Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 14 settembre 1994. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DI SPAGNA. - DIRITTO DI STABILIMENTO - LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI - MEDICI - SPECIALIZZAZIONI MEDICHE - PERIODI DI FORMAZIONE - RETRIBUZIONE. - CAUSA C-277/93.
raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-05515
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con il ricorso in esame la Commissione vi chiede di constatare che, non retribuendo i periodi di formazione necessari al fine di acquisire le specializzazioni mediche elencate al paragrafo 3 dell' allegato al regio decreto n. 127/1984 dell' 11 gennaio 1984 (1), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CEE.
Più precisamente, la Commissione rimprovera alla Spagna di non aver correttamente dato attuazione, sotto il profilo della retribuzione dei periodi di formazione relativi a talune specializzazioni mediche, alle direttive del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (2) (nel prosieguo: la "direttiva riconoscimento"); e 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di medico (3) (nel prosieguo: la "direttiva coordinamento"), entrambe così come modificate dalla direttiva 82/76/CEE del 26 gennaio 1982 (4).
2. Per ben comprendere la portata degli addebiti e gli argomenti difensivi avanzati dalla convenuta è necessario ricordare, molto brevemente, le disposizioni qui rilevanti delle due direttive in questione (5), nonché la normativa nazionale controversa.
La direttiva coordinamento prevede, ai fini del reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista, un certo coordinamento delle condizioni relative alla formazione ed all' accesso alle diverse specializzazioni mediche. L' art. 2 della stessa, in particolare, impone il rispetto di condizioni minime che riguardano, tra l' altro, il titolo che permette l' accesso alla specializzazione, il modo in cui la formazione deve avvenire, il luogo in cui essa deve essere effettuata, nonché il controllo di cui deve formare oggetto. Ai fini che qui rilevano va ricordato, in particolare, che la formazione specialistica "si svolge a tempo pieno e sotto il controllo delle autorità o degli enti competenti, conformemente al punto 1 dell' allegato" (art. 2, n. 1, lett. c). Le disposizioni di detto allegato, aggiunto alla direttiva coordinamento dall' art. 13 della direttiva 82/76/CEE e concernente le "caratteristiche della formazione a tempo pieno e della formazione a tempo ridotto dei medici specialisti", prevedono tra l' altro, al fine di garantire che lo specialista in via di formazione vi consacri tutta la sua attività professionale, che la formazione formi oggetto di un' adeguata remunerazione (6).
La stessa direttiva prescrive inoltre la durata minima delle specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri (art. 4) e di quelle comuni a due o più Stati membri (art. 5).
3. Per parte sua, la direttiva riconoscimento distingue i diplomi, certificati e altri titoli di medico specialista a seconda che essi siano comuni a tutti gli Stati membri (capitolo III) oppure comuni solo a due o più Stati membri (capitolo IV). Per quanto riguarda i primi, elencati all' art. 5, n. 2, l' art. 4 dispone che il riconoscimento è totale se le condizioni di formazione corrispondono alle esigenze minime previste dalla direttiva coordinamento. Quanto a quelli comuni a due o più Stati membri, elencati all' art. 7, l' art. 6 dispone che beneficiano del riconoscimento ° sempre se rispondono alle esigenze previste dalla direttiva coordinamento ° solo tra tali Stati.
Una terza ipotesi, contemplata dall' art. 8 (anch' esso inserito nel capitolo IV), concerne poi quei diplomi, certificati e altri titoli che non rientrano nelle categorie già citate o che, pur elencati nell' art. 7, non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza. La disposizione in questione prevede che lo Stato membro ospitante possa esigere dai cittadini di altri Stati membri, ai fini dell' ottenimento dei diplomi o certificati di cui si tratta, che essi "soddisfino le condizioni di formazione che esso Stato membro prescrive a tal fine nelle rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative" (n. 1). Tuttavia, lo Stato membro ospitante è tenuto a prendere in considerazione, in tutto o in parte, i periodi di formazione compiuti dai cittadini in questione, quando corrispondano a quelli da esso richiesti per la specializzazione in questione (n. 2) e, in tal caso, a richiedere unicamente una formazione complementare (n. 3).
