61993C0351

Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 27 settembre 1994. - FITMAY LTD, H. A. VAN DER LINDE E TRACOTEX HOLLAND BV CONTRO MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN - PAESI BASSI. - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI - IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA DI UVE SECCHE E DI CILIEGE ACIDE AGRE (AMARENE) - TASSA DI COMPENSAZIONE IN CASO DI INOSSERVANZA DEL PREZZO MINIMO ALL'IMPORTAZIONE - DETERMINAZIONE DEL PREZZO EFFETTIVO D'IMPORTAZIONE - PORTATA DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLE AUTORITA DEGLI STATI MEMBRI. - CAUSE RIUNITE C-351/93, C-352/93 E C-353/93.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-00085


Conclusioni dell avvocato generale


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1. In questi tre procedimenti, due dei quali riguardano l' importazione di uve secche e il terzo l' importazione di amarene, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven vi ha sottoposto diverse questioni pregiudiziali relative a talune disposizioni di regolamenti che istituiscono un prezzo minimo all' importazione per taluni prodotti agricoli provenienti da paesi terzi. Per evitare gravi perturbazioni sul mercato comunitario di taluni prodotti sensibili, sono state previste per tali prodotti la fissazione di un prezzo minimo all' importazione e la riscossione di una tassa di compensazione in caso di mancato rispetto di tale prezzo. Nei tre procedimenti pendenti dinanzi a codesta Corte, le autorità nazionali competenti per l' attuazione della detta disciplina hanno ritenuto che i prezzi minimi all' importazione non siano stati rispettati e hanno richiesto il pagamento di una tassa di compensazione calcolata sulla base dei prezzi ricostruiti. I quesiti che vi sono stati rivolti riguardano, segnatamente, la competenza della Commissione ad attribuire alle autorità nazionali competenti il potere di ricostruire il prezzo all' importazione, e i metodi di calcolo impiegati per ricostruire tale prezzo.

Per chiarezza, esaminerò in primo luogo gli antefatti, la normativa applicabile e le questioni sollevate nei procedimenti relativi alle uve secche, e procederò in seguito a un esame analogo del procedimento delle amarene.

Le cause "uve secche" (C-351/93 e C-352/93)

Antefatti

2. Le cause C-351/93 e C-352/93 vertono su importazioni di uve secche provenienti dalla Turchia. In seguito ad un' indagine approfondita, il Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst olandese (Servizio di informazione e d' ispezione in materia fiscale) ha concluso per l' esistenza di una truffa organizzata allo scopo di evitare di osservare l' obbligo del prezzo minimo all' importazione. Il meccanismo impiegato è identico nei due casi, ma le importazioni hanno avuto luogo in periodi diversi (1984 e 1989) e ricadono nella sfera di applicazione di regolamenti comunitari distinti. Occorre precisare che questi casi sono stati portati in giudizio a titolo esemplare, in quanto di fatto il comportamento fraudolento si è protratto per diversi anni, con l' intervento di varie imprese. E' stato possibile portare a termine l' inchiesta, avviata nel 1984, soltanto nel 1989, cosa giustificata dal Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (ministero dell' Agricoltura, del Patrimonio naturale e della Pesca), convenuto nel procedimento, sulla base di tre motivi. Il primo è il fatto che erano state sottoposte a codesta Corte questioni relative alla validità dei regolamenti sulla base dei quali le tasse di compensazione all' importazione venivano riscosse (causa 77/86, sulla quale mi esprimerò in seguito). Il secondo motivo addotto è la pendenza di un' inchiesta penale a carico di una delle imprese coinvolte, la società Stolp, segnatamente in Svizzera. Infine, si è tentato in primo luogo di combattere la frode all' importazione di uve secche in maniera più globale, partendo dall' idea che non servisse a nulla smantellare una costruzione giuridica isolata, potendosi ricostituire una costruzione simile quasi immediatamente altrove.

3. Per illustrare il meccanismo impiegato, esporrò nei dettagli i fatti relativi al procedimento più semplice, vale a dire la causa C-351/93. Tale procedimento verte sull' importazione di una singola partita di 1 500 cartoni da 12,5 kg l' uno di uve "sultanas ° special clean", per un peso netto complessivo di 18 750 kg, spediti dalla Turchia a Rotterdam sulla nave "Karaman". Nel fascicolo trasmessoci dal giudice a quo si trovano i seguenti documenti:

° 11 gennaio 1989: proposta o conferma di vendita inviata dalla società Stolp International BV (in prosieguo: la "Stolp"), con sede in Bunschoten, alla società Verkade Kon. BV, di Zaandam. Il contratto verte su 1 500 cartoni, ad un prezzo di 2,15 HFL/kg;

° 12 gennaio 1989: conferma d' acquisto di diverse partite di uva, inviata dalla Stolp alla Izmir Fig Packers, società con sede in Smirne, Turchia; il prezzo concordato è 1 050 USD/t (per tonnellata) (cioè al di sotto del prezzo minimo all' importazione), alle seguenti condizioni: "free declared, duty paid, FOT Rotterdam" (tutti diritti assolti, free on truck, Rotterdam);

° 17 gennaio 1989: fattura per la vendita, dalla Izmir Fig Packers alla Stolp, di 1 500 cartoni di uve secche trovantisi a bordo della nave "Karaman", ad un prezzo concordato di 1 050 USD/t (al di sotto del prezzo minimo all' importazione), condizioni: "ex terminal Rotterdam";

° 17 gennaio 1989, vale a dire lo stesso giorno, fattura per la vendita della stessa quantità e qualità di uve (sempre giacenti a bordo della nave Karaman) emessa da Alpaslan Besikcioglu (di Smirne, Turchia) per una certa società Fitmay Ltd, con sede in Londra; il prezzo concordato è di 1 200 USD/t, vale a dire al di sopra del prezzo minimo all' importazione, condizioni: "CF Rotterdam" (cost and freight Rotterdam);

° 25 gennaio 1989, fattura della Fitmay, diretta alla Izmir Fig Packers, vertente su 18 750 kg di Turkish sultanas, al prezzo di 1 212 USD/t, condizioni: "CF Rotterdam";

° 15 febbraio 1989: dichiarazione di immissione in libera pratica di 1 500 cartoni di uve giacenti a bordo della Karaman, emessa a nome della Fitmay dallo spedizioniere doganale Van der Linde, con sede in Rotterdam; vi è indicato un prezzo all' importazione di 2 544 HFL/t;

° 15 febbraio 1989, vale a dire lo stesso giorno, fattura relativa alla vendita di 1 500 cartoni, "ex Karaman", dalla Stolp alla Verkade, al prezzo concordato di 2,15 HFL/kg, vale a dire 2 150 HFL/t;

° 21 febbraio 1989: si conclude l' accertamento fiscale e viene intimato allo spedizioniere doganale Van der Linde il pagamento di una tassa di compensazione.

In breve, Alpaslan Besikcioglu (Smirne) vende, al di sopra del prezzo minimo, alla Fitmay (Londra), che espleta le formalità all' importazione e rivende alla Izmir Fig Packers (Smirne). Questa società vende, al di sotto del prezzo all' importazione, alla Stolp (Paesi Bassi), che a sua volta rivende alla Verkade.

