SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 9 AGOSTO 1994. - NICOLAS DREESSEN CONTRO CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: CONSEIL D'APPEL D'EXPRESSION FRANCAISE DE L'ORDRE DES ARCHITECTES - BELGIO. - RICONOSCIMENTO DEI TITOLI NEL SETTORE DELL'ARCHITETTURA. - CAUSA C-447/93.
raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-04087
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Libera prestazione dei servizi ° Architetti ° Riconoscimento dei diplomi e dei titoli ° Diplomi o titoli che danno accesso alle attività di architetto in virtù di diritti acquisiti ° Diploma che non figura nell' elencazione esaustiva operata dalla direttiva 85/384 ° Esclusione
[Direttiva del Consiglio 85/384/CEE, art. 11, lett. a), quarto trattino]
Un diploma rilasciato nel 1966 dalla sezione "Allgemeiner Hochbau" della "Staatliche Ingenieurschule fuer Bauwesen Aachen" non può essere equiparato ai certificati di cui all' art. 11, lett. a), quarto trattino, della direttiva 85/384, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.
Il diploma di cui trattasi non può infatti costituire oggetto di riconoscimento a livello comunitario dato che il regime transitorio di cui al capitolo III della direttiva, inteso ad assicurare il rispetto dei diritti acquisiti nel settore dell' architettura, è caratterizzato da un' elencazione esaustiva dei diplomi, certificati e titoli di ciascuno Stato membro che possono beneficiare di un riconoscimento, e che, per quanto riguarda le scuole di ingegneria tedesche, questo riconoscimento si limita ai certificati rilasciati dalle sezioni di architettura e il diploma di cui trattasi non è stato rilasciato da una tale sezione.
Nel procedimento C-447/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal conseil d' appel d' expression française de l' ordre des architectes, Liegi (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Nicolas Dreessen
e
Conseil national de l' ordre des architectes,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 11 della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori M. Diez de Velasco (relatore), presidente di sezione, C.N. Kakouris e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: signora Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor N. Dreessen, dall' avv. E. Duyster, del foro di Eupen;
° per il Conseil national de l' ordre des architectes, dagli avv.ti Y. Hannequart e F. Moises, del foro di Liegi;
° per il governo tedesco, dal signor E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente;
° per il governo spagnolo, dai signori A. Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e M. Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Marie-José Jonczy, consigliere giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor N. Dreessen, del Conseil national de l' ordre des architectes, del governo spagnolo e della Commissione all' udienza del 1 giugno 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 29 giugno 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con decisione 17 novembre 1993, pervenuta alla Corte il 19 novembre seguente, il conseil d' appel d' expression française de l' ordre des architectes di Liegi (Belgio), ha proposto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 11 della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15, in prosieguo: la "direttiva").
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito della controversia che oppone il signor Nicolas Dreessen al Conseil national de l' ordre des architectes (consiglio nazionale dell' ordine degli architetti).
3 Il signor Dreessen, cittadino belga e residente in Belgio, ha svolto studi di ingegneria edile ("Ingenieur-Urkunde, Fachrichtung, Hochbau") presso la Scuola superiore statale di ingegneria edile di Aquisgrana ("Staatliche Ingenieurschule fuer Bauwesen Aachen"). Egli ha conseguito il suo diploma il 16 febbraio 1966 ed è stato allora autorizzato a far valere il titolo di "Ingenieur (Grad.)".
4 A decorrere dal 1 agosto 1966 e fino al 1991, cioè durante 25 anni, il signor Dreessen ha lavorato in Belgio come architetto dipendente in diversi studi professionali di architetti. Essendo stato dichiarato fallito il suo ultimo datore di lavoro, egli, il 12 dicembre 1991, ha chiesto all' ordine degli architetti della provincia di Liegi di essere iscritto nel registro di tale ordine, al fine di esercitare la professione di architetto indipendente. Il consiglio dell' ordine degli architetti della provincia di Liegi ha rifiutato la sua iscrizione, con decisione 29 aprile 1993, in quanto il suo diploma non corrispondeva ad un diploma rilasciato da una sezione di architettura ai sensi della direttiva.
5 Il signor Dreessen ha interposto appello contro tale decisione dinanzi al conseil d' appel d' expression française de l' ordre des architectes, in data 25 maggio 1993, sostenendo che il suo diritto ad essere iscritto nel registro dell' ordine degli architetti deriva dagli artt. 11, lett. a), e 12 della direttiva.
