61993J0484

SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 NOVEMBRE 1995. - PETER SVENSSON E LENA GUSTAVSSON CONTRO MINSTRE DU LOGEMENT ET DE L'URBANISME. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: CONSEIL D'ETAT - GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO. - LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI - LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI - ABBUONO DI INTERESSI SUI PRESTITI PER LA COSTRUZIONE - PRESTITO CONTRATTO PRESSO UN ISTITUTO DI CREDITO NON AUTORIZZATO NELLO STATO MEMBRO CHE CONCEDE L'ABBUONO. - CAUSA C-484/93.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-03955


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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1. Libera circolazione dei capitali ° Restrizioni ° Regime di aiuti per l' alloggio che subordina la concessione ai mutuatari di un abbuono di interessi alla condizione che il mutuo sia stato contratto presso un istituto di credito stabilito nel territorio nazionale ° Inammissibilità

(Trattato CE, art. 67)

2. Libera prestazione dei servizi ° Restrizioni ° Regime di aiuti per l' alloggio che subordina la concessione ai mutuatari di un abbuono di interessi alla condizione che il mutuo sia stato contratto presso un istituto di credito stabilito nel territorio nazionale ° Giustificazione motivata da ragioni di interesse generale o dalla necessità di salvaguardare la coerenza del sistema fiscale ° Insussistenza

(Trattato CE, artt. 56 e 59)

Massima


1. L' art. 67 del Trattato osta a che uno Stato membro subordini la concessione di un aiuto sociale per l' alloggio, in particolare un abbuono d' interessi, alla condizione che i prestiti destinati al finanziamento della costruzione, dell' acquisto o della ristrutturazione dell' alloggio sovvenzionato siano stati contratti presso un istituto di credito autorizzato in detto Stato membro, condizione che presuppone che l' istituto di credito sia ivi stabilito.

In effetti, tale condizione è idonea a dissuadere gli interessati dal rivolgersi a banche stabilite in uno altro Stato membro e, pertanto, costituisce un ostacolo ai movimenti di capitali liberati, tra cui rientrano i prestiti bancari.

2. L' art. 59 del Trattato osta a che uno Stato membro subordini la concessione di un aiuto sociale per l' alloggio, in particolare un abbuono d' interessi, alla condizione che i prestiti destinati al finanziamento della costruzione, dell' acquisto o della ristrutturazione dell' alloggio sovvenzionato siano stati contratti presso un istituto di credito autorizzato in detto Stato membro, condizione che presuppone che l' istituto di credito sia ivi stabilito.

Infatti, tale condizione pone in essere, per quanto riguarda le prestazioni di servizio costituite dai prestiti alla costruzione concessi dalle banche, una discriminazione nei confronti degli istituti di credito stabiliti in altri Stati membri vietata da detto articolo e che non può trovare giustificazione né nelle deroghe consentite dall' art. 56 del Trattato, che non può essere invocato per perseguire obiettivi di natura economica, né nella necessità di salvaguardare la coerenza del sistema fiscale nazionale, dato che non esiste alcun diretto legame tra la concessione ai mutuatari dell' abbuono e il suo finanziamento tramite l' imposta percepita sugli utili degli istituti finanziari.

Parti


Nel procedimento C-484/93,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Conseil d' Etat del Lussemburgo nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Peter Svensson,

Lena Gustavsson

e

Ministre du Logement et de l' Urbanisme,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 67 e 71 del Trattato CE,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, D.A.O. Edward e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: M.B. Elmer

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per i ricorrenti nella causa principale, dall' avv. Fernand Entringer, del foro di Lussemburgo;

° per il governo ellenico, dal signor Panagiotis Kamarineas, consigliere giuridico presso l' avvocatura dello Stato, e dalla signora Christina Sitara, procuratore ad lites presso l' avvocatura dello Stato, in qualità di agenti;

° per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore Marie-José Jonczy, consigliere giuridico, e Hélène Michard, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali dei ricorrenti, rappresentati dall' avv. Fernand Entringer, del governo lussemburghese, rappresentato dall' avv. A. Rodesch, del foro di Lussemburgo, del governo ellenico, rappresentato dal signor Panagiotis Kamarineas, e della Commissione, rappresentata dalle signore Marie-José Jonczy e Hélène Michard, all' udienza del 14 marzo 1995,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 maggio 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 28 dicembre 1993, pervenuta in cancelleria il 30 dicembre successivo, il Conseil d' Etat del Lussemburgo ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale, vertente sull' interpretazione delle disposizioni di detto Trattato e, in particolare, degli artt. 67 e 71.

