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Massima

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1. Questioni pregiudiziali ° Competenza della Corte ° Necessità di un previo contraddittorio ° Valutazione da parte del giudice nazionale

(Trattato CEE, art. 177)

2. Questioni pregiudiziali ° Competenza della Corte ° Limiti ° Questione priva di pertinenza e non obiettivamente necessaria per la soluzione della causa principale

(Trattato CEE, art. 177)

3. Trasporti ° Trasporti marittimi ° Libera prestazione dei servizi ° Principio di non discriminazione ° Applicazione per i servizi portuali di pilotaggio di tariffe preferenziali a favore delle navi ammesse al cabotaggio marittimo nazionale ° Inammissibilità

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4055/86, art. 1]

4. Concorrenza ° Imprese pubbliche e imprese alle quali gli Stati membri accordano diritti speciali od esclusivi ° Monopolio di esecuzione delle operazioni portuali di pilotaggio ° Approvazione delle tariffe da parte di un' autorità nazionale ° Discriminazione tariffaria fra utenti a vantaggio di chi effettua un trasporto fra due porti nazionali rispetto a chi fornisce collegamenti con un porto di un altro Stato membro ° Sfruttamento abusivo di una posizione dominante

(Trattato CEE, artt. 86 e 90, n. 1)

Massima

1. L' art. 177 del Trattato non fa dipendere la competenza della Corte dal carattere contraddittorio del procedimento nel corso del quale il giudice nazionale formula la questione pregiudiziale, anche se può risultare necessario nell' interesse di una buona amministrazione della giustizia che la questione pregiudiziale sia sollevata solo in seguito a contraddittorio.

2. Nell' ambito del procedimento contemplato dall' art. 177 del Trattato, la Corte non è competente a fornire una soluzione al giudice a quo qualora le questioni sottopostele non abbiano alcun collegamento con i fatti o con l' oggetto della causa principale e non siano quindi obiettivamente necessarie per la soluzione della causa.

3. L' art. 1, n. 1, del regolamento n. 4055/86, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri e fra Stati membri e paesi terzi, osta all' applicazione in uno Stato membro, per servizi di pilotaggio identici, di tariffe diverse a seconda che la nave gestita da un' impresa stabilita in uno Stato membro per effettuare trasporti marittimi fra due Stati membri sia ammessa o meno al cabotaggio marittimo, il quale è riservato alle navi battenti bandiera di detto Stato. Una pratica del genere costituisce infatti una discriminazione basata, anche se indirettamente, sulla nazionalità, poiché le navi battenti bandiera nazionale sono gestite, in linea di massima, da operatori economici nazionali, mentre i vettori degli altri Stati membri non gestiscono, in genere, navi immatricolate nel primo Stato.

4. Benché il mero fatto di creare una posizione dominante mediante l' attribuzione di diritti esclusivi, ai sensi dell' art. 90, n. 1, del Trattato, non sia di per sé incompatibile con l' art. 86 del Trattato, queste due disposizioni vietano ad un' autorità nazionale che approvi le tariffe stabilite da un' impresa investita del diritto esclusivo di offrire servizi di pilotaggio obbligatorio su una parte sostanziale del mercato comune di indurla ad applicare tariffe diverse alle imprese di trasporto marittimo, a seconda che queste ultime effettuino trasporti fra Stati membri o tra porti situati nel territorio nazionale, nella misura in cui tale discriminazione può essere pregiudizievole per il commercio fra gli Stati membri.