CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GEORGES COSMAS
presentate il 25 gennaio 1996 ( *1 )
| 1. | Il procedimento pendente dinanzi alla Corte è scaturito da varie domande di pronuncia pregiudiziale della Pretura circondariale di Roma (Sezione distaccata di Castelnuovo di Porto) sull'interpretazione degli artt. 30, 36 e 52 del Trattato, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/223/CEE, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività attinenti al commercio all'ingrosso ( 1 ), nonché delle direttive (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE ( 2 ), e 22 marzo 1988, 88/182/CEE ( 3 ), che prevedono una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. | 
| 2. | Con provvedimento del 10 novembre 1993, la Corte ha riunito le cause C-418/93, C-419/93, C-420/93 e C-421/93. Con un successivo provvedimento del 27 gennaio 1994, le cause di cui sopra sono state ulteriormente riunite alle cause C-460/93, C-461/93, C-462/93, C-464/93, C-9/94, C-10/94, C-11/94, C-14/94 e C-15/94. Con un ultimo provvedimento del 23 febbraio 1994, la Corte ha riunito alle precedenti le cause C-23/94 e C-24/94. Infine, con ordinanza del 19 ottobre 1995, la Corte ha riunito le ultime due cause nonché la causa C-332/94 con tutte le cause elencate in precedenza. | 
I — La controversia in esame
| 3. | Le questioni pregiudiziali sono insorte in esito ad azioni promosse da diverse imprese che gestiscono centri di vendita al minuto avverso le autorità competenti locali che, respingendo le domande presentate dalle rispettive imprese, non autorizzavano l'apertura dei centri di vendita nelle domeniche e negli altri giorni festivi ed avvertivano che, in caso di inosservanza del divieto, i contravventori sarebbero incorsi nelle pene previste dalla legge. L'orientamento dei sindaci interessati si fonda sulla legge italiana 28 luglio 1971, n. 558 ( 4 ), che disciplina l'orario di apertura dei pubblici esercizi. L'art. 1, n. 2, lett. a), di detta legge impone la chiusura nei giorni festivi e la domenica. In caso di contravvenzione, l'art. 10 della legge commina pene d'indole amministrativa. In caso di recidiva può essere imposta la chiusura dell'esercizio fino a 15 giorni. La legge 558 è una legge quadro, che impone l'applicazione del divieto summenzionato alle autorità locali, che possono integrare la norma generale disciplinando taluni dettagli, nella zona di loro competenza, circa l'orario di apertura dei pubblici esercizi. L'irrogazione delle pene spetta ai sindaci o ai responsabili comunali della zona nella quale sono ubicati gli esercizi inadempienti. | 
| 4. | I ricorrenti hanno contestato dinanzi al Pretore la compatibilità della legge italiana con il diritto comunitario, specie con le norme citate in precedenza. Di conseguenza, il Pretore ha deciso di sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente per sottoporre alla Corte, in virtù dell'art. 177 del Trattato CE, diverse questioni pregiudiziali. | 
II — Le questioni pregiudiziali
| 5. | Nell'ambito delle controversie summenzionate, con provvedimenti di contenuto simile adottati rispettivamente il 18 luglio 1993, il 28 ottobre 1993, l'11 novembre 1993, il 2 dicembre 1993 ed il 16 dicembre 1993 ( 5 ), la Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto chiede alla Corte di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali: 
 
 Nella causa di cui al procedimento C-332/94 ( 6 ) il giudice nazionale ha sollevato le seguenti questioni: «Premesso che: 
 
 
 
 
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| 6. | Se escludiamo la causa C-332/94, nella quale la questione pregiudiziale, oltre che agli artt. 30 e 36 del Trattato, si riferisce anche ad altre disposizioni comunitarie, la Corte ha già risolto le questioni pregiudiziali con la sentenza Punto Casa e PPV, del 2 giugno 1994 ( 7 ). Detta sentenza è stata pronunciata in esito a questioni sollevate dalla Pretura circondariale di Roma (sezione distaccata di Castelnuovo di Porto), che, con ordinanze del 16 dicembre 1992 e del 22 marzo 1993 aveva sottoposto alla Corte questioni analoghe a quelle sopra elencate. Dopo la pronuncia di detta sentenza, la Corte ha