61993C0291

Conclusioni dell'avvocato generale Lenz dell'8 febbraio 1994. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - INADEMPIMENTO - MANCATA ESECUZIONE DI UNA SENTENZA DELLA CORTE CHE DICHIARA UN INADEMPIMENTO. - CAUSA C-291/93.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00859


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

Signori Giudici,

1. Con il presente ricorso per inadempimento la Commissione censura la mancata esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte il 12 luglio 1988 nella causa 322/86 (1). In quell' occasione la Corte aveva dichiarato che: "La Repubblica italiana, omettendo di adottare nei termini stabiliti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 luglio 1978, 78/659/CEE (2), sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CEE".

2. La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, omettendo di prendere tutti i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza 12 luglio 1988, Commissione/Italia (causa 322/86, Racc. pag. 3995), importa, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell' art. 171 del Trattato CEE;

- condannare la Repubblica italiana alle spese.

3. La Commissione richiama la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale, anche se l' art. 171 del Trattato non precisa il termine entro il quale deve essere data esecuzione ad una sentenza, l' interesse connesso ad un' applicazione immediata ed uniforme del diritto comunitario esige che tale esecuzione sia immediatamente iniziata e si concluda entro termini il più possibile brevi (3).

4. Dopo uno scambio di lettere tra le parti, vertente sull' esecuzione della sentenza, il 15 maggio 1990 la Commissione promuoveva il presente procedimento. Il 31 luglio 1991 emetteva un parere motivato, con l' invito a porre fine all' inadempimento entro due mesi dalla notifica.

5. Il 25 gennaio 1992 la Repubblica italiana emanava il decreto legislativo n. 130 (4), recante attuazione della direttiva, con il quale si imponeva alle regioni di adempiere gli obblighi contenuti negli artt. 4 e 5 della direttiva 78/659/CEE.

6. Ritenendo che il decreto legislativo fosse insufficiente, il 18 maggio 1993 la Commissione proponeva ricorso per inadempimento. Né alla fine del procedimento scritto né in sede di trattazione orale la Repubblica italiana aveva integralmente adempiuto l' obbligo di designazione di cui all' art. 4 e l' obbligo di predisporre programmi di cui all' art. 5 della direttiva. Poiché gli stessi obblighi sono anche oggetto della sentenza nella causa 322/86 (5), la loro violazione costituisce contemporaneamente una mancata esecuzione della sentenza.

7. Quanto sopra esposto non è contestato dal governo italiano. Propongo pertanto di accogliere le conclusioni della Commissione.

O

(*) Lingua originale: il tedesco.

(1) - Sentenza 12 luglio 1988, causa 322/86 (Commissione/Italia, Racc. pag. 3995).

(2) - Direttiva del Consiglio 18 luglio 1978, 78/695/CEE (GU L 222, pag. 1).

(3) - Sentenza 19 gennaio 1993, causa C-101/91 (Commissione/Italia, Racc. pag. I-191, punto 20).

(4) - Supplemento ordinario n. 34 alla GURI n. 41 del 19.2.1992, rettificato nella n. 121 del 25.5.1992 e nella n. 175 del 27.7.1992).

(5) - V. sentenza nella causa 322/86 (cit., punto 6).