61993J0474

SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 13 LUGLIO 1995. - HENGST IMPORT BV CONTRO ANNA MARIA CAMPESE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: ARRONDISSEMENTSRECHTBANK ZWOLLE - PAESI BASSI. - CONVENZIONE DI BRUXELLES - ART. 27, PUNTO 2) - NOZIONE DI DOMANDA GIUDIZIALE O ATTO EQUIVALENTE. - CAUSA C-474/93.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-02113


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Riconoscimento ed esecuzione ° Motivi di rifiuto ° Mancanza di comunicazione o di regolare notifica in tempo utile della domanda giudiziale al convenuto contumace ° Nozione di domanda giudiziale o atto equivalente ° Atto che consente al convenuto di far valere i suoi diritti prima della pronuncia di un provvedimento esecutivo ° Ingiunzione di pagamento di diritto italiano notificata unitamente alla domanda del ricorrente ° Inclusione

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 27, punto 2)

Massima


La nozione di domanda giudiziale o atto equivalente ai sensi dell' art. 27, punto 2, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, si riferisce all' atto, o agli atti, la cui comunicazione o notificazione al convenuto, effettuata regolarmente e in tempo utile, pone quest' ultimo in grado di far valere i suoi diritti prima che venga emesso un provvedimento esecutivo nello Stato d' origine. Così il "decreto ingiuntivo" di cui al libro quarto del codice di procedura civile italiano (artt. 633-656), unitamente al ricorso introduttivo, dev' essere considerato come una "domanda giudiziale o un atto equivalente" ai sensi della menzionata disposizione dal momento che, da un lato, la loro comunicazione congiunta fa decorrere un termine entro il quale l' intimato può proporre opposizione e, dall' altro, il ricorrente non può ottenere un provvedimento esecutivo prima della scadenza di questo termine.

Parti


Nel procedimento C-474/93,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall' Arrondissementsrechtbank di Zwolle (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Hengst Import BV

e

Anna Maria Campese,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 27, punto 2, della Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1 e pag. 77, versione modificata),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida (relatore) e D.A.O. Edward, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la Hengst Import BV, dall' avv. H.F. Hoogeveen, del foro di Zwolle;

° per la signora Campese, dall' avv. A.A. Renken, del foro di Zwolle;

° per il governo italiano, dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello Stato O. Fiumara, in qualità di agente;

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P. van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 4 maggio 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 15 dicembre 1993, pervenuta alla Corte il 20 dicembre successivo, l' Arrondissementsrechtbank di Zwolle (in prosieguo: l' "Arrondissementsrechtbank") ha sottoposto a questa Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art. 27, punto 2, della suddetta Convenzione (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1 e pag. 77, versione modificata; in prosieguo: la "Convenzione").

2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia sorta tra la signora Campese, residente in Italia, e la società Hengst BV (in prosieguo: la "Hengst"), con sede nei Paesi Bassi, in relazione ad alcune fatture, in parte non saldate, concernenti forniture di scarpe nel corso degli anni 1987 e 1988.

3 Mediante il "procedimento d' ingiunzione", un procedimento sommario di recupero crediti, il 28 marzo 1989 la signora Campese domandava al presidente del Tribunale di Trani l' emissione di un "decreto ingiuntivo" (ingiunzione di pagamento) con cui si intimasse alla Hengst il pagamento della somma di 11 214 875 LIT, oltre agli interessi legali e alle spese.

4 Il "procedimento d' ingiunzione" è un procedimento sommario, che permette al creditore, su ricorso non notificato, inizialmente, alla controparte, di ottenere un titolo esecutivo nei confronti del debitore.

5 Sulla base di documenti giustificativi, il creditore domanda al giudice di emettere, nei confronti del suo debitore, un' ingiunzione di pagamento della somma reclamata o di consegnare la cosa entro un termine, in linea di principio, di 20 giorni (art. 641 del Codice di procedura civile, in prosieguo: il "c.p.c."). Ai sensi dell' art. 643, secondo comma, c.p.c., una copia del decreto e una copia del ricorso sono notificate all' intimato. Il terzo comma dello stesso articolo prevede che questa duplice notificazione determini la pendenza della lite. Dal momento della notificazione, l' intimato può proporre opposizione sino alla scadenza del termine impartitogli, ai sensi dell' art. 641 c.p.c., per l' esecuzione volontaria.

6 L' ingiunzione non costituisce di per sé, in linea di principio, titolo esecutivo: a tal fine è infatti necessaria un' autorizzazione del giudice, su istanza del ricorrente, dopo la scadenza del termine per l' opposizione. Tuttavia, su istanza del ricorrente, l' ingiunzione può formare oggetto di esecuzione provvisoria se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato (art. 642, primo comma, c.p.c.). Il giudice può ugualmente concedere l' esecuzione provvisoria se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo (art. 642, secondo comma, c.p.c.).