chiesto al giudice a quo se intendeva ribadire le sue questioni, per quel che riguardava tutte le altre cause, eccezion fatta per la C-332/94. Il pretore, con lettera 22 luglio 1994, confermava il proposito di far risolvere le questioni sottoposte alla Corte, in quanto la sentenza Punto Casa e PPV non si estende a tutti gli interrogativi e a tutti gli aspetti delle cause ora pendenti quanto alla compatibilità del diritto italiano con il diritto comunitario ed in particolare con gli artt. 30 e 36 del Trattato. Il pretore osserva che i grandi centri commerciali si trovano in periferia, fuori città, e quindi per i consumatori non è facile raggiungerli nei giorni feriali. Raffrontati ai negozi di dimensioni minori, più diffusi nei quartieri cittadini, e che fanno assegnamento su una cerchia più limitata di consumatori, i supermercati dispongono e vendono, in media, un volume di prodotti importati da altri Stati membri della Comunità notevolmente superiore ai quantitativi degli stessi prodotti venduti dai piccoli esercizi, che si riforniscono normalmente di prodotti nazionali. Per il Pretore, ciò implica che la domanda viene orientata sui prodotti nazionali a scapito di quelli esteri, dato che i piccoli esercizi non hanno grande disponibilità di articoli d'importazione. | 
III — Soluzione delle questioni pregiudiziali
Sugli artt. 30 e 36 del Trattato
| 7. | Le questioni pregiudiziali sollevano il problema se una legislazione nazionale come quella in questione nel procedimento principale rientri nella sfera di applicazione dell'art. 30 del Trattato. Detto articolo vieta le restrizioni quantitative tra Stati membri per le importazioni nonché tutte le misure di effetto equivalente. Secondo la nota formulazione della sentenza Dassonville, «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative» ( 8 ). Del pari, secondo la giurisprudenza della Corte iniziatasi con la sentenza Cassis de Dijon ( 9 ), le norme di legge di uno Stato membro possono, anche nel caso di insussistenza di discriminazioni fondate sull'origine dei prodotti, essere incompatibili con l'art. 30 qualora ostacolino l'interscambio comunitario senza esser motivate da ragioni eccezionali dettate dal pubblico interesse. | 
| 8. | Nella sentenza Keck e Mithouard ( 10 ) la Corte ha limitato la sfera d'applicazione di detta giurisprudenza, facendo distinzione tra 
 
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| 9. | Quanto alla prima categoria di norme nazionali, la Corte, richiamandosi alla citata sentenza Cassis de Dijon, ha dichiarato che dette normative rientrano nella sfera d'applicazione dell'art. 30 e che costituiscono provvedimenti vietati d'effetto equivalente, salvoché siano giustificate da finalità di interesse generale ( 11 ). Quanto alla seconda categoria di normative nazionali, la Corte ha ritenuto che esula dalla sfera d'applicazione dell'art. 30 del Trattato a condizione che dette normative valgano per tutti gli operatori che svolgono la loro attività sul territorio nazionale e che incidano in ugual misura, sotto il profilo giuridico e sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti nazionali e dei prodotti provenienti dagli altri Stati membri. Secondo la Corte, ove tali requisiti siano soddisfatti, l'applicazione di normative di tal genere alla vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme stabilite da tale Stato non costituisce elemento atto ad impedire l'accesso di tali prodotti al mercato o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto all'ostacolo rappresentato per i prodotti nazionali ( 12 ). | 
