61993J0131

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 13 LUGLIO 1994. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DIVIETO DI IMPORTARE GAMBERI DI ACQUA DOLCE VIVI. - CAUSA C-131/93.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-03303


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure di effetto equivalente ° Divieto totale di importare gamberi di acqua dolce vivi ° Inammissibilità ° Giustificazione ° Tutela della salute e della vita degli animali ° Insussistenza

(Trattato CEE, artt. 30 e 36)

Massima


Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 30 e 36 del Trattato uno Stato membro che vieta semplicemente le importazioni di gamberi di acqua dolce vivi delle specie europee provenienti dagli Stati membri o dai paesi terzi e che si trovano in libera pratica negli altri Stati membri, tranne che per scopi di ricerca e didattici, poiché, per prevenire il rischio di propagazione della peste dei gamberi e garantire la tutela delle specie indigene contro eventuali alterazioni genetiche, esso potrebbe limitarsi ad adottare misure aventi effetti meno restrittivi sugli scambi intracomunitari, sottoponendo ad esempio le partite di gamberi importati a controlli sanitari, limitati a controlli per campione per le partite corredate di un certificato sanitario, oppure disciplinando la vendita dei gamberi nel suo territorio.

Parti


Nella causa C-131/93,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor J.L. Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, e dalla signora A. Bardenhewer, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor G. Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in Bonn, in qualità di agente,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, vietando le importazioni di gamberi di acqua dolce vivi delle specie europee provenienti dagli Stati membri o dai paesi terzi e che si trovano in libera pratica negli altri Stati membri, tranne che per scopi di ricerca e didattici, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler (relatore), P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 18 maggio 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 31 marzo 1993, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, vietando le importazioni di gamberi di acqua dolce vivi delle specie europee provenienti dagli Stati membri o dai paesi terzi e che si trovano in libera pratica negli altri Stati membri, tranne che per scopi di ricerca e didattici, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 30 e 36 del Trattato.

2 Con il primo regolamento recante modifica del Bundesartenschutzverordnung (regolamento federale sulla tutela delle specie, in prosieguo: la "BArtSchV", BGBl. 1989, I, pag. 1525), emanato il 24 luglio 1989 ed entrato in vigore il 1 agosto seguente, la Repubblica federale di Germania ha subordinato l' importazione di tutte le specie di gamberi vivi alla concessione di un' autorizzazione rilasciata ai sensi del § 21 b del Bundesnaturschutzgesetz (legge sulla tutela della natura, in prosieguo: il "BNatSchG", nella versione pubblicata nel BGBl. 1987, I, pag. 889). Ai sensi di questa disposizione un' autorizzazione può essere concessa soltanto per scopi di ricerca o didattici; al contrario, l' importazione di gamberi vivi per scopi commerciali, in particolare per il ripopolamento dei bacini privati o per il consumo, è in linea di massima vietata, fatto salvo il § 31, primo comma, del BNatSchG, ai sensi del quale il Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft (Ufficio dell' alimentazione e delle foreste, in prosieguo: il "Bundesamt") può, previa domanda, derogare a questo divieto quando l' applicazione della disposizione "porti, contro la volontà del legislatore, ad un' eccessiva severità".

3 Dal ricorso della Commissione risulta che l' inquinamento delle acque e soprattutto la peste dei gamberi (aphanomycose), la cui propagazione sarebbe imputabile essenzialmente all' importazione di gamberi infetti provenienti dall' America del Nord, hanno fatto sì che nella Repubblica federale di Germania, così come negli altri paesi europei, non esistano più praticamente specchi d' acqua naturali che ospitano gamberi. Questo sarebbe il motivo per il quale la BArtSchV considera i gamberi indigeni come specie particolarmente protette o addirittura minacciate di estinzione. Dato che le specie indigene non sono sufficienti a coprire il fabbisogno, da anni la Repubblica federale di Germania avrebbe importato alcune decine di tonnellate all' anno di gamberi di acqua dolce vivi.

