61993O0280

ORDINANZA DELLA CORTE DEL 29 GIUGNO 1993. - REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - BANANE - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - SCAMBI CON I PAESI TERZI - RICORSO D'ANNULLAMENTO - MISURE PROVVISORIE. - CAUSA C-280/93 R.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-03667


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

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1. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Provvedimenti provvisori ° Presupposti per la concessione ° Danno grave e irreparabile ° Danni che possono essere fatti valere da uno Stato membro

(Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2)

2. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Provvedimenti provvisori ° Presupposti per la concessione ° Danno grave e irreparabile ° Contemperamento degli interessi in gioco ° Domanda di uno Stato membro al fine di essere autorizzato, a titolo individuale, a ritardare l' applicazione di taluni meccanismi di una nuova organizzazione comune dei mercati agricoli

[Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2; regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93]

Massima


1. L' urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori dev' essere valutata alla luce della necessità di adottare provvedimenti provvisori onde evitare che l' applicazione immediata della misura oggetto del ricorso principale provochi un danno grave e irreparabile. Per quanto riguarda la natura del danno che si può far valere, va rilevato che gli Stati membri sono responsabili degli interessi, segnatamente economici e sociali, considerati come generali a livello nazionale e, in questa qualità, sono legittimati ad agire in giudizio per assicurarne la difesa. Di conseguenza, essi possono far valere danni che colpiscano un intero settore della loro economia, soprattutto quando il provvedimento comunitario impugnato sia atto a causare ripercussioni negative sul livello dell' occupazione e sul costo della vita.

2. Va respinta la domanda di provvedimenti provvisori proposta da uno Stato membro e diretta di fatto alla concessione, unicamente a tale Stato membro, della sospensione dell' applicazione di una parte importante di una nuova organizzazione comune dei mercati dal momento che, in primo luogo, la realizzazione del rischio addotto per un intero settore dell' economia nazionale dipende dal verificarsi di un complesso di fattori che non appaiono prevedibili con una grado di probabilità sufficiente, in secondo luogo, la detta organizzazione comune comporta meccanismi che consentono alle autorità comunitarie di reagire nel caso in cui il rischio paventato si verifichi e, d' altro canto, qualora i meccanismi previsti dall' organizzazione comune non fossero messi in atto come previsto, sussisterebbe un serio rischio di pregiudizio per gli altri Stati membri.

Parti


Nel procedimento C-280/93 R,

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, Villemombler Strasse 76, Bonn, e dall' avv. Jochim Sedemund, del foro di Colonia, Heumarkt 14, Colonia, in qualità di agenti,

richiedente,

contro

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai signori Jean-Paul Jacqué, direttore presso il servizio giuridico, Bernhard Schloh, Arthur Brautigam e Juergen Huber, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Xavier Herlin, direttore della direzione Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

resistente,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Peter Gilsdorf, consigliere giuridico principale, Eugenio de March, consigliere giuridico, e Ulrich Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

Repubblica ellenica, rappresentata dal signor Vasileios Kontolaimos, consigliere presso l' avvocatura dello Stato, e dalla signora Vasileia Pelekou, procuratore, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,

Regno di Spagna, rappresentato dal signor Alberto Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,

Repubblica francese, rappresentata dal signor Jean-Pierre Puissochet, direttore degli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri, Philippe Pouzoulet, vicedirettore presso la direzione degli Affari giuridici, e dalla signora Catherine de Salins, consigliere agli affari esteri presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henri,

Repubblica italiana, rappresentata dal professor Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, assistito dal signor Maurizio Greco, avvocato dello Stato, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

Repubblica portoghese, rappresentata dal signor Luis Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione generale per le Comunità europee, dalla signora Maria Luisa Duarte, e dal signor José Santos Cardoso, rispettivamente consigliere giuridico e addetto principale presso lo stesso servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Portogallo, 33, allée Scheffer,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla signora S. Lucinda Hudson, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistita dal signor David Anderson, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda di provvedimenti provvisori intesa a consentire alla Repubblica federale di Germania di autorizzare, finché la Corte non si sia pronunciata nella causa principale, l' importazione, in franchigia dai dazi doganali, di banane originarie di paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), negli stessi quantitativi annui del 1992,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: C. Gulmann

cancelliere: J.-G. Giraud

sentito l' avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Con ricorso depositato in cancelleria il 14 maggio 1993, la Repubblica federale di Germania ha chiesto a questa Corte, in forza dell' art. 173, primo comma, del Trattato CEE, l' annullamento del titolo IV e dell' art. 21, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento").

