61993J0051

SENTENZA DELLA CORTE DEL 9 AGOSTO 1994. - MEYHUI NV CONTRO SCHOTT ZWIESEL GLASWERKE AG. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: RECHTBANK VAN KOOPHANDEL BRUGGE - BELGIO. - DIRETTIVA 69/493/CEE SUL VETRO CRISTALLO - DENOMINAZIONE REDATTA UNICAMENTE NELLA LINGUA O NELLE LINGUE DEL PAESE IN CUI LA MERCE E'POSTA IN COMMERCIO - ART. 30 DEL TRATTATO CEE. - CAUSA C-51/93.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-03879


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure di effetto equivalente ° Divieto ° Portata

(Trattato CEE, art. 30)

2. Ravvicinamento delle legislazioni ° Vetro cristallo ° Direttiva 69/493 ° Obbligo di utilizzare per i prodotti di talune categorie inferiori unicamente la loro denominazione nella lingua del paese in cui avviene lo smercio finale ° Requisito che non eccede i limiti del potere discrezionale del legislatore comunitario e compatibile con l' art. 30 del Trattato

[Trattato CEE, art. 30; direttiva del Consiglio 69/493/CEE, allegato I, colonna c)]

Massima


1. Il divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente vale non solo per i provvedimenti nazionali, ma del pari per quelli adottati dalle istituzioni comunitarie.

2. Imponendo nella nota esplicativa di cui alla colonna c) dell' allegato I della direttiva 69/493, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo, per i prodotti delle categorie 3 e 4 (vetro sonoro superiore e vetro sonoro) di utilizzare unicamente le denominazioni redatte nella lingua o nelle lingue del paese dove i prodotti sono messi in commercio, il Consiglio non ha ecceduto i limiti del potere discrezionale che gli spetta nell' ambito del suo potere di armonizzazione.

Infatti, benché un requisito del genere costituisca un ostacolo al commercio intracomunitario, qualora i prodotti provenienti da altri Stati membri debbano essere etichettati in modo diverso con conseguenti spese supplementari di confezionamento, esso è giustificato da considerazioni di tutela del consumatore, dato che, per le due categorie di cui trattasi, inferiori al cristallo superiore e al cristallo al piombo, la differenza di qualità del vetro utilizzato non è agevolmente percepibile dal consumatore medio ed è quindi necessario informarlo nel modo più chiaro possibile relativamente a quanto acquista, onde evitare che confonda un prodotto delle categorie 3 e 4 con un prodotto delle categorie superiori e, pertanto, non paghi un prezzo ingiustificato. Esso non può poi essere considerato sproporzionato rispetto alla finalità perseguita poiché non risulta che un' adeguata tutela del consumatore fosse data con procedimenti diversi e meno gravosi.

D' altra parte, attesa la sua giustificazione, il requisito linguistico di cui è causa deve necessariamente valutarsi in relazione al consumatore finale a prescindere dal primo luogo di smercio, nel senso che l' espressione "paese dove i prodotti sono messi in commercio" designi lo Stato membro in cui avviene lo smercio finale del prodotto.

Parti


Nel procedimento C-51/93,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Rechtbank van koophandel di Bruges, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Meyhui NV

e

Schott Zwiesel Glaswerke AG,

domanda vertente sulla validità e sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1969, 69/493/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (GU L 326, pag. 36),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini (relatore), presidente di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: C. Gulmann

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la Schott Zwiesel Glaswerke AG, dall' avvocato Peter Klima, del foro di Monaco di Baviera e del foro di Parigi, e dall' avvocato Wulf-Rudiger Sefzig, del foro di Francoforte;

° per il governo tedesco, dai signori Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor presso il medesimo ministero, in qualità di agenti;

° per il governo francese, dai signori Philippe Pouzoulet, vicedirettore della direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e Jean-Louis Falconi, segretario agli affari esteri, rispettivamente in qualità di agente e di agente supplente;

° per il Consiglio dell' Unione europea, dalla signora Jill Aussant, consigliere del servizio giuridico, e dal signor Hessel Daalder, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Hendrik van consigliere giuridico, in qualità di agente;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Schott Zwiesel Glaswerke AG, del governo francese, rappresentato dalla signora H. Duchêne, segretario agli affari esteri presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del Consiglio e della Commissione all' udienza dell' 8 febbraio 1994,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 marzo 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 18 febbraio 1993, pervenuta alla Corte il 26 febbraio successivo, il Tribunal de commerce di Bruges ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali sulla validità e sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1969, 69/493/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (GU L 326, pag. 36).