4 Poiché l' entrata in vigore della disciplina summenzionata ha assertivamente recato pregiudizio alle attività di varie imprese tedesche, specializzate nell' importazione di gamberi vivi, il cui fatturato sarebbe sensibilmente diminuito al punto da minacciarne la sopravvivenza, questi operatori hanno proposto ricorsi dinanzi ai giudici nazionali, che hanno fatto sì che il Bundesamt applichi agli importatori in via transitoria la deroga di cui al § 31 del BNatSchG, consentendo loro di ottenere fino ad ora autorizzazioni all' importazione di gamberi valide soltanto per sei mesi ed indicanti la quantità precisa importata, il paese di provenienza e la denominazione della specie considerata. Queste autorizzazioni sono subordinate a condizioni dirette in particolare a garantire che i gamberi siano venduti solo all' acquirente finale ° escludendo grossisti e rivenditori ° il quale dev' essere invitato ad adottare tutte le opportune misure di prevenzione e disinfezione, ad impedire qualsiasi messa in libertà dei gamberi importati e garantire che l' acqua utilizzata per la conservazione degli animali sia disinfettata prima di essere immessa nell' ambiente. L' autorizzazione può essere revocata in caso di inosservanza di queste condizioni.

5 A sostegno del ricorso la Commissione ha sostenuto in sostanza che la disciplina tedesca di cui trattasi è in contrasto con gli artt. 30 e 36 del Trattato, in quanto ostacola le importazioni di gamberi di acqua dolce vivi provenienti da altri Stati membri o che colà si trovano già in libera pratica e va oltre quanto richiesto per una tutela efficace delle specie indigene di gamberi contro la peste e i rischi di alterazione della fauna.

6 Il governo tedesco, per contro, ha sostenuto che, in quanto erano state concesse agli importatori ampie deroghe al divieto contestato, la disciplina controversa non aveva abolito qualsiasi importazione di gamberi, né aveva isolato il mercato tedesco. Il governo convenuto ha aggiunto che in ogni caso questa disciplina era giustificata, sino alla fine del 1992, ai sensi dell' art. 36 del Trattato, poiché la misura controversa era indispensabile per tutelare efficacemente e in modo durevole le scorte di gamberi nella Repubblica federale contro la peste e per preservare la loro identità genetica. Il governo federale ha tuttavia riconosciuto che dal 1 gennaio 1993, data in cui la direttiva del Consiglio 28 gennaio 1991, 91/67/CEE, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti di acquacoltura (GU L 46, pag. 1), aveva dovuto essere recepita, il divieto d' importazione dei gamberi non era più giustificato per prevenire un' epizoozia. Pertanto, il procedimento di modifica della BArtSchV sarebbe stato avviato e, in attesa della sua conclusione, sarebbe stata data istruzione alle competenti autorità di esimere, dietro semplice domanda, gli operatori interessati dall' obbligo di possedere un' autorizzazione per l' importazione di gamberi vivi nella Repubblica federale.

7 Al fine di valutare la fondatezza della censura della Commissione, occorre rilevare anzitutto che gli artt. 30 e 36 del Trattato costituiscono parte integrante dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, istituita dal regolamento (CEE) del Consiglio 29 dicembre 1981, n. 3796 (GU L 379, pag. 1).

8 Infatti, anche se le disposizioni di questo regolamento non menzionano esplicitamente il divieto delle restrizioni quantitative all' importazione nonché delle misure di effetto equivalente per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, dal combinato disposto degli artt. 38-46 e 8, n. 7, del Trattato risulta tuttavia che questo divieto deriva di diritto, al più tardi dopo la scadenza del periodo transitorio, dalle disposizioni del Trattato, come è stato del resto sottolineato nel trentesimo 'considerando' del citato regolamento n. 3796/81 (v., in tal senso, sentenza 25 maggio 1993, causa C-228/91, Commissione/Italia, Racc. pag. I-2701, punto 11).