2 Con atto distinto, depositato in cancelleria il 19 maggio 1993, la Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Corte, in forza degli artt. 185 e 186 del Trattato, e dell' art. 83 del regolamento di procedura, di consentirle di autorizzare, fino a quando la Corte non si sia pronunciata nella causa principale, l' importazione in franchigia dai dazi doganali di banane originarie di paesi terzi, ai sensi dell' art. 15, n. 3, del regolamento, negli stessi quantitativi annui del 1992.

3 Con decisione 9 giugno 1993, il presidente della Corte, ai sensi dell' art. 85, primo comma, del regolamento di procedura, ha deferito alla Corte l' esame della domanda di provvedimenti urgenti.

4 Con ordinanze del 10 giugno 1993, la Commissione delle Comunità europee, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e il Regno Unito sono stati ammessi a intervenire nel procedimento sommario a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

5 Il regolamento fissa, al titolo IV, il regime degli scambi con i paesi terzi. Esso prevede in proposito che le importazioni tradizionali di banane in provenienza dai paesi ACP verso la Comunità, nei quantitativi stabiliti nell' allegato, possono continuare ad effettuarsi in franchigia dai dazi doganali.

6 Ai sensi dell' art. 18, n. 1, del regolamento,

"per ogni anno è aperto un contingente tariffario di due milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali.

Nell' ambito di questo contingente tariffario le importazioni di banane di paesi terzi sono soggette ad un' imposizione pari a 100 ECU/t, le importazioni di banane ACP non trandizionali sono soggette a dazio zero (...)".

Ai sensi del n. 2 del medesimo articolo,

"al di fuori del contingente di cui al paragrafo 1

° le importazioni di banane ACP non tradizionali sono soggette ad un' imposizione pari a 750 ECU/t,

° le importazioni di banane di paesi terzi sono soggette ad un' imposizione pari a 850 ECU/t".

L' art. 19, n. 1, dispone che

"il contingente tariffario è aperto, a decorrere dal 1 luglio 1993, secondo la seguente ripartizione:

a) il 66,5% per la categoria degli operatori che hanno commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali;

b) il 30% per la categoria degli operatori che hanno commercializzato banane comunitarie e/o ACP tradizionali;

c) il 3,5% alla categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che hanno iniziato, a decorrere dal 1992, a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o dalle banane ACP tradizionali (...)".

7 L' art. 21, n. 2, del regolamento sopprime il contingente tariffario previsto dal protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane (in prosieguo: il "protocollo"), allegato alla convenzione d' applicazione relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità, di cui all' art. 136 del Trattato.

8 Conformemente al protocollo allegato alla predetta convenzione di applicazione, la quale non è più in vigore dal 31 dicembre 1962, la Repubblica federale di Germania beneficiava di un contingente annuo di importazione di banane in franchigia dai dazi doganali. La base per il calcolo di tale contingente era, in forza del n. 5 del protocollo, il quantitativo importato nel 1956, vale a dire 290 000 t. Questo quantitativo andava aumentato, per ogni successivo anno di applicazione, conformemente alle regole di calcolo previste ai nn. 3 e 4 del protocollo. Qualora, nel corso di un anno determinato, il quantitativo così calcolato non fosse sufficiente a soddisfare il fabbisogno destinato al consumo nella Repubblica federale di Germania, ai sensi del n. 6 del protocollo, gli Stati membri interessati si dichiaravano pronti a consentire un aumento corrispondente del contingente, nel caso in cui i paesi e territori d' oltremare si trovassero nell' impossibilità di fornire integralmente i quantitativi supplementari richiesti. A norma del n. 4, terzo comma, del protocollo, su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, poteva decidere dell' abolizione o della modificazione di tale contingente.

9 In forza del protocollo, la Repubblica federale di Germania ha importato, nel 1992, 1 371 000 t di banane in franchigia dai dazi doganali, quantitativo composto da 721 000 t calcolato conformemente al protocollo e da un quantitativo supplementare di 650 000 t richiesto a norma del n. 6 del protocollo.

10 La Repubblica federale di Germania, richiedente, il Consiglio, resistente, e gli intervenienti hanno svolto le rispettive osservazioni orali all' udienza della Corte del 18 giugno 1993.

11 Durante l' udienza, la Repubblica federale di Germania ha adeguato la propria domanda nel senso che essa accetta, in subordine, di assoggettare i quantitativi di banane che sarebbe autorizzata a importare, attraverso un provvedimento provvisorio, a un dazio doganale di 100 ECU per tonnellata.