2 Tale questione è stata sollevata nel contesto di una controversia tra i coniugi Svensson-Gustavsson, residenti in Lussemburgo, e il Ministre du Logement et de l' Urbanisme, il quale, con decisione 5 novembre 1992, ha rifiutato di concedere loro un abbuono d' interessi per figli a carico relativo a un prestito destinato alla costruzione di un alloggio in Bereldange e contratto presso il Comptoir d' escompte de Belgique SA, istituto avente in Liegi (Belgio) sede e luogo di costituzione.

3 Tale rifiuto è basato sull' art. 1, sub 3), del regolamento granducale 17 giugno 1991, che fissa le disposizioni relative al beneficio dell' abbuono di interessi per la costruzione, l' acquisto o la ristrutturazione di un alloggio. Detto articolo consente la concessione dell' abbuono di interessi solo a chi ha contratto un prestito presso un istituto di credito autorizzato in Lussemburgo. Orbene, il Comptoir d' escompte de Belgique non soddisfa tale condizione.

4 Il Conseil d' Etat del Lussemburgo, adito con ricorso avverso detta decisione e dopo aver constatato che il regolamento granducale non ha ecceduto i limiti della base legale che lo autorizza, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se le norme del Trattato di Roma, in ispecie gli artt. 67 e 71, ostino a che uno Stato membro subordini la concessione di un aiuto sociale per l' alloggio, in particolare di un abbuono di interessi, alla condizione che i prestiti destinati al finanziamento della costruzione, dell' acquisto o della ristrutturazione dell' alloggio sovvenzionato siano stati contratti presso un istituto di credito autorizzato in questo Stato membro".

5 Conformemente alla giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 11 novembre 1981, causa 203/80, Casati, Racc. pag. 2595, punti 8-13), l' art. 67, n. 1, del Trattato non implica la soppressione delle restrizioni ai movimenti di capitali, dopo la scadenza del periodo transitorio. Tale soppressione, infatti, risulta dalle direttive del Consiglio adottate sulla base dell' art. 69.

6 A questo riguardo si deve rilevare che le restrizioni ai movimenti di capitali sono state soppresse dalla direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l' attuazione dell' art. 67 del Trattato (GU L 178, pag. 5), adottata sulla base degli artt. 69 e 70, n. 1, ed in vigore all' epoca dei fatti. Infatti, a norma dell' art. 1:

"Gli Stati membri sopprimono le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri, fatte salve le disposizioni che seguono. Per facilitare l' applicazione della presente direttiva i movimenti di capitali sono classificati in base alla nomenclatura riportata nell' allegato I".

7 Orbene, il punto VIII di tale allegato menziona precisamente i prestiti e i crediti finanziari a breve, a medio e a lungo termine. Ne consegue che i movimenti di capitali relativi a tali operazioni sono già liberalizzati.

8 Si deve pertanto valutare se una normativa quale quella controversa implichi un ostacolo ai movimenti di capitali così liberalizzati.

9 A questo proposito si deve rilevare che, conformemente all' art. 1 del menzionato regolamento granducale, l' abbuono di interessi viene concesso solo se le persone in possesso di determinati requisiti dimostrino, tra altro, di "aver contratto, presso un istituto di credito autorizzato nel Granducato di Lussemburgo o presso enti pensionistici rientranti nel settore della previdenza sociale, un prestito per la costruzione, l' acquisto o la ristrutturazione di un alloggio sito sul territorio del Granducato di Lussemburgo e occupato in modo effettivo e permanente dal richiedente". Dalla risposta fornita dal governo lussemburghese ad un quesito rivoltogli dalla Corte emerge che, per ottenere l' autorizzazione, la banca deve essere costituita o stabilita in Lussemburgo sia tramite una consociata sia tramite una succursale.

10 Orbene, disposizioni che comportano che una banca sia stabilita in uno Stato membro affinché i beneficiari di un prestito ivi residenti possano ottenere l' abbuono degli interessi concessi dallo Stato mediante fondi pubblici sono idonee a dissuadere gli interessati dal rivolgersi a banche stabilite in uno altro Stato membro e, pertanto, costituiscono un ostacolo ai movimenti di capitali, come i prestiti bancari.

