61993J0437

SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 29 GIUGNO 1995. - HAUPTZOLLAMT HEILBRONN CONTRO TEMIC TELEFUNKEN MICROELECTRONIC GMBH. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESFINANZHOF - GERMANIA. - REGIME DOGANALE DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO - CONCLUSIONE MEDIANTE PASSAGGIO AL REGIME DELLA TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE - RESTRIZIONI QUANTITATIVE. - CAUSA C-437/93.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-01687


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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Libera circolazione delle merci ° Scambi con i paesi terzi ° Regime di perfezionamento attivo ° Modalità alternativa di conclusione mediante passaggio, previa autorizzazione dell' autorità doganale, al regime della trasformazione sotto controllo doganale ° Rilascio di un' autorizzazione subordinata a restrizioni quantitative ° Inammissibilità

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1999/85, artt. 18, n. 2, lett. d), e n. 3, primo comma, e 21, n. 1, lett. a)]

Massima


Gli artt. 18, n. 2, lett. d), e n. 3, primo comma, e 21, n. 1, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 1999/85, relativo al regime di perfezionamento attivo, vanno interpretati nel senso che l' autorizzazione a far ricorso al regime della trasformazione sotto controllo doganale quale modalità alternativa di conclusione del regime di perfezionamento attivo non può essere subordinata a restrizioni quantitative.

Disponendo infatti che l' autorità doganale accordi l' autorizzazione a far ricorso a modalità diverse di conclusione quando le circostanze lo giustificano, l' art. 18, n. 3, primo comma, del suddetto regolamento concede a detta autorità una limitatissima discrezionalità in merito a restrizioni mediante le quali limitare la portata della suddetta autorizzazione, istituendo piuttosto una certa automaticità per quanto concerne la sua concessione nel senso che, qualora l' autorità doganale constati che il ricorso a modalità alternative di conclusione del regime di perfezionamento attivo di cui all' art. 18, n. 2, lett. da c) a f), non è tale da generare abusi attribuendo, ad esempio, al beneficiario vantaggi tariffari ingiustificati, essa ha l' obbligo di rilasciare l' autorizzazione; viceversa, in caso contrario, essa può solo negarla.

Parti


Nel procedimento C-437/93,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Hauptzollamt Heilbronn

e

Temic Telefunken microelectronic GmbH,

interveniente: Bundesministerium der Finanzen,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 18, n. 2, lett. d), n. 3, primo comma, e 21, n. 1, lett. a), primo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 luglio 1985, n. 1999, relativo al regime di perfezionamento attivo (GU L 188, pag. 1),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, C.N. Kakouris e J.L. Murray (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la Temic Telefunken microelectronic GmbH, dal signor Otto Wilser, consulente fiscale;

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Francisco Fialho, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Hans-Juergen Rabe, del foro di Amburgo,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Temic Telefunken microelectronic GmbH e della Commissione all' udienza del 19 gennaio 1995,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 febbraio 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 5 ottobre 1993, pervenuta alla Corte il 5 novembre successivo il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 18, n. 2, lett. d), n. 3, primo comma, e 21, n. 1, lett. a), primo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 luglio 1985, n. 1999, relativo al regime di perfezionamento attivo (GU L 188, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 1999/85").

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra lo Hauptzollamt di Heilbronn (in prosieguo: lo "Hauptzollamt") e la società Temic Telefunken microelectronic (in prosieguo: la "Temic") in merito all' applicazione del regime della trasformazione sotto controllo doganale ai metalli nobili contenuti in circuiti integrati difettosi, conseguente ad un' operazione di perfezionamento attivo.

3 I presupposti per l' autorizzazione, l' esecuzione e la conclusione delle operazioni di perfezionamento attivo sono disciplinati dal regolamento n. 1999/85 e dal regolamento (CEE) della Commissione 26 giugno 1991, n. 2228, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento attivo (GU L 210, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 2228/91").

4 Il regime di perfezionamento attivo consente l' esenzione dai dazi doganali di merci importate da paesi terzi, a condizione che esse siano sottoposte all' interno della Comunità ai processi di lavorazione e trasformazione indicati nell' art. 1, n. 3, lett. h), del regolamento n. 1999/85 e che vengano dopo riesportate fuori della Comunità, come prodotti compensatori.

