61993J0472

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 7 DICEMBRE 1995. - LUIGI SPANO E ALTRI CONTRO FIAT GEOTECH SPA E FIAT HITACHI EXCAVATORS SPA. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: PRETURA CIRCONDARIALE DI LECCE - ITALIA. - MANTENIMENTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI TRASFERIMENTO DI IMPRESE. - CAUSA C-472/93.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-04321


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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1. Questioni pregiudiziali ° Competenza della Corte ° Limiti ° Questione manifestamente non pertinente

(Trattato CE, art. 177)

2. Questioni pregiudiziali ° Rinvio alla Corte ° Conformità della decisione di rinvio alle norme nazionali in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura ° Verifica non spettante alla Corte

(Trattato CE, art. 177)

3. Atti delle istituzioni ° Direttive ° Attuazione da parte degli Stati membri ° Obbligo di garantire l' efficacia delle direttive ° Obblighi dei giudici nazionali

(Trattato CE, art. 189, terzo comma)

4. Politica sociale ° Ravvicinamento delle legislazioni ° Trasferimenti di imprese ° Mantenimento dei diritti dei lavoratori ° Direttiva 77/187 ° Ambito d' applicazione ° Trasferimento di un' impresa di cui sia stato dichiarato lo stato di crisi ° Inclusione

(Direttiva del Consiglio 77/187/CEE, art. 1, n. 1)

5. Politica sociale ° Ravvicinamento delle legislazioni ° Trasferimenti di imprese ° Mantenimento dei diritti dei lavoratori ° Direttiva 77/187 ° Facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni più favorevoli ai lavoratori ° Disposizione più favorevole ° Nozione

(Direttiva del Consiglio 77/187, art. 7)

Massima


1. Nell' ambito del procedimento previsto dall' art. 177 del Trattato, spetta ai soli giudici nazionali aditi, che debbono assumere la responsabilità della decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte. Il rigetto di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile solo se risulti in modo manifesto che l' interpretazione del diritto comunitario o l' esame della validità di una norma comunitaria, chiesti dal detto giudice, non hanno alcuna relazione con l' effettività o l' oggetto della causa principale.

2. Nell' ambito del procedimento previsto dall' art. 177 del Trattato, non spetta alla Corte, data la ripartizione delle funzioni tra essa e il giudice nazionale, accertare se il provvedimento con cui è stata adita sia stato adottato in modo conforme alle norme nazionali in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura.

3. Nell' applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive a una direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, per conseguire il risultato perseguito da quest' ultima e conformarsi pertanto all' art. 189, terzo comma, del Trattato.

Una questione pregiudiziale sollevata al fine di accertare la compatibilità con una direttiva della legge nazionale diretta alla sua trasposizione non può, in considerazione del fatto che la controversia principale contrappone due singoli, essere dichiarata irricevibile in quanto la detta direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un singolo, né essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti.

4. La direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, si applica al trasferimento di un' impresa quale quella di cui sia stato dichiarato lo stato di crisi in conformità alla legge italiana 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore. Tale procedura di accertamento dello stato di crisi, infatti, lungi dal tendere alla liquidazione dell' impresa, tende al contrario a favorire la prosecuzione della sua attività e soprattutto dell' impiego, nella prospettiva di una futura ripresa, e subordina pertanto la dichiarazione dello stato di crisi alla presentazione di un piano di risanamento, che comprenda provvedimenti volti a risolvere i problemi dell' occupazione.

5. Non costituisce una "disposizione più favorevole per i lavoratori", ai sensi dell' art. 7 della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, una disposizione quale l' art. 47, quinto comma, della legge italiana 29 dicembre 1990, n. 428, ai sensi del quale, qualora il trasferimento riguardi aziende di cui sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, e nel corso della consultazione obbligatoria dei lavoratori sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell' occupazione, i rapporti di lavoro non proseguono alle stesse condizioni con il nuovo proprietario.