6 Ritenendo che la soluzione della controversia fosse subordinata ad una questione d' interpretazione del diritto comunitario, il conseil d' appel d' expression française de l' ordre des architectes, con decisione 17 novembre 1993, ha deciso di sospendere il procedimento ed ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla questione vertente su:
"l' interpretazione della nozione: sezione nel 'Architektur/Hochbau' , usata nell' art. 11 della direttiva 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell' architettura, e di precisare se un diploma rilasciato nel 1966 dalla sezione 'Allgemeiner Hochbau' della 'Staatliche Ingenieurschule fuer Bauwesen Aachen' debba essere equiparato ad un diploma rilasciato dalla sezione 'Architektur' ai fini dell' applicazione dell' art. 11 della direttiva".
7 Occorre ricordare che, in base all' art. 10 della direttiva, ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli, di cui all' art. 11, rilasciati dagli altri Stati membri ai cittadini degli Stati membri, che siano già in possesso di tali qualifiche alla data della notifica della presente direttiva o che abbiano iniziato la loro formazione, sanzionata da tali diplomi, certificati e altri titoli, al massimo durante il terzo anno accademico successivo a tale notifica, anche se non rispondono ai requisiti minimi dei titoli di cui al capitolo II, e attribuisce loro, sul proprio territorio, per quanto riguarda l' accesso alle attività di cui all' art. 1 ed il loro esercizio, lo stesso effetto di diplomi, certificati ed altri titoli nel campo dell' architettura da esso rilasciati.
8 Ai sensi dell' art. 11, lett. a), quarto trattino, della direttiva, i diplomi, i certificati ed altri titoli di cui all' art. 10 sono accompagnati in Germania, in particolare i certificati (Pruefungszeugnisse) rilasciati prima del 1 gennaio 1973 dalle Ingenieurschulen, sezione architettura, da un attestato delle autorità competenti comprovante che l' interessato ha superato un esame per titoli conformemente all' art. 13.
9 L' interpretazione di questo art. 11, lett. a), quarto trattino, pone la questione se il diploma di ingegnere di Allgemeiner Hochbau (edilizia) rilasciato all' interessato il 16 febbraio 1966 possa entrare nel suo campo di applicazione.
10 A tal riguardo occorre osservare in via preliminare che la direttiva è basata sulla distinzione tra il regime definitivo (capitolo II), relativo al titolo professionale di architetto, e il regime transitorio (capitolo III), inteso ad assicurare il rispetto dei diritti acquisiti nel settore dell' architettura.
11 Il regime transitorio, che si applica alla causa principale, è caratterizzato da una elencazione esaustiva dei diplomi, certificati e titoli di ogni Stato membro che possono beneficiare di un riconoscimento.
12 Per quanto riguarda le scuole di ingegneria tedesche, questo riconoscimento si limita ai certificati rilasciati dalle sezioni di architettura. Ora, il diploma dell' interessato non è stato rilasciato da una tale sezione.
13 Di conseguenza, tenuto conto della formulazione stessa dell' art. 11, lett. a), quarto trattino, della direttiva, il diploma di cui trattasi non può costituire oggetto di un riconoscimento a livello comunitario.
14 A tale risultato non si può obiettare che le vecchie scuole di ingegneria, che non disponevano di una sezione di architettura, sono state integrate, a decorrere dal 1971, nelle Fachhochschulen i cui diplomi fanno parte del regime di riconoscimento istituito dalla direttiva. Infatti, come ha rilevato giustamente l' avvocato generale, se tale denominazione era impropria o lacunosa, spettava allo Stato membro interessato, cioè alla Repubblica federale di Germania, chiedere ed ottenere una modifica della direttiva per rettificare questo errore o riparare a questa omissione.
15 Alla luce degli elementi che precedono, occorre risolvere la questione posta nel senso che un diploma rilasciato nel 1966 dalla sezione "Allgemeiner Hochbau" della "Staatliche Ingenieurschule fuer Bauwesen Aachen" non può essere equiparato ai certificati di cui all' art. 11, lett. a), quarto trattino, della direttiva.
Sulle spese
16 Le spese sostenute dai governi tedesco e spagnolo nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal conseil d' appel d' expression française de l' ordre des architectes di Liegi (Belgio) con decisione 17 novembre 1993, dichiara:
Un diploma rilasciato nel 1966 dalla sezione "Allgemeiner Hochbau" della "Staatliche Ingenieurschule fuer Bauwesen Aachen" non può essere equiparato ai certificati di cui all' art. 11, lett. a), quarto trattino, della direttiva 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.