2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra la ditta Schott Zwiesel Glaswerke AG (in prosieguo: la "Schott"), con sede in Zwiesel (Germania), produttore di vetro cristallo, e la società Meyhui (in prosieguo: la "Meyhui"), con sede in Kortrijk (Belgio), che importa in particolare i prodotti della Schott, in ordine al rifiuto di quest' ultima di apporre sui suoi prodotti la loro denominazione nelle lingue dello Stato membro in cui vengono distribuiti, nel caso di specie il Belgio.

3 La direttiva 69/493, così come modificata (in prosieguo: la "direttiva"), contiene le definizioni e le norme relative alla composizione, alle caratteristiche di fabbricazione, all' etichettatura e a ogni forma di pubblicità dei prodotti di vetro cristallo.

4 I primi tre 'considerando' della direttiva sono così redatti:

"considerando che in taluni Stati membri la possibilità di far uso di denominazioni particolari per i prodotti di vetro cristallo ed i relativi obblighi in materia di composizione di tali prodotti formano oggetto di regolamentazioni differenti, che queste differenze ostacolano gli scambi di tali prodotti e possono essere fonte di distorsioni di concorrenza all' interno della Comunità;

considerando che tali ostacoli all' instaurazione ed al funzionamento del mercato comune possono essere eliminati con l' adozione delle stesse disposizioni da parte di tutti gli Stati membri;

considerando che, per quanto riguarda le denominazioni previste per le diverse categorie di vetro cristallo, nonché le caratteristiche di tali categorie, le disposizioni comunitarie da stabilire hanno lo scopo di proteggere, da un lato l' acquirente contro le frodi e dall' altro il fabbricante che si conformi a tali disposizioni".

5 Ai sensi dell' art. 3 della direttiva, gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinché le denominazioni di cui alla colonna b) dell' allegato I non possano essere utilizzate in commercio per designare prodotti diversi da quelli rispondenti alle caratteristiche specificate alle colonne da d) a g) del medesimo allegato.

6 In tale allegato, i prodotti di vetro cristallo sono suddivisi nella colonna a) in quattro categorie le cui denominazioni figurano alla colonna b). Le caratteristiche di tali categorie, come il tenore in ossidi metallici (espresso in percentuale), la densità, l' indice di rifrazione e la durezza di superficie, sono riportate nelle colonne da d) a g).

7 Nella colonna c), intitolata "Note esplicative", viene stabilito che, per le categorie 1 e 2, le denominazioni di cui alla colonna b) possono essere liberamente utilizzate qualunque sia il paese di destinazione. Per le categorie 3 e 4, vetro sonoro superiore e vetro sonoro, si precisa invece che "si possono utilizzare unicamente le denominazioni redatte nella lingua o nelle lingue del paese dove i prodotti sono messi in commercio".

8 A fronte del rifiuto della Schott di apporre denominazioni in francese, olandese e tedesco sulle merci destinate ad essere poste in commercio in Belgio, la Meyhui adiva il Tribunal de commerce di Bruges dinanzi al quale faceva valere la nota esplicativa di cui alla colonna c) per quanto riguarda le categorie 3 e 4 di vetro cristallo. Nutrendo dubbi sulla validità della detta nota ai sensi dell' art. 30 del Trattato CEE nonché sull' interpretazione afferente, tale giudice ha deciso di sospendere il procedimento onde sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se sia compatibile con l' art. 30 del Trattato CEE la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 15 dicembre 1969 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo, laddove per denominare i prodotti di vetro appartenenti alle categorie 3 e 4 dell' allegato I la direttiva impone di utilizzare esclusivamente la lingua del paese ove il prodotto viene messo in commercio, senza consentire la facoltà di utilizzare un' altra lingua di più agevole comprensione per l' acquirente, o di informare l' acquirente in base ad altri criteri.

