61993J0448

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DELL'11 AGOSTO 1995. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO MUIREANN NOONAN. - RICORSO CONTRO UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO - DIPENDENTI - RICEVIBILITA DI UN RICORSO RIVOLTO CONTRO UNA DECISIONE DI UNA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO CHE APPLICA LE CONDIZIONI INDICATE NEL BANDO DI CONCORSO LA CUI LEGITTIMITA E CONTESTATA. - CAUSA C-448/93 P.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-02321


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Dipendenti ° Ricorso ° Ricorso contro un atto recante pregiudizio intervenuto nel corso di una procedura di assunzione ° Motivo relativo alla irregolarità di un atto precedente recante pregiudizio intervenuto nella stessa procedura ° Ammissibilità ° Presupposti ° Possibilità di far valere l' irregolarità del bando di concorso per contestare un rifiuto di ammissione

(Statuto del personale, art. 91)

Massima


Un ricorrente che rivolge un ricorso contro un atto che gli arreca pregiudizio adottato in una certa fase di una procedura di assunzione può far valere l' irregolarità degli atti intervenuti in una fase precedente di detta procedura, in quanto questi siano strettamente collegati all' atto impugnato. Rifiutare tale possibilità, dato che la procedura di assunzione è un' operazione amministrativa complessa, composta da una successione di decisioni strettamente collegate fra loro, obbligherebbe l' interessato a presentare tanti ricorsi quanti sono gli atti che possono arrecargli danno contenuti nella procedura. La possibilità di far valere l' irregolarità degli atti intervenuti in una fase precedente della procedura non può, quando il ricorrente intende avvalersi dell' irregolarità del bando di concorso, essere concessa o rifiutata distinguendo a seconda del grado di chiarezza e di precisione di detto bando. Infatti, le considerazioni relative alla complessità della procedura di assunzione, che richiedono di concedere detta possibilità, conservano tutto il loro valore anche se la condizione controversa posta dall' avviso di posto vacante è chiara e precisa.

Parti


Nel procedimento C-448/93 P,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor John Forman, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 16 settembre 1993 nella causa T-60/92, Muireann Noonan/Commissione (Racc. pag. II-911),

procedimento in cui l' altra parte è:

Muireann Noonan, con l' avv. James O' Reilly, SC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), facente funzione di presidente di sezione, D.A.O. Edward e J.-P. Puissochet, giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 gennaio 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 19 novembre 1993, la Commissione delle Comunità europee ha impugnato, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 16 settembre 1993, Muireann Noonan/Commissione, causa T-60/92 (Racc. pag. II-911), in quanto ha dichiarato ricevibile il ricorso presentato dalla signora Noonan mirante all' annullamento della decisione, comunicatale il 9 giugno 1992, con la quale è stata respinta la sua candidatura al concorso generale COM/C/741, indetto dalla Commissione al fine di costituire un elenco di riserva per l' assunzione di dattilografi ° C5/C4 ° di lingua inglese (GU 1991, C 333 A, pag. 11).

2 In base alla sentenza impugnata, i fatti all' origine della controversia sono i seguenti:

"1. La signora Noonan, agente ausiliario della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha presentato la propria candidatura al concorso generale COM/C/741, indetto dalla Commissione al fine di costituire un elenco di riserva per l' assunzione di dattilografi ° C5/C4 ° di lingua inglese (GU 1991, C 333 A, pag. 11, allegato A al ricorso).

2. Con lettera 9 giugno 1992 (allegato C al ricorso), la signora Noonan veniva informata della decisione della commissione giudicatrice di respingere la sua candidatura, in applicazione del punto II (Condizioni per l' ammissione al concorso), B (Condizioni particolari), 2 (Titoli di studio o diplomi richiesti), del bando di concorso, in quanto essa aveva compiuto un ciclo di studi universitari ed ottenuto un Honours Degree in letteratura francese e italiana, rilasciato dall' University College di Dublino.

3. Le summenzionate disposizioni del bando di concorso erano così formulate:

' Non sono ammessi alle prove, pena l' esclusione dal concorso e/o ulteriori misure disciplinari previste dallo Statuto:

i) i candidati che siano in possesso di un diploma che dà accesso ai concorsi di livello A o LA (si veda la tabella allegata alla guida);

ii) i candidati che si trovino all' ultimo anno di studi di cui alla lett. i)' .

