Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 12 luglio 1994. - HAYRIYE EROGLU CONTRO LAND BADEN-WUERTTEMBERG. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: VERWALTUNGSGERICHT KARLSRUHE - GERMANIA. - ACCORDO DI ASSOCIAZIONE CEE-TURCHIA - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE - LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI - DIRITTO DI SOGGIORNO. - CAUSA C-355/93.
raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-05113
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Le due questioni pregiudiziali proposte dal Verwaltungsgericht di Karlsruhe vertono sull' interpretazione della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, del consiglio di associazione istituito dall' accordo che crea un' associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, sottoscritto ad Ankara il 12 settembre 1963 (1) (in prosieguo: l' "accordo di associazione") (2), già oggetto delle sentenze di questa Corte Sevince (3) e Kus (4).
2. Ispirandosi agli artt. 48, 49 e 50 del Trattato CEE, l' accordo mira, fra le varie finalità, a "realizzare gradualmente la libera circolazione dei lavoratori (tra le parti contraenti)" (5). L' art. 36 del protocollo addizionale stabilisce le fasi della graduale realizzazione di tale libera circolazione di cui il consiglio di associazione fissa le modalità.
3. Gli artt. 6 e 7 della decisione n. 1/80 "relativa allo sviluppo dell' associazione" (in prosieguo: la "decisione") così recitano:
"Articolo 6
1. Fatte salve le disposizioni dell' articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all' occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:
° rinnovo, in tale Stato membro dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;
° candidatura in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;
° libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego.
(...)
Articolo 7
I familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro:
° hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta di impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni;
° beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni.
I figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante potranno, indipendentemente dal periodo di residenza in tale Stato membro e purché uno dei genitori abbia legalmente esercitato un' attività nello Stato membro interessato da almeno tre anni, rispondere a qualsiasi offerta d' impiego in tale Stato membro".
4. Su tali disposizioni verte la causa in esame.
5. Preliminarmente, occorre fare due osservazioni.
6. In primo luogo, è giurisprudenza costante (6) che la Corte è competente a pronunciarsi "(...) ex art. 177 del Trattato, in materia di interpretazione degli atti di un organo istituito da un accordo di associazione volti all' attuazione del detto accordo (...)" (7). Rinviamo, al riguardo, alle nostre conclusioni relative alle cause Sevince (8) e Kus (9).
7. In secondo luogo, occorre individuare chiaramente la sfera di applicazione degli artt. 6 e 7 della decisione. Si tratta di definire lo status giuridico di un cittadino turco già titolare, con riguardo all' ordinamento interno, di un permesso di lavoro e di un diritto di soggiorno ° laddove richiesto °, in quanto già regolarmente inserito nel mercato del lavoro (10). I requisiti ai quali è subordinato l' ottenimento da parte dell' interessato del diritto d' ingresso e di soggiorno nello Stato membro ospitante rientrano, infatti, unicamente nella sfera della legge nazionale.
8. Il giudice di rinvio chiede l' interpretazione da parte di questa Corte nella seguente fattispecie.
9. Il signor Eroglu ha lavorato e risieduto senza soluzione di continuità nella Repubblica federale di Germania dal 1976. La figlia, Hayriye, nata nel 1960, ricorrente nella causa principale, raggiungeva il padre nell' aprile 1980. All' università di Amburgo seguiva studi di economia e commercio conseguendo nel 1987 il relativo diploma di studi superiori. Nell' ottobre 1989, si trasferiva nel comune di Neckar-Odenwald. Dal 1 marzo 1990 al 15 aprile 1991 svolgeva attività lavorativa per conto della società B. di Hardheim nell' ambito di un progetto alberghiero. Successivamente effettuava un periodo di praticantato. A decorrere dal 15 aprile 1991 ° e sino al 18 marzo 1992 ° lavorava in qualità di praticante (assistente commerciale) presso la società F. di Tauberbischofsheim.