2) Nel caso in cui la direttiva sia compatibile con l' art. 30 del Trattato CEE, se con le espressioni 'pays où la marchandise est commercialisée' e 'Land, in den die Ware in den Verkehr gebracht wird' si debbano intendere il paese dell' ultima messa in commercio dei prodotti, oppure il paese della prima messa in commercio".

Sulla prima questione

9 Con la prima questione, il giudice nazionale chiede alla Corte di pronunciarsi sulla validità, alla luce dell' art. 30 del Trattato, della nota esplicativa di cui alla colonna c) dell' allegato I della direttiva, che impone per i prodotti delle categorie 3 e 4 di usare unicamente denominazioni nella lingua o nelle lingue dei paesi in cui la merce viene posta in vendita.

10 L' art. 30 vieta gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti da norme relative ai requisiti di cui dette merci debbono essere in possesso (come quelli riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l' etichettatura, il condizionamento), anche se dette norme sono indistintamente applicabili a tutti i prodotti nazionali e importati, qualora detta applicazione non possa giustificarsi con un obiettivo di interesse generale tale da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci (v. in particolare sentenza 2 febbraio 1994, causa C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb eV, Racc. pag. I-317, punto 13). Qualora sussista una giustificazione del genere, la misura di cui trattasi deve comunque essere proporzionata allo scopo perseguito.

11 Per giurisprudenza costante, il divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente vale, non solo per i provvedimenti nazionali, ma del pari per quelli adottati dalle istituzioni comunitarie (in tal senso, v. in particolare sentenza 17 maggio 1984, causa 15/83, Denkavit Nederland, Racc. pag. 2171, punto 15).

12 Nel caso di specie, le note esplicative controverse sono contenute in una direttiva la quale, mediante l' emanazione di prescrizioni comuni, è volta, come risulta in particolare dai primi tre 'considerando' , ad eliminare gli ostacoli agli scambi dovuti all' esistenza, negli Stati membri, di norme diverse in fatto di composizione e denominazione dei prodotti di vetro cristallo.

13 Tuttavia, il divieto di apporre sui prodotti di vetro cristallo di cui alle categorie 3 e 4 dell' allegato I della direttiva la denominazione in una lingua diversa dalla lingua o dalle lingue dello Stato membro in cui tali prodotti sono smerciati costituisce un ostacolo al commercio intracomunitario, qualora i prodotti provenienti da altri Stati membri debbano essere etichettati in modo diverso con conseguenti spese supplementari di confezionamento.

14 Occorre pertanto accertare se, nell' ambito dell' armonizzazione perseguita dalla direttiva, siffatto ostacolo sia giustificato.

15 Si deve rilevare in proposito che, stando al tenore letterale del terzo 'considerando' , "le disposizioni comunitarie da stabilire hanno lo scopo di proteggere, da un lato l' acquirente contro le frodi e dall' altro il fabbricante che si conformi a tali disposizioni".

16 Infatti i prodotti di vetro cristallo delle categorie 1 e 2 (cristallo superiore e cristallo al piombo) sono caratterizzati da un elevato contenuto di ossido di piombo (come minimo rispettivamente 30% e 24%), mentre per i prodotti delle categorie 3 e 4 (vetro sonoro superiore e vetro sonoro) l' ossido di piombo, singolarmente o combinato con ossidi di zinco, di bario, di potassio, è presente solo sino ad un minimo del 10%. Ora, il contenuto di piombo, con la finezza del vetro e la qualità del taglio, costituisce un elemento preponderante per quanto riguarda la qualità dei prodotti e quindi i prezzi.

17 Stando così le cose, si può ritenere che, per le due prime categorie, il consumatore sia sufficientemente tutelato dal fatto che, in tutte le denominazioni prese in considerazione dalla direttiva ("cristal supérieur 30%, cristallo superiore 30%, Hochbleikristall 30%, volloodkristal 30%, full lead crystal 30%, krystal 30%, ********* ****** *************** ** ******* 30%, cristal superior 30%, cristal de chumbo superior 30%, cristal au plomb 24%, cristallo al piombo 24%, bleikristall 24%, loodkristal 24%, lead crystal 24%, krystal 24%, ********** ********* 25%, ********** ********* 24%, cristal al plomo 24%, cristal de chumbo 24%"), la parola "cristallo" è agevolmente riconoscibile ed è inoltre sempre accompagnata dall' indicazione della percentuale di piombo.