Infine, l' art. 22 della stessa direttiva autorizza lo Stato membro ospitante ad esigere dalle autorità competenti di un altro Stato membro, in caso di dubbio fondato, "conferma della autenticità dei diplomi, certificati o altri titoli rilasciati in detto Stato membro e menzionati ai capitoli da II a V, nonché conferma dell' osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalla direttiva coordinamento".
4. Le direttive riconoscimento e coordinamento sono state trasposte in Spagna con regio decreto n. 1691/89 del 29 dicembre 1989 (7), che, tuttavia, non contiene alcuna disposizione in merito alla retribuzione dei medici nei periodi dedicati al conseguimento di una specializzazione. Tale aspetto risulta comunque disciplinato dal già citato regio decreto n. 127/1984, anteriore all' adesione della Spagna alle Comunità, relativo alla formazione dei medici specialisti ed all' ottenimento dei relativi diplomi.
Il decreto in questione contempla due distinte categorie di formazione: quella come interno e quella come studente. Appartengono a quest' ultima categoria le sei specializzazioni elencate nel paragrafo 3 dell' allegato allo stesso decreto: stomatologia, idrologia medica, medicina dello spazio, medicina dell' educazione fisica e dello sport, medicina legale e medicina del lavoro. Tali specializzazioni, che non necessitano di una formazione ospedaliera, sono sottoposte al regime "studenti", con la conseguenza che si tratta di formazioni non solo non retribuite, ma per le quali occorre pagare le spese di iscrizione ai relativi corsi.
5. Le censure della Commissione sono appunto focalizzate sul diverso trattamento cui la normativa spagnola in questione sottopone le specializzazioni che non necessitano, ai sensi della stessa normativa, di una formazione ospedaliera. La mancata remunerazione dei medici nei periodi di formazione relativi a tali specializzazioni sarebbe infatti in contrasto con l' art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva coordinamento, che, tra gli altri criteri minimi concernenti la formazione specialistica, prevede appunto, mediante il rinvio operato al punto 1 dell' allegato, che la formazione sia oggetto di una "adeguata remunerazione".
L' inadempimento contestato alla Spagna, sebbene fondato anche sulla direttiva riconoscimento, riguarderebbe pertanto, e sostanzialmente, la sola direttiva coordinamento, quale modificata dalla direttiva 82/76/CEE. Le disposizioni di cui all' art. 2 della direttiva coordinamento si applicherebbero infatti, ad avviso della Commissione, a tutti i diplomi o certificati esistenti nei diversi Stati membri, indipendentemente dalla circostanza che siano elencati o no nella direttiva riconoscimento; e ciò appunto perché si tratterebbe di condizioni che ineriscono alla stessa struttura del titolo e che dunque costituiscono degli standard minimi in assenza dei quali neppure sarebbe possibile procedere ad un riconoscimento (parziale) ai sensi dell' art. 8: disposizione che, lo ricordo, concerne quelle specializzazioni che non sono elencate né all' art. 5, né all' art. 7 della direttiva riconoscimento.
6. Il governo spagnolo sostiene invece che la direttiva coordinamento, lungi dal prefigurare un obiettivo autonomo, andrebbe letta in funzione dell' obiettivo "riconoscimento", con la conseguenza che gli Stati membri sarebbero tenuti al rispetto delle sue disposizioni soltanto in relazione a quelle specializzazioni che sono espressamente elencate nella direttiva riconoscimento, vuoi in quanto riconosciute in tutti gli Stati membri, vuoi perché comuni a due o più Stati membri e, in quest' ultimo caso, solo nella misura in cui siano riconosciute tra gli Stati membri in cui esse esistono.
