori gerarchici e delle decisioni impugnate.

Esito:

Annullamento parziale della decisione con cui si statuisce sul reclamo Cont. 11/93-R. Rigetto per il resto.

Sunto della sentenza

Il 17 settembre 1991 il ricorrente, giurista linguista di lingua portoghese, presentava un primo reclamo, registrato con il numero Cont. 12/91-R, contro il suo rapporto informativo per il periodo 1989-1990, contro due memorandum in data 30 e 31 maggio 1991 indirizzati dai suoi superiori gerarchici al comitato consultivo per i rapporti informativi da lui adito nell'ambito della procedura di valutazione di cui trattasi e, implicitamente, contro il suo rapporto informativo per il periodo 1987-1988.

Tale reclamo veniva respinto con decisione del comitato amministrativo della Corte del 9 dicembre 1991. Il ricorrente non presentava ricorso contro la decisione di rigetto.

Il 2 maggio 1993 il ricorrente presentava un secondo reclamo, registrato con il numero Cont. 10/93-R, mirante all'annullamento dei memorandum di cui sopra del 30 e 31 maggio 1991, all'annullamento della decisione di rigetto della sua candidatura al posto di giurista revisore che ha costituito oggetto dell'avviso di posto vacante CJ 62/92 e al risarcimento del danno materiale e morale che egli riteneva di aver subito.

Il 24 maggio 1993 il ricorrente presentava un terzo reclamo, registrato con il numero Cont. 11/93-R, mirante all'annullamento del suo rapporto informativo per l'esercizio 1991-1992, all'annullamento della decisione di rigetto della sua candidatura ad uno dei posti di giurista linguista principale di cui all'avviso di posto vacante C J 68/92 e al risarcimento del danno che egli riteneva di aver subito.

I reclami Cont. 10/93-R e Cont. 11/93-R venivano respinti con una decisione unica in data 12 luglio 1993, in base alla quale il comitato amministrativo della Corte:

dichiarava irricevibile il reclamo rivolto contro i memorandum del 30 e 31 maggio 1991;

confermava la decisione di rigetto delle candidature del ricorrente ai posti di cui agli avvisi di posto vacante CJ 62/92 e CJ 68/92, per il motivo essenziale che, secondo il parere dei superiori gerarchici del ricorrente, e contrariamente alle condizioni previste dall'avviso di posto vacante, quest'ultimo non era in grado di tradurre normalmente e senza revisione a partire da tre lingue;

dichiarava prematuro, e pertanto irricevibile, il reclamo contro il rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1991-1992, poiché questo rapporto non era ancora definitivo al momento della presentazione di tale reclamo.

Sulla domanda presentata dal ricorrente ai sensi degli artt. 48 e 114 del regolamento di procedura

II ricorrente non può basarsi sull'art. 114 del regolamento di procedura per tentare di ottenere che sia rimessa in discussione una decisione con la quale il Tribunale, esercitando il suo potere discrezionale, ha deciso di non inserire nel fascicolo un documento con il quale egli chiedeva di poter prendere posizione, ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, su taluni motivi nuovi che sarebbero stati contenuti nella controreplica. L'art. 48 del regolamento di procedura organizza infatti un sistema di disciplina specifica delle domande connesse alla presentazione di motivi nuovi, alle quali non si applica quindi la procedura prevista dall'art. 114 di tale regolamento.

Una tale decisione non pregiudica i diritti della difesa del ricorrente, che sono sufficientemente assicurati dalla possibilità offerta a ogni parte di presentare oralmente tutti gli argomenti che ad essa sembrano opportuni.

Riferimento: Corte 9 marzo 1966. causa 34/55, Mosthaf/CommissioneCEEA (Race. pag. 731)

Sulla ricevibilità del ricorso, in quanto mira all'annullamento dei memorandum del 30 e 31 maggio 1991

Gli atti preparatori di una decisione non arrecano pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo Statuto) e possono quindi essere contestati solo incidentalmente nell'ambito di un ricorso contro atti annullabili. Ora nella fattispecie risulta che l'unico oggetto dei due memorandum di cui trattasi è stato quello di preparare il rapporto informativo del ricorrente per l'esercizio 1989-1990. Ne deriva che le conclusioni per l'annullamento sono irricevibili in quanto mirano all'annullamento dei memorandum del 30 e 31 maggio 1991.