10. Per quanto attiene al diritto di soggiorno, la signora Eroglu ha fruito unicamente di permessi di durata limitata che le hanno consentito di seguire gli studi e di svolgere, successivamente, attività lavorativa prima per la società B. e, quindi, per la società F.
11. Per quanto riguarda il permesso di lavoro, la signora Eroglu veniva autorizzata, per il periodo dal 6 febbraio 1990 al 14 gennaio 1991 e dal 25 aprile 1991 al 1 marzo 1992, a svolgere attività lavorativa determinata: quella di assistente della direzione commerciale o di assistente commerciale. Dal 15 gennaio 1991 al 14 aprile 1991 il permesso di lavoro veniva limitato all' attività di praticante.
12. Il 24 febbraio 1992, la signora Eroglu chiedeva la proroga del proprio permesso di soggiorno al fine di poter continuare lo svolgimento dell' attività lavorativa presso il suo ultimo datore di lavoro, proroga che il Landratsamt le negava in data 27 luglio 1992.
13. L' opposizione avverso tale provvedimento di diniego veniva respinta, il 22 aprile 1993, dal "Regierungspraesidium" del Land a Karlsruhe, sulla base del rilievo che la signora Eroglu non potesse invocare un diritto di soggiorno ex art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione, in quanto non era autorizzata a svolgere attività di lavoro dipendente, non era regolarmente inserita nel mercato del lavoro e non aveva, infine, svolto regolare attività lavorativa ai sensi di tale disposizione.
14. Dinanzi al Verwaltungsgericht di Karlsruhe la ricorrente nella causa principale invocava l' art. 6, n. 1, primo trattino, nonché l' art. 7, secondo comma, della decisione: in quanto figlia di un lavoratore turco che aveva svolto regolare attività lavorativa sul territorio federale dal 1976, essa aveva diritto di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro.
15. Con la prima questione il giudice di rinvio chiede se un cittadino turco, nella situazione della ricorrente nella causa principale, risponda ai requisiti fissati dall' art. 6, n. 1, primo trattino, ai fini dell' ottenimento del rinnovo del permesso di lavoro.
16. In secondo luogo, il giudice a quo chiede se il cittadino turco che risponda ai requisiti di cui all' art. 7, secondo comma, possa far valere tale disposizione ai fini della proroga del diritto di soggiorno.
Sull' applicazione dell' art. 6, n. 1, primo trattino
17. Ci si chiede se l' art. 6, n. 1, primo trattino, trovi applicazione nel caso di una cittadina turca che presenti le seguenti caratteristiche:
° possesso di diploma universitario tedesco;
° titolare di un permesso di soggiorno condizionato di due anni;
° titolare di permessi di lavoro che le hanno consentito, nell' ambito di un' attività professionale o di un periodo di praticantato specialistico, di approfondire le conoscenze acquisite;
° svolgimento di attività lavorativa per il periodo di un anno presso un primo datore di lavoro, per un periodo di dieci mesi presso un secondo datore e nuova offerta di lavoro pervenutale da parte del primo.
18. Nella sentenza Sevince questa Corte ha affermato che l' art. 6 è direttamente efficace negli Stati membri della Comunità (11).
19. Un cittadino turco può invocare tale norma ove risponda ai seguenti tre requisiti:
a) Essere un "lavoratore" ai sensi dell' accordo.
b) Essere regolarmente inserito nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante.
c) Disporre di un' occupazione e richiedere il rinnovo del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro.
20. I tre requisiti devono essere esaminati singolarmente.
° a °
21. Ci si chiede se il cittadino turco che si trovi nella situazione della signora Eroglu possa essere considerato quale "lavoratore" ai sensi dell' accordo di associazione e della decisione.
22. Ricordiamo che, a termini dell' art. 12 dell' accordo, contenuto nel titolo II relativo all' attuazione della fase transitoria dell' associazione, "Le Parti contraenti convengono di ispirarsi agli artt. 48, 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori".