Ora, considerato che delle sei specializzazioni in discussione solo la stomatologia figura nella direttiva riconoscimento tra quelle comuni a due o più Stati membri, tra cui la stessa Spagna, il governo spagnolo riconosce l' inadempimento unicamente in relazione alla specializzazione in stomatologia. Esso contesta invece il presunto obbligo di remunerare i periodi di formazione relativi alle altre cinque specializzazioni, atteso che la medicina del lavoro, che pure è elencata tra le specializzazioni comuni a due o più Stati membri (art. 7), non è inclusa in relazione alla Spagna, e che le altre quattro specializzazioni (medicina legale, medicina dell' educazione fisica e dello sport, medicina dello spazio, idrologia medica) non figurano affatto nella direttiva.
7. La controversia che oppone la Commissione al governo spagnolo, riguardo alle rimanenti cinque specializzazioni, dipende, in definitiva, da una diversa interpretazione della portata della direttiva coordinamento, più precisamente del suo art. 2, n. 1. I criteri minimi da esso stabiliti si applicano a tutte le specializzazioni esistenti (e regolamentate) nei diversi Stati membri oppure solo a quelle per le quali è previsto il riconoscimento automatico, almeno tra due Stati membri, e unicamente rispetto a quegli Stati membri che riconoscono tra loro i relativi diplomi o certificati?
Tale è la questione che la Corte è chiamata a risolvere per stabilire se la Spagna sia tenuta o no a retribuire i periodi di formazione inerenti alle specializzazioni in discussione; questione che, all' evidenza, mette in gioco due diverse e opposte filosofie quanto alla logica complessiva del sistema instaurato, al fine di agevolare la libera circolazione dei medici, dalle due direttive in questione.
8. A sostegno della propria tesi il governo spagnolo ricorda il tenore del secondo "considerando" della direttiva coordinamento, in base al quale "per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista (...), è apparso necessario un certo coordinamento delle condizioni di formazione di medico specialista; (...) occorre prevedere a tal fine taluni criteri minimi (...); (...) tali criteri minimi riguardano soltanto le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri nonché quelle comuni a due o più Stati membri (8)".
La Commissione oppone che il "considerando" in questione, come dimostrerebbe un esame dei lavori preparatori, sarebbe il risultato di una fusione da parte dei giuristi linguisti di due diversi "considerando" e riguarderebbe unicamente la durata minima delle formazioni, non anche i criteri di cui all' art. 2. La stessa istituzione fa leva inoltre sulla circostanza che l' art. 2 non conterrebbe alcuna disposizione che limiti l' applicabilità delle sue disposizioni alle specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri o almeno a due o più Stati membri, ma avrebbe una portata generale, relativa dunque al conseguimento di tutti i diplomi, certificati o altri titoli di medico specialista. Il "considerando" in questione non potrebbe pertanto sostituirsi alla stessa disposizione, facendone conseguire ciò che pretende il governo spagnolo.
9. Va da sé che la spiegazione fornita dalla Commissione in relazione ai lavori preparatori (9) non assume alcuna rilevanza in un caso quale quello che ci occupa, dovendosi piuttosto prendere atto della circostanza che il testo è stato approvato con una tale motivazione. Peraltro, la recente direttiva che ha proceduto alla codificazione in un testo unico delle direttive di cui si discute ha conservato la vecchia formulazione del "considerando" in questione (10).
Se è vero poi che l' art. 2 non limita espressamente la sua applicabilità alle specializzazioni elencate nella direttiva riconoscimento, è altresì vero che esso neppure afferma espressamente la sua vocazione ad applicarsi a tutte le diverse specializzazioni esistenti nei diversi Stati membri, comprese quelle proprie di un solo Stato membro.
