61993J0047

SENTENZA DELLA CORTE DEL 3 MAGGIO 1994. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DEL BELGIO. - DISCRIMINAZIONE - ACCESSO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE. - CAUSA C-47/93.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-01593


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Diritto comunitario ° Principi ° Parità di trattamento ° Discriminazione in base alla nazionalità ° Studi universitari che forniscono in uno Stato membro una qualificazione professionale ° Tassa di iscrizione o "minerval" a carico dei soli studenti che sono cittadini di altri Stati membri ° Rifiuto da parte delle università di accettare l' iscrizione degli studenti cittadini di altri Stati membri per i quali esse non ricevono finanziamenti ° Limitazione delle possibilità, per gli studenti cittadini di altri Stati membri, di vedersi rimborsare il "minerval" indebitamente pagato ° Divieto

(Trattato CEE, artt. 5 e 7)

Massima


Uno Stato membro che

° consenta ai cittadini di altri Stati membri, entrati nel suo territorio al solo fine di compiervi studi universitari, di effettuare tali studi soltanto se versano una tassa d' iscrizione speciale, il cosiddetto "minerval", salvo che non siano già stati ammessi a compiere studi identici nel paese di cui sono cittadini e non abbiano già pagato colà le corrispondenti tasse di iscrizione, mentre il suoi cittadini non sono assoggettati ad alcuna condizione di questo tipo,

° autorizzi i rettori delle università a rifiutare l' iscrizione ai cittadini di altri Stati membri per i quali le università non ricevono finanziamenti,

° limiti le possibilità, per gli studenti cittadini di altri Stati membri, di esigere, a norma del diritto comunitario, il rimborso del "minerval" indebitamente versato

opera una discriminazione fondata sulla nazionalità, proibita dall' art. 7 del Trattato, in un settore disciplinato dal diritto comunitario e viene meno al rispetto degli obblighi che gli incombono in virtù dell' art. 5 del Trattato.

Parti


Nella causa C-47/93,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Marie Wolfcarius, membro del servizio giuridico, e dall' avv. Théophile Margellos, professore incaricato nell' università della Piccardia, distaccato al servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dal signor J. Devadder, direttore amministrativo presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso inteso a far constatare che, mantenendo in vigore una normativa sull' insegnamento, discriminatoria nei confronti degli studenti aventi la cittadinanza di uno Stato membro diverso dal Belgio per quanto riguarda sia l' accesso agli istituti di formazione professionale sia le condizioni di rimborso di tasse complementari indebitamente pagate da detti studenti, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù degli artt. 5 e 7 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione facente funzione di presidente, J.C. Moitinho de Almeida e D.A.O. Edward (relatore), presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: C. Gulmann

cancelliere: L. Hewlett, amministratore

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 15 dicembre 1993,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 febbraio 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 febbraio 1993, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che omettendo, all' art. 16 della legge 21 giugno 1985 sull' insegnamento, di esonerare dalla tassa di iscrizione per studenti stranieri (in prosieguo: il "minerval") i cittadini di altri Stati membri che si siano recati in Belgio al solo fine di frequentare corsi presso le università belghe, conferendo ai rettori delle università il potere di rifiutare l' iscrizione di detti studenti, limitando appositamente le possibilità di ottenere un rimborso del "minerval", indebitamente pagato alla luce del diritto comunitario, ai soli cittadini della Comunità che abbiano proposto un' azione giudiziaria anteriormente al 13 febbraio 1985, e facendo entrare in vigore le esenzioni accordate ai lavoratori e ai loro familiari, da un lato, e ai semplici studenti, dall' altro, aventi la cittadinanza di altri Stati membri, rispettivamente, il 1 ottobre 1983, per quanto riguarda gli studi universitari, e il 1 gennaio 1985, per gli studi non universitari, così come previsto dagli artt. 63, 69 e 71 della citata legge, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù degli artt. 5 e 7 del Trattato CEE.

