61993J0306

SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 DICEMBRE 1994. - SMW WINZERSEKT GMBH CONTRO LAND RHEINLAND-PFALZ. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: VERWALTUNGSGERICHT MAINZ - GERMANIA. - RINVIO PREGIUDIZIALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA - DESIGNAZIONE DEI VINI SPUMANTI - DIVIETO DI INDICAZIONE DEL METODO DI ELABORAZIONE DETTO 'METHODE CHAMPENOISE'. - CAUSA C-306/93.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-05555


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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1. Questioni pregiudiziali ° Competenza della Corte ° Limiti ° Questione manifestamente priva di pertinenza

(Trattato CEE, art. 177)

2. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Vino ° Designazione e presentazione dei vini ° Vini spumanti ° Indicazione del metodo di elaborazione detto "méthode champenoise" ° Divieto di uso di tale indicazione per vini per i quali non sia consentita la denominazione d' origine controllata "champagne" ° Diritto di proprietà ° Libero esercizio delle attività professionali ° Parità di trattamento ° Violazione ° Assenza ° Discrezionalità delle istituzioni

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2333/92, art. 6, n. 5, secondo e terzo comma]

Massima


1. Qualora dinanzi a un giudice nazionale venga sollevata la questione della legittimità di un atto emanato dalle istituzioni della Comunità, rientra nella discrezionalità di tale giudice valutare se la decisione della controversia sia subordinata alla soluzione di tale questione e, quindi, se occorra chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla questione medesima. In tal caso spetterà a quest' ultima, nell' ambito dei rapporti di stretta collaborazione con i giudici nazionali sanciti dall' art. 177 del Trattato, risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale, salvo che la Corte non rilevi che la questione stessa non presenti alcun nesso con il carattere effettivo o con l' oggetto della controversia principale.

2. Il divieto di utilizzare il riferimento al metodo di elaborazione detto "méthode champenoise" per vini per i quali non sia consentito l' uso della denominazione d' origine controllata "champagne", sancito dall' art. 6, n. 5, secondo e terzo comma, del regolamento n. 2333/92, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati, non può essere considerato quale lesione di un preteso diritto di proprietà di un determinato produttore di vini, atteso che l' indicazione "méthode champenoise" costituisce una dicitura che poteva essere utilizzata, prima dell' emanazione del detto regolamento, da tutti i produttori di vini spumanti.

Il detto divieto non lede nemmeno sotto il profilo sostanziale il diritto al libero esercizio dell' attività professionale dei produttori di vino che debbano rinunciare in futuro all' utilizzazione della detta indicazione, atteso che il divieto medesimo incide unicamente sulle modalità di esercizio di tale diritto senza comprometterne l' esistenza stessa e deve essere quindi ritenuto legittimo, in quanto è volto al conseguimento di un obiettivo di interesse generale ed in quanto non incide in misura sproporzionata sulla situazione dei detti produttori rientrando, conseguentemente, nell' ambito della discrezionalità di cui dispone il Consiglio in materia di politica agricola comune.

Va rilevato al riguardo che, ai fini della realizzazione dell' obiettivo di interesse generale costituito dalla tutela delle denominazioni d' origine o delle indicazioni di provenienza geografica dei vini, il Consiglio poteva legittimamente ritenere essenziale, da un lato, un' esatta informazione del consumatore finale e, dall' altro, l' impossibilità per un produttore di trarre profitto, per i propri prodotti, dalla reputazione commerciale conseguita da produttori di altre regioni per prodotti simili; da tali considerazioni è scaturito il divieto sancito dal Consiglio accompagnato peraltro, al fine di tener conto della situazione dei produttori soggetti al divieto medesimo, da misure transitorie e dalla possibilità di ricorrere ad indicazioni alternative.

