61993J0348

SENTENZA DELLA CORTE DEL 4 APRILE 1995. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - INADEMPIMENTO - AIUTI DI STATO INCOMPATIBILI COL MERCATO COMUNE - RECUPERO - HOLDING PUBBLICA. - CAUSA C-348/93.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-00673


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Ricorso per inadempimento ° Mancata osservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato ° Validità della decisione risultante dal rigetto di un ricorso d' annullamento ° Mezzo di difesa ° Impossibilità assoluta di esecuzione

(Trattato CEE, art. 93, n. 2, secondo comma)

2. Aiuti concessi dagli Stati ° Decisione della Commissione che constata l' incompatibilità di un aiuto col mercato comune ° Difficoltà di esecuzione ° Obbligo della Commissione e dello Stato membro di collaborare alla ricerca di una soluzione nel rispetto del Trattato

(Trattato CEE, artt. 5 e 93, n. 2, primo comma)

3. Aiuti concessi dagli Stati ° Decisione della Commissione che constata l' incompatibilità di un aiuto col mercato comune e ordina la sua soppressione ° Determinazione degli obblighi dello Stato membro ° Obbligo di recupero ° Portata ° Ripristino dello status quo ante

(Trattato CEE, art. 93, n. 2, primo comma)

Massima


1. Il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione, sulla base dell' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato, contro di esso per non aver eseguito una decisione che dichiara un aiuto contrario al Trattato e ne esige il rimborso, decisione contro cui era stato presentato un ricorso d' annullamento a sua volta respinto, è quello dell' impossibilità assoluta di dare esecuzione corretta alla decisione.

2. Uno Stato membro, il quale, in occasione dell' esecuzione di una decisione che constata l' incompatibilità di un aiuto col mercato comune, incontri difficoltà impreviste o imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, deve sottoporre tali problemi alla valutazione di questa, proponendo appropriate modifiche della decisione stessa. In tal caso la Commissione e lo Stato membro, in forza della norma che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale collaborazione, norma che informa soprattutto l' art. 5 del Trattato, debbono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle norme del Trattato e soprattutto di quelle relative agli aiuti.

3. L' obbligo di sopprimere un aiuto incompatibile col mercato comune che una decisione della Commissione pone a carico di uno Stato membro è inteso al ripristino dello status quo ante. Siffatto obiettivo è raggiunto quando l' aiuto in parola, eventualmente maggiorato degli interessi di mora, è stato restituito dal beneficiario e di conseguenza questi è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti.

Parti


Nella causa C-348/93,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Antonino Abate, consigliere giuridico principale, e Vittorio Di Bucci, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal professor Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di sopprimere e di recuperare, nel termine stabilito, gli aiuti indebitamente corrisposti al gruppo Alfa Romeo sino alla concorrenza di un importo di 615,1 miliardi di LIT, maggiorati degli interessi di mora calcolati a partire dal settembre 1989 sino al giorno del versamento dell' importo in questione e/o di comunicare alla Commissione le misure adottate a tale scopo, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della decisione della Commissione 31 maggio 1989, 89/661/CEE, relativa agli aiuti concessi dal governo italiano all' impresa Alfa Romeo (settore automobilistico; GU L 394, pag. 9),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, F.A. Schockweiler (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward e J.-P. Puissochet, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: signora Lynn Hewlett, amministratore

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 6 dicembre 1994,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 febbraio 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 7 luglio 1993, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di sopprimere e di recuperare, nel termine stabilito, gli aiuti indebitamente corrisposti al gruppo Alfa Romeo sino alla concorrenza di un importo di 615,1 miliardi di LIT, maggiorati degli interessi di mora calcolati a partire dal settembre 1989 sino al giorno del versamento dell' importo in questione e/o di comunicare alla Commissione le misure adottate a tale scopo, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della decisione della Commissione 31 maggio 1989, 89/661/CEE, relativa agli aiuti concessi dal governo italiano all' impresa Alfa Romeo (settore automobilistico; GU L 394, pag. 9, in prosieguo: la "decisione").

2 La Commissione ha dichiarato nella decisione che gli aiuti sotto forma di apporto di capitali per un importo complessivo di 615,1 miliardi di LIT, concessi dal governo italiano al gruppo Alfa Romeo attraverso le holding pubbliche IRI e Finmeccanica, erano incompatibili con il mercato comune ai sensi dell' art. 92, n. 1 del Trattato, poiché erano stati concessi in violazione delle norme di procedura previste dall' art. 93, n. 3, del Trattato e non soddisfacevano le condizioni di deroga prescritte dallo stesso art. 92, n. 3 (art. 1). Essa ha deciso che il governo italiano era tenuto a sopprimere detti aiuti e ad esigerne la restituzione dalla società Finmeccanica entro due mesi dalla notifica della decisione. In mancanza di restituzione entro questo termine, il beneficiario doveva corrispondere anche interessi moratori (art. 2). Il governo italiano era tenuto a comunicare alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della decisione, le misure adottate per conformarsi alla decisione stessa (art. 3).