10. A tal proposito, osservo che l' art. 5 della stessa direttiva, che fissa le diverse durate minime relative alle specializzazioni comuni a due o più Stati membri, non limita l' obbligo di conformarvisi a quegli Stati che riconoscono tra loro le specializzazioni in questione. Al contrario, tale disposizione enuncia espressamente che essa si applica a tutti gli Stati membri "che hanno disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nella materia", cioé a tutti gli Stati in cui le suddette specializzazioni esistono e sono regolamentate. Eppure, la stessa Commissione accetta che le durate minime così fissate si applichino ai soli Stati membri che riconoscono tra loro le specializzazioni in questione e non a tutte le specializzazioni ivi elencate che siano conosciute e "riconosciute" nei diversi Stati membri (11).
Del pari, l' art. 8 della direttiva riconoscimento, nel prevedere che lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini di altri Stati membri, ai fini dell' ottenimento di titoli concernenti specializzazioni non elencate agli artt. 5 o 7 della stessa direttiva, che siano soddisfatte le "condizioni di formazione che esso Stato membro prescrive a tal fine nelle rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative", non fa salva (almeno non espressamente) l' applicazione delle disposizioni di cui all' art. 2 della direttiva coordinamento.
11. Insomma, non mi sembra che le conclusioni che la Commissione trae dal contenuto letterale dell' art. 2 possano essere condivise, tenuto conto, in particolare, dell' estrema chiarezza del secondo "considerando" della direttiva coordinamento. E' opportuno, pertanto, prendere in considerazione la logica complessiva del sistema messo in atto dalle due direttive in questione.
Ora, che la direttiva coordinamento non prefiguri un obiettivo autonomo, ma sia logicamente costruita in funzione del riconoscimento dei diplomi o certificati mi sembra un dato ineludibile. Lo conferma una lettura combinata delle due direttive, dalle quali si evince che il reciproco riconoscimento (automatico) è dovuto se sono rispettati i requisiti minimi prescritti dalla direttiva coordinamento; lo confermano sia la motivazione della direttiva riconoscimento ("è necessario prevedere talune disposizioni di coordinamento tali da consentire agli Stati membri di procedere al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli"); sia quella della direttiva coordinamento ("considerando che per attuare il reciproco riconoscimento ... ").
12. La circostanza, del resto indiscussa, che il coordinamento sia in funzione del riconoscimento di per sé non è tuttavia tale da chiarire se le condizioni prescritte dalla direttiva coordinamento si applichino a tutte le diverse specializzazioni mediche esistenti oppure solo a quelle elencate nella direttiva riconoscimento.
L' obiettivo del riconoscimento potrebbe, infatti, richiedere che tutte le specializzazioni esistenti rispondano a delle esigenze minime, ove si assuma che il coordinamento delle condizioni minime rappresenti solo un primo passo verso il riconoscimento e sia comunque indispensabile al fine di garantire l' effetto utile dell' art. 8 della direttiva riconoscimento, concernente le specializzazioni non espressamente elencate nella stessa direttiva. E' questo, peraltro, il punto di vista della Commissione.
In tale prospettiva, ciò che occorre verificare è se una lettura della direttiva coordinamento nel senso prospettato dal governo spagnolo sia coerente con le caratteristiche e le finalità essenziali del sistema complessivamente considerato o se invece, come sostenuto dalla Commissione, privi di ogni efficacia detto sistema.
13. Ora, il tenore letterale del più volte evocato secondo "considerando" della direttiva coordinamento è inequivocabile: tutte le specializzazioni esistenti in almeno due Stati membri sono soggette alle condizioni di formazione previste dalla direttiva coordinamento e dunque al riconoscimento automatico. A contrario, gli Stati membri sono liberi di disciplinare essi stessi l' accesso e le condizioni della formazione specializzata solo allorquando la specializzazione di cui si tratta non esiste (non è regolamentata) in alcun altro Stato membro, cioè solo quando il relativo diploma, certificato o altro titolo non è rilasciato in alcun altro Stato membro.
Che questa sia la sola lettura aderente non solo alla lettera ma anche allo spirito delle direttive in questione è confermato, oltre che dall' art. 5 della direttiva coordinamento (12), anche dal settimo "considerando" della direttiva riconoscimento (13) e dall' art. 8 della stessa direttiva. Tale disposizione, lungi dall' istituire una diversa forma di riconoscimento per quei titoli e diplomi che non sono espressamente menzionati agli art. 5 e 7 della stessa, concerne l' ipotesi dell' ottenimento di diplomi o certificati che non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza (14).