5 Ai sensi dell' art. 1, punti 2 e 3, del regolamento n. 2228/91 i prodotti compensatori si dividono in due categorie: i prodotti compensatori principali, per l' ottenimento dei quali è stato autorizzato il regime di perfezionamento attivo, e i prodotti compensatori secondari, che sono quelli diversi dai primi, risultanti necessariamente da operazioni di perfezionamento.

6 Ai sensi dell' art. 18, n. 1, del regolamento n. 1999/85 il regime di perfezionamento attivo si conclude, in linea di principio, con l' esportazione dei prodotti compensatori fuori del territorio della Comunità. Dispone tuttavia il n. 2 che:

"Il regime di perfezionamento attivo si conclude altresì per le merci d' importazione quando i prodotti compensatori:

(...)

b) sono nuovamente assoggettati al regime di perfezionamento attivo;

c) sono immessi in libera pratica;

d) sono assoggettati al regime della trasformazione sotto controllo doganale;

(...)".

7 Secondo il dettato del n. 3, primo comma, del medesimo articolo: "La conclusione del regime alle condizioni previste nel paragrafo 2, lettere da c) a f), è subordinata all' autorizzazione dell' autorità doganale. Tale autorizzazione viene rilasciata quando le circostanze lo giustificano".

8 In forza dell' art. 20, n. 1, del regolamento n. 1999/85, quando una merce è immessa in libera pratica, l' importo del debito doganale viene determinato in base agli elementi di tassazione specifici per le merci d' importazione al momento dell' accettazione della dichiarazione di assoggettamento di dette merci al regime di perfezionamento attivo. L' art. 21, n. 1, lett. a), primo trattino, prevede tuttavia una deroga per i prodotti compensatori. Detti prodotti sono soggetti ai dazi all' importazione loro applicabili se "sono immessi in libera pratica e figurano nell' elenco adottato conformemente alla procedura prevista all' articolo 31, paragrafi 2 e 3, e nella misura in cui corrispondano proporzionalmente alla parte esportata dei prodotti compensatori non compresi in detto elenco. Tuttavia il titolare dell' autorizzazione può sollecitare la tassazione di detti prodotti alle condizioni di cui all' articolo 20".

9 Il regime della trasformazione sotto controllo doganale oggetto dell' art. 18, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1999/85 è disciplinato dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1983, n. 2763, relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica (GU L 272, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 2763/83").

10 A tenore dell' art. 1, n. 2, di detto regolamento, il regime della trasformazione sotto controllo doganale consente di utilizzare nel territorio doganale della Comunità merci non comunitarie per sottoporle ad operazioni che ne modificano la specie o lo stato e non sono soggette ai dazi all' importazione e di mettere in libera pratica, con i relativi dazi all' importazione, i prodotti risultanti da tali operazioni. Tuttavia, ai sensi dell' art. 2, n. 1, detto regime concerne solo le merci contenute in un elenco speciale e solo per le operazioni di trasformazione ivi menzionate.

11 La Temic importa costantemente nella Comunità componenti elettronici non misurati, provenienti dall' Estremo Oriente.

12 Nel febbraio del 1991 lo Hauptzollamt autorizzava questa società a godere in proprio del regime di perfezionamento attivo, istituito con il regolamento n. 1999/85, al fine di compiere operazioni di collaudo (mediante misurazione), di selezione e di marcatura di circuiti integrati non misurati. Al termine di queste operazioni si ottengono due categorie di prodotti: da un lato, i circuiti funzionanti, destinati alla riesportazione (merci A), e, dall' altro, i circuiti difettosi (merci B).

13 Con nuova autorizzazione 9 agosto 1991, lo Hauptzollamt consentiva alla Temic di godere del regime di trasformazione sotto controllo doganale di cui al regolamento n. 2763/83 al fine di recuperare i metalli nobili contenuti nei circuiti rivelatisi difettosi all' atto della misurazione. Quest' autorizzazione era tuttavia valida solo per un numero limitato di merci B, corrispondente proporzionalmente alla parte di prodotti compensatori principali esportati.