Riferimento: Corte 7 aprile 1965, causa 11/64, Weighardt/Commissione CEEA (Race, pag. 352); Corte 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione (Race. pag. 303); Tribunale 24 febbraio 1994, causa T-108/92, Calò/Commissione (Race. PI pag. II-213); Tribunale 15 giugno 1994, causa T-6/93, Pérez Jiménez/Commissione(Racc. PI pag. II-497)

Inoltre il Tribunale rileva che tali memorandum sono stati esplicitamente impugnati nel reclamo Cont. 12/91-R, rivolto in via principale contro questo rapporto informativo. Poiché la decisione di rigetto di tale reclamo non è stata impugnata nel termine previsto dall'art. 91 dello Statuto, occorre accogliere il motivo di irricevibilità basato sulla decadenza del ricorrente ad agire.

Il Tribunale ritiene del resto che la circostanza che il ricorrente abbia anche presentato una domanda di risarcimento è irrilevante per esaminare la ricevibilità della sua domanda di annullamento. Le conclusioni per il risarcimento, quando sono presentate unitamente a conclusioni per annullamento irricevibili, o sono esse stesse irricevibili, se sono strettamente connesse a queste ultime, o sono ricevibili, in quanto il danno asserito trova la sua origine in un illecito indipendente dal provvedimento che costituisce oggetto delle conclusioni di annullamento, solo a condizione di essere state precedute da un reclamo che fa seguito esso stesso ad una domanda indirizzata all'amministrazione e con cui s'invita quest'ultima a risarcire il danno subito.

Riferimento: Tribunale 8 giugno 1993. causa T-50/92. Fiorani/Parlamento(Racc. pag. II-555. punti 45 e 46)

Sulle conclusioni per l'annullamento

Sul primo motivo, relativo alla violazione delle norme di competenza al momento dell'esame delle candidature del ricorrente ai posti di cui trattasi

L'autorità che ha il potere di nomina (APN) dispone del potere statutario di procedere all'esame comparativo dei meriti dei dipendenti promovibili secondo la procedura o il metodo che essa ritiene più appropriato.

Nelle circostanze della fattispecie, il Tribunale ritiene che l'APN ha legittimamente potuto effettuare la sua scelta sulla base della proposta del cancelliere, alla quale erano allegati i pareri dettagliati emessi dal capo della divisione del personale, dal direttore della traduzione e dal capo della divisione di traduzione di lingua portoghese, nonché un estratto della valutazione media di ciascuno dei candidati.

Riferimento: Tribunale 30 novembre 1993. causa T-76/92. Tsirimokos/Parlamento (Race, pag. II-1281, punto 18)

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 26 dello Statuto al momento dell'esame delle candidature del ricorrente ai posti di cui trattasi

Lo scopo degli arti. 26 e 43 dello Statuto è quello di assicurare il diritto alla difesa del dipendente, evitando che decisioni dell'APN influenti sulla sua posizione amministrativa e sulla sua carriera siano adottate in base a fatti concernenti il suo comportamento dei quali non vi sia menzione alcuna nel fascicolo personale. Risulta da tali disposizioni che una decisione basata su elementi di questa natura non è conforme alle garanzie dello Statuto e deve essere annullata in quanto adottata a seguito di un procedimento viziato da illegittimità.

Riferimento: Corte 3 febbraio 1971, causa 21/70, Rittweger/Commissione (Race. pag. 7, punti 29-41); Corte 28 giugno 1972, causa 88/71, Brasseur/Parlamento (Race. pag. 499, punti 9-11); Corte 12 febbraio 1987, causa 233/85, Bonino/Commissione (Race. pag. 739^ puntoli); Tribunale 5 dicembre 1990, causa T-82/89, Marcato/Commissione (Race! pag. II-735, punto 78); Tribunale 30 novembre 1993, causa T-78/92, Parakis/Parlamento(Racc. pag. II-1299, punto 27); Tsirimokos/Parlamento, già citata, punto 33; Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-109/92, Lacruz Bassols/Cortedi giustizia (Race. PI pag. II-105, punto 68)

Alla luce di quanto precede, le disposizioni sopra menzionate non riguardano, in via di principio, i pareri espressi per 1'APN dai superiori gerarchici consultati nell'ambito di una procedura di promozione o di trasferimento. Infatti, tali pareri non devono essere portati a conoscenza dei candidati interessati, in quanto essi contengono solo una valutazione comparativa delle qualificazioni e dei meriti, basata su elementi di fatto menzionati nel loro fascicolo personale o comunicati agli interessati, i quali perciò hanno già avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni.