14. La logica del sistema instaurato dalle direttive in questione è dunque fin troppo chiara e coerente: tutte le specializzazioni esistenti in almeno due Stati membri sono soggette al reciproco riconoscimento e dunque, preliminarmente, alle norme della direttiva coordinamento; tutte le specializzazioni esistenti e regolamentate in un unico Stato membro sono sottratte (aggiungerei, per definizione) al reciproco riconoscimento, con la conseguenza che l' applicazione ad esse delle norme della direttiva coordinamento, pure auspicabile in vista dell' evoluzione suscettibile di verificarsi in materia (15), non può essere considerata un obbligo, ma solo una facoltà.
D' altra parte, tenuto conto del solo parziale coordinamento realizzato in materia e delle finalità che esso persegue, la tesi della Commissione avrebbe un senso esclusivamente se gli Stati membri fossero tenuti al rispetto di tutte le condizioni minime previste dalla direttiva coordinamento, comprese dunque quelle concernenti la durata minima delle singole specializzazioni (16). Solo in tal caso, infatti, si perverrebbe al risultato di un riconoscimento pressoché automatico, in ragione dell' osservanza di tutti i criteri minimi stabiliti dalla direttiva coordinamento, anche di quei diplomi o certificati che non sono (ancora) elencati nella direttiva riconoscimento (quantomeno non rispetto ad alcuni Stati), vuoi perché divenuti comuni ad almeno due Stati membri solo in epoca successiva all' adozione delle direttive in questione, vuoi perché non ancora inseriti rispetto ad uno Stato membro in cui la specializzazione di cui si tratta è stata regolamentata solo dopo l' adozione delle stesse (17).
15. Nel corso dell' udienza è tuttavia emerso che sono gli Stati membri a chiedere che una determinata specializzazione sia inclusa nella direttiva riconoscimento e che dunque, in buona sostanza, l' applicabilità delle norme della direttiva coordinamento verrebbe, ove si accettasse la tesi del governo spagnolo, lasciata al ben volere degli stessi Stati. In altre parole, gli Stati membri sarebbero in tal modo autorizzati a rispettare le norme di detta direttiva solo in quanto consentano al reciproco riconoscimento dei diplomi o certificati di cui si tratta (ciò che è pacifico, peraltro, già avvenga in relazione alla durata minima delle specializzazioni comuni a due o più Stati membri (18)).
Siffatta circostanza non è comunque tale da cambiare i termini del problema. Se è infatti evidente che una tale prassi può condurre a risultati inaccettabili e comunque contrari alla lettera ed allo spirito delle due direttive in questione, è altresì evidente che spetta alla Commissione vigilare (ed eventualmente presentare al Consiglio le proposte del caso) affinché, conformemente alla logica del sistema fin qui descritto, tutte le specializzazioni regolamentate in almeno due Stati membri siano incluse nel campo di applicazione delle direttive in questione. Ciò si rivela peraltro necessario al fine di preservarne l' effetto utile e di garantire ad ogni medico specialista (comunitario), che intenda beneficiare della libera circolazione, di avvalersi del reciproco riconoscimento ogniqualvolta il diploma, certificato o altro titolo di cui è provvisto sia ugualmente rilasciato nello Stato membro in cui intende esercitare la propria professione.
16. Sulla base di quanto fin qui esposto, ritengo pertanto che il governo spagnolo ha mancato agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva riconoscimento e della direttiva coordinamento unicamente in relazione alla specializzazione in stomatologia, rispetto alla quale, come già detto, lo stesso governo non contesta l' inadempimento.