23. Nelle nostre conclusioni relative alla causa Kus (12) abbiamo già chiarito: i lavoratori turchi non si trovano più nella situazione dei cittadini di altri Stati terzi. Essi beneficiano, rispetto a questi ultimi, di una priorità ai sensi dell' art. 8, n. 1, della decisione. Lo Stato membro ospitante può negare il rinnovo del permesso di lavoro unicamente nei casi previsti dalla decisione, ecc.
24. I lavoratori turchi non sono, peraltro, equiparabili ai lavoratori comunitari (o, ormai, ai cittadini di uno Stato membro dello Spazio economico europeo): i requisiti ai fini dell' accesso sul territorio di uno Stato membro sono stabiliti unicamente dalla legge nazionale, sulla quale la decisione non incide. Il loro diritto di soggiorno è limitato al territorio dello Stato membro nel quale svolgono attività lavorativa. Il diritto al rinnovo del permesso di lavoro e al libero accesso a qualsiasi attività di lavoro dipendente è strettamente subordinato a taluni requisiti, in particolare al decorso di determinati periodi di tempo.
25. Non si può quindi sostenere, a priori, che, per semplice analogia, un lavoratore ai sensi dell' accordo di associazione è colui che risponde alla definizione comunitaria di tale nozione.
26. Il suo status tende tuttavia ad avvicinarvisi.
27. Così, nelle sentenze 31 gennaio 1991, Kziber (13), e 20 aprile 1994, Yousfi (14), relative all' accordo di cooperazione tra la CEE e il Marocco, questa Corte ha esaminato la nozione di lavoratore alla luce delle disposizioni dell' accordo e delle finalità da esso perseguite.
28. Parimenti, se, per effetto della decisione, il libero accesso al mercato del lavoro dei cittadini turchi è soggetto a determinate condizioni relative alla durata della prima occupazione, alla durata della residenza o a priorità di assunzione, esso non è limitato da una definizione restrittiva della nozione di lavoratore che escluda dalla sua sfera di applicazione il lavoratore tirocinante o il praticante.
29. Considerato, infine, che si tratta di una normativa "che si ispira all' articolo 48" diretta a "(...) migliorare (...) il regime previsto a favore dei lavoratori e dei loro familiari rispetto a quello istituito dalla decisione n. 2/76 del consiglio di associazione" (15) ed a favorire "lo scambio di giovani lavoratori" (16), emerge che l' accordo di cui trattasi estende progressivamente ai cittadini turchi la sfera di applicazione di una delle libertà fondamentali della Comunità, vale a dire l' accesso al mercato del lavoro. Esso persegue, quindi, le stesse finalità che il Trattato CEE si propone con riguardo ai cittadini comunitari.
30. Pertanto, la nozione di lavoratore risultante dall' accordo non può essere interpretata ° in mancanza di qualsiasi indicazione nel senso di un' interpretazione restrittiva ° in modo molto diverso rispetto alla nozione comunitaria di lavoratore ricordata da questa Corte nella sentenza 21 novembre 1991, Le Manoir (17):
"(...) la nozione di lavoratore, di cui all' art. 48 del Trattato (...) riveste una portata comunitaria (...) per lavoratore s' intende chi esercita attività reali ed effettive ad esclusione di attività talmente ridotte che si presentino come puramente marginali o accessorie. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un' altra e sotto la direzione di quest' ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione (...)" (18).
31. Questa Corte ne ha dedotto che "(...) il fatto che una persona fornisca tali prestazioni sulla base di un contratto di tirocinio non impedisce di considerarla un lavoratore, qualora eserciti attività reali ed effettive e sussistano le caratteristiche essenziali del rapporto di lavoro (...)" (19).
32. Riteniamo, quindi, che la decisione non consenta di interpretare la nozione di lavoratore nel senso di escludere il praticante.