Riferimento: Tsirimokos/Parlamento, già citata, punto 34; Perakis/Parlamento, già citata, punto 28, Lacruz Bassols/Cortedi giustizia, già citata, punto 68

Tale non è tuttavia il caso quando questi pareri contengono, oltre ai giudizi derivanti dalla valutazione comparativa delle candidature, anche elementi riguardanti la competenza, il rendimento o il comportamento di un candidato che non siano stati preventivamente inseriti nel fascicolo personale. In un'ipotesi di questo tipo, l'art. 26, sopra menzionato, impone all'amministrazione di inserire tali elementi nel fascicolo personale dell'interessato.

Riferimento: Bonino/Commissione, già citata, punto 12; Rittweger/Commissione. già citata, punto 35, Brasseur/Parlamento, già citata, punto 18; Perakis/Parlamento, già citata, punto 29; Tsirimokos/Parlamento, già citata, punto 35; Lacruz Bassols/Corte di giustizia, già citata, punto 69

Occorre quindi accertare se, come sostiene il ricorrente nella presente fattispecie, il fatto che i pareri emessi sulla sua candidatura dal direttore della traduzione e dal capo della divisione della traduzione di lingua portoghese non siano stati inseriti nel suo fascicolo personale o portati a sua conoscenza prima dell'adozione delle decisioni impugnate abbia avuto per effetto di inficiare la validità di queste decisioni.

Il Tribunale constata che i pareri di cui sopra contengono una valutazione dei meriti del ricorrente rispetto ad altri candidati, in considerazione delle esigenze specifiche dei posti per i quali egli ha presentato la sua candidatura; che le valutazioni così effettuate sulla sua candidatura non sono affatto in contraddizione con i suoi rapporti informativi, i quali erano aggiornati e costituivano parte integrante del fascicolo amministrativo, e che esse non si basano di conseguenza su alcun elemento nuovo del quale il ricorrente non avrebbe avuto conoscenza e nei confronti del quale non avrebbe avuto l'occasione di far valere il suo punto di vista. Ne deriva che la convenuta non ha violato l'art. 26 dello Statuto.

Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 45, n. 1, secondo comma, dello Statuto al momento dell'esame delle candidature del ricorrente per i posti di cui trattasi

L'art. 45, n. 1, secondo comma, dello Stanno stabilisce il minimo di anzianità nel grado che ogni dipendente deve possedere per essere promovibile. Questa anzianità minima nel grado, che deve in via di principio essere calcolata a decorrere dalla data di nomina in ruolo dell'interessato, non può essere eretta a criterio di classificazione dei candidati ad una promozione nell'esame comparativo dei meriti ai sensi dell'art. 45, n. 1, primo comma, dello Statuto.

Riferimento: Tribunale 14 maggio 1991, causa T-30/90, Zoüer/Parlamento(Racc. pag. II-207. punto 22)

Il Tribunale ritiene che la convenuta ha debitamente tenuto conto delle esigenze di questa disposizione cominciando con l'assicurarsi che le candidature registrate nell'ambito del procedimento di copertura del posto di cui all'avviso di posto vacante CJ 69/92 soddisfacessero la condizione di anzianità minima prevista, anche se è vero che, in un secondo tempo, all'atto dell'esame comparativo dei meriti dei quattro candidati promovibili, effettuato ai sensi dell'art. 45, n. 1, primo comma, dello Statuto, l'APN ha tenuto conto di un criterio, del resto accessorio, di «anzianità globale nell'istituzione».

Sul quarto motivo, relativo al mancato rispetto, da parte dell'APN, delle condizioni di cui ai punti II e III degli avvisi di posto vacante CJ 62/92 e CJ 68/92

Il Tribunale rileva che il ricorrente, al quale incombe l'onere della prova, non presenta alcun elemento o indizio che possa comprovare un mancato rispetto di tali condizioni, di modo che il motivo è irrilevante in fatto.