18 Per quanto riguarda invece le due categorie inferiori ("cristallin, vetro sonoro superiore, Kristallglas, kristallynglas, sonoorglas, crystal glass, crystallin, vidrio sonoro superior, vidro sonoro superior, verre sonore, vetro sonoro, vidrio sonoro, vidro sonoro, *************"), la differenza di qualità del vetro utilizzato non è agevolmente percepibile dal consumatore medio, che non acquista frequentemente prodotti di vetro cristallo. Lo si deve pertanto informare nel modo più chiaro possibile relativamente a quanto acquista, onde evitare che confonda un prodotto delle categorie 3 e 4 con un prodotto delle categorie superiori e, pertanto, non paghi un prezzo ingiustificato.

19 Il fatto che i consumatori di uno Stato membro in cui vengono smerciati i prodotti siano informati nella lingua o nelle lingue di detto Stato costituisce pertanto un mezzo di tutela adeguato. Si deve rilevare in proposito che l' ipotesi prospettata dal giudice nazionale, secondo cui un' altra lingua sarebbe di più facile comprensione da parte dell' acquirente, è del tutto marginale.

20 Infine è accertato che il provvedimento scelto dal legislatore comunitario per tutelare il consumatore non è sproporzionato rispetto alla finalità perseguita. Nessun elemento del fascicolo consente infatti di postulare un provvedimento diverso il quale, pur perseguendo la stessa finalità, sia meno gravoso per i produttori.

21 Alla luce di queste considerazioni, il requisito che impone che "si possono utilizzare unicamente le denominazioni redatte nella lingua o nelle lingue del paese dove i prodotti sono messi in commercio" è necessario per la tutela del consumatore, ed il Consiglio non ha pertanto ecceduto, emanando le note esplicative di cui è causa, i limiti del potere discrezionale che gli spetta nell' ambito del suo potere di armonizzazione (v. in particolare sentenza 29 febbraio 1984, causa 37/83, Rewe-Zentrale, Racc. pag. 1229, punto 20).

22 Si deve pertanto risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che dall' esame della nota esplicativa di cui alla colonna c) dell' allegato I della direttiva 69/493, che impone per i prodotti delle categorie 3 e 4 di utilizzare unicamente le denominazioni redatte nella lingua o nelle lingue del paese dove i prodotti sono messi in commercio, non sono emersi elementi atti ad inficiarne la validità.

Sulla seconda questione

23 Con la sua seconda questione, il giudice a quo domanda alla Corte se l' espressione "paese dove i prodotti sono messi in commercio" utilizzata nella nota esplicativa di cui alla colonna c) dell' allegato I della direttiva per le categorie 3 e 4 di vetro cristallo designi lo Stato membro in cui la merce viene posta in commercio per la prima volta ovvero quello dello smercio finale.

24 Attesa la giustificazione sopra illustrata del requisito linguistico di cui è causa, il rispetto di quest' ultimo deve necessariamente valutarsi in relazione al consumatore finale a prescindere dal primo luogo di smercio.

25 Si deve pertanto risolvere la seconda questione pregiudiziale nel senso che l' espressione "paese dove i prodotti sono messi in commercio" utilizzata dalla nota esplicativa di cui alla colonna c) dell' allegato I della direttiva 69/493 per le categorie 3 e 4 di vetro cristallo designa lo Stato membro in cui avviene lo smercio finale del prodotto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

26 Le spese sostenute dai governi tedesco e francese, dal Consiglio dell' Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Rechtbank van koophandel di Bruges con ordinanza 18 febbraio 1993, dichiara:

1) Dall' esame della nota esplicativa di cui alla colonna c) dell' allegato I della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1969, 69/493/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo, che impone per i prodotti delle categorie 3 e 4 di utilizzare unicamente le denominazioni redatte nella lingua o nelle lingue del paese dove i prodotti sono messi in commercio, non sono emersi elementi atti ad inficiarne la validità.

2) L' espressione "paese dove i prodotti sono messi in commercio" utilizzata dalla nota esplicativa di cui alla colonna c) dell' allegato I della citata direttiva 69/493, emendata, per le categorie 3 e 4 di vetro cristallo designa lo Stato membro in cui avviene lo smercio finale del prodotto.