Il divieto di cui trattasi non costituisce violazione del principio di parità di trattamento, atteso che la circostanza che taluni produttori siano titolari del diritto all' uso della denominazione di origine controllata "champagne" costituisce un elemento oggettivo che può legittimare una disparità di trattamento rispetto agli altri produttori di vini spumanti.

Parti


Nel procedimento C-306/93,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Magonza (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

SMW Winzersekt GmbH

e

Land Rheinland-Pfalz,

domanda vertente sulla validità dell' art. 6, n. 5, secondo e terzo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1992, n. 2333, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 231, pag. 9),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida e J.L. Murray (relatore), giudici,

avvocato generale: C. Gulmann

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la SMW Winzersekt GmbH, dall' avv. Gert Meier, del foro di Colonia;

° per il governo francese, dai signori Jean-Louis Falconi, segretario degli Affari esteri presso la direzione degli Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Catherine de Salins, consigliere degli Affari esteri presso il medesimo ministero, in qualità di agenti;

° per il Consiglio dell' Unione europea, dai signori Bernhard Schloh e Arthur Brautigam, consiglieri giuridici, in qualità di agenti;

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Ulrich Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della SMW Winzersekt GmbH, del governo francese, del Consiglio dell' Unione europea e della Commissione delle Comunità europee all' udienza del 7 giugno 1994,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 luglio 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 25 marzo 1993, pervenuta alla Corte il 4 giugno seguente, il Verwaltungsgericht di Magonza ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa alla validità dell' art. 6, n. 5, secondo e terzo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1992, n. 2333, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 231, pag. 9, in prosieguo: il "regolamento n. 2333/92").

2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra la SMW Winzersekt (in prosieguo: la "Winzersekt") e il Land Rheinland-Pfalz (Land Renania-Palatinato) in merito all' utilizzazione della dicitura "Flaschengaerung im Champagnerverfahren" (fermentazione tradizionale in bottiglia secondo il metodo detto "méthode champenoise") ai fini della designazione di taluni vini spumanti di qualità prodotti in una regione determinata (in prosieguo: "v.s.q.p.r.d.") successivamente al 31 agosto 1994.

3 Il regolamento n. 2333/92 è stato emanato a seguito di varie modifiche del regolamento (CEE) del Consiglio 18 novembre 1985, n. 3309, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 320, pag. 9, in prosieguo: il "regolamento n. 3309/85").

4 Ai sensi del secondo 'considerando' del regolamento n. 2333/92, la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati devono essere intese a fornire al consumatore finale e agli organismi pubblici incaricati di gestire e di controllare il commercio di questi prodotti informazioni corrette e precise che consentano la valutazione dei prodotti stessi.

5 Nel decimo 'considerando' si afferma che le disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (in prosieguo: "v.q.p.r.d.") sono stabilite dal regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 823, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84, pag. 59) e che tali disposizioni precisano le regole per l' utilizzazione dei nomi di una determinata regione ai fini della designazione dei v.q.p.r.d., compresi i v.s.q.p.r.d. Ai sensi di tali regole, soltanto il nome geografico di una zona viticola che produce vini con caratteristiche qualitative particolari può essere utilizzato per designare un v.s.q.p.r.d.

6 Nel ventiduesimo 'considerando' dello stesso regolamento si afferma, infine, che occorre prevedere la possibilità di adottare disposizioni transitorie in particolare per consentire lo smercio dei prodotti la cui designazione e presentazione, effettuate conformemente alle disposizioni nazionali applicabili prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 2333/92, non fossero conformi alle nuove disposizioni comunitarie.

7 Tali obiettivi sono stati realizzati in particolare con l' art. 6 del regolamento n. 2333/92, che ricalca essenzialmente l' art. 6 del regolamento n. 3309/85. Tale articolo prevede, fra l' altro:

"1. Il nome di un' unità geografica, diversa da una regione determinata, di dimensioni inferiori a uno Stato membro o ad un paese terzo può essere indicato unicamente per completare la designazione:

° di un v.s.q.p.r.d.,

(...).