Emerge dall' inchiesta svolta dal servizio di informazione e di ispezione in materia fiscale che Alpaslan Besikcioglu possiede il 99% della società Izmir Fig Packers, e che il restante 1% appartiene ad un certo Kemal Besikcioglu. L' impresa di Alpaslan Besikcioglu e la società Izmir Fig Packers hanno la rispettiva sede sociale al medesimo indirizzo, in Smirne. Alpaslan Besikcioglu effettua versamenti regolari sul conto bancario londinese della Izmir Fig Packers, allo scopo di coprire il disavanzo risultante dalla rivendita sotto costo (nel caso di specie, la Izmir Fig Packers acquistava dalla Fitmay al prezzo di 1 212 USD/t, e rivendeva alla Stolp a 1 050 USD/t). Nel corso di un' audizione, il proprietario e direttore della società Fitmay, cittadino turco, ha spiegato di aver accettato di espletare le formalità d' importazione delle uve nella Comunità, con l' intervento dello spedizioniere doganale Van der Linde, per un compenso pari all' 1% del costo netto della merce.

Con decisione 21 febbraio 1989, l' Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen di Rotterdam (ispettore per i dazi all' importazione e le accise di Rotterdam) ha fissato l' importo della tassa di compensazione dovuta dallo spedizioniere Van der Linde a 8 329,80 HFL. Interrogato dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, ha giustificato il suo calcolo (lettera 23 marzo 1989 inviata dall' ispettore al presidente del Tribunale) spiegando di aver preso come prezzo base quello concordato tra la Izmir Fig Packers e la Stolp, convertito in fiorini al tasso del 15 febbraio 1989. Per tener conto delle condizioni della vendita "ex terminal Rotterdam", egli ha detratto dal prezzo le spese di sbarco, stimate forfettariamente in un certo importo per container. L' importo rimanente, convertito in ECU, gli ha consentito di fissare la tassa di compensazione dovuta per ciascuna tonnellata, conformemente al regolamento (CEE) n. 3519/88 (1), che fissa i tassi di cambio applicabili all' immissione in libera pratica. Egli ha in seguito operato un calcolo complesso che gli ha consentito di determinare il prezzo all' importazione al netto della tassa di compensazione.

4. Nella causa C-352/93, i fatti e i soggetti sono esattamente gli stessi. La dichiarazione di immissione in libera pratica è datata 25 giugno 1984 e riguarda l' importazione di 13 containers di uve (241 900 kg netti). L' accertamento fiscale si è concluso il 9 febbraio 1989 ed è stato intimato allo spedizioniere Van der Linde il pagamento di una tassa di compensazione. Il calcolo della tassa è molto più complesso, tenuto conto della normativa in vigore al momento dell' importazione.

Normativa applicabile e questioni sollevate

Causa C-352/93 (dichiarazione di immissione in libera pratica del 25 giugno 1984)

5. Esaminando la normativa applicabile in ordine cronologico, si constata che dal 1 aprile 1977 al 28 febbraio 1986 il regolamento base era il regolamento (CEE) del Consiglio 14 marzo 1977, n. 516, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2). L' art. 14, n. 1, di detto regolamento prevede la possibilità di applicare misure di salvaguardia adeguate negli scambi con i paesi terzi qualora, nella Comunità, il mercato di uno o più prodotti oggetto del regolamento subisca o rischi di subire, in conseguenza di importazioni o di esportazioni, gravi perturbazioni idonee a compromettere gli obiettivi dell' art. 39 del Trattato.

Le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia previste da tale disposizione sono state definite dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 marzo 1977, n. 521 (3). L' art. 1 del detto regolamento elenca un certo numero di elementi che consentono di determinare l' esistenza o meno di gravi perturbazioni o rischi di perturbazioni nel mercato di un prodotto [volume delle importazioni, andamento dei prezzi (...)]. L' art. 2, n. 1, lett. c), prevede che, per tutti i prodotti, si possono prendere misure quali: ° un sistema di prezzi minimi al di sotto dei quali le importazioni possono essere subordinate alla condizione che esse avvengano ad un prezzo per lo meno pari al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione; ° la sospensione totale o parziale delle esportazioni.

A seguito delle perturbazioni nel mercato delle uve secche sperimentate durante la campagna di commercializzazione 1981/1982, la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 2742/82 (4), che all' art. 2 prevede un prezzo minimo di 106,7 ECU per 100 chilogrammi netti, e una tassa di compensazione di 16 ECU per 100 chilogrammi netti qualora il prezzo minimo non sia rispettato. Un sistema di coefficienti deve consentire di evitare le distorsioni di concorrenza originate dalle fluttuazioni dei cambi. La tassa di compensazione è dovuta allorché il prezzo all' importazione è inferiore al prezzo minimo applicabile il giorno dell' importazione. Ai sensi dell' art. 4, n. 1 (5), il prezzo all' importazione è ottenuto sulla base dei seguenti fattori: a) il prezzo fob nel paese di origine e b) i costi di trasporto e di assicurazione sino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità. L' art. 4, n. 3 (6), così dispone:

"Se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall' esportatore nel paese d' origine del prodotto o se le autorità non ritengono che il prezzo dichiarato rifletta il prezzo fob nel paese di origine, le autorità competenti dello Stato membro adottano i provvedimenti necessari per determinare tale prezzo, in particolare con riferimento al prezzo di rivendita praticato dall' importatore".

6. La validità del regolamento n. 2742/82 e, più in particolare, l' entità della tassa di compensazione sono state contestate nelle cause 77/86 (7) e 291/86 (8), dette "delle uve secche". Tra le altre cose, gli importatori di uve secche contestavano il carattere fisso della tassa di compensazione, osservando che sarebbe stato sufficiente fissare tale tassa a un livello pari alla differenza tra il prezzo minimo e il prezzo all' importazione. Una simile tassa di importo fisso si giustificava ancora meno tenuto conto del fatto che le fluttuazioni di cambio e le frequenti variazioni dei prezzi minimi dovute, segnatamente, al sistema dei coefficienti, non consentivano di determinare con certezza, al momento della vendita della merce, quali sarebbero stati il prezzo minimo e il prezzo all' importazione al momento dell' immissione in libera pratica. La Commissione, dal canto suo, spiegava che l' importo della tassa di compensazione era stato calcolato detraendo dal prezzo minimo il prezzo più basso sul mercato mondiale, in quanto si doveva tener conto dei prezzi del mercato mondiale, che sono i prezzi maggiormente in grado di provocare perturbazioni del mercato interno della Comunità. Considerando che l' istituzione di una tassa di compensazione unica ad aliquota fissa, riscossa anche nel caso di differenza minima fra il prezzo all' importazione ed il prezzo minimo, era economicamente penalizzante, e che la Commissione non aveva dimostrato che un siffatto sistema fosse necessario per garantire lo scopo del regolamento n. 521/77, codesta Corte ha dichiarato invalido il regolamento n. 2742/82 "in quanto ha istituito una tassa di compensazione ad aliquota fissa uguale alla differenza fra il prezzo minimo e il prezzo più basso sul mercato mondiale".

A seguito della prima sentenza della Corte del febbraio 1988, la Commissione ha emanato il regolamento (CEE) n. 994/88 (9), che ricapitola la normativa comunitaria applicabile al rimborso degli importi indebitamente percepiti, e precisa che gli operatori hanno diritto al rimborso della differenza tra, da un lato, l' importo della tassa di compensazione riscossa in applicazione del regolamento n. 2742/82 e, dall' altro, l' importo che risulta dalla differenza tra il prezzo minimo applicabile fissato conformemente a tale regolamento n. 2742/82 e il prezzo all' importazione al momento dell' immissione in libera pratica.