° b °
33. Occorre chiedersi, inoltre, cosa significhi "essere regolarmente inseriti nel mercato del lavoro" ai sensi della detta decisione.
34. Tale locuzione viene utilizzata più volte nelle decisioni nn. 2/76 e 1/80.
35. Questa Corte ne ha dato nella sentenza Sevince una definizione in negativo, affermando che essa non riguarda "(...) la situazione di un lavoratore turco autorizzato ad esercitare un' attività lavorativa subordinata durante il periodo in cui fruisce della sospensione dell' esecuzione di una decisione che gli nega il diritto di soggiorno, avverso la quale egli abbia proposto un ricorso in seguito respinto" (20).
36. Nella sentenza Kus, in merito ad una fattispecie del tutto simile a quella oggetto della sentenza Sevince, questa Corte ha affermato che
"(...) un lavoratore turco non soddisfa la condizione di aver svolto un lavoro regolare da almeno quattro anni [ai sensi dell' art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80], qualora abbia svolto tale attività lavorativa in forza di un diritto di soggiorno che gli è stato riconosciuto solo per effetto di una normativa nazionale che permette di risiedere nel paese ospitante nelle more del procedimento per la concessione del permesso di soggiorno, anche se la regolarità del suo diritto di soggiorno è stata confermata con sentenza pronunciata da un tribunale che statuisce in primo grado, e avverso la quale sia stato interposto appello" (21).
37. E' evidente come non possano ammettersi effetti costitutivi di diritti a favore di un lavoratore turco durante il periodo in cui il diritto di soggiorno gli sia stato riconosciuto solamente a titolo precario nelle more della decisione della controversia relativa alla questione se il diritto di soggiorno potesse essergli riconosciuto o meno, "(...) perché in caso contrario diverrebbe priva di oggetto una pronuncia giudiziale che gli nega definitivamente tale diritto (...)" (22).
38. Essere regolarmente inseriti nel mercato del lavoro significa quindi, in primo luogo, essere in possesso di un diritto di soggiorno non contestato.
39. Ciò premesso, tale diritto può essere limitato ratione temporis o anche ratione materiae per talune occupazioni.
40. Tale principio vale, peraltro, piuttosto con riguardo ai lavoratori di Stati terzi autorizzati a soggiornare sul territorio degli Stati membri della Comunità. Una situazione "stabile e non precaria sul mercato del lavoro" non esclude una situazione temporanea o provvisoria laddove essa sia legale.
41. L' importante è, quindi, che il lavoratore sia "in regola" con le leggi dello Stato membro ospitante.
42. In proposito, il giudice a quo non potrà non rilevare che la ricorrente nella causa principale era in possesso di un permesso di soggiorno valido sino al 1 marzo 1992, senza possibilità di proroga, rilasciato ai fini dello svolgimento di un' attività di praticante presso la società F., e che la stessa fruiva di un permesso di lavoro generale senza limiti di durata.
° c °
43. Ci si chiede se, nella specie, si versi nell' ipotesi di domanda di rinnovo del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro.
44. Il governo tedesco ha rilevato che "(...) l' art. 6, n. 1, primo trattino, mira a garantire che la continuità di un' occupazione non sia ostacolata dal mancato rinnovo del permesso di lavoro per motivi connessi con il mercato dell' occupazione" (23).
45. Il prolungamento del rapporto di lavoro considerato dalla detta norma è soggetto alle condizioni meno restrittive possibili: è sufficiente avere svolto attività lavorativa per almeno un anno presso lo stesso datore di lavoro.
46. Per contro, il cambiamento di attività lavorativa è soggetto a condizioni più restrittive: tre anni di regolare attività lavorativa nello stesso settore professionale e fatta salva la priorità riconosciuta ai lavoratori degli Stati membri della Comunità (24).
