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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Interpretazione da parte della Corte ° Interpretazione sollecitata a proposito di una controversia da decidere in applicazione di una legge nazionale che si limita a ispirarsi alla Convenzione e non impone al giudice nazionale l' adozione dell' interpretazione fornita dalla Corte ° Incompetenza della Corte
(Convenzione 27 settembre 1968; protocollo 3 giugno 1971)
La funzione della Corte, quale concepita dal Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, è quella di un giudice le cui sentenze sono vincolanti per il giudice a quo. Tale funzione sarebbe snaturata se fosse ammesso che le soluzioni fornite dalla Corte ai giudici degli Stati contraenti avessero valore puramente consultivo e fossero prive di efficacia vincolante.
Orbene, ciò avverrebbe qualora la Corte si dichiarasse competente a fornire l' interpretazione della Convenzione a essa chiesta da un giudice nazionale investito di una controversia alla quale si applica non la Convenzione, ma una legge nazionale, che non soltanto si limita a prenderla a modello, riproducendone talune disposizioni ma senza renderle applicabili in quanto tali nell' ordinamento giuridico interno, e prevede espressamente la possibilità della sua modifica per produrre divergenze rispetto alle disposizioni della Convenzione quali interpretate dalla Corte, ma si limita altresì a imporre ai giudici nazionali, quando ne fanno applicazione, di tener conto dell' interpretazione data dalla Corte alle disposizioni corrispondenti della Convenzione, senza attribuire a tale interpretazione un carattere vincolante.
Pertanto la Corte non è competente a statuire su una questione pregiudiziale che si inserisce in un simile contesto.