| 10. | Però, oltre queste due categorie, esiste pure una terza categoria di misure nazionali che possono inquadrarsi nella giurisprudenza Dassonville, pur se non appartengono alle prime due categorie. Dette misure sono, ad esempio, una legislazione nazionale che consenta il sequestro da parte della pubblica autorità di beni venduti ratealmente con riserva della proprietà, anche se detti beni mobili provengono da un fornitore insediato in un altro Stato membro e che conserva la proprietà dei beni ( 13 ), una norma nazionale che vieti lo scarico di sostanze nocive nelle acque territoriali dello Stato in questione a tutte le navi indistintamente, e in mare aperto alle navi battenti bandiera nazionale, e che ai comandanti nazionali commini la pena della sospensione del titolo professionale ( 14 ), una norma nazionale che esiga il possesso di una licenza per l'apertura di un pubblico esercizio ( 15 ), come pure una disciplina nazionale che imponga, a coloro che intendono esercitare il commercio dei prodotti petroliferi in regioni insulari di uno Stato membro, l'obbligo di rifornire un numero minimo di isole di detto Stato ( 16 ). Misure nazionali di questo genere non possono normalmente considerarsi in contrasto con l'art. 30, in quanto non hanno come oggetto la disciplina del commercio con altri Stati membri, mentre gli effetti restrittivi che eventualmente producono sulla libera circolazione delle merci hanno di regola indole indiretta e casuale sicché detti provvedimenti non possono considerarsi idonei ad ostacolare l'interscambio tra gli Stati membri ( 17 ). | 
| 11. | Quindi, allorché si tratta di applicare l'art. 30, si deve vedere in quale delle summenzionate categorie rientra la misura nazionale di cui trattasi e più specialmente se si è o meno in presenza di una forma di vendita ai sensi della giurisprudenza Keck e Mithouard. A questo punto si deve ricordare che le discipline nazionali quali quelle in esame erano già state vagliate dalla Corte anteriormente a quest'ultima sentenza, e si era già sviluppata in merito una copiosa giurisprudenza. Con la sentenza Torfaen Borough Council ( 18 ), del 23 novembre 1989, la Corte ha stabilito che il divieto sancito dall'art. 30 del Trattato quanto alle misure di effetto equivalente non riguarda le norme nazionali che vietano agli esercizi di vendita al minuto l'apertura domenicale, in quanto gli effetti restrittivi che eventualmente ne derivano per il commercio comunitario non vanno oltre i risultati normalmente previsti per questo tipo di norme. Detta giurisprudenza è stata ribadita dalla Corte nelle sentenze B & Q ( 19 ) e Payless DIY e a. ( 20 ), del 16 dicembre 1992, che vertono, come la precedente, su norme britanniche che vietano l'apertura domenicale degli esercizi di vendita al minuto ( 21 ). Analoghe sono pure le sentenze Conforama e a. ( 22 ) e Marchandise e a. ( 23 ), del 28 febbraio 1991, che vertono su normative (francese e belga, rispettivamente) che vietano il lavoro del personale dipendente la domenica. Anche in queste due ipotesi la Corte ha giudicato che norme di questo genere esulano dalla sfera d'applicazione dell'art. 30 del Trattato. | 
| 12. | Questo orientamento è stato confermato nella giurisprudenza successiva alla sentenza Keck e Mithouard. Sia nella sentenza Boermans, del 2 giugno 1994 ( 24 ), che verteva sulla normativa olandese in materia di orario d'apertura dei distributori di benzina, sia nella sentenza Punto Casa e PPV, che, come si è detto, verteva sulla disposizione della legge italiana n. 558 contestata anche nella fattispecie, che vieta l'apertura degli esercizi pubblici la domenica e nei giorni festivi, la Corte ha dichiarato che le norme in questione non ricadono sotto il divieto dell'art. 30 del Trattato. Con queste sentenze, la Corte ha ritenuto che dette discipline, olandese e italiana, istituivano sistemi di vendita che rispondono alle condizioni tracciate nella sentenza Keck e Mithouard. Più specificamente, nella sentenza Punto Casa e PPV, la Corte ha riconosciuto che la disciplina contestata «si applica, indipendentemente dall'origine dei prodotti in questione, a tutti gli operatori interessati e non influisce sulla vendita dei prodotti provenienti dagli altri Stati membri in modo diverso da quello in cui opera sulla vendita dei prodotti nazionali» ( 25 ). Di conseguenza, il problema dell'applicazione dell'art. 30 del Trattato alle normative nazionali che vietano l'apertura dei negozi in determinate ore o, come la disciplina contestata, in determinati giorni della settimana, è stato risolto dalla giurisprudenza. | 