2 Per quanto riguarda l' insegnamento universitario, l' art. 25 della legge belga sul finanziamento e sul controllo delle istituzioni universitarie 27 luglio 1971 (Moniteur belge 17 settembre 1971, in prosieguo: la "legge del 1971") prevede che lo Stato belga contribuisca mediante assegni annuali al finanziamento delle università. Il contributo viene, tra altro, calcolato in funzione del numero degli studenti regolarmente iscritti. L' art. 27 di questa stessa legge, nella versione modificata dall' art. 85 della legge 5 gennaio 1976 (Moniteur belge 6 gennaio 1976), dispone che le spese ordinarie di funzionamento delle università sono coperte in funzione del numero di studenti posto regolarmente a carico dei bilanci della pubblica istruzione, per quanto riguarda, in particolare, gli studenti di cittadinanza belga e lussemburghese. Per il finanziamento delle università si tiene pure conto di taluni studenti stranieri, in particolare di quelli i cui genitori risiedono in Belgio e vi svolgono o vi hanno svolto attività lavorative e di quelli che risiedono essi stessi in Belgio ed i cui genitori sono cittadini della Comunità che lavorano o hanno lavorato nel territorio belga. Il numero degli altri studenti stranieri non può superare il 2% del totale degli studenti belgi. Gli studenti di nazionalità straniera, che non sono posti a carico dei bilanci della pubblica istruzione, contribuiscono alle spese ordinarie di funzionamento dell' università alla quale sono iscritti. Essi debbono, in particolare, pagare una tassa di iscrizione complementare, denominata "minerval".

3 La legge 21 giugno 1985 sull' insegnamento (Moniteur belge 6 luglio 1985, in prosieguo: la "legge del 1985") ha modificato le disposizioni di legge sul finanziamento delle istituzioni universitarie e sul "minerval". In primo luogo, il suo art. 16, n. 1, ha aggiunto, alla categoria degli studenti stranieri posti a carico dello Stato belga, gli studenti, cittadini di uno Stato membro della Comunità, che sono regolarmente installati sul territorio belga ove esercitano o hanno esercitato un' attività lavorativa, da un lato, e gli studenti il cui congiunto soddisfa queste stesse condizioni, dall' altro. In secondo luogo, il suo art. 16, n. 2, dispone che i rettori delle università possono, a partire dall' anno accademico 1985/1986, rifiutare l' iscrizione di studenti dei quali non si tiene conto per il finanziamento delle università.

4 Nel 1987, il regio decreto 31 marzo 1987, n. 543 (Moniteur belge 16 aprile 1987), ha disposto che lo Stato belga copra le spese ordinarie di funzionamento delle università, anche in ragione del numero di studenti, cittadini di uno Stato membro della Comunità, che iniziano in Belgio un anno di studi, a condizione che dimostrino di essere stati ammessi a seguire studi identici nel paese di cui sono cittadini e di aver colà pagato le corrispondenti tasse di iscrizione.

5 Per quanto riguarda l' insegnamento non universitario, l' art. 59 della legge del 1985 prevede che una tassa speciale di iscrizione si applica agli studenti di nazionalità straniera i cui genitori o il cui tutore legale non belga non risiedono in Belgio. Il decreto di esecuzione 30 agosto 1985 (Moniteur belge 12 settembre 1985) esenta tuttavia talune categorie di studenti stranieri dal pagamento della tassa speciale di iscrizione.

6 Per quanto riguarda il rimborso del "minerval", l' art. 63 della legge del 1985 dispone che il "minerval" o tassa complementare di iscrizione versata da allievi e studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità, che hanno seguito una formazione professionale, sarà rimborsato sulla base delle sentenze che saranno pronunciate a seguito di azioni giudiziarie di rimborso promosse dinanzi ai giudici belgi anteriormente al 13 febbraio 1985. L' art. 69 della legge del 1985 prevede che l' art. 16 produce i suoi effetti dal 1 ottobre 1983.

7 Ritenendo le citate disposizioni della legge del 1985 in contrasto con il diritto comunitario, la Commissione, con lettera 21 novembre 1989, chiedeva alle autorità belghe, conformemente all' art. 169 del Trattato, di farle pervenire le loro osservazioni entro due mesi. Poiché tale lettera restava senza risposta, la Commissione indirizzava alle predette autorità il parere motivato 21 marzo 1991, nel quale invitava il Regno del Belgio ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro due mesi. Con lettera 19 ottobre 1992, le autorità belghe rispondevano a detto parere motivato, ma la loro risposta è stata considerata insoddisfacente dalla Commissione, che ha proposto il presente ricorso.

8 Si deve rilevare che, in udienza, la Commissione ha dichiarato di mantenere tre dei quattro motivi invocati a sostegno del suo ricorso, che occorre pertanto esaminare.