Per quanto concerne i diplomi rilasciati in Irlanda, la tabella succitata, allegata alla 'guida per i candidati ad un concorso interistituzionale o a un concorso generale della Commissione' (in prosieguo: la 'guida' ), ° anch' essa pubblicata nella GU 1991, C 333 A, dove precedeva il bando di concorso controverso ° richiedeva un University Degree per l' ammissione ai concorsi di livello A o LA".

3 Stando così le cose la signora Noonan, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 agosto 1992, ha presentato un ricorso inteso all' annullamento della decisione della commissione giudicatrice di non ammetterla al concorso, comunicatale con lettera 9 giugno 1992.

4 La Commissione, in data 23 settembre 1992, ha sollevato un' eccezione di irricevibilità a sostegno della quale ha fatto valere che un dipendente non può dedurre, a sostegno di un ricorso diretto contro una decisione di una commissione giudicatrice di concorso, motivi relativi all' asserita irregolarità del bando di concorso, qualora non abbia tempestivamente impugnato le clausole di detto bando che ritiene che gli arrechino pregiudizio.

5 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto l' eccezione ed ha dichiarato ricevibile in toto il ricorso della signora Noonan.

6 Il Tribunale ha ritenuto (punto 21) che, se la signora Noonan aveva il diritto di proporre, entro i termini prescritti, ricorso direttamente contro il bando di concorso, essa non può tuttavia essere dichiarata decaduta dalla facoltà di impugnazione nell' ambito del ricorso diretto contro la decisione individuale di non ammetterla al concorso, per il fatto di non aver tempestivamente impugnato il bando di concorso.

7 Il Tribunale (punto 23) ha infatti ritenuto in primo luogo che un candidato ad un concorso non può essere privato del diritto di contestare in tutti i suoi elementi, compresi quelli definiti nel bando di concorso, la fondatezza della decisione individuale adottata a suo riguardo in esecuzione delle condizioni fissate in tale bando, nei limiti in cui solo detta decisione di applicazione individua la sua situazione giuridica e gli consente di stabilire con certezza come e in quale misura i suoi interessi particolari siano lesi. Secondo il Tribunale, questo principio si applica negli stessi termini nel caso in cui, come nella fattispecie, le condizioni di ammissione formulate nel bando non riservino alcun margine di valutazione alla commissione giudicatrice e non sollevino alcuna difficoltà di interpretazione al momento della loro applicazione, tenuto conto delle circostanze del caso di specie.

8 Il Tribunale ha poi constatato (punti 24, 25 e 26) che questa soluzione deriva dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui i motivi relativi all' irregolarità di un bando di concorso non impugnato tempestivamente sono ricevibili quando si riferiscono alla motivazione della decisione di esecuzione impugnata. A tal riguardo il Tribunale ha fatto riferimento in particolare alle sentenze della Corte 11 marzo 1986, causa 294/84, Adams e a./Commissione (Racc. pag. 977), 8 marzo 1988, cause riunite 64/86, 71/86, 72/86, 73/86 e 78/86, Sergio e a./Commissione (Racc. pag. 1399), e 6 luglio 1988, causa 164/87, Simonella/Commissione (Racc. pag. 3807), nonché alla sentenza del Tribunale 9 ottobre 1992, causa T-50/91, De Persio/Commissione (Racc. pag. II-2365).

9 Il Tribunale ha inoltre osservato (punto 27) che questa giurisprudenza non si discosta dalla soluzione che la Corte aveva espresso nella sentenza 7 aprile 1965, causa 35/64, Alfieri/Parlamento (Racc. pag. 337, punto 3), precedente alla sentenza Adams e a./Commissione, soprammenzionata. Nella sentenza Alfieri/Parlamento, la Corte ha dichiarato che, "considerata la coesione fra i vari atti che costituiscono il procedimento di assunzione, si deve ammettere che, ove un ricorso sia diretto contro determinati atti di tale procedimento, il ricorrente può denunciare l' illegittimità degli atti anteriori strettamente connessi a quelli impugnati". Ora, secondo il Tribunale, dalla sentenza Adams e a./Commissione, interpretata alla luce delle successive sentenze della Corte, risulta che soltanto in mancanza di una stretta connessione tra la motivazione stessa della decisione impugnata e il motivo in esame quest' ultimo deve essere dichiarato irricevibile, in applicazione delle norme di ordine pubblico relative ai termini di ricorso, alle quali non si può derogare, in un' ipotesi di questo genere, senza ledere il principio della certezza del diritto.