14 Dopo una fase precontenziosa in cui era rimasta soccombente, la Temic proponeva ricorso innanzi al Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg avverso la restrizione contenuta nell' autorizzazione di trasformazione 9 agosto 1991. A seguito di tale ricorso il giudice tedesco annullava l' autorizzazione e ingiungeva allo Hauptzollamt di rilasciarne una nuova, priva della suddetta restrizione. Esso riteneva infatti che una limitazione siffatta non fosse prevista nell' ambito del regime di trasformazione sotto controllo doganale e che fosse illegittima anche a fronte delle norme concernenti il perfezionamento attivo. Inoltre, sempre secondo questo giudice, la trasformazione sotto controllo doganale era equivalente all' esportazione, quale possibile conclusione del perfezionamento attivo. Ebbene, nell' ambito di tale regime, sarebbe vietata l' imposizione di restrizioni per l' immissione in libera pratica e per il versamento di dazi senza concedere agevolazioni.

15 Lo Hauptzollamt ha allora proposto ricorso per cassazione innanzi al Bundesfinanzhof. In tal sede esso ha dedotto che era opportuno prendere in considerazione esigenze specifiche del perfezionamento attivo. Dall' art. 21, n. 1, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 1999/85 discenderebbe infatti che, in caso di immissione diretta in libera pratica di prodotti compensatori secondari quali le merci B, è soggetta ai dazi applicabili a queste ultime solo la quota di queste merci corrispondente al quantitativo di prodotti compensatori principali esportati, vale a dire al quantitativo di merci A esportate.

16 Ritenendo che la soluzione della controversia innanzi ad esso pendente dipendesse dall' interpretazione degli artt. 18 e 21 del regolamento n. 1999/85, il Bundesfinanzhof ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se l' art. 18, nn. 2, lett. d), e 3, primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 luglio 1985, n. 1999, relativo al regime di perfezionamento attivo (GU L 188, pag. 1), debba essere interpretato nel senso che la conclusione del regime mediante autorizzazione alla trasformazione può essere subordinata a restrizioni quantitative.

2) Se la nozione di circostanze che giustificano il rilascio dell' autorizzazione (art. 18, n. 3, primo comma, seconda parte, del citato regolamento) debba essere interpretata nel senso che occorre limitare detta autorizzazione in modo conforme all' art. 21, n. 1, lett. a), primo trattino, del citato regolamento, nel senso cioè che, a fronte di determinati prodotti compensatori secondari destinati alla trasformazione, deve sussistere un quantitativo corrispondente di prodotti compensatori principali esportati.

3) In caso di soluzione negativa della questione sub 2:

Se la citata nozione consenta l' interpretazione secondo la quale una restrizione come quella descritta nella questione sub 2 è ammissibile anche quando non sia strettamente prescritta".

17 Con queste tre questioni il giudice di rinvio vuol sapere, in sostanza, se gli artt. 18, n. 2, lett. d), e n. 3, primo comma, e 21, n. 1, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 1999/85 vadano interpretati nel senso che l' autorizzazione a far ricorso al regime della trasformazione sotto controllo doganale quale modalità di conclusione del regime di perfezionamento attivo possa essere subordinata a restrizioni quantitative.

18 Dal preambolo del regolamento n. 1999/85 discende che il regime di perfezionamento attivo è stato istituito al fine di non sfavorire sul piano internazionale le imprese comunitarie che utilizzano merci provenienti da paesi terzi per fabbricare prodotti destinati all' esportazione, concedendo loro la possibilità di acquistare dette merci alle stesse condizioni di cui beneficiano le imprese non comunitarie.

19 Questo regime consente pertanto di non gravare di dazi doganali merci importate da paesi terzi quando esse sono soggette, all' interno della Comunità, a determinati processi di lavorazione o trasformazione e sono poi riesportate fuori della Comunità, come prodotti compensatori.

20 Benché l' esportazione dei prodotti compensatori costituisca la forma principale di conclusione del regime di perfezionamento attivo, l' art. 18, n. 2, del regolamento n. 1999/85 prevede altre modalità di conclusione, tra le quali l' immissione in libera pratica dei prodotti compensatori [lett. c)] e il loro assoggettamento al regime della trasformazione sotto controllo doganale [lett. d)], su cui si controverte nella presente fattispecie.

21 Ai sensi dell' art. 18, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1999/85, il ricorso alle modalità alternative di cui alle lett. da c) a f) è subordinato all' autorizzazione dell' autorità doganale, che viene rilasciata quando le circostanze lo giustificano.