47. Orbene, è pacifico che la ricorrente nella causa principale non ha chiesto il rinnovo del permesso di lavoro "presso lo stesso datore di lavoro", bensì ne ha chiesto il rilascio al fine di poter riprendere l' attività lavorativa presso il datore di lavoro precedente.
48. Tale ipotesi non rientra nella fattispecie dell' art. 6, n. 1, primo trattino.
49. Diversamente ragionando si finirebbe infatti per privare i lavoratori degli Stati membri della priorità di assunzione loro riconosciuta dall' art. 6, n. 1, secondo trattino, avendo il lavoratore turco già lavorato presso il datore di lavoro di cui trattasi.
Sull' applicazione dell' art. 7, secondo comma
50. Il giudice a quo muove dalla premessa che l' interessata risponda ai requisiti necessari per l' applicazione di tale norma: essere figlia di un lavoratore turco, aver compiuto una formazione professionale nel paese ospitante con uno dei genitori che ha svolto attività lavorative in tale Stato per almeno tre anni (25).
51. L' art. 7 attribuisce ad un soggetto in possesso di tali requisiti, indipendentemente dalla durata del periodo di residenza nello Stato ospitante, il diritto di rispondere a qualsiasi offerta di impiego. Ci si chiede se tale diritto consenta al suo titolare di ottenere la proroga del documento di soggiorno.
52. Esamineremo in successione i tre seguenti punti:
a) Se l' art. 7, secondo comma, sia munito di efficacia diretta.
b) Se la sua applicazione sia subordinata alla previa concessione di un permesso di soggiorno ai fini della riunificazione del gruppo familiare.
c) Se dal diritto al lavoro possa essere dedotto il diritto al soggiorno.
° a °
53. Nella sentenza 30 settembre 1987, Demirel (26), questa Corte ha affermato che
"Una disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con paesi terzi va considerata direttamente efficace, qualora, tenuto conto del suo tenore letterale, nonché dell' oggetto e della natura dell' accordo, implichi un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione ed i cui effetti non siano subordinati all' adozione di alcun atto ulteriore" (27).
54. Citando tale passo nella sentenza Sevince, questa Corte ha aggiunto:
"Gli stessi criteri si applicano allorché si tratti di stabilire se possano avere diretta efficacia le disposizioni di una decisione del consiglio di associazione" (28).
55. Nelle conclusioni relative alla causa Sevince (29) abbiamo già avuto modo di affermare: dalla sentenza Demirel, nella quale questa Corte ha rilevato che solamente il consiglio di associazione è "competente ad emanare precise norme per una graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori" (30), emerge che le decisioni del consiglio di associazione "hanno in qualche modo lo scopo di dettare precise norme in materia".
56. Nella sentenza Sevince, per riconoscere efficacia diretta all' art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione, questa Corte ha esaminato l' oggetto e la natura della decisione medesima, osservando che
° la portata programmatica dell' art. 12 dell' accordo e dell' art. 36 del protocollo addizionale (31) "(...) non osta a che le decisioni del consiglio di associazione che realizzano, su punti determinati, gli obiettivi programmatici enunciati nell' accordo possano spiegare efficacia diretta" (32);
° se gli Stati membri possono adottare provvedimenti di carattere amministrativo al fine di dare attuazione a decisioni del consiglio di associazione, essi non possono "(...) condizionare o (...) restringere l' applicazione del diritto, preciso e incondizionato, che [tali] disposizioni (...) riconoscono ai lavoratori turchi" (33);
° il difetto di pubblicazione di tali decisioni non può privare il singolo "(...) della facoltà di far valere, nei confronti di una pubblica autorità, i diritti che tali decisioni gli attribuiscono" (34).
57. Questa Corte ha inoltre rilevato che l' art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione sancisce "(...) in termini chiari, precisi ed incondizionati il diritto del lavoratore turco, dopo un determinato numero di anni in cui questi abbia esercitato una regolare occupazione in uno Stato membro, di accedere liberamente a qualsiasi attività lavorativa subordinata di sua scelta" (35).