Tale indicazione è autorizzata soltanto a condizione che:

a) sia conforme alle disposizioni dello Stato membro o del paese terzo in cui è stata effettuata l' elaborazione del vino spumante;

b) l' unità geografica in causa sia delimitata con precisione;

c) tutte le uve dalle quali il prodotto in questione è stato ottenuto provengano da tale unità geografica, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio;

d) per un v.s.q.p.r.d. tale unità geografica sia situata entro i confini della regione determinata di cui il vino in causa reca il nome;

(...).

4. Può essere utilizzata per la designazione solo l' indicazione delle diciture 'fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale' o 'metodo tradizionale' o 'metodo classico' o 'metodo tradizionale classico' nonché delle diciture che risultano da una traduzione di questi termini:

° un v.s.q.p.r.d. (*),

(...).

L' uso di una delle diciture di cui al primo comma è ammesso solamente se il prodotto utilizzato:

a) è stato trasformato in spumante mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia,

b) è rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno nove mesi nella stessa azienda sin dalla costituzione della partita,

c) è stato separato dalle fecce mediante sboccatura.

5. Una dicitura relativa al metodo di elaborazione, inclusiva del nome di una regione determinata o di un' altra unità geografica o di un termine derivato da uno di questi nomi, può essere utilizzata solamente per designare:

° un v.s.q.p.r.d.,

(...).

L' uso di tale dicitura è ammesso solamente per designare un prodotto che ha diritto a un' indicazione geografica di cui al primo comma.

Tuttavia, il riferimento al metodo di elaborazione detto 'méthode champenoise' , se è di uso tradizionale, può essere usato in associazione con una dicitura equivalente relativa a questo metodo di elaborazione per cinque campagne viticole a partire dal 1 settembre 1989 per vini che non hanno diritto alla denominazione controllata 'Champagne' .

L' uso di una delle diciture di cui al terzo comma è inoltre ammesso solamente se sono rispettate le condizioni previste al paragrafo 4, secondo comma".

8 La Winzersekt è un' associazione di viticoltori che trasforma in spumante vini della regione Mosella-Saar-Ruwer sulla base del procedimento detto "méthode champenoise", il che significa in particolare che la fermentazione avviene in bottiglia e che la separazione della feccia dalla partita avviene mediante sboccatura. I v.s.q.p.r.d. ottenuti secondo tale metodo vengono immessi in commercio muniti dell' indicazione "Flaschengaerung im Champagnerverfahren" (fermentazione in bottiglia secondo il metodo detto "méthode champenoise") o "klassische Flaschengaerung - méthode champenoise" (fermentazione classica in bottiglia - méthode champenoise).

9 Con decisione passata in giudicato del 2 febbraio 1989, il Verwaltungsgericht di Magonza dichiarava che, sino al 31 agosto 1994, la Winzersekt poteva legittimamente utilizzare nelle menzionate indicazioni la dicitura "méthode champenoise" relativamente ai prodotti rispondenti ai requisiti della fermentazione tradizionale in bottiglia.

10 Il 7 gennaio 1992 la Winzersekt chiedeva al ministero dell' Agricoltura, della Viticoltura e delle Foreste del Land Renania-Palatinato un "parere vincolante" in ordine alla liceità dell' utilizzazione dell' indicazione "Flaschengaerung im Champagnerverfahren" con riguardo al periodo successivo al 31 agosto 1994. Con decisione 15 gennaio 1992, il detto ministero, richiamandosi alla decisione del Verwaltungsgericht di Magonza del 2 febbraio 1989, rilevava che, ai sensi dell' art. 6, n. 5, del regolamento n. 3309/85, l' utilizzazione dell' indicazione di cui trattasi non poteva ritenersi consentita oltre il 31 agosto 1994.