| 13. | Anch'io son d'avviso che siffatta normativa rientri nella giurisprudenza Keck e Mithouard. La normativa controversa costituisce infatti un metodo di vendita ai sensi di questa giurisprudenza. Si tratta di una misura riguardante le condizioni temporali e locali e il modo in cui gli esercizi della zona vendono ai consumatori. Con detta disciplina si vieta a talune categorie di venditori al minuto la distribuzione di taluni prodotti in determinati giorni (domenica e giorni festivi). Questa disciplina non contiene norme sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei prodotti in questione e non crea, nello Stato membro nel quale vige, oneri supplementari di produzione e di distribuzione dei prodotti che legittimamente vengono prodotti e posti in commercio in altri Stati membri, in quanto non obbliga ad adeguare le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei prodotti importati. Quindi, se la disciplina in questione si definisce come metodo di vendita, non può considerarsi misura d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del Trattato, salvo che non siano soddisfatti i due presupposti ai quali si fa richiamo nella sentenza Keck e Mithouard. | 
| 14. | Quanto al primo presupposto, è evidente che una normativa nazionale come quella contestata non opera alcuna discriminazione tra imprenditori nazionali e stranieri sotto il profilo della parità di condizioni d'accesso al mercato nazionale. Quanto al secondo presupposto, si deve osservare anzitutto che la disciplina litigiosa non ha come oggetto la circolazione delle merci tra gli Stati membri ed inoltre che non emerge affatto che detta normativa possa, vista nel suo insieme, implicare, sotto il profilo giuridico, disparità di trattamento tra prodotti nazionali ed importati quanto al loro accesso al mercato o porti in pratica, seguendo il normale corso delle cose ( 26 ), a detta disparità. | 
| 15. | A questo punto si deve osservare che le normative nazionali che limitano in genere lo smercio di un prodotto e quindi anche la sua importazione non possono, unicamente a motivo di questo fatto, ritenersi limitative delle possibilità di accesso al mercato per i prodotti importati più di quanto impediscano lo stesso accesso ai prodotti nazionali similari. Come ha affermato la Corte nella sentenza Keck e Mithouard, il fatto che una disciplina nazionale può limitare in generale il volume delle vendite di un prodotto, e, di conseguenza, anche il volume delle vendite di un prodotto originario di un altro Stato membro, non basta affinché detta disciplina sia classificata misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa delle importazioni ( 27 ). Non si riscontrano infine altri elementi che possano indurre a classificare l'indole della normativa come misura d'effetto equivalente. Le cause odierne presentano, tanto sotto il profilo dei fatti quanto sotto il profilo delle questioni sollevate, una singolare analogia con le cause C-69/93 e C-258/93, conclusesi nella citata sentenza Punto Casa e PPV. Ricordo che la formulazione delle rispettive questioni pregiudiziali è simile a quella delle cause C-69/93 e C-258/93. | 
| 16. | Il giudice a quo ha scritto alla Corte il 22 luglio 1994 confermando di volere una soluzione alle questioni sottoposte e indicando vari elementi sull'analogia di funzionamento dei supermercati in Italia. Alla luce di detti elementi è d'uopo, secondo il giudice a quo, vagliare a fondo le conseguenze effettive della normativa litigiosa sulle importazioni di prodotti provenienti da altri Stati membri. Credo che i dati riportati nella lettera di cui sopra, nonché nei provvedimenti di rinvio, non conferiscano una dimensione diversa ai fatti di causa rispetto al quadro fornito nelle cause C-69/93 e C-258/93. Tanto in queste ultime quanto in quelle ora in esame, sono coinvolti grandi centri commerciali extraurbani, che tra l'altro mettono in vendita merci di altri Stati membri, per i quali il divieto di apertura domenicale implica una riduzione delle vendite. | 