7. Quelle illustrate sono le disposizioni applicabili all' immissione in libera pratica del giugno 1984 (causa C-352/93), a proposito delle quali il College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con ordinanza 23 aprile 1993, vi ha sottoposto le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se il regolamento (CEE) n. 994/88 debba essere interpretato nel senso che esso va considerato valido fondamento giuridico per il calcolo di una tassa di compensazione che viene imposta per la prima volta, in luogo della disposizione del regolamento (CEE) n. 2742/82 dichiarata invalida con sentenza della Corte 11 febbraio 1988 nella causa 77/86.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1, se il menzionato regolamento debba essere interpretato nel senso che la tassa di compensazione deve essere calcolata sulla differenza tra il prezzo minimo all' importazione ed il prezzo all' importazione accertato oppure se si debba prendere come punto di partenza la base di imposizione forfettaria, dichiarata invalida, eventualmente corretta in seguito ai sensi del disposto del summenzionato regolamento.

3) Se l' art. 4, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione n. 2742/82 debba essere interpretato nel senso che, qualora le autorità doganali non siano persuase che il prezzo dichiarato rifletta il prezzo fob nel paese di origine,

a) possono essere raccolte prove di fatto esclusivamente per determinare quale sia il prezzo all' importazione effettivamente convenuto e direttamente o indirettamente pagato tra l' esportatore e l' importatore;

o nel senso che

b) le autorità competenti sono autorizzate a ricostruire esse stesse un prezzo all' importazione per la transazione di cui trattasi, come indicato all' art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2742/82, e al riguardo a tener conto:

° di transazioni diverse da quelle tra l' esportatore e l' importatore, le quali, a loro parere, abbiano come fine esclusivo o come uno dei loro fini quello di evitare l' imposizione di qualsiasi tassa di compensazione all' atto dell' importazione, o che, comunque, non si farebbero, se non rendessero totalmente o parzialmente impossibile la riscossione della tassa di compensazione; e

° dell' evoluzione dei prezzi del prodotto, così come essa si è svolta dopo l' importazione nei successivi scambi commerciali.

4) Se la menzionata disposizione, nell' ipotesi indicata sub 3, lett. b), sia invalida per il motivo che il regolamento del Consiglio non autorizza la Commissione a concedere alle competenti autorità nazionali un così ampio potere discrezionale, per accertare se in un determinato caso il prezzo all' importazione sia o meno inferiore al prezzo minimo all' importazione".

Causa C-351/93 (dichiarazione di immissione in libera pratica del 25 febbraio 1989)

8. Nell' art. 4 bis del regolamento n. 516/77, inserito dal regolamento (CEE) n. 988/84 (10), il Consiglio stabilisce il principio di un prezzo minimo all' importazione di uve secche per ogni campagna di commercializzazione e si riserva di emanare le regole generali d' applicazione che possono in particolare prevedere un sistema di fissazione preventiva di tale prezzo. Il prezzo minimo all' importazione non è dunque più imposto a titolo di misura di salvaguardia, bensì in via permanente. Disposizioni identiche possono ritrovarsi all' art. 9 del regolamento base n. 426/86, che dal 1 marzo 1986 sostituisce il regolamento n. 516/77.

Con il regolamento (CEE) n. 2089/85 (11), che stabilisce le norme generali relative al regime di prezzo minimo all' importazione per le uve secche, il Consiglio ha stabilito che il prezzo minimo all' importazione è fissato prima dell' inizio della campagna di commercializzazione e che la tassa di compensazione è fissata tenendo conto di una scala di prezzi all' importazione.

Nel luglio 1985, la Commissione ha emanato il regolamento (CEE) n. 2237/85 (12) che stabilisce le modalità di applicazione del regime del prezzo minimo all' importazione delle uve secche. Ai sensi dell' art. 1, n. 2, di tale regolamento, i fattori che costituiscono il prezzo all' importazione sono: a) il prezzo fob nel paese di origine e b) il costo di trasporto e di assicurazione fino al luogo di ingresso nel territorio doganale della Comunità. Secondo il regolamento, per "prezzo fob" si intende il prezzo pagato o da pagare per il quantitativo di prodotti contenuto in una partita, ivi compresi il costo del caricamento della partita su un mezzo di trasporto in una località del paese di origine e le altre spese sostenute in detto paese. Dal prezzo fob sono escluse le spese per eventuali servizi sostenute dal venditore dopo il caricamento dei prodotti a bordo del mezzo di trasporto. Quanto alla determinazione del prezzo all' importazione, l' art. 2 del regolamento prevede che esso viene indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica, che deve essere corredata di tutti i documenti necessari per verificare tale prezzo. Ai sensi del n. 3 del medesimo articolo:

"Le autorità competenti prendono i provvedimenti necessari per determinare il prezzo all' importazione, riferendosi in particolare al prezzo di rivendita praticato dall' importatore:

a) se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall' esportatore nel paese di origine dei prodotti (13),

b) se le suddette autorità non sono persuase che il prezzo indicato nella dichiarazione corrisponda al prezzo all' importazione effettivo, o

c) se il pagamento non è stato effettuato entro il termine (...)".

9. A proposito di tali norme, applicabili all' immissione in libera pratica del febbraio 1989, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sottoposto a codesta Corte le seguenti questioni pregiudiziali, di cui, per completezza, riproduco qui il testo benché, a parte le disposizioni applicabili, non differiscano dalle questioni pregiudiziali 3 e 4 della causa C-352/93:

"1) Se l' art. 2, n. 3, parte iniziale, lett. b), e parte finale, del regolamento (CEE) della Commissione n. 2237/85, in considerazione in particolare dell' art. 9 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 426/86, debba essere interpretato nel senso che, qualora le autorità competenti non siano persuase che il prezzo indicato nella dichiarazione per l' immissione in libera pratica della merce corrisponda al prezzo all' importazione effettivo,

a) possono essere raccolte prove di fatto esclusivamente per determinare quale sia il prezzo all' importazione effettivamente convenuto e direttamente o indirettamente pagato tra l' esportatore e l' importatore;

o nel senso che

b) le autorità competenti sono autorizzate a ricostruire esse stesse un prezzo all' importazione per la transazione di cui trattasi, come indicato all' art. 1, n. 2, del regolamento n. 2237/85, e al riguardo a tener conto:

° di transazioni diverse da quelle tra l' esportatore e l' importatore, le quali a loro parere abbiano come fine esclusivo o come uno dei fini quello di evitare l' imposizione di qualsiasi tassa di compensazione all' atto dell' importazione, o che, comunque, non si farebbero, se non rendessero totalmente o parzialmente impossibile la riscossione della tassa di compensazione; e

° dell' evoluzione dei prezzi del prodotto, così come essa si è svolta dopo l' importazione nei successivi scambi commerciali.

2) Se la menzionata disposizione, nell' ipotesi indicata sub 1, lett. b), sia invalida per il motivo che il regolamento del Consiglio non autorizza la Commissione a concedere alle competenti autorità nazionali un così ampio potere discrezionale, per accertare se in un determinato caso il prezzo all' importazione sia o meno inferiore al prezzo minimo all' importazione".

La causa "amarene" (C-353/93)

Antefatti

10. Questo procedimento verte sull' importazione di ciliegie a polpa acidula (amarene) originarie dell' allora Iugoslavia, nel periodo compreso tra il dicembre 1986 e l' agosto 1988. La società Tracotex Holland, spedizioniere doganale, agiva per conto della società De Leeuw' s Handelsonderneming (oggi Mondifoods). Come spiega il giudice a quo, le dichiarazioni di immissione in libera pratica erano accompagnate da due tipi di fatture: una fattura rilasciata da un venditore stabilito in Austria (14) oppure una fattura rilasciata da un venditore stabilito in Iugoslavia, ma che chiedeva il pagamento per conto di una terza impresa stabilita in Germania o in un altro paese. I documenti all' importazione non indicavano separatamente il prezzo all' importazione, ma gli uffici doganali li vistavano dopo verifica dei certificati EUR 1. Durante il 1989, il Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Servizio di informazione e d' ispezione in materia fiscale) avviava un' inchiesta presso l' importatore, a seguito della quale l' ispettore per le imposte dirette e le accise intimava allo spedizioniere di versare la somma di 539 673,40 HFL a titolo di tassa di compensazione. L' ispettore ha ricostruito il prezzo all' importazione prendendo come dato di partenza il prezzo di rivendita delle amarene (scoperto durante l' indagine presso la Mondifoods), detratti il profitto, stimato in maniera forfettaria all' 8%, gli oneri relativi, le spese di trasporto e i dazi all' importazione vigenti al momento dell' importazione. La società Tracotex ha proposto ricorso contro tale decisione.