11 In data 4 febbraio 1992 la Winzersekt proponeva ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht di Magonza al fine di sentir dichiarare il proprio diritto all' utilizzazione dell' indicazione di cui trattasi anche successivamente alla detta data. La Prima Sezione del Verwaltungsgericht di Magonza, ritenendo che la decisione del ricorso dipendesse dalla validità del secondo e del terzo comma dell' art. 6, n. 5, del regolamento n. 2333/92, disponeva la sospensione del giudizio e sottoponeva alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se il regime previsto all' art. 6, n. 5, secondo e terzo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1992, n. 2333 (GU L 231 del 13 agosto 1992, pag. 9), sia invalido nella parte in cui dispone che, a decorrere dal mese di settembre 1994, i vini spumanti di qualità prodotti in una regione determinata (v.s.q.p.r.d.), ottenuti mediante trasformazione di vini per i quali non sia consentita l' utilizzazione della denominazione di origine controllata 'Champagne' , non possono più recare l' indicazione del metodo di elaborazione detto 'méthode champenoise' associata a un' indicazione equivalente relativa a tale metodo di elaborazione".

Sulla ricevibilità della questione

12 Il governo francese suggerisce di rispondere al giudice di rinvio nel senso che non occorre pronunciarsi sulla questione, in quanto la soluzione della causa principale è connessa con il sindacato di legittimità del regolamento n. 3309/85 ° la cui interpretazione è stata assunta a fondamento del parere vincolante dato dal ministero dell' Agricoltura, della Viticoltura e delle Foreste del Land Renania-Palatinato ° e non con il regolamento n. 2333/92, non vigente all' epoca. La questione posta alla Corte sarebbe quindi priva di pertinenza. All' udienza il governo francese ha inoltre espresso perplessità in ordine al carattere effettivo della controversia.

13 Tali eccezioni devono essere respinte.

14 Anzitutto, si deve rilevare che il regolamento n. 2333/92 codifica varie modifiche del regolamento n. 3309/85. Per quanto attiene all' art. 6 del regolamento n. 2333/92, menzionato nella questione pregiudiziale, si deve rilevare che, a prescindere da alcune differenze minori di carattere redazionale, esso coincide essenzialmente con l' art. 6 del regolamento n. 3309/85, su cui si fonda la decisione 15 gennaio 1992, avverso la quale la Winzersekt ha proposto ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht di Magonza a seguito dell' emanazione del regolamento n. 2333/92. La soluzione della questione pregiudiziale da parte della Corte consentirà quindi al giudice di rinvio di decidere la controversia dinanzi ad esso pendente.

15 Quanto al secondo argomento del governo francese, si deve ricordare che, qualora dinanzi a un giudice nazionale venga sollevata la questione della legittimità di un atto emanato dalle istituzioni della Comunità, rientra nella discrezionalità di tale giudice valutare se la decisione della controversia sia subordinata alla soluzione di tale questione e, quindi, se occorra chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla questione medesima. In tal caso spetterà a quest' ultima, nell' ambito dei rapporti di stretta collaborazione con i giudici nazionali sanciti dall' art. 177 del Trattato, risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale, salvo che la Corte non rilevi che la questione stessa non presenta alcun nesso con il carattere effettivo o con l' oggetto della controversia principale.

16 Nella specie, nessun elemento consente di dubitare del carattere effettivo della causa principale.

17 Dall' ordinanza di rinvio emerge infatti che con il ricorso principale la Winzersekt chiede il riconoscimento del proprio diritto ad utilizzare la dicitura "Flaschengaerung im Champagnerverfahren" successivamente al 31 agosto 1994. La questione pregiudiziale sollevata presenta, del pari, un nesso incontestabile con l' oggetto del ricorso. A tal riguardo, nessuna disposizione del Trattato può imporre alla Winzersekt di attendere la scadenza del periodo transitorio, alla suddetta data, prima di poter invocare, dinanzi al giudice nazionale, l' inapplicabilità di una disposizione come quella in esame.