58. Trasponendo tale considerazione anche all' art. 7, rileveremo come, per effetto di tale disposizione, vengano attribuiti ai membri della famiglia del lavoratore turco diritti determinati in termini chiari e precisi al pari dell' art. 6 e direttamente efficaci senza necessità di provvedimenti di esecuzione. Ne consegue che gli interessati possono far direttamente valere tali norme dinanzi ai giudici nazionali.
° b °
59. L' art. 7 disciplina l' accesso al mercato del lavoro dei familiari del lavoratore turco che siano stati "autorizzati a ricongiungersi con il detto lavoratore". Ci si chiede se tale condizione implichi il rilascio di un' autorizzazione ai fini del ricongiungimento del nucleo familiare. In caso di risposta affermativa, ci si chiede, inoltre, se tale condizione possa essere opposta ai figli del lavoratore turco di cui al secondo comma dell' articolo medesimo.
60. Esaminiamo l' economia della disposizione.
61. Il primo comma, nell' attribuire ai familiari di un lavoratore turco diritti in materia di lavoro, pone due requisiti:
° il lavoratore turco deve essere regolarmente inserito nel mercato del lavoro;
° il familiare deve essere stato autorizzato a ricongiungersi con il lavoratore medesimo.
62. Tali diritti variano in ragione della durata del periodo di residenza del familiare nel paese ospitante:
° un periodo di residenza di più di tre anni consente di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro, fatta salva la priorità riconosciuta ai lavoratori cittadini degli Stati membri della Comunità;
° un periodo di residenza di almeno cinque anni consente il libero accesso a qualsiasi attività dipendente liberamente scelta, senza priorità a favore dei lavoratori comunitari.
63. I figli del lavoratore turco, in quanto "familiari", possono certamente avvalersi di tale disposizione (36).
64. Il secondo comma della disposizione consente loro un' altra possibilità di rispondere a qualsiasi offerta di impiego (senza priorità a favore dei lavoratori comunitari) subordinata ad una duplice condizione:
° uno dei genitori deve aver svolto attività lavorativa per almeno tre anni nel paese ospitante;
° il figlio deve aver compiuto nel paese medesimo una formazione professionale (senza necessità del compimento dei tre anni di residenza).
65. La norma non pone alcun' altra condizione in ordine all' età del figlio o ai motivi alla base dell' autorizzazione all' ingresso sul territorio dello Stato ospitante: non si richiede, in particolare, che, come al primo comma, il figlio sia stato "autorizzato a ricongiungersi" con i propri genitori.
66. Nella specie, la signora Eroglu ha ottenuto un permesso di soggiorno nel 1980, non ai fini del ricongiungimento del nucleo familiare, bensì a fini di studio e, dunque, per seguire una formazione professionale che l' art. 7, secondo comma, enuncia proprio quale requisito per l' accesso al lavoro.
67. La disposizione non fissa, quindi, condizioni specifiche per l' accesso sul territorio dello Stato membro ed il rilascio del permesso di soggiorno. L' allocuzione "che siano stati autorizzati a ricongiungersi" di cui al primo comma dell' art. 7 non costituisce un comune denominatore con il secondo comma, il quale non esclude che il permesso sia stato rilasciato ai fini del compimento di studi universitari.
68. Qualsiasi altra interpretazione determinerebbe un restringimento della sfera di applicazione dell' art. 7, secondo comma, sino a privarlo di qualsiasi effetto utile. Il figlio che raggiungesse i genitori in uno Stato membro, non ai fini del ricongiungimento con il nucleo familiare bensì ai fini del compimento di studi universitari, potrebbe invocare tale disposizione solamente laddove rispondesse agli altri requisiti.
69. Inoltre, esigere che l' ingresso sul territorio nazionale sia stato consentito ai fini del ricongiungimento del nucleo familiare finirebbe per rendere tale disposizione inapplicabile nei confronti di tutti i figli di oltre 18 anni di età per i quali è escluso un ingresso consentito a tal titolo, quanto meno in alcuni Stati membri (37).