10 Infine il Tribunale ha ritenuto (punto 28) che sarebbe incompatibile con la certezza del diritto e con la tutela giurisdizionale dei candidati interessati subordinare la ricevibilità di tali motivi all' esigenza di un' ambiguità o di un' incertezza inerenti vuoi alle condizioni stesse enunciate nel bando vuoi alla loro attuazione, tenuto conto delle circostanze del caso di specie.

11 Nell' ambito del presente ricorso la Commissione deduce tre motivi.

12 Innanzi tutto dalla giurisprudenza della Corte successiva alla sentenza Adams e a./Commissione, soprammenzionata, risulta che i candidati che non hanno impugnato un bando di concorso nei termini stabiliti possono tuttavia far valere irregolarità intervenute nello svolgimento del concorso anche se l' origine di tali irregolarità può essere individuata nel testo del bando di concorso (sentenza Sergio e a./Commissione, soprammenzionata). Tuttavia questa giurisprudenza non può essere estesa ad una situazione in cui la condizione di ammissione al concorso fissata nel bando, che costituisce oggetto della contestazione ° nella fattispecie, la disposizione che prevede l' esclusione dal concorso dei candidati che possiedono un diploma che dà accesso ai concorsi di livello A o LA °, è chiara e precisa e la commissione giudicatrice non dispone di alcun potere discrezionale nella sua applicazione.

13 In secondo luogo, la Commissione ritiene che, se i candidati avessero la possibilità, fino alla realizzazione delle ultime fasi del concorso, di far valere l' irregolarità di condizioni fissate nel bando di concorso che sono chiare e univoche, si lederebbe il principio della certezza del diritto e quello della buona amministrazione sui quali la Corte si è basata nella sentenza Adams e a./Commissione, soprammenzionata, per ritenere che i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare tempestivamente le disposizioni del bando di concorso che, a loro parere, arrecavano loro pregiudizio.

14 In terzo luogo, la Commissione sostiene che la norma contenuta nell' art. 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), che impone un termine di tre mesi per la presentazione dei ricorsi, verrebbe affievolita se la giurisprudenza della Corte avesse la portata che le ha attribuito il Tribunale.

15 Occorre osservare che questi tre motivi si riferiscono tutti alla violazione da parte della sentenza impugnata dell' art. 91 dello Statuto, la quale costituisce, in realtà, il solo motivo del ricorso.

16 Questo motivo non può essere accolto.

17 Secondo la giurisprudenza della Corte, nell' ambito di una procedura di assunzione, il ricorrente può, in caso di ricorso diretto contro atti intervenuti in un secondo tempo, denunziare i vizi degli atti precedenti, ai primi strettamente collegati (v., in particolare, sentenza 31 marzo 1965, cause riunite 12/64 e 29/64, Ley/Commissione, Racc. pag. 139, e Sergio e a., soprammenzionata, punto 15). Infatti, secondo la Corte, non si può pretendere, in una tale procedura, che gli interessati presentino altrettanti ricorsi quanti sono gli atti per essi lesivi contenuti in detta procedura (v., in particolare, sentenza Ley/Commissione, soprammenzionata).

18 L' argomento della Commissione, basato sui principi della certezza del diritto e della sana amministrazione, secondo cui questa giurisprudenza non si applica in casi come quello di specie, non può essere accolto.

19 Infatti, la giurisprudenza menzionata si basa sulla presa in considerazione della natura specifica della procedura di assunzione che è un' operazione amministrativa complessa composta da una successione di decisioni strettamente collegate fra loro. Questo fondamento conserva tutto il suo valore nel caso in cui, come nella fattispecie, la condizione controversa fissata nel bando di concorso è chiara e precisa. Pertanto, non occorre distinguere a seconda del grado di chiarezza e di precisione del bando di concorso.

20 Da quanto precede deriva che il ricorso deve essere respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

21 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. La Commissione è risultata soccombente nei suoi motivi e va quindi condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Commissione è condannata alle spese.