9 Occorre constatare poi che la misura tedesca controversa mira ad ostacolare il commercio intracomunitario, in quanto vieta l' importazione per scopi commerciali dei gamberi di acqua dolce vivi provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo e che si trovano in libera pratica nella Comunità.

10 Di conseguenza, secondo la costante giurisprudenza della Corte, questa disciplina ricade nel divieto di cui all' art. 30 del Trattato, che si applica indistintamente ai prodotti di origine comunitaria e a quelli immessi in libera pratica in uno degli Stati membri, indipendentemente dalla provenienza originaria di questi prodotti (v. sentenza 15 dicembre 1976, causa 41/76, Donckerwolcke, Racc. pag. 1921, punto 18).

11 Questa conclusione non è in alcun modo infirmata dalla circostanza, richiamata dal governo federale, che le autorità nazionali competenti hanno fatto ampio ricorso alla facoltà di deroga prevista dalla disciplina tedesca, concedendo, tra il gennaio 1989 e il giugno 1993, autorizzazioni all' importazione relative ad una quantità totale di gamberi pari a 961 400 kg, che gli importatori interessati non avrebbero del resto interamente utilizzato.

12 Infatti, come ha già dichiarato la Corte (v., ad esempio, sentenza 8 febbraio 1983, causa 124/81, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. 203, punti 9 e 10), l' art. 30 del Trattato osta all' applicazione nei rapporti intracomunitari di una normativa nazionale che imponga, sia pure solo come formalità, la condizione di licenze d' importazione o altra simile condizione, e un provvedimento di uno Stato membro non sfugge a tale divieto per il solo fatto che l' autorità competente gode in materia di un potere discrezionale di concedere deroghe.

13 Dato che il governo tedesco ha inteso giustificare la sua disciplina in materia d' importazione dei gamberi di acqua dolce vivi con considerazioni di tutela della salute e della vita degli animali e di conservazione delle specie indigene, occorre ancora accertare se il regime controverso si collochi nell' ambito dei poteri di cui dispongono gli Stati membri per raggiungere questi scopi.

14 La citata direttiva 91/67 è stata adottata successivamente al parere motivato emesso dalla Commissione nella presente causa. Il termine per la sua attuazione nell' ordinamento degli Stati membri è scaduto soltanto il 31 dicembre 1992.

15 La Comunità, pertanto, non disponeva ancora di norme comuni o armonizzate in materia di polizia sanitaria degli animali di acquacoltura, fra cui i gamberi, al momento in cui l' oggetto della presente controversia è stato definito nella fase precontenziosa del procedimento.

16 Stando così le cose, spettava agli Stati membri stabilire il livello al quale intendevano garantire la tutela della salute e della vita degli animali in questo settore, pur tenendo conto delle esigenze della libera circolazione delle merci nell' ambito della Comunità.

17 E' pacifico che la misura nazionale di cui trattasi ha per oggetto la tutela della salute e della vita dei gamberi indigeni, di modo che essa rientra nella deroga di cui all' art. 36 del Trattato.

18 Tuttavia, una disciplina restrittiva degli scambi intracomunitari è compatibile con il Trattato solo nella misura in cui sia indispensabile per una protezione efficace della salute e della vita degli animali. Essa non fruisce quindi della deroga di cui all' art. 36 quando quest' obiettivo può essere raggiunto con pari efficacia mediante provvedimenti che recano minor pregiudizio agli scambi intracomunitari.

19 Occorre quindi esaminare se le restrizioni tedesche controverse rispondano al principio di proporzionalità così enunciato.

