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1. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Retribuzione ° Nozione ° Diritto di iscrizione a un regime pensionistico aziendale ° Inclusione ° Esclusione delle donne coniugate dal diritto di iscrizione ° Inammissibilità ° Esclusione dei lavoratori a tempo parziale ° Organico dei lavoratori a tempo parziale composto soprattutto da donne ° Inammissibilità in mancanza di giustificazioni obiettive
(Trattato CEE, art. 119)
2. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Art. 119 del Trattato ° Applicabilità al diritto di iscrizione a un regime pensionistico aziendale ° Accertamento nella sentenza 13 maggio 1986, causa 170/84 ° Limitazione nel tempo degli effetti ° Mancanza ° Possibilità di esigere in via retroattiva il rispetto della parità di trattamento successivamente al riconoscimento dell' efficacia diretta dell' art. 119, operato dalla Corte in data 8 aprile 1976
(Trattato CEE, art. 119)
3. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Protocollo n. 2 sull' art. 119, allegato al Trattato sull' Unione europea ° Ambito di applicazione ° Diritto di iscrizione a un regime aziendale di previdenza sociale ° Esclusione
(Trattato CE, protocollo n. 2 sull' art. 119)
1. Il diritto di iscrizione a un regime pensionistico aziendale, le cui regole non sono state poste direttamente con legge, ma costituiscono il risultato di una concertazione tra parti sociali, dato che i pubblici poteri, su domanda delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro considerate rappresentative, si sono limitati a dichiarare il regime obbligatorio per l' intero settore professionale, rientra nella nozione di retribuzione ai sensi dell' art. 119 del Trattato, con la conseguenza di essere soggetto al divieto di discriminazione fondata sul sesso, enunciato da detto articolo.
Ne consegue che un regime pensionistico aziendale il quale, escludendo l' iscrizione delle donne coniugate, opera una discriminazione direttamente fondata sul sesso contravviene all' art. 119 del Trattato. Quando l' esclusione concerne lavoratori ad orario ridotto, detta disposizione è violata solo qualora colpisca un numero molto più elevato di donne che di uomini, a meno che il datore di lavoro non provi che detta esclusione sia basata su fattori obiettivamente giustificati ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.
2. La limitazione nel tempo degli effetti della sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber, concerne solo i tipi di discriminazione che i datori di lavoro e i regimi pensionistici hanno potuto ragionevolmente ritenere tollerati in base alle eccezioni transitorie previste dal diritto comunitario, applicabili in materia di pensioni aziendali. Non rientra in tale ambito la discriminazione in materia di iscrizione a un regime pensionistico aziendale, l' inammissibilità della quale ai sensi dell' art. 119 del Trattato è stata affermata nella sentenza 13 maggio 1986, causa 170/84, Bilka, la quale di per sé non prevede alcuna limitazione dei suoi effetti nel tempo. In mancanza di una limitazione del genere, l' efficacia diretta dell' art. 119 può essere richiamata allo scopo di esigere in via retroattiva il rispetto della parità di trattamento per quanto concerne il diritto di iscrizione a un regime pensionistico aziendale, e ciò successivamente all' 8 aprile 1976, data della sentenza nella causa 43/75, Defrenne, la quale ha sancito per la prima volta l' efficacia diretta del suddetto articolo.
3. Il protocollo n. 2 sull' art. 119 del Trattato, allegato al Trattato sull' Unione europea, concerne tutte le prestazioni fornite da un regime aziendale di previdenza sociale, ma non il diritto di iscrizione a detto regime.
La materia dell' iscrizione resta pertanto regolata dalla sentenza 13 maggio 1986, causa 170/84, Bilka, secondo la quale un' impresa che, senza una giustificazione obiettiva ed estranea a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, introduca una disparità di trattamento tra uomini e donne escludendo una categoria di dipendenti da un regime pensionistico d' impresa viola l' art. 119 del Trattato.