70. Questa Corte ha, infine, affermato che l' art. 6, n. 1, della decisione non subordina il diritto al rinnovo del permesso di lavoro "alle condizioni in cui è stato ottenuto il diritto di ingresso e di soggiorno" (38).
71. Parimenti, l' art. 7, secondo comma (e a differenza dell' art. 7, primo comma) non subordina il diritto all' ingresso ed al soggiorno ad alcuna condizione e trova applicazione ° a differenza dell' art. 6, n. 1, primo trattino ° indipendentemente dai motivi dell' ingresso dell' interessato sul territorio dello Stato membro ospitante.
72. Ne consegue che, al fine di rispondere ai requisiti dell' art. 7, secondo comma, non è necessario che il figlio del lavoratore turco abbia fatto ingresso sul territorio dello Stato membro sulla base di un permesso di soggiorno rilasciato ai fini del ricongiungimento con il nucleo familiare.
° c °
73. Nella sentenza Kus, questa Corte ha affermato che
"Il lavoratore turco che soddisfi le condizioni di cui all' art. 6, n. 1, primo o terzo trattino, della decisione n. 1/80 può valersi direttamente di tali disposizioni per ottenere, oltre alla proroga del permesso di lavoro quella del permesso di soggiorno" (39).
74. Per quanto attiene all' art. 6, n. 1, terzo trattino, questa Corte, richiamandosi alla sentenza Sevince, ha osservato che
"(...) sebbene questa disposizione si limiti a disciplinare la situazione del lavoratore turco sotto il profilo dell' occupazione e non del diritto di soggiorno, questi due aspetti della situazione personale del lavoratore turco sono intimamente collegati e che la detta disposizione, riconoscendo a tale lavoratore, dopo un determinato periodo di occupazione regolare nello Stato membro, l' accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata di sua scelta, implica necessariamente, a meno di non rendere totalmente ineffettivo il diritto che essa gli attribuisce, l' esistenza, a quel momento almeno, di un diritto di soggiorno in capo all' interessato (...)" (40)
e che
"(...) il diritto di soggiorno è indispensabile per l' accesso ad un' attività lavorativa subordinata e per il suo esercizio" (41).
75. Tale ragionamento può essere senz' altro trasposto all' art. 7, primo comma, secondo trattino, che prevede, al pari dell' art. 6, n. 1, terzo trattino, il libero accesso a qualsiasi attività di lavoro subordinato.
76. Ci si chiede se ciò valga anche nel caso del figlio del lavoratore turco che non fruisca del "libero accesso a qualsiasi attività di lavoro subordinato di sua scelta" (art. 6, n. 1, terzo trattino), bensì che possa "rispondere nello [Stato membro ospitante] a qualsiasi offerta di lavoro".
77. Come già osservato, questa Corte ha fondato l' indissociabilità del diritto al lavoro con il diritto al soggiorno sulla nozione di effetto utile: ci si deve domandare, infatti, a cosa servirebbe un diritto al lavoro ove non fosse accompagnato dal relativo permesso di soggiorno.
78. Parimenti, a cosa servirebbe il diritto di rispondere ad offerte di lavoro ove non fosse accompagnato dal diritto di soggiorno?
79. Il principio dell' effetto utile non è di geometria variabile e deve trovare applicazione nella specie come nell' ambito dell' art. 6 (42).
80. Riteniamo, conseguentemente, che l' art. 7, secondo comma, della decisione debba essere interpretato nel senso che il figlio del lavoratore turco che risponda ai requisiti fissati da tale disposizione possa far direttamente valere la disposizione medesima al fine dell' ottenimento della proroga del permesso di soggiorno.