7 Se l' intimato si oppone all' ingiunzione entro il termine impartito, il giudizio si svolge in contraddittorio secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). In caso contrario, il giudice dichiara l' ingiunzione esecutiva, su istanza del ricorrente. Egli deve tuttavia ordinare, preliminarmente, che sia rinnovata la notificazione, quando appare probabile che l' intimato non abbia avuto conoscenza del decreto (art. 647 c.p.c.).

8 Nella fattispecie in esame nella causa principale, il presidente del Tribunale di Trani emetteva un decreto ingiuntivo di pagamento in data 1 aprile 1989. Il 23 maggio successivo tale decreto, unitamente al ricorso, veniva notificato alla Hengst, Paesi Bassi, tramite l' ufficio del pubblico ministero presso l' Arrondissementsrechtbank di Zwolle, come previsto dalla Convenzione dell' Aia del 15 novembre 1965, relativa alle notificazioni all' estero degli atti giudiziari e stragiudiziali in materia civile e commerciale.

9 Il 31 luglio 1989, dopo aver constatato che il decreto ingiuntivo era stato regolarmente notificato all' intimata e che il termine di 20 giorni era trascorso senza che la Hengst proponesse opposizione, il presidente del Tribunale di Trani dichiarava esecutivo il decreto. Questa decisione veniva registrata il 27 settembre 1989, sotto forma di dichiarazione del cancelliere del Tribunale di Trani, apposta sul decreto ingiuntivo.

10 Con ordinanza 20 novembre 1990, il presidente dell' Arrondissementsrechtbank di Zwolle autorizzava l' esecuzione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell' art. 31 della Convenzione di Bruxelles, che così prevede: "Le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi esecutive sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata". Il 6 dicembre successivo, la signora Campese faceva notificare detta ordinanza alla Hengst.

11 Quest' ultima proponeva opposizione dinanzi all' Arrondissementsrechtbank di Zwolle, facendo valere l' art. 27, punto 2, della Convenzione, ai sensi del quale le decisioni non sono riconosciute se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese. Secondo la Hengst, la notificazione della copia del decreto ingiuntivo, accompagnata da quella del ricorso, non può essere considerata come domanda giudiziale o atto equivalente ai sensi di questa disposizione. Ne consegue che l' ingiunzione di pagamento emessa dal Tribunale di Trani non potrebbe essere riconosciuta e resa esecutiva in base alla Convenzione.

12 Sussistendo dubbi sull' interpretazione della Convenzione, l' Arrondissementsrechtbank ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se il 'decreto ingiuntivo' di cui al libro quarto del codice di procedura civile italiano (artt. 633-656) debba essere considerato, da solo o unitamente al ricorso introduttivo, come una 'domanda giudiziale o un atto equivalente' ai sensi degli artt. 27, inizio e punto 2, 46, inizio e punto 2, o 20, secondo comma, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale".

13 In via preliminare, è necessario osservare, in primo luogo, che solo l' art. 27, punto 2, della Convenzione dev' essere interpretato; gli artt. 20 e 46, punto 2, della Convenzione, egualmente considerati nella questione pregiudiziale, sono infatti estranei alla controversia principale. Infatti, l' art. 20 si rivolge al giudice dello Stato d' origine e non a quello dello Stato richiesto. Quanto all' art. 46, non sembra che la controversia principale abbia ad oggetto la questione se, come richiesto da tale norma per le decisioni contumaciali, la signora Campese abbia prodotto, nel corso del procedimento di riconoscimento e di exequatur, un documento comprovante che la domanda giudiziale era stata regolarmente notificata nell' ambito del procedimento originario.

14 Si deve rilevare, in secondo luogo, che la decisione controversa è proprio una decisione che può essere riconosciuta ed eseguita, in forza del titolo III della Convenzione, dal momento che essa avrebbe potuto essere preceduta da un' istruzione in contraddittorio nello Stato d' origine al momento della richiesta del suo riconoscimento e della sua esecuzione nei Paesi Bassi (v. sentenza 21 maggio 1980, causa 125/79, Denilauler, Racc. pag. 1553, punto 13).

15 Ai sensi dell' art. 645 c.p.c., la Hengst avrebbe infatti potuto proporre opposizione dinanzi al Tribunale di Trani entro i 20 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, il che avrebbe trasformato il procedimento in un procedimento contenzioso ordinario.

16 Al fine di interpretare la nozione di domanda giudiziale o atto equivalente, ai sensi dell' art. 37, punto 2, della Convenzione, è necessario, in primo luogo, rammentare che l' insieme delle disposizioni della Convenzione, tanto quelle del titolo II, relative alla competenza, quanto quelle del titolo III, relative al riconoscimento e all' esecuzione, esprimono l' intenzione di aver cura che, nell' ambito degli obiettivi della Convenzione stessa, i procedimenti conducenti all' adozione di decisioni giurisdizionali si svolgano nel rispetto dei diritti della difesa (sentenza Denilauler, citata, punto 13).