Sul quinto motivo, relativo alla violazione dell'art. 45, n. 1, primo comma, dello Statuto

Consentire ad un dipendente, che ha lasciato scadere i termini perentori previsti agli artt. 90 e 91 dello Statuto senza impugnare, con i rimedi previsti da tali articoli, la validità del suo rapporto informativo, di rimettere in discussione quest'ultimo in via incidentale, in occasione di un ricorso presentato contro un atto annullabile per il quale questo rapporto ha svolto un ruolo preparatorio, sarebbe incompatibile con i principi che disciplinano i mezzi di ricorso previsti dallo Statuto e pregiudicherebbe la stabilità di questo sistema nonché il principio della certezza del diritto cui quest'ultimo si ispira.

Il Tribunale respinge pertanto come irricevibile la censura mossa dal ricorrente alla convenuta di aver rifiutato, in occasione delle decisioni impugnate, di esaminare la possibilità di mettere in discussione i suoi rapporti informativi per gli esercizi 1987-1988 e 1989-1990, la decisione di rigetto del reclamo Cont. 12/91 R e i loro atti preparatori, nonostante talune critiche che egli ha fatto valere nei confronti di questi diversi atti.

Riferimento Corte 12 ottobre 1978. causa 156/77. Commissione/Belgio (Racc. pagg. 1881.1896 e seguenti) Corte 10 dicembre 1980. causa 23/80, Grasselli/Commissione (Race. pag. 3709, punto 25); Tribunale 11 marzo 1993. causa T-87/91.Boessen/CES (Racc. pag. II-235, punto 27)

Per quanto riguarda la fondatezza del motivo, il Tribunale fa presente che, tenuto conto dell'ampio potere discrezionale di cui dispone ľ APN ai fini dell'esame comparativo dei meriti dei candidati ad una promozione prevista dall'art. 45 dello Statuto, il sindacato giurisdizionale deve limitarsi alla questione se, tenuto conto delle ragioni che hanno potuto determinare la valutazione espressa dall'amministrazione, quest'ultima abbia agito correttamente e non abbia esercitato il proprio potere in maniera manifestamente erronea. Il Tribunale non può in ogni caso sostituire la sua valutazione delle qualificazioni e dei meriti dei candidati a quella dell'APN. Inoltre non spetta al Tribunale controllare la fondatezza della valutazione, contenente giudizi complessi di valore che per loro stessa natura non possono essere oggetto di un controllo obiettivo, effettuata dall'amministrazione sulle capacità professionali di un dipendente. Ciò vale a maggior ragione m un caso come quello della fattispecie, in cui si tratta di giudizi di valore effettuati sulla qualità di lavori di traduzione che, per loro natura, comportano una parte rilevante di soggettività.

Riferimento: Corte 15 marzo 1989. causa 140/87, Bevan/Commissione (Race. pag. 701. punto 34) Tribunale 11 dicembre 1991, causa T-169/89. Frederiksen/Parlamento (Race, nag II-1403 punto 69): Tribunale 9 febbraio 1994. causa T-82/91. Latbam/Comm.ss.one (Race. PI pag. II-61, punto 64); Tribunale 8 giugno 1995, causa T-496/93. Allo/Commissione (Race. PI pag. II-405, punti 39 e 46)

Il Tribunale ritiene che non si può, nelle circostanze della fattispecie, addebitare all'APN un errore manifesto di valutazione. Per quanto riguarda l'asserzione di uno sviamento di potere, essa non sembra corroborata da alcun indizio serio. A tal riguardo il Tribunale fa presente che, secondo una giurisprudenza costante, una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere una finalità diversa da quella dichiarata.

Riferimento: Lacruz Bassols/Corte di giustizia, già citata, punto 52

Sul sesto motivo, relativo alla violazione dell'art. 90, n. 2, dello Statuto

Come essa stessa riconosce, la convenuta ha commesso un errore di diritto ritenendo che il rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1991-1992 non fosse divenuto definitivo alla data di presentazione del reclamo Cont. 11/93-R, il 24 maggio 1993. Poiché questo errore l'ha indotta a rifiutare di pronunciarsi su tale reclamo, almeno in quanto era rivolto contro il detto rapporto, la convenuta per tale motivo ha violato le disposizioni dell'art. 90, n. 2, secondo trattino, dello Statuto e la sua decisione deve pertanto essere annullata.