Parti


Nel procedimento C-472/93,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Pretore di Lecce nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Luigi Spano e a.

e

1) Fiat Geotech SpA

2) Fiat Hitachi Excavators SpA,

domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori J.-P. Puissochet (relatore), facente funzione di presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: G. Cosmas

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

° per i signori Spano e altri, ricorrenti nella causa principale, dagli avv.ti Francesco Galluccio Mezio e Giuseppe Galluccio, del foro di Lecce;

° per le società Fiat Geotech e Fiat Hitachi Excavators, convenute nella causa principale, dagli avv.ti Cataldo Motta, del foro di Lecce, Germano Dondi e Renzo Maria Morresi, del foro di Bologna, e Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza;

° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, e José Juste Ruiz, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali dei signori Spano e altri, con gli avv.ti Francesco Galluccio Mezio e Giuseppe Galluccio, delle società Fiat Geotech e Fiat Hitachi Excavators, con gli avv.ti Germano Dondi, Renzo Maria Morresi e Alberto Dal Ferro, e della Commissione, rappresentata dai signori Nicola Annecchino e Horstpeter Kreppel, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, all' udienza del 29 giugno 1995,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 ottobre 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 2 dicembre 1993, pervenuta in cancelleria il 17 dicembre seguente, il Pretore di Lecce ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26; in prosieguo: la "direttiva").

2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra il signor Spano e diversi altri lavoratori, da una parte, e le società Fiat Geotech e Fiat Hitachi Construction Equipment, divenuta Fiat Hitachi Excavators (in prosieguo: la "Fiat Hitachi"), dall' altra, in merito all' applicazione di un accordo sindacale d' impresa stipulato l' 11 novembre 1992 tra la Fiat Geotech e i sindacati del settore aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nonché le diverse delegazioni sindacali del suo stabilimento di Lecce (in prosieguo: l' "accordo").

3 L' accordo, volto a riassorbire le eccedenze strutturali di personale determinate dal sensibile calo della domanda di macchine movimento terra, alla cui produzione lo stabilimento di Lecce era dedito, è stato stipulato nell' ambito del procedimento di consultazione sindacale previsto dall' art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per l' adempimento degli obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunità europee ° legge comunitaria per il 1990 (GURI, supplemento 1991, n. 10; in prosieguo: la "legge del 1990").

4 L' art. 47 della legge del 1990 modifica la normativa che ha trasposto la direttiva nell' ordinamento italiano. Il suo quinto comma introduce una deroga all' art. 2112 del codice civile, ai sensi del quale, in caso di trasferimento d' azienda, i rapporti di lavoro proseguono con il nuovo proprietario, e i lavoratori conservano i diritti derivanti da tali rapporti.

5 Il detto comma dispone quanto segue:

"Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell' art. 2, quinto comma, lett. c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione ad amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell' attività non sia stata disposta o sia cessata, e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell' occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l' acquirente non trova applicazione l' art. 2112 del codice civile, salvo che dall' accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest' ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell' alienante".

6 La dichiarazione dello stato di crisi aziendale da parte del Comitato interministeriale per la politica industriale (in prosieguo: il "CIPI") ° ai sensi dell' art. 2, quinto comma, lett. c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore (in prosieguo: la "legge del 1977") ° fa sì che la Cassa integrazione guadagni ° gestione straordinaria (in prosieguo: la "CIGS") si accolli interamente o parzialmente la retribuzione dei dipendenti dell' impresa interessata.

7 L' accordo concluso dalla Fiat Geotech prevedeva quanto segue:

a) il trasferimento dello stabilimento di Lecce alla Fiat Hitachi, costituita in vista della ripresa dello stabilimento e della continuazione, sia pure in misura ridotta, dell' attività produttiva, con decorrenza dal 1 gennaio 1993;

b) la presentazione da parte della Fiat Geotech della domanda per ottenere dalla pubblica amministrazione il riconoscimento, per lo stabilimento di Lecce, dello stato di crisi aziendale di particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore, a norma dell' art. 2, quinto comma, lett. c), della legge del 1977;

c) il trasferimento alla Fiat Hitachi di 600 dei 1 355 lavoratori dello stabilimento di Lecce, ai sensi dell' art. 47, quinto comma, della legge del 1990. Tali 600 lavoratori avrebbero dovuto essere scelti in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive della società cessionaria;

d) la permanenza degli altri 755 lavoratori, tra i quali i ricorrenti nella causa principale, alle dipendenze della Fiat Geotech, e la loro collocazione in CIGS.