Le censure della Commissione vanno invece disattese per quanto riguarda le altre cinque specializzazioni, atteso che la medicina del lavoro non è espressamente menzionata nella direttiva riconoscimento per quanto riguarda lo Stato in questione e che le altre quattro specializzazioni neppure sono incluse nel campo di applicazione delle direttive in questione, dal che dovrebbe dedursi che si tratta di specializzazioni conosciute e regolamentate unicamente ... in Spagna.
17. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo pertanto alla Corte di accogliere il ricorso per quanto riguarda la specializzazione in stomatologia e di respingerlo in ordine alle altre cinque specializzazioni.
Quanto alle spese di giudizio, considerata la parziale soccombenza, propongo che esse siano compensate.
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) ° BOE del 31 gennaio 1984, pag. 2524.
(2) ° GU L 167, pag. 1.
(3) ° GU L 167, pag. 14.
(4) ° GU L 43, pag. 21.
(5) ° Va qui ricordato che la direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1), ha provveduto alla codificazione delle direttive in questione, riunendole in un unico testo.
(6) ° Ritengo utile riportare integralmente le disposizioni di cui al punto 1 dell' allegato in questione, in base al quale:
Essa si effettua in posti di formazione specifici riconosciuti dalle autorità competenti.
Essa implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che lo specialista in via di formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l' intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell' anno, secondo le modalità fissate dalle autorità competenti. Tale formazione forma pertanto oggetto di una adeguata remunerazione.
La formazione può essere interrotta per motivi quali servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza, malattia. La durata totale della formazione non può essere ridotta a causa delle interruzioni .
(7) ° BOE del 15 gennaio 1990, pag. 126.
(8) ° Il corsivo è mio.
(9) ° I relativi documenti, quali fatti pervenire alla Corte dalla Commissione, mostrano semplicemente che: a) la proposta della Commissione ed il testo del 27.11.1974, quale risultante dai lavori del gruppo questioni economiche del Consiglio, contenevano due considerando , uno relativo alle durate minime delle specializzazioni e l' altro agli ulteriori criteri minimi; b) solo in quello relativo alle durate minime era precisato che esse si riferivano unicamente a quelle specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri o comuni a due o più Stati membri; c) il testo del 17.12.74, quale rivisto dai giuristi linguisti, conteneva un secondo considerando pressoché identico a quello esistente nel testo poi adottato; d) tale ultimo testo è stato trasmesso il 17.1.75 dai membri del COREPER al Consiglio, accompagnato da una nota sullo stato dei lavori e sulle restanti divergenze e riserve espresse da alcune delegazioni, in vista del proseguimento dei lavori e della successiva adozione, avvenuta poi il 16.6.75.
(10) ° V. quattordicesimo considerando della già citata direttiva 93/16/CEE. Ricordo inoltre, sebbene non si tratti di un argomento decisivo, che anche la direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233, pag. 10), il cui art. 2, n. 1, prescrive i criteri minimi per la formazione del dentista specialista, contiene un secondo considerando analogo a quello qui in discussione.
(11) ° Un' interpretazione letterale dell' art. 5 avrebbe invece dovuto, ad esempio, condurre all' inclusione della medicina del lavoro nella direttiva riconoscimento anche in relazione alla Spagna, trattandosi di una specializzazione espressamente menzionata in detto articolo e che esiste ed è regolamentata in tale Stato così come in altri Stati membri. Del pari, è indicativo in tal senso il caso Commissione/Belgio (sentenza 12 febbraio 1987, causa 306/84, Racc. pag. 675), in cui la Corte è stata chiamata a constatare l' infrazione del Belgio per non essersi tale Stato conformato all' art. 5 della direttiva coordinamento in relazione alla durata minima fissata per la specializzazione in medicina tropicale. Se è vero infatti che il Belgio è stato condannato dalla Corte per il fatto di prevedere una durata di un anno e non di quattro, come richiesto dalla direttiva, è pur vero che lo stesso Stato ha chiesto ed ottenuto che la medicina tropicale fosse cancellata, per quanto lo riguardava, dalla direttiva riconoscimento, il che ha, di converso, autorizzato lo Stato in questione a non osservare il disposto dell' art. 5 della direttiva coordinamento, sebbene la medicina tropicale sia esistente e riconosciuta nello Stato belga.