18 Conseguentemente, le eccezioni del governo francese secondo cui non occorre pronunciarsi sulla questione sollevata dal Verwaltungsgericht di Magonza devono essere respinte.

Sul merito

19 Dalle memorie e dalla discussione svoltasi dinanzi alla Corte emerge che la validità dell' art. 6, n. 5, secondo e terzo comma, del regolamento n. 2333/92 è contestata con riguardo a due principi o due categorie di principi: il diritto di proprietà e il libero esercizio delle attività professionali, da un lato, e il principio generale di uguaglianza, dall' altro.

Sul diritto di proprietà e sul libero esercizio delle attività professionali

20 La Winzersekt sostiene che la disposizione controversa violi tanto il proprio diritto di proprietà quanto quello del libero esercizio delle attività professionali, diritti che rientrano nei principi generali accolti dall' ordinamento comunitario. Essa sostiene al riguardo che l' indicazione "méthode champenoise" riveste importanza fondamentale per la propria attività commerciale in quanto le consentirebbe di portare a conoscenza del pubblico il procedimento di elaborazione da essa seguito. Tale procedimento la distinguerebbe dalla grande maggioranza dei produttori tedeschi di vini spumanti, che utilizzano il metodo dell' autoclave o quello del travaso, due metodi meno onerosi rispetto alla "méthode champenoise" e che consentono loro di offrire i propri prodotti al consumatore a prezzi ben più vantaggiosi rispetto a quelli praticati dalla Winzersekt. Tale indicazione costituirebbe inoltre elemento attivo del patrimonio dell' azienda e dovrebbe, quindi, godere della tutela riconosciuta al diritto di proprietà. Pertanto, la Winzersekt, ove non potesse più continuare ad utilizzare l' indicazione "méthode champenoise", risulterebbe svantaggiata sul piano concorrenziale e potrebbe risultare compromessa la sua esistenza stessa.

21 Si deve rilevare al riguardo che il legislatore comunitario dispone in materia di politica agricola comune di un ampio potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che gli artt. 40 e 43 del Trattato gli attribuiscono e che la Corte ha più volte affermato che solamente il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l' istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità del provvedimento medesimo (v., da ultimo, sentenza 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-0000, punti 89 e 90).

22 Si deve inoltre ricordare la giurisprudenza della Corte secondo cui sia il diritto di proprietà sia il libero esercizio delle attività professionali non costituiscono prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale. Ne consegue che possono essere apportate restrizioni all' applicazione del diritto di proprietà e al libero esercizio di un' attività professionale, in particolare nell' ambito di un' organizzazione comune di mercato, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (v., da ultimo, sentenza 5 ottobre 1994, Germania/Consiglio, già citata, punto 78).

23 Per quanto attiene alla lesione del diritto di proprietà allegata dalla Winzersekt, si deve rilevare che l' indicazione "méthode champenoise" costituisce una dicitura che poteva essere utilizzata, prima dell' adozione del regolamento, da tutti i produttori di vini spumanti. Il divieto di utilizzare tale indicazione non può essere quindi considerato quale lesione di un preteso diritto di proprietà della Winzersekt.

24 Per quanto attiene alla lesione del diritto al libero esercizio di un' attività professionale, va osservato che l' art. 6, n. 5, secondo e terzo comma, del regolamento n. 2333/92 non lede sotto il profilo sostanziale il diritto al libero esercizio dell' attività professionale invocato dalla Winzersekt, in quanto incide unicamente sulle modalità di esercizio di tale diritto senza comprometterne l' esistenza. Occorre quindi verificare che le disposizioni di cui trattasi perseguano obiettivi di interesse generale, che non incidano in modo sproporzionato sulla situazione dei produttori quali la Winzersekt e che, pertanto, il Consiglio non abbia oltrepassato, nella specie, i limiti posti al suo potere discrezionale.