8 In forza dell' accordo, i ricorrenti nella causa principale sono rimasti alle dipendenze della Fiat Geotech, e sono stati collocati in CIGS dal 1 gennaio 1993.

9 Temendo il licenziamento al termine del periodo di CIGS, i ricorrenti nella causa principale hanno chiesto al Pretore di Lecce di dichiarare l' invalidità dell' accordo e di disporre il loro trasferimento alla Fiat Hitachi, cessionaria dello stabilimento di Lecce, a norma dell' art. 2112 del codice civile.

10 La Fiat Geotech e la Fiat Hitachi, convenute nella causa principale, hanno ribadito la validità dell' accordo, concluso in conformità alle disposizioni dell' art. 47, quinto comma, della legge del 1990.

11 Il giudice nazionale si è allora interrogato sulla compatibilità di quest' ultima norma ° in quanto esclude il principio dell' automatica prosecuzione dei rapporti di lavoro con il cessionario ° con la direttiva.

12 Il giudice a quo rileva in particolare che, se è vero che la Corte ha sancito l' inapplicabilità della direttiva ai trasferimenti effettuati nell' ambito di procedimenti volti alla liquidazione dei beni del cedente e alla soddisfazione concorsuale dei creditori, il trasferimento di un' impresa in stato di crisi, ai sensi dell' art. 2, quinto comma, lett. c), della legge del 1977, riguarda tuttavia complessi aziendali o singoli stabilimenti appartenenti ad imprese con esposizione debitoria e situazione patrimoniale decisamente meno grave rispetto alle imprese soggette a procedimenti concorsuali, dei quali il cessionario sostanzialmente rileva l' esercizio senza alcuna significativa interruzione nell' attività produttiva e, soprattutto, con prospettive concrete di recupero, come testimonia il fatto che l' impresa deve sottoporre al CIPI programmi di risanamento per ottenere da tale organismo l' accertamento dello stato di crisi aziendale e la conseguente erogazione del trattamento di integrazione salariale.

13 Il Pretore di Lecce ha pertanto deciso di sospendere il procedimento, per sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"a) Se le disposizioni della direttiva 77/187/CEE (e, in particolare, l' art. 3, n. 1) debbano interpretarsi nel senso che esse si applicano ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione, anche nell' ipotesi in cui oggetto del trasferimento sia un' azienda o un' unità produttiva di cui sia stato accertato lo stato di crisi aziendale secondo le disposizioni previste dall' art. 47, quinto comma, della legge nazionale n. 428 del 29 dicembre 1990;

b) ovvero se la deroga all' applicabilità delle disposizioni della direttiva 77/187, già stabilita dalle sentenze della Corte di giustizia nell' ipotesi in cui il trasferimento riguardi imprese sottoposte a procedure concorsuali di cui non sia stato deciso il proseguimento dell' attività imprenditoriale, debba ritenersi estensibile anche alle ipotesi in cui il trasferimento abbia ad oggetto aziende, stabilimenti o unità produttive (non sottoposte a procedure concorsuali) di cui sia stato accertato lo stato di crisi aziendale secondo la medesima normativa italiana sopra citata (art. 47, quinto comma, della legge n. 428/90)".