(12) ° Le disposizioni di detto articolo infatti, come già evidenziato al punto 10, si impongono a tutti gli Stati membri che hanno disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nella materia e non solo a quelli che, ai sensi della direttiva riconoscimento, riconoscono tra loro le specializzazioni di cui si tratta. Peraltro, lo stesso art. 7 della direttiva riconoscimento, che contiene al n. 2 un elenco delle specializzazioni comuni a due o più Stati membri, con l' indicazione di tali Stati, precisa al n. 1 che si tratta dei titoli e diplomi che corrispondono per la specializzazione in questione ° per quanto concerne gli Stati membri in cui essa esiste ° alle denominazioni in appresso elencate.
(13) ° Tale considerando è così redatto: considerando che, poiché il coordinamento di cui trattasi non ha il risultato di armonizzare tutte le disposizioni degli Stati membri concernenti la formazione dei medici specialisti, è tuttavia opportuno procedere al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista, non comuni a tutti gli Stati membri, senza che sia esclusa la possibilità di un' ulteriore armonizzazione di questo settore; che si è stati al riguardo del parere di limitare il riconoscimento di questi diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista soltanto agli Stati membri che riconoscono le specializzazioni in questione . Ciò significa, all' evidenza, che i diplomi e certificati esistenti in almeno due Stati membri sono soggetti al reciproco riconoscimento e dunque, a contrario, che restano al di fuori del campo di applicazione delle due direttive in questione unicamente quei diplomi o certificati che sono rilasciati in un solo Stato membro.
(14) ° L' obbligo imposto allo Stato membro ospitante, conformemente ai nn. 2 e 3 dello stesso articolo, di tener conto dei periodi di formazione effettuati nello Stato membro di origine o di provenienza, allorché corrispondano a quelli da esso previsti, va pertanto interpretato ° all' evidenza ° nel senso che detto Stato deve comunque prendere in considerazione tali periodi di formazione, sebbene relativi ad una diversa specializzazione, allorché la formazione per il conseguimento del relativo diploma o certificato corrisponda parzialmente a quella prevista dallo Stato membro ospitante per il conseguimento di un diploma o certificato che non è rilasciato nello Stato membro di origine o di provenienza.
(15) ° Al riguardo, basti pensare che le specializzazioni inizialmente menzionate nelle direttive in questione erano 47 e che attualmente sono 50. La possibile creazione di nuove specializzazioni, nonché la possibilità che specializzazioni esistenti in un solo Stato membro siano successivamente create e regolamentate anche in altri Stati membri, rende pertanto evidenti i vantaggi di una base comune da cui partire in vista dell' inclusione e del riconoscimento delle specializzazioni di cui si tratta nel campo di applicazione delle direttive in questione.
(16) ° Al riguardo, riesce infatti difficile capire, anche da un punto di vista solo logico, in che modo una diversa durata della formazione, ai fini dell' acquisizione della specializzazione di cui si tratta, abbia un' incidenza meno importante che la mancata retribuzione, considerati gli inevitabili riflessi, nell' uno e nell' altro caso, sul contenuto della stessa.
(17) ° Se è infatti lecito supporre che le specializzazioni comuni a tutti o ad alcuni tra gli Stati membri siano state incluse nel campo di applicazione delle due direttive al momento della loro adozione (nel 1975), è altrettanto evidente che un problema si pone per quanto riguarda quelle specializzazioni divenute comuni, oppure regolamentate e riconosciute in un dato Stato membro, solo in epoca successiva, con la conseguenza che esse potranno essere incluse nel campo di applicazione delle due direttive in questione solo a seguito di una modifica espressa delle stesse; ciò che si è verificato, ad esempio, con la direttiva 89/594/CEE (GU L 341, pag. 19).
(18) ° V. al riguardo nota 11.