Il fatto che il ricorrente si sia astenuto dall'esercitare il diritto, conferito al dipendente dall'art. 43 dello Statuto, di aggiungere le sue osservazioni al rapporto informativo, o inoltre di ricorrere alle procedure interne di reclamo, non incide su una tale irregolarità, in quanto l'esaurimento di queste procedure, benché sia normalmente auspicabile, non costituisce un preliminare necessario alla presentazione di un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto.

Riferimento: Tribunale 1o dicembre 1994, causa T-54/92, Schneider/Commissione (Race PI pag. II-887)

Ciò premesso, il Tribunale deve anche pronunciarsi, per l'effetto del ricorso ad esso presentato ai sensi dell'art. 91 dello Statuto, sulla contestazione relativa alla legittimità del rapporto informativo di cui trattasi, avendo il ricorrente del resto concluso esplicitamente per l'annullamento di tale rapporto. A tal riguardo il motivo è respinto in quanto infondato.

Riferimento: Tribunale 16 luglio 1992, causa T-l/91. Della Pietra/Commissione (Race, pag. II-2145. punto 24)

Sulle conclusioni ai fini del risarcimento

Un dipendente che ha omesso di presentare, nei termini previsti agli artt. 90 e 91 dello Statuto, un ricorso di annullamento contro un atto assertivamente ad esso pregiudizievole non può, mediante una domanda di risarcimento del danno causato da tale atto, riparare a tale omissione e assicurarsi in tal modo nuovi termini di ricorsi.

Riferimento: Tribunale 13 luglio 1993, causa T-20/92. Moat/Commissione(Racc. pag. II-799)

Lo stesso vale quando l'omissione riguarda non l'atto che arreca pregiudizio in quanto tale, ma un atto preparatorio di quest'ultimo, il quale avrebbe potuto essere utilmente impugnato, in maniera incidentale, in occasione di un ricorso contro tale atto.

Ne deriva che le conclusioni per il risarcimento devono essere respinte in quanto irricevibili, nella fattispecie, laddove mirano al risarcimento del danno assertivamente causato dai memorandum del 30 e 31 maggio 1991.

Per il resto il Tribunale rileva che la domanda di indennizzo mira al risarcimento del danno assertivamente causato da atti che arrecano pregiudizio per i quali è richiesto anche l'annullamento, nonché, eventualmente, da provvedimenti preparatori di questi atti. Queste domande sono pertanto strettamente connesse tra di loro, di modo che il rigetto delle conclusioni per l'annullamento deve comportare il rigetto delle conclusioni per il risarcimento.

Riferimento: Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-82/91, Latham/Commissione (Race. PI pag. II-61); Tribunale 30 novembre 1994, causa T-558/93, Düchs/Commissione (Race. PI pag. II-837)

Sulle spese

Il Tribunale ritiene che il ricorrente stesso ha contribuito al mancato esame delle sue censure da parte della convenuta rifiutando di sottoscrivere il suo rapporto informativo per il periodo 1991-1992 o di fare ricorso alle procedure d'appello interne. Il Tribunale ha del resto respinto in quanto infondata la domanda del ricorrente mirante all'annullamento di tale rapporto. Alla luce di quanto sopra, e benché occorra annullare parzialmente uno degli atti impugnati, il Tribunale decide che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Dispositivo:

La domanda indirizzata dal ricorrente al Tribunale il 13 ottobre 1994 è respinta, e il documento ad essa allegato è escluso dal fascicolo.

Il ricorso è irricevibile in quanto mira, da un lato, all'annullamento del memorandum del 30 maggio 1991 del capo della divisione della traduzione di lingua portoghese e del memorandum 31 maggio 1991 del direttore della traduzione e, dall'altro, al risarcimento del danno assertivamente causato da questi atti.

La decisione della convenuta 16 luglio 1993, in quanto vi si dichiara che non occorre statuire sulla parte del reclamo Cont. 11/93-R relativa al rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1991-1992, è annullata.

Il ricorso è respinto per il resto.

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.