Sulla ricevibilità del rinvio pregiudiziale

14 La Fiat Geotech e la Fiat Hitachi sostengono l' irricevibilità della questione pregiudiziale sollevata dal giudice di rinvio, allegando tre motivi. Essa sarebbe anzitutto irrilevante ai fini della soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale, in quanto le parti avrebbero contestato la validità dell' accordo sindacale aziendale rispetto ad una serie di disposizioni del diritto nazionale che esulano dall' ambito di applicazione della direttiva. La questione pregiudiziale, inoltre, sarebbe stata sollevata d' ufficio dal giudice a quo, in violazione del diritto nazionale vigente. Il giudice nazionale, infine, non potrebbe comunque applicare le disposizioni della direttiva alla causa principale, la quale vede opposte unicamente parti private.

15 Per quanto riguarda il primo di tali argomenti, occorre ricordare la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale spetta ai soli giudici nazionali aditi, che debbono assumere la responsabilità della decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte. Il rigetto di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile se risulti in modo manifesto che l' interpretazione del diritto comunitario o l' esame della validità di una norma comunitaria, chiesti dal detto giudice, non hanno alcuna relazione con l' effettività o l' oggetto della causa principale (v., in particolare, sentenza 3 marzo 1994, cause riunite C-332/92, C-333/92 e C-335/92, Eurico Italia e a., Racc. pag. I-711, punto 17). Nella fattispecie, l' interpretazione del diritto comunitario chiesta dal giudice nazionale non è manifestamente priva di connessione con l' oggetto della causa principale, atteso che ad essa è subordinata l' applicazione, nella detta causa, di una norma di diritto nazionale cui si sono richiamate le parti convenute nella causa principale.

16 Quanto al secondo dei citati argomenti, è sufficiente ricordare che, sempre secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (v., segnatamente, la citata sentenza Eurico Italia e a., punto 13), non spetta alla Corte, data la ripartizione delle funzioni tra essa e il giudice nazionale, accertare se il provvedimento con cui è stata adita sia stato adottato in modo conforme alle norme nazionali in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura.

17 Per quanto riguarda il terzo argomento, che si ricollega ai dubbi sollevati dalla Commissione nelle sue osservazioni in ordine all' applicabilità della direttiva alla controversia principale, si deve rilevare che, benché la Corte abbia costantemente ribadito che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo, e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (v., in particolare, sentenza 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 20), essa ha altresì dichiarato che, nell' applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretarlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, per conseguire il risultato perseguito da quest' ultima e conformarsi pertanto all' art. 189, terzo comma, del Trattato (sentenza Faccini Dori, citata, punto 26).

18 Orbene, nella causa principale il giudice a quo intende accertare se e come il diritto nazionale, ed in particolare l' art. 2112 del codice civile, possa essere applicato in conformità della direttiva.

19 La questione pregiudiziale sollevata è pertanto ricevibile.

Nel merito

20 Come si evince dalla motivazione dell' ordinanza di rinvio, il Pretore di Lecce, con la sua questione pregiudiziale, intende sapere se la direttiva si applichi al trasferimento di un' impresa quale l' impresa di cui sia stato dichiarato lo stato di crisi ai sensi dell' art. 2, quinto comma, lett. c), della legge del 1977.

21 Tanto i ricorrenti nella causa principale quanto la Commissione affermano che le imprese che si trovino in una situazione del genere rientrano nell' ambito d' applicazione della direttiva. Deducono che, secondo la giurisprudenza della Corte, ed in particolare secondo la sentenza 25 luglio 1991, causa C-362/89, D' Urso e a. (Racc. pag. I-4105), il criterio determinante per valutare se un trasferimento effettuato nell' ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario relativo ad un' impresa rientri nella sfera d' applicazione della direttiva è lo scopo perseguito da tale procedimento. A loro avviso, qualora l' obiettivo del procedimento sia la liquidazione dei beni del cedente, la direttiva non si applica. La direttiva trova invece applicazione ove scopo del procedimento sia la continuazione dell' attività del cedente. I ricorrenti nella causa principale e la Commissione rilevano a questo punto che le imprese di cui sia stato accertato lo stato di crisi ai sensi della legge del 1977 sono caratterizzate da una situazione finanziaria e patrimoniale meno grave rispetto a quella delle imprese oggetto di un procedimento concorsuale volto alla liquidazione del patrimonio, talché se ne può prospettare la prosecuzione dell' attività.