3 La somma di 615,1 miliardi di LIT era composta di un importo di 206,2 miliardi di LIT, proveniente da fondi di dotazione, accordato dal governo italiano all' IRI allo scopo di ricapitalizzare l' Alfa Romeo, e di un importo di 408,9 miliardi di LIT versato dalla Finmeccanica all' Alfa Romeo, sulla base di prestiti obbligazionari contratti dall' IRI a norma di una legge che l' autorizzava ad emettere obbligazioni con interessi rimborsabili da parte dello Stato.

4 Con sentenza 21 marzo 1991, causa C-305/89, Italia/Commissione (Racc. pag. I-1603), la Corte ha respinto il ricorso di annullamento proposto contro la decisione.

5 Il governo italiano, dopo essere stato invitato ripetutamente dalla Commissione ad eseguire la decisione e a comunicarle i provvedimenti adottati a tal fine, il 13 marzo 1992 ha reso noto a quest' ultima che la Finmeccanica, considerata beneficiaria degli aiuti nella sua qualità di holding di cui la società Alfa Romeo faceva parte all' epoca dei fatti di causa, avrebbe rimborsato i detti aiuti, maggiorati degli interessi dovuti, alla holding di Stato IRI.

6 Con nota 26 giugno 1992 la Commissione ha comunicato al governo italiano che esso avrebbe dovuto esigere non soltanto il rimborso degli aiuti da parte della Finmeccanica all' IRI, ma anche il loro versamento allo Stato italiano.

7 Il 12 febbraio 1993, le autorità italiane informavano la Commissione che la Finmeccanica aveva rimborsato la somma di 719,1 miliardi di LIT all' IRI, comprendente il capitale per 615,1 miliardi di LIT e gli interessi nella misura di 104 miliardi di LIT. Il capitale comprendeva il conferimento di 206,2 miliardi di LIT e l' importo di 408,9 miliardi di LIT finanziato dall' IRI tramite prestiti obbligazionari a carico dello Stato. Il governo italiano ha precisato che la legge finanziaria per il 1991, 29 dicembre 1990, n. 405 (GURI n. 303 del 31 dicembre 1990), aveva soppresso l' impegno di versare all' IRI una somma di 1 269 miliardi di LIT proporzionalmente alle obbligazioni emesse dall' IRI.

8 A sostegno del suo ricorso, la Commissione asserisce che la Repubblica italiana ha violato l' art. 93, n. 2, del Trattato poiché non ha proceduto al recupero degli aiuti entro i due mesi successivi alla notifica della decisione, ha calcolato erroneamente gli interessi e ha omesso di esigere il rimborso degli aiuti da parte dell' IRI allo Stato italiano.

Sulla ricevibilità del ricorso

9 La Repubblica italiana eccepisce l' irricevibilità del ricorso in quanto quest' ultimo sarebbe diretto ad ottenere l' accertamento dell' inadempimento di un obbligo, cioè la restituzione degli aiuti da parte dell' IRI allo Stato italiano, che non emergerebbe dalla decisione. Inoltre, il ricorso non conterrebbe, violando l' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, l' esposizione sommaria dei motivi per cui il mancato recupero degli aiuti presso l' IRI sarebbe contrario alla decisione.

10 Va rilevato in proposito che la Commissione si limita a sostenere che la Repubblica italiana non si è attenuta alla decisione la cui asserita violazione costituisce oggetto del presente procedimento. La questione se la decisione imponesse alla Repubblica italiana l' obbligo di recuperare gli aiuti presso l' IRI rientra nell' esame del merito del ricorso e non può inficiarne la ricevibilità.

11 Peraltro il ricorso contiene un' esposizione chiara degli antefatti e degli argomenti della Commissione, conformemente a quanto prescrive l' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il che ha consentito al governo italiano di presentare un dettagliato controricorso.

12 L' eccezione di irricevibilità va quindi respinta.

Sulla mancata esecuzione della decisione

13 Vanno esaminate l' una dopo l' altra le tre censure dedotte dalla Commissione.

Censura relativa all' omesso recupero degli aiuti nel termine stabilito

14 La decisione ha stabilito in termini chiari l' obbligo del governo italiano di esigere il rimborso degli aiuti entro due mesi dalla notifica della decisione, che ha avuto luogo il 31 luglio 1989.

15 Orbene, soltanto il 12 febbraio 1993 le autorità italiane hanno messo la Commissione al corrente dei rimborsi effettuati dalla Finmeccanica all' IRI.

16 Secondo una costante giurisprudenza, il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione sulla base dell' art. 93, n. 2, del Trattato è quello dell' impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione (v., da ultimo, sentenza 23 febbraio 1995, causa C-349/93, Commissione/Italia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 12, e la giurisprudenza ivi citata).