12 Il Consiglio, senza opporsi alla presa in considerazione di questo adeguamento della domanda, ha dichiarato che esso non era tale da indurlo a cambiare posizione.

13 Alla fine dell' udienza, la Repubblica federale di Germania ha modificato l' oggetto stesso della propria domanda sollecitando, in ulteriore subordine, in primo luogo, un aumento del contingente tariffario di 900 000 t annue e, in secondo luogo, una ripartizione del contingente secondo le seguenti modalità: il 90% a vantaggio degli importatori già in attività, in relazione ai quantitativi di banane importati nel corso degli anni precedenti, e il 10% a beneficio dei nuovi importatori.

14 Il Consiglio ha considerato quest' ultima modifica come una domanda nuova, nei confronti della quale esso non era in grado di prendere posizione, non avendone potuto esaminare i riflessi.

15 Per quanto riguarda l' adeguamento della domanda formulato in via subordinata durante l' udienza, si deve dichiarare che esso si inserisce nel contesto del provvedimento sollecitato nella domanda di provvedimenti urgenti; si tratta in realtà di una riduzione della portata di quest' ultima, in quanto dovrebbe attenuarne gli effetti, quanto meno sul piano delle risorse finanziarie della Comunità. Di conseguenza, nulla osta alla presa in considerazione di tale adeguamento.

16 Tuttavia le cose stanno diversamente per quanto riguarda la modifica della domanda presentata in ulteriore subordine alla fine dell' udienza. Infatti, essa è di natura sostanzialmente diversa dalla domanda proposta dalla Repubblica federale di Germania e ne modifica in maniera sostanziale l' oggetto. Mancando la possibilità, per le altre parti interessate, di prendere posizione nei confronti di quella che deve dunque essere considerata una nuova domanda, la Corte può soltanto dichiarare irricevibile tale domanda formulata in udienza.

17 Ai sensi dell' art. 185 del Trattato, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, conformemente agli artt. 185 e 186 del Trattato, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

18 Ai sensi dell' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura, una decisione con cui si dispone la sospensione dell' esecuzione di un atto o un provvedimento provvisorio sono subordinati all' esistenza di motivi di urgenza, oltreché di argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

19 Per quanto riguarda gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano, prima facie, la concessione del provvedimento provvisorio, la Repubblica federale di Germania sostiene che il titolo IV e l' art. 21, n. 2, del regolamento sono viziati da illegittimità.

20 A questo proposito, la Repubblica federale di Germania deduce vari motivi attinenti, in sostanza, alla mancata nuova consultazione del Parlamento europeo sulla versione definitiva del regolamento, alla violazione dell' obbligo di motivazione, all' inosservanza delle disposizioni del Trattato relative alla politica agricola comune, alle norme di concorrenza e alla politica commerciale comune, alla violazione dei principi di non discriminazione e di proporzionalità, oltreché di taluni diritti fondamentali, nonché all' inosservanza delle norme della quarta convenzione di Lomé e delle regole del GATT.

21 Su questo punto, è sufficiente osservare che il ricorso solleva questioni di diritto complesse che meritano un esame approfondito previo contraddittorio e che la domanda non sembra, prima facie, completamente sprovvista di giustificazione. Pertanto, essa non può essere respinta per questo motivo.

22 Per quanto riguarda il presupposto dell' urgenza, va ricordato che per giurisprudenza costante della Corte, l' urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori, ai sensi dell' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura, dev' essere valutata alla luce della necessità esistente di adottare provvedimenti provvisori onde evitare che l' applicazione immediata del provvedimento oggetto del ricorso nella causa principale provochi un danno grave e irreparabile.

23 Su questo punto la Repubblica federale di Germania fa valere che l' applicazione immediata delle disposizioni del regolamento oggetto del ricorso nella causa principale rischia di causarle un danno irreparabile. Essa sostiene, a questo proposito, che l' istituzione del contingente tariffario e le regole per la ripartizione di tale contingente comporteranno una riduzione del volume di banane di paesi terzi assegnato agli operatori economici tedeschi. Ciò comporterebbe un sostanziale aumento del prezzo delle banane sul mercato tedesco, a scapito, in particolare, delle famiglie a basso reddito, una grave perdita di posti di lavoro nei porti in cui avviene l' importazione di banane, una notevole riduzione dei carichi trasportati per ferrovia, nonché una riduzione, per gli operatori economici tedeschi interessati, di almeno un terzo delle rispettive quote di mercato, riduzione tale da poter provocare fallimenti.