22 La Fiat Hitachi e la Fiat Geotech sostengono, da parte loro, che la Corte, in particolare nelle sentenze 7 febbraio 1985, causa 135/83, Abels (Racc. pag. 469), e D' Urso e a., citata, ha escluso dall' ambito d' applicazione della direttiva le imprese che siano soggette a procedimenti volti alla soddisfazione di interessi diversi da quelli del cedente o del cessionario, quali quelli dei creditori dell' impresa. Secondo loro, le imprese in stato di crisi ai sensi della legge del 1977 rispondono a tale requisito, in quanto il loro trasferimento non si perfeziona con un semplice accordo di volontà tra il cedente e il cessionario, ma è altresì subordinato all' adozione di un provvedimento amministrativo e all' accordo dei sindacati.

23 Le dette società deducono, in subordine, che l' art. 47, quinto comma, della legge del 1990 costituisce una norma più favorevole ai lavoratori, ai sensi dell' art. 7 della direttiva. Esso favorirebbe il trasferimento delle imprese e limiterebbe i licenziamenti, garantendo così il posto di lavoro dei dipendenti in conformità degli obiettivi della direttiva.

24 La Corte ha già rilevato che, per valutare se il trasferimento di un' impresa che sia oggetto di un procedimento amministrativo o giudiziario rientri nell' ambito di applicazione della direttiva, il criterio determinante da seguire è quello dell' obiettivo perseguito dal procedimento stesso (sentenza D' Urso e a., citata, punto 26).

25 Come sostengono la Commissione e i ricorrenti nella causa principale, risulta dalla giurisprudenza della Corte che la direttiva non si applica ai trasferimenti effettuati nel corso di procedimenti volti alla liquidazione dei beni del cedente, quali il fallimento (v. sentenza Abels, citata) o la liquidazione coatta amministrativa prevista dal diritto italiano (v. sentenza D' Urso e a., citata), mentre si applica al trasferimento di imprese soggette a procedimenti volti al proseguimento dell' attività, quali la "surséance van betaling" del diritto olandese (sentenza Abels, citata) o il procedimento di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi previsto dalle norme italiane, allorché sia stata decisa la prosecuzione dell' attività dell' impresa e finché quest' ultima decisione rimane in vigore (v. sentenza D' Urso e a., citata).

26 Come risulta dall' ordinanza di rinvio, nonché dalle risposte scritte ai quesiti posti dalla Corte, il provvedimento con il quale un' impresa è dichiarata in stato di crisi è volto a consentire il risanamento della sua situazione economica e finanziaria, ma soprattutto al mantenimento dell' impiego. La dichiarazione di stato di crisi da parte del CIPI, che si fonda su valutazioni d' ordine tanto economico-finanziario quanto sociale, è infatti subordinata alla presentazione di un piano di risanamento che comprenda provvedimenti volti a risolvere i problemi dell' occupazione. Questa dichiarazione consente all' impresa di fruire temporaneamente del trattamento di CIGS per tutti o per parte dei suoi dipendenti.

27 Il giudice nazionale precisa che le imprese di cui il CIPI accerta lo stato di crisi sono caratterizzate da una situazione patrimoniale che consente il proseguimento dell' attività produttiva senza significative interruzioni e hanno concrete prospettive di recupero.

28 Di conseguenza, un' impresa di cui sia stato dichiarato lo stato di crisi è oggetto di un procedimento che, lungi dal tendere alla liquidazione dell' impresa, mira al contrario a favorire la prosecuzione della sua attività nella prospettiva di una futura ripresa.

29 In particolare, contrariamente a quanto avviene con i procedimenti di fallimento, il procedimento di accertamento dello stato di crisi non implica alcun controllo giudiziario o provvedimento di amministrazione del patrimonio dell' impresa, né una sospensione dei pagamenti.