17 La Corte ha anche dichiarato che uno Stato membro, il quale, in occasione dell' esecuzione di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, incontri difficoltà impreviste o imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, deve sottoporre tali problemi alla valutazione di questa, proponendo appropriate modifiche della decisione stessa. In tal caso la Commissione e lo Stato membro, in forza della norma che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale collaborazione, norma che informa soprattutto l' art. 5 del Trattato, debbono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle norme del Trattato e soprattutto di quelle relative agli aiuti (v. citata sentenza Commissione/Italia, punto 13, e la giurisprudenza ivi citata).

18 Orbene, la Repubblica italiana non ha fatto menzione né di un' impossibilità assoluta di esecuzione né di difficoltà impreviste o imprevedibili.

19 Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare fondato il ricorso in quanto la Repubblica italiana non ha dato esecuzione alla decisione nel termine stabilito.

Censura relativa al calcolo erroneo degli interessi di mora

20 La Commissione ha precisato all' udienza, senza essere contraddetta dalla convenuta, che nelle conclusioni dell' atto introduttivo essa ha indicato per errore come punto di partenza degli interessi moratori il mese di settembre 1991, invece del settembre 1989, correttamente menzionato nel resto del detto atto. Essa ha sottolineato che in effetti si deve leggere "1989".

21 Va rilevato che, ai sensi dell' art. 2 della decisione, gli interessi vanno calcolati a partire dalla scadenza del termine di due mesi decorrenti dalla notifica della decisione al governo interessato, nel caso di specie dal 30 settembre 1989.

22 Orbene, il governo italiano non nega di aver calcolato gli interessi a decorrere dal 28 febbraio 1990, data di scadenza del termine di due mesi successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale.

23 Va quindi dichiarato che il ricorso è fondato anche nella parte in cui la Commissione addebita alla Repubblica italiana di aver calcolato in modo erroneo gli interessi moratori.

Censura relativa all' omesso rimborso degli aiuti da parte dell' IRI allo Stato italiano

24 Al fine di pronunciarsi su tale censura, ci si deve riferire all' obiettivo perseguito con l' obbligo di recupero degli aiuti illegittimi nonché alla portata attribuita a quest' obbligo nella decisione.

25 L' art. 93, n. 2, del Trattato prevede al riguardo che la Commissione, qualora constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

26 L' obbligo a carico dello Stato di sopprimere un aiuto ritenuto dalla Commissione incompatibile col mercato comune è inteso, secondo una giurisprudenza consolidata, al ripristino dello status quo ante (v. sentenza 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punto 75, e la giurisprudenza ivi citata).

27 Siffatto obiettivo è raggiunto quando gli aiuti in parola, eventualmente maggiorati degli interessi di mora, sono stati restituiti dal beneficiario, nel presente caso la Finmeccanica, all' IRI, ente pubblico di gestione delle partecipazioni statali. Per effetto di tale restituzione, il beneficiario è infatti privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell' aiuto è ripristinata.

28 Va poi rilevato che la Commissione, nell' art. 2 della decisione, ha richiesto unicamente che il governo italiano sopprimesse gli aiuti e ne esigesse la restituzione, da parte della Finmeccanica, entro un dato termine, assieme agli interessi moratori maturati dopo la scadenza del medesimo.

29 Se non può escludersi che l' assegnazione di fondi da parte dello Stato ad un ente pubblico quale l' IRI possa costituire un aiuto di Stato ai sensi dell' art. 92 del Trattato, la Commissione, contrariamente a quanto da essa asserito, non ha però dichiarato nella decisione, in esito alla procedura prevista dal Trattato, che anche la messa a disposizione di fondi statali a beneficio dell' IRI costituisce un aiuto incompatibile col mercato comune.

30 Alla luce delle considerazioni precedenti, il ricorso va considerato non fondato nella parte in cui la Commissione fa carico alla Repubblica italiana di non aver sollecitato il rimborso degli aiuti da parte dell' IRI allo Stato italiano.

Sulla mancata comunicazione delle misure di esecuzione della decisione

31 La Corte non deve esaminare il capo di domanda diretto a far condannare la Repubblica italiana per non aver comunicato alla Commissione le misure di esecuzione della decisione, poiché, per l' appunto, la Repubblica italiana non ha proceduto all' esecuzione in parola entro il termine stabilito.

32 Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo dato esecuzione alla decisione entro il termine stabilito e calcolando erroneamente gli interessi di mora, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

33 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La convenuta è rimasta essenzialmente soccombente e va pertanto condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) La Repubblica italiana, avendo omesso di sopprimere e di recuperare, nel termine stabilito, gli aiuti indebitamente corrisposti al gruppo Alfa Romeo sino alla concorrenza di un importo di 615,1 miliardi di LIT maggiorati degli interessi di mora calcolati a partire dal 30 settembre 1989 sino al giorno del versamento dell' importo in questione, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della decisione della Commissione 31 maggio 1989, 89/661/CEE, relativa agli aiuti concessi dal governo italiano all' impresa Alfa Romeo (settore automobilistico).

2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) La Repubblica italiana è condannata alle spese.