Non emerge dagli atti in nostro possesso che il prezzo pagato dalla Mondifoods fosse inferiore al prezzo minimo all' importazione, vuoi che si consideri il prezzo pagato alla società austriaca, vuoi quello versato su un conto bancario tedesco di un' impresa iugoslava. Al contrario, Mondifoods afferma di aver pagato prezzi d' acquisto superiori ai prezzi minimi, cosa che il ministero olandese non sembra contestare.

Normativa applicabile e questioni sollevate

11. I regolamenti base sono identici a quelli delle cause "uve secche", vale a dire i regolamenti del Consiglio successivamente vigenti n. 516/77 e n. 426/86, relativi all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Analogamente all' art. 14 del regolamento n. 516/77, già citato nell' ambito della causa C-352/93 (15), l' art. 18, n. 2, del regolamento n. 426/86 prevede la possibilità di adottare misure di salvaguardia in caso di gravi perturbazioni idonee a pregiudicare gli obiettivi dell' art. 39 del Trattato. Misure di questo tipo sono state adottate dalla Commissione, per quanto riguarda le amarene, con il regolamento n. 1626/85 (16).

L' art. 2, n. 1, del detto regolamento dispone che le autorità doganali raffrontano, all' atto dell' espletamento delle formalità doganali d' importazione, il prezzo all' importazione e il prezzo minimo corrispondente. Ai sensi dell' art. 3, n. 1, del regolamento, il prezzo all' importazione è determinato sulla base dei seguenti fattori: a) il prezzo fob nel paese di origine e b) i costi di trasporto e di assicurazione sino al luogo di ingresso nel territorio doganale della Comunità. L' art. 3, n. 3, così dispone:

"Se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall' esportatore nel paese di origine del prodotto o se le autorità non ritengono che il prezzo dichiarato rifletta il prezzo fob nel paese di origine, le autorità competenti dello Stato membro adottano i provvedimenti necessari per determinare tale prezzo, in particolare con riferimento al prezzo di rivendita praticato dall' importatore".

12. Al fine della decisione della controversia di cui è adito, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven vi ha sottoposto, con ordinanza 23 aprile 1993, diverse questioni pregiudiziali di cui parimenti riproduco il testo, benché due di esse non differiscano dalle questioni 3 e 4 della causa C-352/93:

"1) Se l' art. 3, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione n. 1626/85, in considerazione in particolare dell' art. 18, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 426/86, debba essere interpretato nel senso che, qualora le autorità doganali non siano persuase che il prezzo dichiarato rifletta il prezzo fob nel paese di origine,

a) possono essere raccolte prove di fatto esclusivamente per determinare quale sia il prezzo all' importazione effettivamente convenuto, e direttamente o indirettamente pagato, tra l' esportatore e l' importatore;

o piuttosto nel senso che

b) le autorità competenti sono autorizzate a ricostruire esse stesse un prezzo all' importazione per la transazione di cui trattasi, come indicato all' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1626/85, e al riguardo a tener conto

° di transazioni diverse da quelle tra l' esportatore e l' importatore, tra cui in particolare transazioni nella catena commerciale tra l' esportatore e l' importatore,

e

° del prezzo al quale la merce viene rivenduta dall' importatore, deducendone un certo numero di voci forfettarie, non derivate dalla contabilità dell' importatore e/o dell' intermediario, per spese (importi fissi per 100 kg lordi) e per profitto (si parla dell' 8% in caso di intermediazione).

2) Se la menzionata disposizione, nell' ipotesi indicata sub 1, lett. b), sia invalida poiché il regolamento del Consiglio non autorizza la Commissione a concedere alle competenti autorità nazionali un così ampio potere discrezionale, per accertare se in un determinato caso il prezzo all' importazione sia o meno inferiore al prezzo minimo all' importazione.

3) Se l' art. 3, n. 3, del regolamento n. 1626/85 debba essere interpretato nel senso che per 'l' esportatore nel paese di origine' debba intendersi esclusivamente l' esportatore la cui impresa è stabilita nel paese di origine".

Sintesi delle questioni sollevate

13. In ciascuno dei tre procedimenti, due delle questioni sollevate riguardano alcune disposizioni di regolamento redatte in modo pressoché identico. Si tratta dell' art. 4, n. 3, del regolamento n. 2742/82 (causa C-352/93, uve secche importate nel 1984), dell' art. 2, n. 3, del regolamento n. 2237/85 (causa C-351/93, uve secche importate nel 1989) e dell' art. 3, n. 3, del regolamento n. 1626/85 (causa C-353/93, amarene). La prima delle due questioni pressoché identiche verte sull' interpretazione delle predette disposizioni e, più in particolare, sugli elementi che le autorità competenti possono prendere in considerazione per determinare o, eventualmente, ricostruire il prezzo all' importazione.

La seconda delle questioni pressoché identiche riguarda la validità di tali disposizioni, qualora le si interpreti nel senso che le autorità competenti sono autorizzate a ricostruire il prezzo all' importazione. In tutte le pratiche, infatti, si chiede a codesta Corte se la Commissione non abbia ecceduto le proprie competenze attribuendo alle autorità nazionali un ampio potere discrezionale per ricostruire il prezzo all' importazione, mentre i regolamenti base del Consiglio non contengono alcun accenno in proposito.

Segue poi la terza questione della causa C-353/93 (amarene), che verte sull' interpretazione dell' espressione "l' esportatore nel paese di origine" di cui all' art. 3, n. 3, del regolamento n. 1626/85.

Infine, vi sono le due questioni più specifiche della causa C-352/93, che riguardano le conseguenze delle sentenze di codesta Corte nelle cause "uve secche" del 1988, e l' interpretazione del regolamento n. 994/88.

Questioni relative alla validità e all' interpretazione di talune disposizioni

14. A parte le due questioni relative al regolamento n. 994/88 e lo specifico quesito di interpretazione posto nella causa C-353/93, il giudice a quo chiede, da un lato, di interpretare il disposto dell' art. 4, n. 3, del regolamento n. 2742/82, dell' art. 2, n. 3, del regolamento n. 2237/85, e dell' art. 3, n. 3, del regolamento n. 1626/85, precisando rispettivamente le competenze della Commissione e delle autorità degli Stati membri in materia di controllo del rispetto della normativa comunitaria e, dall' altro, di valutarne la validità. Malgrado l' intento di operare un distinguo tra questioni d' interpretazione e questioni relative alla validità delle norme, non si può non riconoscere che esiste tra loro un' importante interazione. Dal momento che la validità delle norme dipende dall' interpretazione che ne viene data, e che l' interpretazione va fatta conformemente ai principi del diritto e dunque nel verso della validità della norma interpretata, i due problemi sono strettamente connessi.

Dopo una riflessione generale sulla ripartizione delle competenze, in materia doganale, tra le istituzioni comunitarie e gli Stati membri, e sull' ampiezza dei poteri delle autorità doganali (nn. 15-18), esaminerò le ipotesi in cui il prezzo all' importazione può essere ricostruito (nn. 19-25). Soltanto alla fine di questa analisi cercherò di risolvere le questioni sollevate dal giudice a quo (nn. 26-32).