17 Quest' esigenza è particolarmente sentita in caso di contumacia del convenuto. L' art. 27, punto 2, ha appunto lo scopo di garantire che una decisione resa in contumacia non possa essere riconosciuta né eseguita a norma della Convenzione, qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice di origine (sentenze 16 giugno 1981, causa 166/80, Klomps, Racc. pag. 1593, punto 9, e 12 novembre 1992, causa C-123/91, Minalmet, Racc. pag. I-5661, punto 18). A tal fine, questa disposizione esige che la domanda giudiziale o un atto equivalente sia stato notificato o comunicato regolarmente ed in tempo utile al convenuto.

18 Inoltre, come risulta dalla sentenza Minalmet, citata, punti 19 e 20, perché il convenuto possa difendersi, la comunicazione o la notificazione della domanda giudiziale o di un atto equivalente, ai sensi dell' art. 27, punto 2, della Convenzione, deve avvenire prima che sia stato emesso un provvedimento esecutivo nello Stato d' origine.

19 Dalle considerazioni precedenti risulta che la nozione di domanda giudiziale o atto equivalente ai sensi dell' art. 27, punto 2, della Convenzione si riferisce all' atto, o agli atti, la cui comunicazione o notificazione al convenuto, effettuata regolarmente e in tempo utile, pone quest' ultimo in grado di far valere i suoi diritti prima che venga emesso un provvedimento esecutivo nello Stato d' origine.

20 Dal momento che, da un lato, la loro comunicazione congiunta fa decorrere un termine entro il quale l' intimato può proporre opposizione e che, dall' altro, il ricorrente non può ottenere un provvedimento esecutivo prima della scadenza di questo termine, il decreto ingiuntivo e il ricorso del creditore costituiscono una domanda giudiziale o un atto equivalente ai sensi dell' art. 27, punto 2, della Convenzione.

21 Occorre rilevare che, nel caso di specie, la domanda giudiziale è costituita dall' insieme del decreto ingiuntivo e del ricorso. Infatti, il decreto ingiuntivo è un semplice modulo che, per poter essere compreso, dev' essere letto unitamente al ricorso. Inversamente, la comunicazione del solo ricorso non consentirebbe all' intimato di stabilire se egli debba provvedere alla propria difesa, poiché, senza il decreto ingiuntivo, non potrebbe sapere se il giudice abbia accolto o meno il ricorso. In ultima analisi, la necessità della duplice comunicazione del decreto ingiuntivo e del ricorso è confermata dall' art. 643 c.p.c., da cui risulta che essa costituisce il punto di partenza del procedimento.

22 Nelle sue osservazioni scritte presentate alla Corte, la Commissione ha fatto valere, contro il riconoscimento e l' esecuzione della decisione del Tribunale di Trani, un argomento che non era stato sollevato dinanzi ai giudici nazionali. In virtù dell' art. 633, sub 3, ultimo comma, del c.p.c., "L' ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all' intimato di cui all' articolo 643 deve avvenire fuori della Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità italiana". Rilevando che, nella presente controversia, la comunicazione è avvenuta nei Paesi Bassi, la Commissione sostiene che essa non può costituire domanda giudiziale ai sensi dell' art. 27, punto 2, della Convenzione. Di conseguenza, il giudice olandese potrebbe rifiutare il riconoscimento della decisione del Tribunale di Trani, in mancanza di regolare comunicazione della domanda giudiziale.

23 Questa tesi non può essere condivisa.

24 In primo luogo, l' art. 27, punto 2, ha per unico scopo quello di assicurare che una domanda giudiziale ° o un atto equivalente ° sia stata comunicata regolarmente e in tempo utile al convenuto, affinché sia in condizioni di difendersi. Esso non consente al giudice dello Stato richiesto di rifiutare il riconoscimento e l' esecuzione di una decisione a motivo di un' eventuale violazione di disposizioni di diritto dello Stato d' origine diverse da quelle relative alla regolarità della comunicazione.

25 In secondo luogo, l' eventuale mancata applicazione, da parte del giudice di origine, dell' art. 633, sub 3, ultimo comma, c.p.c., non costituisce né una delle cause di rifiuto del riconoscimento previste dalle altre disposizioni dell' art. 27 né una delle ipotesi tassativamente elencate all' art. 28 della Convenzione, nelle quali il giudice dello Stato richiesto è autorizzato a verificare la competenza del giudice dello Stato d' origine.

26 Si deve dunque risolvere la questione del giudice nazionale nel senso che il decreto ingiuntivo di cui al libro quarto del codice di procedura civile italiano (art. 633-656), unitamente al ricorso introduttivo, dev' essere considerato come una "domanda giudiziale o un atto equivalente" ai sensi dell' art. 27, punto 2, della Convenzione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

27 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dall' Arrondissementsrechtbank di Zwolle con sentenza 15 dicembre 1993, dichiara:

Il decreto ingiuntivo di cui al libro quarto del codice di procedura civile italiano (artt. 633-656), unitamente al ricorso introduttivo, dev' essere considerato come una "domanda giudiziale o un atto equivalente" ai sensi dell' art. 27, punto 2, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.