24 Essa aggiunge che, anche se il ricorso nella causa principale venisse accolto, non sarebbe più possibile far marcia indietro sulla modifica delle condizioni di mercato, causata dalla restrizione artificiale dell' offerta e dal trasferimento delle quote di mercato.

25 Il Consiglio, resistente, fa valere in primo luogo che la Repubblica federale di Germania non può invocare la lesione di interessi puramente privati, distinti dall' interesse generale preso a carico dal governo.

26 Il Consiglio, sostenuto dagli intervenienti, contesta peraltro l' esistenza di un danno imminente, certo e irreparabile nei confronti della Repubblica federale di Germania. L' unico interesse d' ordine generale invocato, vale a dire l' aumento del prezzo delle banane a scapito del consumatore tedesco, non risulterebbe dimostrato, in quanto gli effetti delle nuove misure sul reddito del consumatore medio rimarrebbero trascurabili. L' istituzione di un contingente tariffario come pure le regole per la sua ripartizione sarebbero indispensabili per salvaguardare lo smercio delle banane comunitarie e per realizzare le condizioni di un reale mercato unico, al posto dei vari mercati nazionali soggetti a regimi divergenti.

27 Per quanto riguarda la natura dei danni che la Repubblica federale di Germania può far valere, va rilevato che gli Stati membri sono responsabili degli interessi, segnatamente economici e sociali, considerati come generali a livello nazionale e, in questa qualità, sono legittimati ad agire in giudizio per assicurarne la difesa. Di conseguenza, essi possono far valere danni che colpiscano un intero settore della loro economia, soprattutto qualora il provvedimento comunitario impugnato sia atto a causare ripercussioni negative sul livello dell' occupazione e sul costo della vita.

28 Dal momento che in questa categoria rientrano i danni asseriti dalla Repubblica federale di Germania, non si può negare a quest' ultima la legittimazione ad agire a questo titolo.

29 Per valutare se la richiedente abbia dimostrato la necessità dell' adozione del provvedimento provvisorio richiesto, si deve esaminare il danno asserito alla luce del complesso degli interessi in gioco.

30 A questo proposito va rilevato che la domanda della Repubblica federale di Germania mira di fatto alla concessione ad un solo Stato membro, sotto forma di provvedimento provvisorio, di una sospensione dell' applicazione di una parte importante di una nuova organizzazione comune dei mercati.

31 Il regolamento relativo a un' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana si pone infatti gli obbiettivi di garantire ai produttori della Comunità proventi soddisfacenti, di facilitare lo smercio della produzione comunitaria, di garantire la libera circolazione delle banane nel mercato comune e di mantenere un regime preferenziale per l' importazione tradizionale di banane provenienti dagli Stati ACP. Questi obiettivi vengono attuati, da un lato, mediante un regime di aiuti diretto a ovviare alle carenze della produzione comunitaria e, dall' altro, mediante l' istituzione di un regime comune degli scambi con i paesi terzi. Questa nuova organizzazione deve sostituirsi ai diversi mercati nazionali più o meno isolati, ponendo in tal modo fine ad una situazione incompatibile con gli obiettivi del Trattato.

32 Per quanto riguarda il rischio, addotto dalla richiedente, di un aumento dei prezzi al consumo e dell' incidenza di tale aumento sul livello di vita della popolazione tedesca, la sua realizzazione dipende dal verificarsi di un complesso di fattori tra i quali in particolare l' insufficienza, che la Repubblica federale di Germania presuppone, delle importazioni di banane rispetto alla domanda dei consumatori.

33 Ciò vale allo stesso modo per le affermazioni della Repubblica federale di Germania secondo le quali si registreranno perdite nell' utilizzo delle infrastrutture e nell' occupazione.

34 Di conseguenza si deve esaminare se, in questa fase, una rarefazione dell' offerta sul mercato tedesco appaia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente.

35 A questo proposito è giocoforza constatare che i dati numerici di riferimento relativi al consumo di banane nel 1992 rimangono controversi. In primo luogo, emerge che le informazioni fornite da taluni Stati membri sono state sopravvalutate e che di conseguenza i dati numerici presi in considerazione da Eurostat debbono essere rivisti al ribasso. In secondo luogo, non è dimostrato che le banane importate siano state effettivamente tutte consumate nella Comunità, dato che una parte più o meno importante potrebbe essere stata riesportata verso altri Stati. Inoltre, il Consiglio ha sostenuto che gli importatori di banane provenienti da paesi terzi hanno artificialmente gonfiato il volume delle loro importazioni per poter beneficiare di quantitativi di riferimento vantaggiosi al momento dell' istituzione, prevedibile nel 1992, dell' organizzazione comune dei mercati.