Le competenze della Comunità e degli Stati membri in materia doganale

15. Una normativa comunitaria come quella sottoposta al vostro esame è intesa a regolare una realtà economica, un fatto materiale. Per applicare correttamente tale normativa è necessario, prima di tutto, determinare il prezzo al quale un prodotto specifico è stato acquistato prima dell' importazione nella Comunità. Il raffronto tra tale prezzo, elemento di fatto, ed il prezzo minimo fissato dal regolamento consentirà di stabilire se la tassa di compensazione sia dovuta o meno.

16. Le autorità incaricate di applicare la detta normativa sono le autorità doganali degli Stati membri. Per fare ciò, esse applicano in primo luogo le regole procedurali del rispettivo diritto nazionale. Nei limiti in cui il diritto nazionale è, sostanzialmente, conforme alla normativa comunitaria, segnatamente per quanto riguarda il metodo per ridefinire il prezzo all' importazione e le ipotesi in cui detto metodo può essere utilizzato, il diritto comunitario si limita a suffragare le regole del diritto nazionale. Spetta al giudice nazionale, e non a quello comunitario, decidere le questioni relative alla validità e all' interpretazione di tali regole nazionali tenendo conto, ovviamente, delle norme del diritto comunitario.

Soltanto nel caso in cui il diritto nazionale non preveda gli strumenti necessari per l' applicazione della normativa comunitaria il legislatore comunitario è tenuto a colmare tale lacuna, come pure è suo compito prevedere un' armonizzazione delle norme procedurali nazionali per evitare che la loro eccessiva discrepanza causi disparità di trattamento degli importatori della Comunità. Il Consiglio ha pertanto emanato una direttiva di armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica (17) e, più di recente, il regolamento che istituisce il codice doganale comunitario (18). Poiché le importazioni di cui è causa nei presenti procedimenti sono avvenute prima dell' entrata in vigore di tale codice, va ancora applicata la direttiva del Consiglio 79/695. La tassa di compensazione all' importazione di un prodotto agricolo rientra nell' ambito di applicazione della detta direttiva giacché, ai sensi del suo art. 1, n. 2, si considerano "dazi all' importazione", in particolare, i prelievi agricoli e le altre imposizioni all' importazione previste nel quadro della politica agricola comune.

17. La direttiva 79/695 dispone che gli importatori presentano alle autorità doganali dichiarazioni di immissione in libera pratica contenenti, in linea di principio, tutte le informazioni necessarie per l' applicazione della normativa doganale e per l' eventuale riscossione dei dazi o prelievi previsti. Le autorità doganali non sono però tenute a fidarsi della dichiarazione, ma possono effettuare numerose verifiche. Il controllo della dichiarazione di immissione in libera pratica, d' altro canto, costituisce l' oggetto del titolo II della direttiva di applicazione della Commissione 82/57. Analogamente alla direttiva del Consiglio 79/695, vi si prevede esplicitamente che le autorità doganali possono procedere a controlli documentali, all' esame delle merci o anche al prelievo di campioni. Se la dichiarazione non corrisponde alla realtà, prevalgono gli accertamenti delle autorità doganali. Questo potere di stabilire quale sia la realtà è d' altronde precisato all' art. 10, n. 1, della direttiva 79/695: "I risultati della verifica della dichiarazione e dei documenti ad essa allegati, accompagnata o meno da una visita delle merci, servono come base di calcolo dei dazi all' importazione e all' applicazione delle altre disposizioni che disciplinano l' immissione in libera pratica delle merci". In altri termini, qualora il contenuto della dichiarazione sia erroneo o incompleto, le autorità doganali hanno il potere di rettificarlo o di sostituirlo con l' esito degli accertamenti operati direttamente. Ciò che importa è descrivere la realtà il meglio possibile.

18. E' chiaro che norme del genere consentono alle autorità doganali di combattere la frode sostituendo i loro propri accertamenti alle indicazioni contenute nella dichiarazione che viene loro presentata. Ciò comporta, a mio parere, il diritto di ricostituire la realtà del prezzo all' importazione a partire da tutti gli elementi eventualmente a conoscenza delle autorità doganali e che il loro diritto nazionale consente di prendere in considerazione.

Le ipotesi in cui è autorizzata la ricostruzione del prezzo

19. Resta da stabilire quando vi sia frode. Le norme sottoposte al vostro esame prevedono che le autorità nazionali competenti adottano le misure necessarie per determinare il prezzo all' importazione quando non sono convinte che il prezzo indicato nella dichiarazione rifletta il prezzo fob nel paese di origine (regolamenti nn. 2742/82 e 1626/85) o l' effettivo prezzo all' importazione (regolamento n. 2237/85), ovvero quando la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall' esportatore del paese d' origine, o anche quando il pagamento non è stato effettuato entro il termine previsto dal regolamento. Nella sua formulazione originaria, il primo (in ordine di tempo) regolamento sembrava contemplare soltanto la situazione in cui il prezzo indicato nella fattura presentata alle autorità doganali non corrispondesse a condizioni di vendita fob. In questo caso, le autorità doganali erano invitate ad adottare i provvedimenti necessari per determinare un prezzo fob. In seguito, la Commissione ha, con regolamento, definito un certo numero di ipotesi in cui le autorità nazionali possono procedere alla ricostruzione del prezzo all' importazione nel prevalente intento di combattere più efficacemente la frode (19).

20. La questione che si pone ora è se sia sufficiente prevedere in un regolamento talune fattispecie che potrebbero costituire un indizio della determinazione fraudolenta del prezzo all' importazione, perché le autorità nazionali, in presenza di una di tali fattispecie, siano autorizzate a ricostruire il prezzo. Anche se il giudice a quo non ha sollevato le questioni pregiudiziali in questa prospettiva, nondimeno mi sembra importante fornirgli qualche indicazione in proposito, tenuto conto della giurisprudenza recente di codesta Corte.

21. Gli antefatti nei procedimenti in corso dinanzi a codesta Corte illustrano bene questo problema. Nelle cause "uve secche" (C-351/93 e C-352/93), il ricorso a mezzi fraudolenti è manifesto. La vendita di Alpaslan Besikcioglu alla Fitmay è fittizia; questo meccanismo è utilizzato esclusivamente allo scopo di introdurre le merci nella Comunità ad un prezzo superiore al prezzo minimo all' importazione. Non sussiste una reale volontà di trasferire (e di ricevere) la proprietà di tali uve, che d' altro canto non lasciano la loro nave per tutta la durata delle transazioni. Diversi fattori lo provano: l' identità tra Alpaslan Besikcioglu e la società Izmir Fig Packers, la duplice vendita delle uve, nello stesso giorno, una volta alla Fitmay e una seconda alla Stolp, l' assenza di un effettivo utile a favore della Fitmay in occasione della rivendita e l' ammissione, da parte del direttore di tale società, che la vendita è realizzata soltanto al fine dell' espletamento delle formalità all' importazione, o ancora la vendita sotto costo da parte della Izmir Fig Packers.

Di contro, una analoga accusa di frode non sussiste nella causa "amarene" (C-353/93). Come emerge dagli atti che ci sono stati trasmessi, la Mondifoods afferma di aver acquistato ad un prezzo superiore al prezzo minimo all' importazione e il ministero olandese non sembra contestare tale affermazione. Le autorità doganali hanno proceduto alla ricostruzione del prezzo all' importazione unicamente a causa del fatto che le amarene non sono state acquistate direttamente ad un produttore stabilito in Iugoslavia e che nella disciplina comunitaria questa circostanza è stata considerata sufficiente affinché le autorità doganali nazionali competenti possano determinare il prezzo di loro iniziativa.