| 17. | Secondo il Pretore, il divieto di apertura domenicale canalizza la domanda verso i prodotti nazionali, in quanto: a) i supermercati distribuiscono al pubblico una gamma di prodotti importati molto superiore a quella dei piccoli esercizi di vendita al minuto, che vendono sostanzialmente solo prodotti nazionali; b) il consumatore, nei giorni feriali, trova più agevole recarsi nei piccoli esercizi di vendita al minuto che non spostarsi fino ai grandi centri extraurbani. Il rapporto tra supermercati e prodotti d'importazione comunitaria non è però né certo né incontestabile. A parte il fatto che i convenuti, nelle loro osservazioni, contestano detto rapporto, sta di fatto che non vi sono statistiche o altri dati che dimostrino che i supermercati, come quelli gestiti dai ricorrenti, vendono più prodotti stranieri che nazionali, rispetto ai piccoli e medi esercizi di vendita al minuto. Né che i prodotti offerti dai supermercati vengono acquistati prevalentemente nei giorni festivi e di domenica. In ogni caso, gli effetti limitativi che potrebbe avere sulle importazioni un divieto del genere non sono affatto evidenti ed avrebbero solo indole casuale e indiretta ( 28 ). È incontestato che il divieto d'apertura domenicale limita in generale il volume delle vendite. Se però vi è un nesso causale tra la limitazione delle vendite e la diminuzione delle importazioni dei prodotti originari degli altri Stati membri, il legame è solo indiretto e subordinato al concorso di circostanze causali e non può ritenersi provato. Di conseguenza, ritengo che queste circostanze non portino alla conclusione che la disciplina contestata, vista nel suo complesso, ostacola l'interscambio comunitario. Dunque l'art. 30 del Trattato non è applicabile nella fattispecie. | 
| 18. | Contrariamente all'orientamento della giurisprudenza anteriore alla sentenza Keck e Mithouard, ivi comprese le cause vertenti sul divieto d'apertura domenicale degli esercizi, dopo questa sentenza, allorché si stabilisce che una normativa nazionale costituisce un metodo di vendita, non è necessario accertare per di più se detta normativa è giustificata da esigenze straordinarie, dettate dall'interesse generale, né evidentemente dalle deroghe sancite dall'art. 36 del Trattato, in quanto essa non rientra, già per definizione, nella sfera d'applicazione dell'art. 30. | 
| 19. | Inoltre ricordo che la Corte ha riconosciuto che normative di questo genere mirano ad una finalità lecita, sotto il profilo del diritto comunitario. Come si è affermato, tra l'altro, nella sentenza B & Q del 16 dicembre 1992, già ricordata, «le discipline nazionali che limitano l'apertura domenicale di esercizi commerciali costituiscono l'espressione di determinate scelte, rispondenti alle peculiarità socioculturali nazionali o regionali. Spetta agli Stati membri effettuare queste scelte attenendosi alle prescrizioni del diritto comunitario, in particolare al principio di proporzionalità» ( 29 ). Nella sentenza Torfaen Borough Council, del 23 novembre 1989, già ricordata, la Corte ha sottolineato che le normative nazionali che disciplinano gli orari di vendita al minuto «sono infatti espressione di determinate scelte politiche ed economiche in quanto sono intese a garantire una ripartizione degli orari di lavoro e di riposo rispondente alle peculiarità socioculturali nazionali o regionali la cui valutazione spetta, nella fase attuale del diritto comunitario, agli Stati membri» ( 30 ). Visto quanto precede, concludo che l'art. 30 del Trattato non si applica alle norme nazionali che vietano l'apertura domenicale e nei giorni festivi dei centri di vendita al minuto. | 
Sulle direttive 83/189 e 88/182
| 20. | La direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, nella versione modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE e più recentemente dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE ( 31 ), fissa una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, che obbliga gli Stati membri a comunicare immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica (art. 8). Ai sensi dell'art. 1 della stessa direttiva si intende per «specificazione tecnica»: «una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura». Inoltre, nello stesso articolo si stabilisce ciò che si intende per «regola tecnica»: «le specificazioni tecniche, comprese le disposizioni che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria da jure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, ad