9 Il governo belga non contesta l' inadempimento ascrittogli nei tre predetti motivi di ricorso, ma fa presente che si sta attualmente emendando la normativa belga per renderla conforme al diritto comunitario.

Sul primo motivo

10 Secondo la Commissione il regime del "minerval" istituito dall' art. 16 della legge del 1985 pone in essere una discriminazione in base alla nazionalità, poiché gli studenti, cittadini di uno Stato membro, che si recano in Belgio al solo scopo di compiervi studi universitari, sono assoggettati al "minerval", il quale non è invece imposto agli studenti belgi. La Commissione ritiene che la modifica, mediante cui il citato regio decreto del 1987, n. 543, ha aggiunto alle categorie di studenti esenti dal "minerval" i cittadini della Comunità che intraprendono studi in Belgio alla condizione che dimostrino di essere stati ammessi a compiere studi identici nel paese di cui sono cittadini, non ha eliminato l' infrazione, in quanto appare inverosimile che uno studente, già iscritto ad un' università del suo paese di origine, si trasferisca in Belgio per frequentarvi i medesimi corsi di studio.

11 Si deve constatare che il regime del "minerval", creato dall' art. 16 della legge del 1985, costituisce una discriminazione fondata sulla nazionalità, in un settore disciplinato dal Trattato, in quanto i cittadini di uno Stato membro diverso dal Belgio, che si recano in questo Stato al solo scopo di seguirvi degli studi universitari, sono soggetti al "minerval" come condizione di accesso a tali studi, mentre detto "minerval" non è preteso dagli studenti belgi (v. sentenza 2 febbraio 1989, causa 24/86, Blaizot, Racc. pag. 698).

12 L' emendamento introdotto dall' art. 1, del citato regio decreto n. 543, che aggiunge alla categoria degli studenti esonerati dal pagamento del "minerval" i cittadini comunitari già ammessi a compiere studi nel paese di cui sono cittadini ed in cui hanno pagato la tassa di iscrizione relativa a detti studi, non ha eliminato la discriminazione.

Sul secondo motivo

13 La Commissione sostiene che l' art. 16 della legge del 1985 pone in essere una discriminazione in base alla nazionalità in quanto agli studenti cittadini degli altri Stati membri può essere rifiutata l' iscrizione all' università, mentre un siffatto rifiuto non può essere opposto agli studenti belgi. La Commissione rileva, inoltre, che i rettori delle università possono rifiutare l' iscrizione di uno studente comunitario, anche se questi sia disposto a pagare il "minerval", qualora lo studente in oggetto non rientri in quel 2% di studenti stranieri per cui le università ricevono un finanziamento. Secondo la Commissione, questo limite del 2% costituisce un ostacolo di natura finanziaria all' accesso agli studi. A sostegno di questo motivo, la Commissione rileva che tale questione è già stata risolta dalla Corte, per quanto riguarda l' insegnamento superiore non universitario, nella sentenza 27 settembre 1988, causa 42/87, Commissione/Belgio (Racc. pag. 5445). La Corte, infatti, ha affermato che la legislazione in causa, limitando il finanziamento degli istituti d' insegnamento professionale superiore, comporta la diretta conseguenza di escludere, di fatto, studenti cittadini di altri Stati membri una volta raggiunta la quota massima del 2%. Siccome una simile restrizione non era prevista per gli studenti belgi, tale limitazione costituiva una discriminazione in base alla nazionalità, vietata dall' art. 7 del Trattato.

14 Si deve constatare che il potere conferito ai rettori delle università di rifiutare l' iscrizione degli studenti cittadini di altri Stati membri, che non sono presi in considerazione per il finanziamento di dette istituzioni, costituisce esso pure una discriminazione in base alla nazionalità, poiché un siffatto rifiuto non può essere opposto agli studenti belgi (v. citata sentenza Commissione/Belgio).

Sul terzo motivo

15 Il terzo motivo mantenuto dalla Commissione si riferisce alle disposizioni della legge del 1985 che limitano le possibilità di ottenere il rimborso del "minerval" indebitamente pagato.