22. In una delle recenti sentenze di codesta Corte (20), di cui il College van Beroep non poteva essere al corrente quando ha emanato le sue ordinanze, avete già esaminato questo problema e avete fornito indicazioni importanti sul come interpretare una delle norme che vi è oggi sottoposta. Si trattava, nel caso di specie, di una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 3, n. 3, del regolamento della Commissione n. 1626/85. Nella causa Dinter, infatti, la società tedesca Hans Dinter aveva acquistato da un intermediario austriaco, la società Kraus und Kraus (esattamente la stessa società coinvolta nella causa C-353/93), amarene originarie della Iugoslavia. Si stabiliva che il prezzo pagato dalla Dinter alla Kraus und Kraus era superiore al prezzo minimo all' importazione. Non di meno, tenuto conto della definizione di prezzo all' importazione contenuta nel regolamento n. 1626/85 (il prezzo fob nel paese d' origine e le spese di trasporto e di assicurazione fino al luogo di ingresso nel territorio doganale della Comunità) e del fatto che la fattura di vendita non proveniva dall' esportatore del paese d' origine, lo Hauptzollamt Bad Reichenhall aveva preteso dalla società Dinter una tassa di compensazione calcolata sulla base del prezzo pagato dall' intermediario austriaco all' esportatore del paese d' origine (21). La società Dinter aveva proposto ricorso contro questa decisione facendo valere, da un lato, che il prezzo all' importazione da essa pagato era superiore al prezzo minimo e, dall' altro, che essa non avrebbe potuto indicare nella dichiarazione il prezzo pagato dall' intermediario austriaco all' esportatore iugoslavo in quanto non ne era al corrente.

23. Nella citata sentenza Dinter, codesta Corte ha preso in considerazione lo scopo della normativa, che è quello di impedire lo smercio di prodotti importati a prezzi anormalmente bassi, per dichiarare che la ricostruzione del prezzo era un metodo che "vale soltanto in mancanza di altri elementi o quando le autorità doganali nutrono dubbi in merito al prezzo indicato nella fattura" (22). Infatti, "nel caso in cui sia certo che il prezzo pagato dall' importatore all' intermediario ed il prezzo di rivendita praticato in seguito da quest' ultimo sono superiori al prezzo minimo, lo scopo del regolamento n. 1626/85 è raggiunto" e, pertanto, la riscossione di una tassa di compensazione è illegittima.

24. Da ciò deriva, secondo me, che le ipotesi aggiunte successivamente dal legislatore comunitario, vale a dire "se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall' esportatore nel paese d' origine del prodotto" e "il pagamento non è stato effettuato entro il termine previsto dal regolamento", non possono essere considerate presunzioni assolute di frode idonee a consentire, senza ulteriore verifica, la ricostruzione del prezzo, bensì semplici indizi destinati a richiamare l' attenzione delle autorità doganali. Qualora, malgrado la presenza di uno di questi indizi, non vi siano dubbi in merito al prezzo all' importazione effettivamente pagato e al fatto che tale prezzo è superiore al prezzo minimo ° come sembra essere il caso nella causa "amarene" (C-353/93) °, le autorità doganali devono accettare tale prezzo e non possono procedere alla sua ricostruzione.

25. La normativa comunitaria non precisa di quali elementi debbano disporre le autorità doganali per poter contestare la veridicità del prezzo all' importazione indicato nella dichiarazione, né su quali elementi possa far leva l' importatore per difendere la veridicità di tale prezzo nell' ipotesi in cui le autorità doganali lo contestino. A questo proposito, va osservato che la Commissione ha fatto uso di una formulazione migliore nei regolamenti successivi (23) esigendo che le autorità doganali nutrano "fondati dubbi" (24) , da un lato e, dall' altro, prevedendo vari mezzi probatori del rispetto del prezzo minimo all' importazione (25). Nel caso di specie, dato che la normativa comunitaria applicabile all' epoca dei fatti non prevedeva alcuna disposizione di questo genere, spetterà al giudice nazionale valutare, se del caso, conformemente al suo diritto nazionale, gli elementi di prova forniti dalle autorità doganali e dall' importatore, e decidere se sussistano o meno dubbi circa la veridicità del prezzo all' importazione, autorizzando le autorità a ricostruire tale prezzo.

Soluzioni delle questioni pregiudiziali

26. Le questioni sottoposte a codesta Corte vanno risolte alla luce delle considerazioni fin qui svolte. Cominciamo dal gruppo di quesiti relativi all' interpretazione delle disposizioni in questione e con gli elementi che le autorità competenti possono considerare per determinare o ricostruire il prezzo all' importazione. Le questioni di interpretazione che vi sono sottoposte sono in relazione con le disposizioni dei regolamenti che prevedono la possibilità di una tale ricostruzione nel caso in cui le autorità non siano convinte che il prezzo indicato nella dichiarazione rifletta l' effettivo prezzo all' importazione. Dalla sentenza Dinter, già citata, si desume che, in un caso del genere, la Commissione può validamente stabilire un siffatto metodo di ricostruzione. Nella sentenza, infatti, la Corte non ha ammesso la ricostruzione del prezzo (e la riscossione di una tassa di compensazione) in quanto la merce era stata acquistata ad un intermediario che non era stabilito nel paese d' origine della merce stessa, ma era assodato che il prezzo pagato all' intermediario ed il prezzo di rivendita erano entrambi superiori al prezzo minimo. La vostra sentenza tuttavia non rimette in causa la legittimità della norma comunitaria che prevede la ricostruzione del prezzo in caso di dubbio. Infatti, a contrario, la riscossione della tassa di compensazione (a partire da un prezzo ricostruito) non viene esclusa "quando non è certo che il prezzo pagato all' intermediario ed il prezzo di rivendita siano entrambi superiori al prezzo minimo".

27. In tutti i procedimenti, il giudice a quo indaga sul metodo da utilizzare per determinare il prezzo all' importazione: le autorità devono basarsi sui documenti relativi alle operazioni intercorse tra l' esportatore e l' importatore, oppure possono ricostituire il prezzo all' importazione per mezzo di altre operazioni di cui siano a conoscenza e, segnatamente, dell' evoluzione del prezzo del prodotto nelle fasi commerciali successive?

Come ho detto, il compito delle autorità doganali è quello di descrivere i fatti il meglio possibile. Il primo elemento utile è senza dubbio la dichiarazione dell' importatore, ma se questa non è corretta si devono ovviamente trovare altri elementi sui quali basarsi. Per ricostruire il prezzo concordato tra il venditore e l' importatore si potranno certamente prendere in considerazione i diversi contratti e documenti contabili scambiati fra l' esportatore e l' importatore, o tra altri soggetti, per le stesse o per altre importazioni, risalendo, dal lato dell' esportatore, fino al produttore ovvero, dal lato dell' importatore, fino al consumatore finale.

Il metodo da utilizzare in ciascun caso di specie non dipende solo dalle circostanze di fatto, ma anche dal diritto nazionale applicabile. Infatti, il diritto comunitario stabilisce soltanto la possibilità in linea di principio di prendere il prezzo di rivendita come elemento di partenza sulla base del quale costruire il prezzo all' importazione. Per il resto, le norme nazionali ed in particolare le regole di valutazione restano applicabili e determinano in che modo le autorità competenti possono utilizzare il prezzo di rivendita e gli altri elementi a loro disposizione per ricostruire il prezzo all' importazione. Non si può dunque sostenere che il regolamento della Commissione costituisce un bianco segno rilasciato alle autorità nazionali per ricostruire discrezionalmente il prezzo all' importazione. Tali autorità debbono osservare le regole del rispettivo diritto nazionale. Gli importatori beneficiano peraltro della tutela dei giudici degli Stati membri, presso i quali potranno proporre ricorso qualora contestino i metodi di ricostruzione impiegati e ne auspichino la verifica.