25 Va osservato al riguardo che, tra le finalità perseguite dal regolamento n. 2333/92, quella della tutela delle denominazioni di origine o delle indicazioni di provenienza geografica dei vini costituisce un obiettivo di interesse generale. Al fine di realizzare tale obiettivo, il Consiglio può ben ritenere essenziale, da un lato, che il consumatore finale ottenga informazioni tanto esatte quanto necessarie ai fini di una corretta valutazione dei prodotti di cui trattasi e, dall' altro, che il produttore non possa trarre profitto, per i propri prodotti, dalla reputazione commerciale conseguita da produttori di altre regioni per prodotti simili. Ne consegue che un produttore di vini non può essere autorizzato a utilizzare, nelle indicazioni relative al metodo di elaborazione dei propri prodotti, indicazioni geografiche non corrispondenti alla provenienza effettiva dei vini.

26 Alla realizzazione di tale obiettivo mira in particolare l' art. 6 del regolamento n. 2333/92, il quale prevede, infatti, che l' impiego di indicazioni relative ad un metodo di elaborazione possa essere riferito al nome di un' unità geografica solamente qualora i rispettivi vini possano fregiarsi dell' indicazione geografica medesima.

27 Ne consegue che il divieto previsto dalla detta disposizione non presenta carattere manifestamente sproporzionato rispetto all' obiettivo perseguito dal regolamento contestato.

28 D' altronde, emanando, da un lato, disposizioni transitorie come quelle di cui all' art. 6, n. 5, terzo comma, del regolamento medesimo e consentendo, dall' altro, ai produttori che, come la Winzersekt, si siano serviti della dicitura "méthode champenoise" di avvalersi delle diciture alternative previste dell' art. 6, n. 4, del regolamento n. 2333/92, quali "fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale", "metodo tradizionale", "metodo classico" o "metodo tradizionale classico" nonché delle diciture risultanti dalla traduzione di tali termini, il Consiglio ha tenuto conto della situazione di tali produttori. Alla luce di tali considerazioni, nella disposizione contestata non può essere ravvisato un provvedimento sproporzionato.

29 Dalle considerazioni che precedono emerge che l' art. 6, n. 5, secondo e terzo comma, del regolamento n. 2333/92 persegue obiettivi di interesse generale e non può ritenersi che esso abbia costituito un provvedimento che abbia inciso in modo sproporzionato sulla situazione dei produttori quali la Winzersekt. Ciò premesso, si deve dichiarare che, emanando la disposizione contestata, il Consiglio non ha oltrepassato i limiti del proprio potere discrezionale.

Sul principio generale di parità di trattamento

30 Si deve ricordare al riguardo che, secondo costante giurisprudenza, il principio di parità di trattamento esige che situazioni analoghe non siano trattate in modo differente e che situazioni differenti non siano trattate in modo identico, salvo che un differente trattamento non risulti obiettivamente giustificato (v. sentenza 7 luglio 1993, causa C-217/91, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-3923, punto 37).

31 Nella specie, va rilevato che l' art. 6, n. 5, secondo e terzo comma, del regolamento n. 2333/92 trova applicazione nei confronti di tutti i produttori di vini spumanti della Comunità ad esclusione di quelli fra di essi che abbiano diritto ad utilizzare la denominazione controllata "Champagne". Il fatto di essere titolari del diritto all' uso di tale denominazione controllata costituisce un elemento oggettivo che può legittimare una disparità di trattamento. Conseguentemente, appare giustificato un differente trattamento per i due gruppi di produttori.

32 Occorre quindi risolvere la questione sollevata dal giudice di rinvio nel senso che dall' esame della questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità dell' art. 6, n. 5, secondo e terzo comma, del regolamento del Consiglio n. 2333/92.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

33 Le spese sostenute dal governo francese, dal Consiglio dell' Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Verwaltungsgericht di Magonza con ordinanza 25 marzo 1993 dichiara:

Dall' esame della questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità dell' art. 6, n. 5, secondo e terzo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1992, n. 2333, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati.