Parole chiave
Massima

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1. Agricoltura ° Politica agricola comune ° Finanziamento da parte del FEAOG ° Principi ° Recupero delle somme versate in violazione delle norme comunitarie e riscossione a posteriori dei dazi all' importazione non riscossi ° Obbligo degli Stati membri di adottare i provvedimenti individuali necessari ° Potere della Commissione di adottare atti coercitivi nei confronti degli operatori interessati ° Insussistenza

(Trattato CE, art. 209 A; regolamenti del Consiglio nn. 729/70, 1697/79 e 595/91)

2. Ricorso d' annullamento ° Atti impugnabili ° Nozione ° Atti produttivi di effetti giuridici vincolanti ° Comunicazione inviata dalla Commissione alle autorità di uno Stato membro e che le invitava a recuperare talune somme non riscosse o indebitamente versate nell' ambito della politica agricola comune

(Trattato CE, art. 173)

Massima

1. Sia per quanto riguarda il recupero degli aiuti rientranti nell' ambito della politica agricola comune indebitamente versati che per quanto riguarda la riscossione a posteriori dei dazi all' importazione non riscossi, disciplinati rispettivamente dai regolamenti nn. 729/70 e 1697/79, spetta agli Stati membri dare attuazione alla normativa comunitaria e adottare, con riguardo agli operatori economici interessati, le decisioni individuali necessarie conformemente ai principi e alle modalità previsti dalla normativa nazionale, salvi restando i limiti stabiliti dal diritto comunitario.

Inoltre, anche se le modalità della collaborazione tra i servizi della Commissione e gli organismi nazionali al fine di rafforzare la lotta contro le irregolarità sono state precisate dal regolamento n. 595/91, tenuto conto dell' esperienza acquisita, tale regolamento non ha modificato il sistema di controllo istituito dal regolamento n. 729/70, nell' ambito del quale la Commissione esercita una funzione meramente complementare. Il detto regolamento n. 595/91 non ha affatto attribuito alla Commissione il potere di adottare atti coercitivi nei confronti degli operatori nell' ambito della prevenzione e della repressione delle irregolarità o delle negligenze nel finanziamento della politica agricola comune. Esso ha soltanto rafforzato il potere d' iniziativa e gli strumenti di informazione e di controllo della Commissione in questa materia.

Infine, l' art. 209 A del Trattato conferma pienamente che la responsabilità della lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità incombe agli Stati membri.

2. Costituiscono atti o decisioni impugnabili mediante ricorso d' annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato soltanto i provvedimenti che abbiano effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del ricorrente. Ciò non avviene nel caso di una comunicazione inviata dalla Commissione alle autorità di uno Stato membro, al termine di un' inchiesta cui essa aveva partecipato, per chiedere loro di procedere, da una parte, al recupero di taluni aiuti accordati, in base alla disciplina stabilita da un' organizzazione comune dei mercati agricoli, ad un' impresa, aiuti qualificati dalla Commissione come illegittimi, e, dall' altra, alla riscossione di alcuni dazi all' importazione, al cui pagamento l' impresa era tenuta.

Infatti, l' impresa interessata può vedere la sua situazione giuridica direttamente pregiudicata solo dai provvedimenti aventi effetti giuridici obbligatori nei suoi confronti adottati dalle autorità nazionali incaricate di applicare la normativa comunitaria.