30 L' obiettivo economico-sociale perseguito da tale procedimento non può spiegare né giustificare il fatto che, allorché l' impresa interessata costituisce oggetto di un trasferimento totale o parziale, i suoi lavoratori vengano privati dei diritti che la direttiva conferisce loro (v., per analogia, sentenza D' Urso e a., citata, punto 32).

31 Nemmeno la circostanza, dedotta nelle osservazioni delle convenute nella causa principale, che l' applicazione dell' art. 47, quinto comma, della legge del 1990 sia subordinata ad un accordo dei rappresentanti dei lavoratori sul mantenimento, anche parziale, del posto di lavoro può sottrarre il trasferimento dell' impresa all' ambito di applicazione delle norme della direttiva.

32 Infatti, come la Corte ha già chiarito nella citata sentenza D' Urso e a., punto 11, tali norme devono considerarsi imperative, ossia non derogabili in senso sfavorevole ai lavoratori e, di conseguenza, l' attuazione dei diritti conferiti ai lavoratori dalla direttiva non può venire subordinata al consenso né del cedente né del cessionario, né dei rappresentanti dei lavoratori, né dei lavoratori stessi, salva, per quanto riguarda questi ultimi, la possibilità, a seguito di dimissioni volontarie, di non continuare il rapporto di lavoro con il nuovo datore di lavoro dopo il trasferimento. Come la Corte ha precisato al punto 17 della stessa sentenza, le norme della direttiva si impongono a tutti, ivi compresi i rappresentanti sindacali dei lavoratori, che non possono derogarvi tramite accordi stipulati con il cedente o con il cessionario.

33 Infine, non si può ritenere che una disposizione quale l' art. 47, quinto comma, della legge del 1990, che ha l' effetto di privare i lavoratori di un' impresa delle garanzie loro offerte dalla direttiva, costituisca una disposizione più favorevole per i lavoratori ai sensi dell' art. 7 della direttiva stessa.

34 La Corte ha già d' altronde respinto un argomento simile nella citata sentenza D' Urso e a., punti 18 e 19. Si era detto in tale causa che un' interpretazione della direttiva che si risolvesse nell' impedire che i lavoratori in soprannumero dell' impresa restassero alle dipendenze del cedente sarebbe potuta risultare meno favorevole ai lavoratori, o perché il potenziale cessionario avrebbe potuto essere dissuaso dall' acquistare l' impresa dalla prospettiva di dover mantenere in servizio il personale eccedente dell' impresa trasferita, o perché il personale sarebbe stato licenziato e avrebbe perso quindi i vantaggi che avrebbe eventualmente potuto trarre dalla continuazione del rapporto di lavoro con il cedente.

35 Confutando tale argomento la Corte ha ricordato che, se, in forza dell' art. 4, n. 1, la direttiva vieta che il trasferimento costituisca di per sé un motivo di licenziamento per il cedente o per il cessionario, essa "non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici e di organizzazione che comportano variazioni sul piano dell' occupazione". La Corte ha aggiunto che la direttiva non si oppone nemmeno a che, qualora una disciplina nazionale implichi a favore del cedente disposizioni che gli consentono di alleviare o di sopprimere gli oneri connessi all' occupazione dei lavoratori in soprannumero, per evitare nella misura del possibile licenziamenti, dette disposizioni si applichino, dopo il trasferimento, a vantaggio del cessionario.

36 La questione pregiudiziale sollevata dev' essere pertanto risolta nel senso che la direttiva si applica al trasferimento di un' impresa quale l' impresa di cui sia stato dichiarato lo stato di crisi ai sensi dell' art. 2, quinto comma, lett. c), della legge del 1977.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

37 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Pretore di Lecce con ordinanza 2 dicembre 1993, dichiara:

La direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, si applica al trasferimento di un' impresa quale l' impresa di cui sia stato dichiarato lo stato di crisi ai sensi dell' art. 2, quinto comma, lett. c), della legge italiana 12 agosto 1977, n. 675.