16 A questo proposito la Commissione rileva, in primo luogo, che, in base all' art. 63 della legge del 1985, uno studente straniero può ottenere il rimborso del "minerval" pagato solo se ha promosso un' azione giudiziaria anteriormente al 13 febbraio 1985, data della sentenza Gravier (causa 293/83, Racc. pag. 593). In questa sentenza la Corte ha affermato che l' imposizione di un canone, di una tassa d' iscrizione o di una tassa scolastica, come condizione per l' accesso ai corsi di formazione professionale, agli studenti cittadini di altri Stati membri, mentre lo stesso onere non viene posto a carico degli studenti nazionali, costituisce una discriminazione in base alla cittadinanza, vietata dall' art. 7 del Trattato. Orbene, per quanto riguarda l' insegnamento non universitario, la Corte non ha voluto limitare nel tempo la portata della giurisprudenza Gravier (v. sentenza 2 febbraio 1989, causa 309/85, Barra, Racc. pag. 355). Per quanto riguarda l' insegnamento universitario, la Commissione considera che la Corte ha limitato l' efficacia nel tempo della citata sentenza Blaizot, con la quale la portata della sentenza Gravier è stata estesa a detto insegnamento, precisando, però, che detta limitazione non era opponibile agli studenti che avessero proposto un ricorso anteriormente a detta data. La Commissione ritiene, di conseguenza, che l' art. 63 privi gli studenti universitari del diritto al rimborso del "minerval" indebitamente pagato prima del 2 febbraio 1988, anche se detto "minerval" ha costituito oggetto di un' azione giudiziaria promossa tra il 13 febbraio 1985 e il 2 febbraio 1988.

17 La Commissione deduce, in secondo luogo, che l' art. 69 della legge del 1985, nel disporre che l' art. 16 della stessa legge entri in vigore il 1 ottobre 1983, limita l' esenzione del "minerval", dovuto per gli studi universitari dagli studenti considerati da detto art. 16, n. 1, cioè dai cittadini degli Stati membri regolarmente installati in Belgio, che ivi esercitano o hanno esercitato un' attività lavorativa, al periodo successivo al 1 ottobre 1983, mentre la Corte nella sentenza 13 luglio 1983, Forcheri (causa 152/82, Racc. pag. 2323), ha dichiarato che il fatto di pretendere da questa categoria di studenti una tassa di iscrizione non richiesta dai cittadini belgi era in contrasto con l' art. 7 del Trattato.

18 Si deve constatare che gli artt. 63 e 69 della legge del 1985 costituiscono una discriminazione in base alla nazionalità, poiché limitano le possibilità, per gli studenti cittadini di altri Stati della Comunità, di ottenere il rimborso del "minerval" indebitamente pagato alla luce del diritto comunitario (v. le citate sentenze Gravier, Barra, Blaizot, Forcheri).

19 Si deve pertanto costatare che omettendo, nella legge 21 giugno 1985 sull' insegnamento, di esentare dalla tassa di iscrizione per gli studenti stranieri ("minerval") i cittadini degli altri Stati membri che si sono recati in Belgio al solo scopo di frequentare corsi nelle università belghe, conferendo ai rettori delle università il potere di rifiutare l' iscrizione di detti studenti, limitando appositamente le possibilità di ottenere il rimborso del "minerval" indebitamente versato alla luce del diritto comunitario ai soli cittadini comunitari che hanno promosso un' azione giudiziaria anteriormente al 13 febbraio 1985 e facendo entrare in vigore le esenzioni concesse ai lavoratori o ai loro congiunti cittadini di altri Stati membri il 1 ottobre 1983, così come previsto dagli artt. 63 e 69 della citata legge, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù degli artt. 5 e 7 del Trattato CEE.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

20 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda; poiché il Regno del Belgio è rimasto soccombente, le spese vanno poste a suo carico .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Omettendo, nella legge 21 giugno 1985 sull' insegnamento, di esentare dalla tassa di iscrizione per gli studenti stranieri ("minerval") i cittadini degli altri Stati membri che si sono recati in Belgio al solo scopo di frequentarvi dei corsi nelle istituzioni universitarie belghe, conferendo ai rettori delle università il potere di rifiutare l' iscrizione di detti studenti, limitando appositamente le possibilità di ottenere il rimborso del "minerval" indebitamente versato alla luce del diritto comunitario ai soli cittadini comunitari che hanno promosso un' azione giudiziaria anteriormente al 13 febbraio 1985 e facendo entrare in vigore le esenzioni concesse ai lavoratori o ai loro congiunti cittadini di altri Stati membri il 1 ottobre 1983, così come previsto dagli artt. 63 e 69 della citata legge, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù degli artt. 5 e 7 del Trattato CEE.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.