36 Per quanto riguarda il livello delle importazioni per il secondo semestre 1993, il Consiglio sostiene inoltre che si dovrebbe garantire un sufficiente approvvigionamento anche nel caso in cui il contingente tariffario fosse basato su una valutazione per difetto del consumo prevedibile. A questo proposito esso fa notare che, in primo luogo, le scorte esistenti al 1 luglio consentiranno di soddisfare il fabbisogno complessivo del mese di luglio, di modo che, per l' anno 1993, il contingente si applicherà di fatto soltanto per cinque mesi e, in secondo luogo, che le banane di paesi terzi imbarcate prima del 23 giugno non verranno calcolate nel contingente tariffario e saranno assoggettate soltanto al dazio doganale preferenziale di 100 ECU per tonnellata.

37 Dal momento che, attualmente, il fabbisogno reale del mercato nei mesi futuri non può essere stabilito con una sufficiente probabilità, non è possibile tener conto fin da ora di un prevedibile deficit negli approvvigionamenti.

38 Nel caso in cui in futuro si dovesse verificare che le previsioni sulle quali si è basato il Consiglio si rivelino errate, la procedura di cui all' art. 16, n. 3, del regolamento, consente, come sarà precisato in seguito, di ovviare a un' eventuale insufficienza dell' offerta.

39 Contro la ripartizione del contingente tariffario, la Repubblica federale di Germania fa valere che essa ha l' effetto di privare di una parte sostanziale di quote di mercato gli operatori economici tedeschi che si sono dedicati all' importazione di banane di paesi terzi fino a questo momento.

40 Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, fa valere che tale ripartizione è indispensabile per realizzare un vero mercato unico nonché un' organizzazione comune dei mercati diretta segnatamente a garantire un pari accesso al mercato e una concorrenza effettiva, di modo che gli eventuali diritti acquisiti degli operatori economici, risultanti dal regime giuridico particolare di cui beneficiava un dato mercato nazionale, non possono, nell' ottica degli obbiettivi della politica comune, prevalere su tali esigenze.

41 Senza che sia necessario pronunciarsi, in questa fase, su tale questione, va constatato che, allo stato attuale, non è sufficientemente certo che il regime di ripartizione contestato priverà gli importatori tedeschi di una parte sostanziale di quote di mercato, mentre soprattutto non sono evidenti i motivi per i quali tali importatori non possano rifornirsi di banane comunitarie e ACP, di cui l' organizzazione comune dei mercati ha la funzione di favorire lo smercio. Nel caso in cui dovesse evidenziarsi in seguito un' impossibilità del genere, la Repubblica federale di Germania potrà sempre avviare la procedura di cui all' art. 16, n. 3, oppure quella di cui all' art. 30 del regolamento.

42 Quanto alla prima di queste disposizioni, la Commissione sostiene infatti che se le previsioni su cui si è basato il Consiglio per quanto riguarda in particolare le esigenze di approvvigionamento e la ripartizione del contingente dovessero dimostrarsi errate nei fatti, l' art. 16, n. 3, consentirebbe di sopperire ad un' eventuale insufficienza degli approvvigionamenti.

43 Il Consiglio riconosce che le previsioni su cui si è fondato possono risultare inesatte, visto che l' esperienza di cui dispone in materia non è sufficiente. E' vero, come ha sostenuto la Repubblica federale di Germania, che il Consiglio ritiene di poter modificare i contingenti fissati all' art. 18 solo nel caso in cui si constati una modifica importante nei movimenti congiunturali. Esso ammette tuttavia che, qualora si verificasse una situazione di penuria come quella prospettata dalla Repubblica federale di Germania, le istituzioni sarebbero tenute ad agire.