eccezione di quelle fissate dalle autorità locali». Da queste definizioni si desume che una disciplina nazionale come quella della legge italiana n. 558 non può definirsi regola tecnica o specificazione tecnica ai sensi di detta direttiva. Questa normativa non pare d'altronde rientrare in nessuna delle altre definizioni fornite dalla direttiva in questione nell'articolo citato. Indipendentemente da questa constatazione, però, si deve osservare che la direttiva non ha effetto retroattivo e quindi non si applica alla disciplina di cui trattasi, che è stata adottata nel 1971, allorché cioè non esisteva l'obbligo di comunicazione preliminare. | 
Sull'art. 52 del Trattato e sulla direttiva 64/223
| 21. | Nell'ultima causa riunita (C-332/94), il Pretore chiede se la normativa italiana contestata sia compatibile con l'art. 52 del Trattato e con l'art. 2, n. 2, della direttiva 64/223, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività attinenti al commercio all'ingrosso. Secondo una giurisprudenza consolidata, l'art. 52 mira a garantire il vantaggio della parità di trattamento con i cittadini dello Stato ospitante ad ogni cittadino di uno Stato membro che si insedia, pur se prendendo solo una residenza secondaria, in un altro Stato membro, qualora eserciti qui un'attività subordinata e vieta le discriminazioni a motivo della cittadinanza, in quanto limitano la libertà di stabilimento ( 32 ). Quindi, a condizione che sia garantita la parità di trattamento, «nel caso delle attività di distribuzione commerciale, per le quali mancano norme comuni, gli Stati membri sono liberi (...) di emanare le norme che disciplinano, rispettivamente, il commercio all'ingrosso o al minuto (...)» ( 33 ). È evidente che la norma contestata non provoca discriminazioni a motivo della cittadinanza, dato che vale tanto per le imprese italiane quanto per quelle degli altri Stati membri. Dunque non è in contrasto con detto articolo del Trattato. | 
| 22. | È vero che in recenti sentenze la Corte ha riconosciuto che una normativa nazionale, anche se si applica indistintamente senza tener conto della cittadinanza, stride con gli artt. 48 e 52 se impedisce o rende meno agevole per i cittadini degli Stati membri l'esercizio delle libertà fondamentali sancite dal Trattato ( 34 ). Dal fascicolo non è però emerso alcun elemento idoneo a far ritenere che, anche solo remotamente, la norma contestata possa avere le conseguenze limitative prospettate. Né è possibile sostenere che appaia dimostrata l'esistenza di un nesso causale tra il divieto di apertura domenicale degli esercizi e l'eventuale effetto dissuasivo che potrebbe risultare per l'insediamento di grandi imprese di distribuzione che appartengono ad altri Stati membri. L'esistenza di siffatto nesso causale appare incerta e vaga. | 
| 23. | Infine, per quel che riguarda la direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/223/CEE, essa mira a realizzare, nel settore del commercio all'ingrosso, la libertà di stabilimento, garantita dall'art. 52 del Trattato. Quanto è stato detto in precedenza su questo articolo, però, vale anche nel caso specifico. Oltre a ciò, si deve tener presente, come sottolinea anche la Commissione nelle sue osservazioni, che tale direttiva contiene disposizioni transitorie, miranti a facilitare il libero insediamento nel settore specifico nel periodo antecedente l'applicazione integrale ed immediata dell'art. 52 del Trattato. Di conseguenza, detta direttiva, anche se non è stata abrogata esplicitamente, viene ora interamente assorbita dall'articolo di cui sopra e per questo motivo deve considerarsi svuotata di contenuto. | 
IV — Conclusione
| 24. | Date le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni sottopostele dalla Pretura circondariale di Roma (sezione di Castelnuovo di Porto): «Gli artt. 30 e 52 del Trattato non si applicano ad una normativa nazionale come quella in esame, che vieta indiscriminatamente l'apertura dei pubblici esercizi di vendita al minuto la domenica e nei giorni festivi. D'altro canto, questa disciplina non stride con le direttive 83/189/CEE, 88/182/CEE e 64/223/CEE». | 
( *1 ) Lingua originale: il greco.