All' udienza, la parte Tracotex ha posto il quesito se la libertà di cui godono le autorità degli Stati membri per quanto riguarda il metodo di ricostruzione del prezzo non rischi di provocare uno sviamento dei flussi commerciali. A prima vista, ciò sembra poco probabile in quanto si dovrebbe presupporre che le autorità competenti nutrono dubbi sulla maggioranza dei prezzi dichiarati dagli importatori, e che i metodi di ricostruzione applicati nei diversi Stati membri sono molto diversi gli uni dagli altri. Ad ogni modo, una maggiore armonizzazione dei metodi di ricostruzione rimane sempre una possibilità a disposizione della Commissione, qualora essa osservi un tale sviamento del traffico.

28. Il giudice nazionale si interroga anche sulla validità di queste disposizioni, dal momento che "il regolamento del Consiglio non autorizza la Commissione a concedere alle competenti autorità nazionali un potere discrezionale così ampio, per accertare se il prezzo all' importazione in un determinato caso sia o meno inferiore al prezzo minimo all' importazione".

Come ho rilevato in precedenza, nell' organizzazione del sistema doganale la normativa applicabile è nel contempo di origine comunitaria e di origine nazionale (26). Diritto comunitario e diritto nazionale si completano, e il diritto nazionale continua ad applicarsi in tutti i settori non coperti dal diritto comunitario. L' applicazione di tali diritti rientra nelle competenze delle autorità degli Stati membri. Esse hanno in particolare il previo compito di controllare o di stabilire i fatti a cui si applica la normativa. Nella misura in cui, con i regolamenti impugnati, la Commissione non ha fatto altro che indicare un metodo di valutazione già noto ed utilizzato dai legislatori nazionali, essa non ha attribuito loro una nuova competenza. Qualora i diritti nazionali non prevedessero un siffatto metodo di valutazione, il regolamento della Commissione si poteva giustificare in quanto costituiva una modalità di esecuzione indispensabile alla buona applicazione delle disposizioni comunitarie relative al prezzo minimo all' importazione. In nessun caso l' intervento del Consiglio era necessario. Di conseguenza non riscontro alcun motivo di illegittimità dei regolamenti della Commissione, nella parte in cui consentono la ricostruzione del prezzo all' importazione in presenza di dubbi sulla veridicità del prezzo dichiarato dall' importatore.

29. Lo ripeto comunque, giacché è importante, le mie conclusioni sulla validità delle disposizioni sottoposte al vostro esame vertono soltanto sul metodo di valutazione per stabilire il prezzo all' importazione. Esse non riguardano le ipotesi in cui tale metodo può essere utilizzato. Come ho già detto, questo metodo può essere utilizzato soltanto quando vi siano dubbi sul prezzo indicato nella dichiarazione. Quanto alle altre ipotesi previste dai regolamenti della Commissione, esse non possono essere considerate presunzioni assolute di frode, ma solo semplici indizi (v., supra, il punto 24).

30. Per quanto riguarda la questione specifica della causa C-353/93 (importazione di amarene), ci si può chiedere se il giudice nazionale avrebbe sentito l' esigenza di un' interpretazione dell' espressione "l' esportatore nel paese d' origine" se fosse stato a conoscenza della sentenza Dinter. Non è tuttavia compito mio pronunciarmi in proposito. Sarà il giudice a quo, alla luce della vostra sentenza Dinter e degli elementi di prova presentati dalle autorità doganali e dall' importatore, a valutare se la soluzione della questione pregiudiziale gli possa ancora essere utile.

Considerata la formulazione del regolamento n. 1626/85, e tenuto conto del secondo 'considerando' del regolamento n. 2237/85, secondo cui "per impedire il mancato rispetto del prezzo minimo all' importazione, occorre accettare come prove documentarie soltanto le fatture emesse nel paese di origine delle uve secche", mi sembra che la disposizione vada interpretata nel senso che indica l' esportatore la cui impresa è stabilita nel paese di origine della merce.

I regolamenti nn. 2742/82 e 994/88 (causa C-351/93)

31. La questione relativa al regolamento n. 994/88 è propria alla causa C-352/93, nella quale l' importazione di uve secche ha avuto luogo nel 1984, mentre la Corte ha dichiarato il testo vigente all' epoca, vale a dire il regolamento n. 2742/82 "invalido nella parte in cui ha istituito una tassa di compensazione a tasso fisso pari alla differenza tra il prezzo minimo e il minor prezzo nel mercato mondiale". Il giudice nazionale chiede se il regolamento n. 994/88, che fissa gli importi da rimborsare agli importatori, sia da considerare un valido fondamento giuridico per il calcolo di una tassa di compensazione imposta per la prima volta.

32. Come rilevano la Commissione e il governo dei Paesi Bassi, la Corte non ha, nella sentenza National Dried Fruit Trade Association, già citata, dichiarato invalido tutto il regolamento n. 2742/82, bensì soltanto il metodo di calcolo e il carattere fisso della tassa. La Corte ha accolto gli argomenti degli importatori di uve secche che osservavano che sarebbe stato sufficiente fissare tale tassa a un' aliquota pari alla differenza tra il prezzo minimo e il prezzo all' importazione. Questo ultimo metodo è stato seguito dalla Commissione nel regolamento n. 994/88, in cui si è concesso il rimborso della differenza tra, da un lato, la tassa riscossa in applicazione del regolamento n. 2742/82 e, dall' altro, l' importo risultante dalla differenza tra prezzo minimo e prezzo all' importazione.

Di conseguenza, mi sembra che non dovrebbe sorgere alcun problema circa il principio dell' imposizione di una tassa di compensazione e il relativo metodo di calcolo. Il combinato disposto del regolamento n. 2742/82, come parzialmente invalidato dalla sentenza National Dried Fruit Trade Association, e del regolamento n. 994/88, costituisce a questo proposito un fondamento giuridico adeguato. La tassa di compensazione deve essere pari alla differenza tra prezzo minimo all' importazione e prezzo all' importazione accertato.

33. Di conseguenza propongo alla Corte di risolvere le questioni che le sono state sottoposte nei seguenti termini:

Nella causa C-351/93:

"1) L' art. 2, n. 3, parte iniziale, lett. b), e parte finale, del regolamento (CEE) della Commissione 30 luglio 1985, n. 2237, che stabilisce modalità particolari per l' applicazione del regime di prezzo minimo all' importazione per le uve secche, tenuto conto in particolare dell' art. 9 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 febbraio 1986, n. 426, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, va interpretato nel senso che, qualora le autorità competenti non siano convinte che il prezzo indicato nella dichiarazione per l' immissione in libera pratica della merce corrisponda al prezzo all' importazione effettivo, esse sono autorizzate, dopo aver invitato l' importatore a fornire prove più ampie del rispetto del prezzo minimo all' importazione, a ricostruire esse stesse il prezzo all' importazione tenendo conto di tutti gli elementi di cui siano a conoscenza e che il loro diritto nazionale consenta loro di prendere in considerazione.

2) L' analisi delle questioni sollevate non ha messo in luce elementi idonei a pregiudicare la validità dell' art. 2, n. 3, parte iniziale, lett. b), e parte finale, del regolamento (CEE) della Commissione n. 2237/85, nella parte in cui consente la ricostruzione del prezzo all' importazione in caso di dubbi sulla veridicità del prezzo dichiarato dall' importatore".