44 Occorre rilevare in proposito che l' art. 16, n. 3, del regolamento obbliga in realtà le istituzioni ad adattare il contingente tariffario quando, durante la campagna, ciò risulti necessario al fine di tener conto di circostanze eccezionali che influiscano in particolare sulle importazioni. In tal caso, si deve effettuare l' adeguamento secondo la procedura prevista all' art. 27, vale a dire la Commissione deve adottare provvedimenti dopo aver raccolto il parere del comitato di gestione delle banane. Se i provvedimenti non sono conformi al parere espresso dal comitato, il Consiglio può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

45 Ne risulta che, se la Commissione constatasse, sulla base di dati obiettivi, che il contingente non permette di soddisfare ragionevolmente la domanda e che le precedenti previsioni del Consiglio sono inesatte, il regolamento obbliga, in realtà, il Consiglio e, se del caso, la Commissione a procedere ai necessari adeguamenti, cosicché gli Stati membri potrebbero proporre ricorso dinanzi alla Corte qualora le suddette istituzioni venissero meno ai propri obblighi.

46 Va aggiunto che, come risulta dal ventiduesimo 'considerando' del regolamento, l' art. 30 è anche destinato a far fronte alla perturbazione del mercato interno che rischia di essere provocata dalla sostituzione dei diversi regimi nazionali con l' organizzazione comune dei mercati.

47 A questo proposito l' art. 30 impone alla Commissione di adottare tutte le misure transitorie reputate opportune "se provvedimenti specifici appaiono necessari a decorrere dal luglio 1993 per agevolare il passaggio dal regime vigente prima dell' entrata in vigore del presente regolamento a quello introdotto con il presente regolamento, e soprattutto per superare particolari difficoltà".

48 Di conseguenza, si deve ammettere che il ricorso alla procedura di cui all' art. 16, n. 3, o a quella di cui all' art. 30, costituisce un rimedio utile per reagire nel caso in cui la situazione paventata dalla Repubblica federale di Germania dovesse verificarsi.

49 Per quanto riguarda infine il contemperamento degli interessi in gioco, il Consiglio, come anche segnatamente la Repubblica francese, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese e il Regno Unito hanno affermato che escludere la Repubblica federale di Germania dal regime degli scambi con i paesi terzi e della preferenza comunitaria porterà, nell' immediato, a compromettere irrimediabilmente gli sbocchi di mercato delle banane comunitarie, con conseguenze, per l' economia delle aree di produzione, intollerabili e tali da provocare sconvolgimenti sociali.

50 La Repubblica federale di Germania, pur non contestando la natura e l' importanza dei danni fatti valere da altri Stati membri, sostiene che la concessione del provvedimento richiesto non avrà conseguenze del genere, dato che i produttori comunitari sono sufficientemente protetti dal regime d' aiuti che consentirebbe loro di ottenere una compensazione per tutte le perdite di introiti subite nello smercio dei loro prodotti. Secondo la richiedente, tale regime dovrebbe poter funzionare normalmente, anche senza l' istituzione di un contingente tariffario.

51 Su questo punto, il Consiglio asserisce che il regime interno di aiuti e il regime esterno del contingente tariffario sono intrinsecamente connessi, in quanto quest' ultimo è diretto non solo a finanziare il primo, bensì soprattutto a creare condizioni favorevoli allo smercio della produzione comunitaria.

52 Il Consiglio sostiene inoltre che il regime di aiuti può intervenire soltanto nel caso in cui le banane prodotte nella Comunità vengano effettivamente vendute, avendo esso lo scopo di assicurare la compensazione della differenza tra il prezzo effettivamente ottenuto allo smercio e un prezzo di riferimento fissato per il periodo precedente l' istituzione dell' organizzazione comune dei mercati. Orbene, l' esclusione della Repubblica federale di Germania dal regime del contingente tariffario avrebbe la conseguenza di compromettere le possibilità di smercio delle banane comunitarie.

53 Alla luce di questi argomenti, non si può quindi escludere l' esistenza di un grave rischio quanto al fatto che, senza il regime degli scambi con i paesi terzi, valido per tutta la Comunità, il regime di aiuti non possa funzionare in maniera adeguata e non sia in grado, pertanto, di evitare i danni paventati dagli Stati membri interessati.

54 Tenuto conto della gravità di tale rischio, della considerazione che il danno asserito dalla richiedente non è stato dimostrato come sufficientemente probabile, e dell' obbligo che incombe alle istituzioni comunitarie di adottare i provvedimenti necessari per far fronte alle eventuali difficoltà provocate dall' istituzione dell' organizzazione comune dei mercati, non vi è ragione di disporre il provvedimento provvisorio sollecitato dalla richiedente, nemmeno nella forma modificata in udienza.

55 La domanda va pertanto respinta.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

1) La domanda è respinta.

2) Le spese, comprese quelle sostenute dagli intervenienti, sono riservate.

Lussemburgo, 29 giugno 1993.