( 1 ) GU 1964, n. 56, pag. 863.
( 2 ) GU L 109, pag. 8.
( 3 ) GU L 81, pag. 75.
( 4 ) GURI n. 200 del 9 agosto 1971.
( 5 ) GU C 312 del 18 novembre 1993, pag. 6, e C 76 del 12 marzo 1994, pagg. 4, 5, 9, 10 c 12.
( 6 ) GU C 392 del 31 dicembre 1994, pag. 3.
( 7 ) Cause riunite C-69/93 e C-258/93 (Racc. pag. I-2355).
( 8 ) Sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74 (Racc. pag. 837, punto 5).
( 9 ) Sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral (Racc. pag. 649).
( 10 ) Sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91 (Racc. pag. I-6097).
( 11 ) V. punto 15 della sentenza Keck e Mithouard.
( 12 ) Punti 16 e 17 della sentenza Keck e Mithouard. V., inoltre, il punto 12 della sentenza Punto Casa e PPV, già ricordata.
( 13 ) Sentenza 7 marzo 1990, causa C-69/88, Krantz (Racc. pag. I-583).
( 14 ) Sentenza 14 luglio 1994, causa C-379/92, Peralta (Racc. pag. I-3453).
( 15 ) Sentenza 17 ottobre 1995, cause riunite C-140/94, C-141/94 e C-142/94, DIP SpA e a. (Racc. pag. I-3257).
( 16 ) Sentenza 30 novembre 1995, causa C-134/94, Esso Española (Racc. pag. I-4223).
( 17 ) V. sentenze Krantz, Peralta e DIP SpA e a., già ricordate. Inoltre la sentenza Esso Española, summenzionata, nonché le conclusioni nella stessa causa, del 28 settembre 1995.
( 18 ) Causa C-145/88 (Racc. pag. 3851).
( 19 ) Causa C-169/91 (Racc. pag. I-6635).
( 20 ) Causa C-304/90 (Racc. pag. I-6493).
( 21 ) V., inoltre, sentenza 16 dicembre 1992, causa C-306/88, Anders (Racc. pag. I-6457).
( 22 ) Causa C-312/89 (Racc. pag. I-997).
( 23 ) Causa C-332/89 (Racc. pag. I-1027).
( 24 ) Cause riunite C-401/92 e C-402/92 (Racc. pag. I-2199).
( 25 ) Punto 14 della sentenza Punto Casa e PPV.
( 26 ) V. mie conclusioni del 23 marzo 1995 nella causa C-63/94, Belgapom, paragrafo 28 (semenza 11 agosto 1995, Racc, pag. I-2467).
( 27 ) V. punto 13 della sentenza Keck e Mithouard.
( 28 ) V. sentenze Peralta (punto 24), Krantz (punto 11) e Esso Española (punto 24).
( 29 ) Punto 11 della sentenza.
( 30 ) Punto 14 della sentenza. V., inoltre, i punti 11 e 12, rispettivamente, delle sentenze Conforama e a. e Marchandise e a. del 28 febbraio 1991, già ricordate.
( 31 ) GU L 100 del 19 aprile 1994, pag. 30.
( 32 ) V., tra l'altro, sentenze 20 aprile 1988, causa 204/87, Beckaert (Racc. pag. 2029, punto 11), 28 gennaio 1986, causa 270/83, Commissione/Francia (Racc. pag. 273, punto 14), 12 febbraio 1987, causa 221/85, Commissione/Belgio (Racc. pag. 719, punto 10), e 12 novembre 1987, causa 198/86, Conradi e a. (Racc. pag. 4469, punto 9).
( 33 ) Punto 10 della sentenza Conradi e a.
( 34 ) V., tra l'altro, sentenza 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus (Racc. pag. I-1663).