22 Né il regolamento n. 1999/85 né il regolamento n. 2228/91 precisano di che tipo siano le "circostanze" che possono giustificare l' autorizzazione a far ricorso alle modalità alternative di conclusione del regime di perfezionamento attivo di cui all' art. 18, n. 2, lett. da c) a f).

23 Dall' impostazione generale del regolamento n. 1999/85 discende tuttavia che il legislatore comunitario ha inteso lasciare le imprese libere di optare per modalità di conclusione del regime di perfezionamento attivo diverse dalla riesportazione, a condizione tuttavia che la loro scelta non sia fonte di abusi.

24 Occorre ritenere pertanto che un' autorità doganale può negare l' autorizzazione a far ricorso alle modalità alternative di conclusione del regime di perfezionamento attivo concesse dall' art. 18, n. 2, lett. da c) a f), del regolamento n. 1999/85 solo nel caso in cui dimostri che il ricorso a dette modalità è tale da generare abusi poiché, ad esempio, il beneficiario ne trae un vantaggio tariffario ingiustificato.

25 Occorre peraltro sottolineare, come già fatto dall' avvocato generale nel paragrafo 11 delle sue conclusioni, che la formulazione dell' art. 18, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1999/85 non impone né consente all' autorità doganale di subordinare l' autorizzazione a qualsiasi restrizione quantitativa.

26 Disponendo infatti che l' autorità doganale accordi l' autorizzazione a far ricorso a modalità diverse di conclusione quando le circostanze lo giustificano, l' art. 18, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1999/85 concede a detta autorità una limitatissima discrezionalità in merito a restrizioni mediante le quali limitare la portata della suddetta autorizzazione, istituendo piuttosto una certa automaticità per quanto concerne la sua concessione: qualora l' autorità doganale constati che il ricorso a modalità alternative di conclusione del regime di perfezionamento attivo di cui all' art. 18, n. 2, lett. da c) a f), non è tale da generare abusi attribuendo, ad esempio, al beneficiario vantaggi tariffari ingiustificati, essa ha l' obbligo di rilasciare l' autorizzazione; viceversa, in caso contrario, essa può solo negarla.

27 Quanto all' art. 21, n. 1, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 1999/85 ed alla regola, in esso contenuta, della proporzionalità tra i prodotti compensatori riesportati e i prodotti compensatori che rimangono nel territorio doganale, esso non incide assolutamente sull' interpretazione accolta qui sopra. Da un lato, tale norma concerne una questione del tutto diversa da quella su cui verte la causa principale, poiché riguarda il calcolo dell' ammontare dei dazi all' importazione cui sono soggetti i prodotti compensatori. Dall' altro, essa è destinata ad essere applicata solo ai prodotti compensatori immessi direttamente in libera pratica e non a quelli assoggettati al regime della trasformazione sotto controllo doganale di cui all' art. 18, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1999/85. Per questi ultimi, le modalità di calcolo dei dazi all' importazione sono fissate dall' art. 21, n. 1, lett. b), il quale si limita a far rinvio alle norme applicabili nell' ambito del regime doganale di cui trattasi, e cioè agli artt. 11 e 12 del regolamento n. 2763/83, che non accenna a nessun principio di proporzionalità simile a quello di cui all' art. 21, n. 1, lett. a), primo trattino.

28 Ciò posto, occorre risolvere le questioni sollevate dal Bundesfinanzhof dichiarando che gli artt. 18, n. 2, lett. d), e n. 3, primo comma, e 21, n. 1, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 1999/85 vanno interpretati nel senso che l' autorizzazione a far ricorso al regime della trasformazione sotto controllo doganale quale modalità di conclusione del regime di perfezionamento attivo non può essere subordinata a restrizioni quantitative.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

29 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof (Settima Sezione) con ordinanza 5 ottobre 1993, dichiara:

Gli artt. 18, n. 2, lett. d), e n. 3, primo comma, e 21, n. 1, lett. a), primo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 luglio 1985, n. 1999, relativo al regime di perfezionamento attivo, vanno interpretati nel senso che l' autorizzazione a far ricorso al regime della trasformazione sotto controllo doganale quale modalità di conclusione del regime di perfezionamento attivo non può essere subordinata a restrizioni quantitative.