Nella causa C-352/93:

"1) Il combinato disposto dell' art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 13 ottobre 1982, n. 2742, recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di uve secche, e del regolamento (CEE) della Commissione 15 aprile 1988, n. 994, costituisce la base giuridica per il calcolo di una tassa di compensazione all' importazione di uve secche imposta per la prima volta dopo la sentenza pronunciata dalla Corte l' 11 febbraio 1988 nella causa 77/86.

2) La tassa di compensazione è pari alla differenza tra il prezzo minimo all' importazione e il prezzo all' importazione accertato.

3) L' art. 4, n. 3, del regolamento della Commissione n. 2742/82 va interpretato nel senso che, qualora le autorità competenti non siano convinte che il prezzo indicato nella dichiarazione per l' immissione in libera pratica della merce corrisponda al prezzo all' importazione effettivo, esse sono autorizzate, dopo aver invitato l' importatore a fornire prove più ampie del rispetto del prezzo minimo all' importazione, a ricostruire esse stesse il prezzo all' importazione tenendo conto di tutti gli elementi di cui siano a conoscenza e che il loro diritto nazionale consenta loro di prendere in considerazione.

4) L' analisi delle questioni sollevate non ha messo in luce elementi idonei a pregiudicare la validità dell' art. 4, n. 3, del regolamento della Commissione n. 2742/82, nella parte in cui consente la ricostruzione del prezzo all' importazione in caso di dubbi sulla veridicità del prezzo dichiarato dall' importatore".

Nella causa C-353/93:

"1) L' art. 3, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 14 giugno 1985, n. 1626, recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di talune amarene, tenuto conto in particolare dell' art. 18, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 426/86, va interpretato nel senso che, qualora le autorità competenti non siano convinte che il prezzo indicato nella dichiarazione per l' immissione in libera pratica della merce corrisponda al prezzo all' importazione effettivo, esse sono autorizzate, dopo aver invitato l' importatore a fornire prove più ampie del rispetto del prezzo minimo all' importazione, a ricostruire esse stesse il prezzo all' importazione tenendo conto di tutti gli elementi di cui siano a conoscenza e che il loro diritto nazionale consenta loro di prendere in considerazione.

2) L' analisi delle questioni sollevate non ha messo in luce elementi idonei a pregiudicare la validità dell' art. 3, n. 3, del regolamento della Commissione n. 1626/85, nella parte in cui consente la ricostruzione del prezzo all' importazione in caso di dubbi sulla veridicità del prezzo dichiarato dall' importatore.

3) L' art. 3, n. 3, del regolamento della Commissione n. 1626/85 va interpretato nel senso che per 'l' esportatore nel paese di origine' si deve intendere l' esportatore la cui impresa è stabilita nel paese di origine".

(*) Lingua originale: il francese.

(1) ° Regolamento della Commissione 11 novembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 2303/88 per quanto concerne la tassa di compensazione applicabile qualora il prezzo minimo all' importazione per le uve secche non sia rispettato (GU L 307, pag. 26).

(2) ° GU L 73, pag. 1. Dal 1 marzo 1986, questo regolamento è stato sostituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 febbraio 1986, n. 426, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 49, pag. 1).

(3) ° Regolamento che definisce le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 73, pag. 28).

(4) ° Regolamento 13 ottobre 1982 recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di uve secche (GU L 290, pag. 28).

(5) ° Come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 5 aprile 1984, n. 936 (GU L 96, pag. 13).

(6) ° Nella versione del citato regolamento n. 936/84.

(7) ° Sentenza 11 febbraio 1988, National Dried Fruit Trade Association (Racc. pag. 757).

(8) ° Sentenza 5 luglio 1988, Central-Import Muenster (Racc. pag. 3679).

(9) ° Regolamento 15 aprile 1988 relativo all' applicazione di una tassa di compensazione prevista dal regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di uve secche (GU L 99, pag. 12).

(10) ° Regolamento 31 marzo 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, nonché il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (GU L 103, pag. 11).

(11) ° Regolamento 23 luglio 1985 (GU L 197, pag. 10).

(12) ° Regolamento 30 luglio 1985 (GU L 209, pag. 24).

(13) ° Il secondo considerando del regolamento prevede che per impedire il mancato rispetto del prezzo minimo all' importazione, occorre accettare come prove documentarie soltanto le fatture emesse nel paese di origine delle uve secche .

(14) ° Emerge dagli atti che ci sono stati trasmessi dal giudice a quo (documento 9-5) che si tratta della società di diritto austriaco Kraus und Kraus, il cui nome si ritrova in una certa causa Dinter, giudicata da codesta Corte, di cui parlerò in seguito.

(15) ° V. punto 5.

(16) ° Regolamento 14 giugno 1985 recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di talune amarene (GU L 156, pag. 13).

(17) ° Direttiva del Consiglio 24 luglio 1979, 79/695/CEE, relativa all' armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci (GU L 205, pag. 19); v. anche la direttiva della Commissione 17 dicembre 1981, 82/57/CEE, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva del Consiglio 79/695/CEE, relativa all' armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci (GU 1982, L 28, pag. 38).

(18) ° Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1). Ai sensi dell' art. 1 del codice, La normativa doganale è costituita dal presente codice e dalle disposizioni di applicazione adottate a livello comunitario o nazionale .

(19) ° V. il secondo considerando del regolamento n. 936/84, nonché il secondo considerando del regolamento n. 2237/85, già citato alla nota 13.

(20) ° Sentenza 2 agosto 1993, causa C-81/92, Dinter (Racc. pag. I-4601).

(21) ° Contrariamente ai presenti procedimenti, il prezzo all' importazione non era dunque ricostruito a partire dal prezzo di rivendita dopo l' importazione, bensì a partire dal prezzo inizialmente pagato dall' intermediario all' esportatore del paese d' origine.

(22) ° Punto 18 della sentenza.

(23) ° Si tratta dei regolamenti (CEE) della Commissione 10 luglio 1989, n. 2053, che stabilisce modalità di applicazione del sistema del prezzo minimo all' importazione per determinate ciliegie trasformate (GU L 195, pag. 11), e n. 2054, che stabilisce modalità di applicazione del sistema del prezzo minimo all' importazione per l' uva secca (GU L 195, pag. 14). Questi regolamenti sono pressoché identici.

(24) ° V. gli artt. 6, n. 1, di questi regolamenti, ai sensi dei quali qualora nutrano fondati dubbi circa l' effettiva corrispondenza del prezzo indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica al prezzo reale all' importazione, le autorità doganali esigono dall' importatore di fornire entro il termine di sei mesi le prove che il prodotto è stato smerciato secondo modalità che garantiscano il rispetto del prezzo minimo all' importazione (...) .

(25) ° Gli artt. 7 dei regolamenti sono formulati come segue:

1. Il prezzo minimo all' importazione è considerato rispettato se l' importatore fornisce le prove, per almeno il 95% della partita importata, che il prodotto è stato rivenduto tale e quale, previo condizionamento, direttamente o tramite intermediari commerciali, fino allo stadio dell' utilizzatore finale ad un prezzo uguale o superiore al prezzo minimo all' importazione.

2. Se, nonostante la diligenza dell' importatore, non possono essere presentate prove provenienti dagli utilizzatori finali, le autorità competenti possono accettare altre prove dalle quali risulti che il prodotto è stato venduto rispettando il prezzo minimo all' importazione .

(26) ° V., in particolare, l' art. 1 del codice doganale comunitario, già citato alla nota 18.