20 A questo proposito il governo federale ha sostenuto che il divieto totale d' importazione dei gamberi di acqua dolce vivi era la sola misura di tutela efficace dei gamberi indigeni contro l' aphanomycose, poiché non soltanto gli animali provenienti dai paesi terzi, ma anche le specie provenienti da altri Stati membri potrebbero diffondere il virus della peste. Inoltre, la disciplina tedesca sarebbe necessaria per limitare, per quanto possibile, la proliferazione di specie non indigene nelle acque naturali tedesche, in modo da proteggere l' identità genetica delle popolazioni locali di gamberi contro le alterazioni della fauna che deriverebbero dall' introduzione nel territorio nazionale di animali della stessa specie, ma di provenienze diverse. Il divieto di importare gamberi di acqua dolce vivi sarebbe anche giustificato dall' art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 3 dicembre 1982, n. 3626, relativo all' applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU L 384, pag. 1).

21 Quest' ultimo argomento deve essere respinto ictu oculi.

22 Infatti, come ha sottolineato a buon diritto la Commissione, l' art. 15, n. 1, del citato regolamento n. 3626/82 dispone espressamente che allorché uno Stato membro mantiene o adotta, in particolare per la conservazione delle specie indigene, misure più rigorose di quelle previste da questo regolamento, esso è tenuto ad osservare il Trattato e in particolare l' art. 36.

23 Orbene, è pacifico che il divieto totale d' importazione vigente nella Repubblica federale di Germania costituisce una misura più rigorosa di quelle previste dal citato regolamento n. 3626/82.

24 Per quanto riguarda la prevenzione del rischio di propagazione della peste dei gamberi e la salvaguardia contro le alterazioni della fauna, la Commissione ha sostenuto che quest' obiettivo poteva essere raggiunto con misure aventi effetti meno restrittivi sugli scambi intracomunitari.

25 Così, invece di vietare semplicemente l' importazione di tutte le specie di gamberi di acqua dolce vivi, la Repubblica federale di Germania avrebbe potuto limitarsi a sottoporre a controlli sanitari le partite di gamberi provenienti da altri Stati membri o che si trovano già in libera pratica nella Comunità e ad effettuare solo controlli per campione laddove queste partite siano state corredate di un certificato sanitario rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro di spedizione ed attestante che il prodotto di cui trattasi non presenta alcun rischio per la salute, oppure limitarsi a disciplinare la vendita dei gamberi nel suo territorio, in particolare sottoponendo ad autorizzazione soltanto il ripopolamento delle acque interne con specie potenziali portatrici dell' agente della peste e limitando la messa in libertà degli animali e il ripopolamento in zone che ospitano specie indigene.

26 Orbene, il governo federale non ha dimostrato in modo convincente che tali misure, comportanti restrizioni meno gravi per gli scambi intracomunitari, non erano idonee a tutelare effettivamente gli interessi invocati.

27 Per di più, le condizioni imposte agli importatori nell' ambito del regime di autorizzazione applicato dalle autorità tedesche al fine di attenuare il rigore del divieto d' importazione previsto dalla normativa federale, mirante ad obbligare gli operatori interessati a rispettare tutte le misure sanitarie, a utilizzare i gamberi importati in modo da impedire ogni libera immissione nell' ambiente ed a garantire la disinfezione dell' acqua nella quale sono stati conservati, dimostrano come lo stesso governo convenuto consideri che questi mezzi, meno restrittivi per il commercio intracomunitario di un divieto totale d' importazione, siano sufficienti a raggiungere l' obiettivo della tutela dei gamberi indigeni contro la peste e l' alterazione della fauna.

28 Ne consegue che la censura della Commissione è fondata.

29 Stando così le cose, si deve constatare l' inadempimento nei termini formulati nelle conclusioni della Commissione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

30 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica federale di Germania è rimasta soccombente e dev' essere quindi condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Vietando le importazioni di gamberi di acqua dolce vivi delle specie europee provenienti dagli Stati membri o dai paesi terzi e che si trovano in libera pratica negli altri Stati membri, tranne che per scopi di ricerca e didattici, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.