11 Si deve inoltre rilevare che, a norma dell' art. 61, n. 2, del Trattato, "la liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali". Dal momento che operazioni come i prestiti destinati alla costruzione concessi dalle banche costituiscono servizi ai sensi dell' art. 59 del Trattato, si deve pertanto anche valutare se la normativa considerata dal giudice a quo sia compatibile con le norme del Trattato sulla libera prestazione dei servizi.

12 In primo luogo, si deve constatare che una normativa che subordina la concessione di abbuoni di interessi alla condizione che i prestiti siano stati contratti presso un istituto autorizzato nello Stato membro considerato costituisce anche una discriminazione nei confronti degli istituti di credito stabiliti in altri Stati membri, vietata dall' art. 59, primo comma, del Trattato.

13 In secondo luogo, si deve valutare se una siffatta normativa possa essere giustificata con riferimento alle disposizioni del Trattato. A questo proposito il governo lussemburghese, sostenuto dal governo ellenico, rileva che tale esigenza si inserisce in una politica a scopo sociale, le cui ripercussioni finanziarie ed economiche sono rilevanti. Così, se si tiene conto del solo esercizio 1994, la cifra iscritta nel bilancio dello Stato per gli abbuoni era di 1 410 236 417 BFR, cioè quasi l' 1% del bilancio totale. Orbene, il Granducato di Lussemburgo recupera tramite l' imposta sugli utili degli istituti finanziari una parte importante, cioè la metà circa, dei fondi versati per l' abbuono degli interessi, il che gli consente di perseguire una politica sociale a favore dell' alloggio e di destinare somme considerevoli a un fondo speciale per l' alloggio. Ne consegue che, in assenza della normativa considerata, la politica di aiuto per l' alloggio sarebbe votata all' insuccesso o, quanto meno, non potrebbe essere tanto generosa, quanto quella attualmente condotta. Una siffatta normativa sarebbe pertanto compatibile con l' art. 59, primo comma, del Trattato.

14 Tale argomentazione non può essere accolta.

15 Infatti, come rilevato al punto 12, la normativa considerata implica una discriminazione in ragione dello stabilimento. Orbene, una siffatta discriminazione può giustificarsi solo con i motivi di interesse generale menzionati nell' art. 56, n. 1, del Trattato al quale l' art. 66 fa rinvio e tra i quali non figurano motivi di natura economica (v., in particolare, sentenza 25 luglio 1991, causa C-288/89, Collectieve Antennevoorziening Gouda e a., Racc. pag. I-4007, punto 11).

16 E' vero che la Corte, nelle sentenze 28 gennaio 1992, causa C-204/90, Bachmann (Racc. pag. I-249), e causa C-300/90, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-305), ha considerato che la necessità di assicurare la coerenza di un regime fiscale può giustificare una normativa idonea a limitare tanto la libera circolazione dei lavoratori quanto la libera prestazione di servizi.

17 Tuttavia non è questo il caso che ricorre nella specie.

18 Infatti, mentre nelle cause soprammenzionate tra la detraibilità dei contributi e l' imponibilità delle somme dovute dagli assicuratori in esecuzione dei contratti di assicurazione contro la vecchiaia e il decesso esisteva un legame diretto che occorreva preservare onde salvaguardare la coerenza del sistema fiscale considerato, nella specie non esiste alcun diretto legame tra la concessione ai mutuatari dell' abbuono di interessi, da un lato, e il suo finanziamento tramite l' imposta percepita sugli utili degli istituti finanziari, dall' altro.

19 Si deve pertanto risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che gli artt. 59 e 67 del Trattato ostano a che uno Stato membro subordini la concessione di un aiuto sociale per l' alloggio, in particolare un abbuono d' interessi, alla condizione che i prestiti destinati al finanziamento della costruzione, dell' acquisto o della ristrutturazione dell' alloggio sovvenzionato siano stati contratti presso un istituto di credito autorizzato in detto Stato membro, condizione che presuppone che l' istituto di credito sia ivi stabilito.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

20 Le spese sostenute dai governi lussemburghese ed ellenico, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Conseil d' Etat del Lussemburgo con sentenza 28 dicembre 1993, dichiara:

Gli artt. 59 e 67 del Trattato CE ostano a che uno Stato membro subordini la concessione di un aiuto sociale per l' alloggio, in particolare un abbuono d' interessi, alla condizione che i prestiti destinati al finanziamento della costruzione, dell' acquisto o della ristrutturazione dell' alloggio sovvenzionato siano stati contratti presso un istituto di credito autorizzato in detto Stato membro, condizione che presuppone che l' istituto di credito sia ivi stabilito.