Parole chiave
Massima

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1. Ricorso d' annullamento ° Atti impugnabili ° Nozione ° Atti che producono effetti giuridici vincolanti ° Parere indirizzato dalla Commissione agli organi nazionali incaricati di adottare i provvedimenti prescritti da un regolamento nell' ambito della politica agricola comune

(Trattato CEE, art. 173)

2. Eccezione di illegittimità ° Carattere incidentale ° Ricorso principale irricevibile ° Irricevibilità dell' eccezione

(Trattato CEE, art. 184)

Massima

1. Costituiscono atti o decisioni impugnabili mediante ricorso d' annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE soltanto i provvedimenti che abbiano effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del ricorrente.

Non rientra in tale ipotesi il parere indirizzato dalla Commissione alle autorità di uno Stato membro che, oltre al fatto di contenere una mera presa di posizione provvisoria in merito a una bozza di disciplina nazionale e di limitarsi a ricordare la portata di un regolamento comunitario, rientra nell' ambito di una collaborazione fra la Commissione e le autorità nazionali inerente e indispensabile ad un' efficace gestione della politica agricola comune e, pertanto, non può essere considerato produttivo di effetti giuridici nei confronti dei privati.

2. La facoltà, offerta dall' art. 184 del Trattato, di invocare l' inapplicabilità di un regolamento non costituisce un diritto di azione autonomo e può essere esercitata solo in via incidentale. La dichiarazione di irricevibilità del ricorso principale determina pertanto l' irricevibilità della domanda proposta in base all' art. 184 del Trattato.