SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

10 maggio 1994

Causa T-512/93

Jacobus Stempels

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Domanda di autorizzazione previa — Mancata presentazione — Spese mediche — Rimborso — Esclusione»

Testo completo in francese   II-437

Oggetto:

Ricorso avente ad oggetto l'annullamento della decisione di rigetto della Commissione relativa al reclamo del ricorrente avverso il diniego di rimborso delle spese per impianti dentari.

Esito:

Rigetto.

Sunto della sentenza

Con lettera 25 ottobre 1989, il medico del ricorrente ha inviato alla Commissione un preventivo relativo a una cura concernente l'installazione di impianti dentari. Il ricorrente ha quindi fatto pervenire alla Commissione una nota delle spese, datata14 ottobre 1990, relative a una cura preparatoria all'installazione degli impianti, che la Commissione ha accolto per il rimborso.

Il 19 ottobre 1990, il comitato di gestione del regime d'assicurazione malattia comune alle istituzioni delle Comunità europee ha deciso di abolire il rimborso delle spese per impianti dentari a decorrere dal 1o gennaio 1991. Tale decisione di principio non ha formato oggetto di pubblicazione.

Il 15 agosto 1991 il ricorrente è stato sottoposto a un espianto che gli è stato rimborsato il 27 febbraio 1992. Il 20 dicembre 1991 è stato inviato alla Commissione un preventivo relativo a un nuovo impianto dentario.

Il 29 novembre 1992 il ricorrente ha presentato una domanda di rimborso delle spese relative all'installazione degli impianti avvenuta il 31 marzo 1992. Il 9 dicembre 1992 il ricorrente è stato informato che la Commissione non aveva ricevuto il preventivo e che gli impianti non sono più rimborsabili a partire dal 1o gennaio 1991. Il ricorrente ha inviato nuovamente alla Commissione una copia del preventivo in questione.

Nel corso del mese di gennaio 1993 la Commissione ha inviato al ricorrente un conteggio in cui si dichiara che non sono rimborsabili 8416,3 SFR concernenti i suoi impianti nonché una lettera in cui si precisa che il dentista di fiducia dell'istituzione ha emesso parere favorevole per il rimborso eccezionale delle spese per protesi fisse, nonostante la mancanza di preventivo.

Sul merito

1. Sul mezzo relativo alla violazione dell'art. 72 dello Statuto e del principio di proporzionalità commessa con la decisione di principio del 19 ottobre 1990

Il Tribunale respinge tale mezzo in quanto infondato: il ricorrente, non avendo ottenuto l'autorizzazione previa all'installazione di nuovi impianti e non essendosi informato circa l'esito riservato alla sua domanda, non può far carico alla Commissione di avergli negato il rimborso delle spese relative agli impianti, rimborso che è subordinato a un'autorizzazione previa, giacché non poteva ignorare che la mancanza di risposta dell'istituzione alla sua domanda d'autorizzazione costituiva, scaduto il termine di quattro mesi fissato dall'art. 90, n. 1, dello Statuto, una decisione implicita di rigetto impugnabile con reclamo (punti 24 e 25).

A torto il ricorrente sostiene che una domanda di autorizzazione previa sarebbe stata comunque inutile a causa dell'emanazione della decisione di principio, in quanto essa costituisce al più una direttiva interna che codifica la prassi decisionale della Commissione, che può però essere disattesa in ragione delle circostanze del caso di specie. Il ricorrente avrebbe pertanto dovuto informarsi circa l'esito riservato alla sua domanda di autorizzazione per sapere se, nel suo caso, la Commissione si fosse attenuta alla propria direttiva interna o avesse invece ravvisato motivi specifici per discostarsene e per esperire, in caso di disaccordo con la decisione sulla domanda di autorizzazione previa, i rimedi giuridici previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto (punto 26).

2. Sul mezzo relativo alla violazione del legittimo affidamento del ricorrente sul diritto al rimborso delle spese per impianti da lui sostenute

Il Tribunale rigetta tale mezzo in quanto il solo documento che avrebbe potuto far ritenere alla Commissione che il ricorrente si sarebbe fatto installare degli impianti era la nota delle spese del 14 ottobre 1990 e in quanto il rimborso di tali spese non poteva far sorgere in capo al ricorrente un legittimo affidamento sul rimborso degli impianti propriamente detti (punto 38).

Peraltro, mancando l'autorizzazione all'installazione dell'impianto effettuata il 31 marzo 1992, il preventivo del 15 ottobre 1989 nonché il rimborso del 27 febbraio 1992 concernente l'espianto subito il 15 agosto 1991, che non presentano alcuna connessione con la domanda di rimborso controversa, non potevano far sorgere in capo al ricorrente nessun legittimo affidamento circa l'implicita autorizzazione e il rimborso dell'impianto di cui trattasi (punto 39).

Inoltre, neanche il rimborso a titolo di cortesia delle spese relative all'applicazione di protesi fisse diverse dagli impianti poteva far sorgere un affidamento legittimo circa il rimborso delle attività connesse agli impianti dentari (punto 41).

3. Sul mezzo relativo alla violazione del dovere di assistenza

Nei limiti in cui il ricorrente sostiene che la Commissione, non mostrandosi comprensiva nei suoi confronti, è venuta meno a un dovere basilare di assistenza, il mezzo costituisce in realtà un appello all'indulgenza. Orbene, non spetta al Tribunale, nemmeno in base alla sua competenza esclusiva in materia pecuniaria, ordinare alla Commissione di mostrarsi indulgente o di dar prova esso stesso di indulgenza contra legem (punti 45 e 46).

Dispositivo:

Il ricorso è respinto.