81. Suggeriamo, in conclusione, di risolvere le questioni nei seguenti termini:
"1) L' art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, del consiglio di associazione tra la CEE e la Turchia, relativa allo sviluppo dell' associazione, non trova applicazione nel caso del lavoratore turco che, dopo un anno di regolare attività lavorativa presso un primo datore di lavoro, abbia svolto attività lavorativa per conto di un secondo datore e chieda il rinnovo del proprio permesso di lavoro ai fini dello svolgimento di un' attività di lavoro subordinato presso il primo datore.
2) L' art. 7, secondo comma, della decisione medesima deve essere interpretato nel senso che il figlio di un lavoratore turco che risponda ai requisiti fissati da tale disposizione può far direttamente valere la disposizione medesima ai fini dell' ottenimento della proroga del permesso di soggiorno".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) ° Accordo concluso in nome e per conto della Comunità con la decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685) e integrato dal protocollo aggiuntivo del 23 novembre 1970, entrato in vigore il 1 gennaio 1973 (GU 1972, L 293, pag. 1).
(2) ° Relativamente a tale accordo, v. le nostre conclusioni nella sentenza Kus, punti 2-5.
(3) ° Sentenza 20 settembre 1990, causa C-192/89 (Racc. pag. I-3461).
(4) ° Sentenza 16 dicembre 1992, causa C-237/91 (Racc. pag. I-6781).
(5) ° Art. 12.
(6) ° Sentenze Sevince, citata, punti 7-12, e Kus, citata, punto 9.
(7) ° Punto 9 della sentenza Kus.
(8) ° Paragrafi 4-8.
(9) ° Paragrafi 10-21.
(10) ° V. le nostre conclusioni relative alla causa Kus, paragrafo 49.
(11) ° V. punto 26 della motivazione e punto 2 del dispositivo nonché le nostre conclusioni relative alla causa medesima, paragrafi 9-50.
(12) ° Paragrafi 64 e 65.
(13) ° Causa C-18/90 (Racc. pag. I-199, punto 27).
(14) ° Causa C-58/93 (Racc. pag. I-1353, punti 21-23).
(15) ° La decisione 20 dicembre 1976 riguarda l' attuazione dell' art. 12 dell' accordo.
(16) ° Terzo considerando della decisione n. 1/80, il corsivo è nostro.
(17) ° Causa C-27/91 (Racc. pag. I-5531).
(18) ° Punto 7.
(19) ° Punto 8.
(20) ° Punto 3 del dispositivo.
(21) ° Punto 1 del dispositivo.
(22) ° Sentenza Kus, punto 16.
(23) ° Punto 19 delle osservazioni del governo tedesco.
(24) ° Art. 6, n. 1, secondo trattino.
(25) ° Ordinanza del giudice di rinvio, pag. 8 della traduzione francese.
(26) ° Causa 12/86 (Racc. pag. 3719).
(27) ° Punto 14. Per quanto attiene al riconoscimento dell' efficacia diretta di una disposizione dell' accordo di cooperazione tra la CEE e il Marocco, v. sentenza 20 aprile 1994, Yousfi, già citata alla precedente nota 14, punti 16, 17 e 19.
(28) ° Punto 15.
(29) ° Punto 31.
(30) ° Punto 21.
(31) ° Rilevato dalla Corte nella sentenza Demirel, punto 23.
(32) ° Punto 21.
(33) ° Punto 22.
(34) ° Punto 24.
(35) ° Punto 17.
(36) ° V., in tal senso, le osservazioni della Commissione, punto 24.
(37) ° V. punto 32 delle osservazioni del governo tedesco.
(38) ° V. la citata sentenza Kus, punto 21, il corsivo è nostro.
(39) ° Punto 3 del dispositivo.
(40) ° Punto 29.
(41) ° Punto 33.
(42) ° V., in tal senso, Huber, B.: Das Sevince-Urteil des EuGH: Ein neues EG-Aufenthaltsrecht fuer tuerkische Arbeitnehmer , NVwZ, 1991, pagg. 242 e 243.