61993C0154

Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 17 novembre 1993. - ABDULLAH TAWIL-ALBERTINI CONTRO MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: CONSEIL D'ETAT - FRANCIA. - STABILIMENTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI - DENTISTI - RICONOSCIMENTO DI TITOLI. - CAUSA C-154/93.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00451
edizione speciale svedese pagina 00111
edizione speciale finlandese pagina I-00037


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

Signori Giudici,

1. Uno Stato membro può negare il riconoscimento di un diploma di dentista rilasciato da uno Stato terzo quando il suo titolare ne ha ottenuto l' equivalenza in un altro Stato membro? E' questa, in sostanza, la questione che vi è posta dal Conseil d' État francese.

2. La direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (in prosieguo: la "direttiva n. 1") (1), nell' art. 3 contiene l' elenco dei diplomi rilasciati da ciascuno degli Stati membri a cui gli altri devono dare, nel loro territorio, il medesimo effetto riconosciuto ai diplomi che essi stessi rilasciano (2).

3. La direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (in prosieguo: la "direttiva n. 2") (3), stabilisce le condizioni a cui gli Stati membri devono subordinare l' accesso alle attività di dentista (4).

4. Per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi rilasciati dagli Stati membri prima dell' attuazione della direttiva n. 2, l' art. 7, n. 1, della direttiva n. 1 (in prosieguo: l' "art. 7") così dispone:

"Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri, i cui diplomi, certificati ed altri titoli non rispondono all' insieme delle esigenze minime di formazione previste all' art. 1 della direttiva 78/687/CEE, i diplomi, i certificati e gli altri titoli di dentista rilasciati da tali Stati membri prima dell' applicazione della direttiva 78/687/CEE insieme ad un attestato che certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati alle attività in causa per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell' attestato".

5. Tale articolo è stato trasposto nel diritto francese dall' art. L. 356-2 del codice della sanità pubblica, in base al quale danno il diritto di esercitare in Francia la professione di chirurgo-dentista "o il diploma statale francese di dottore in chirurgia dentaria (...) oppure, se l' interessato è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, un diploma, certificato o altro titolo di dentista specialista rilasciato da uno di tali Stati membri conformemente agli obblighi comunitari (...) od ogni altro diploma, certificato o altro titolo di dentista specialista rilasciato da uno degli Stati membri che comprovi una formazione come dentista specialista acquisita in uno di tali Stati e cominciata prima del 28 gennaio 1980, a condizione che sia accompagnato da un attestato del suddetto Stato il quale certifichi che il titolare del diploma, certificato o altro titolo, si è dedicato in modo effettivo e lecito ad attività di dentista specialista per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni".

6. Cittadino francese, il signor Tawil-Albertini ha ottenuto un diploma di chirurgia dentaria a Beirut nel 1968.

7. Il 20 luglio 1979, quindi prima dell' entrata in vigore della direttiva n. 2, il ministro belga dell' Educazione nazionale e della Cultura francese ha riconosciuto l' equivalenza del suo diploma libanese con il diploma legale belga di "licencié en science dentaire", decisione che ha l' effetto di autorizzare il signor Tawil-Albertini ad esercitare la professione di dentista in Belgio. Il suo diploma è stato anche riconosciuto dalle autorità britanniche e irlandesi.

8. Facendo valere tale riconoscimento da parte delle autorità di vari Stati membri, l' interessato ha chiesto al ministero per gli Affari sociali e l' Occupazione l' autorizzazione ad esercitare in Francia la professione di dentista. Tale autorizzazione gli è stata negata il 2 maggio 1986.

9. Con sentenza 28 ottobre 1987, il Tribunal administratif di Parigi ha respinto la domanda di annullamento diretta contro tale decisione di diniego.

10. Adito in appello, il Conseil d' État vi chiede se l' art. 7 esclude dal suo ambito di applicazione i titoli ottenuti per equivalenza, che non comprovano una formazione in odontoiatria ottenuta in uno degli Stati membri della Comunità (5).

11. Tale articolo va esaminato alla luce del proprio contenuto normativo.

12. Come risulta dagli artt. 2 e 3, la direttiva n. 1 mira al reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri dei diplomi di dentista tassativamente indicati e rilasciati da tali Stati.

13. Il diploma rilasciato da ciascuno Stato membro è automaticamente riconosciuto negli altri Stati della Comunità poiché esso risponde ai criteri minimi, stabiliti dalla direttiva n. 2 (6), sui quali gli Stati membri si sono accordati.

14. Siffatto coordinamento delle formazioni e delle legislazioni non esiste con i paesi terzi. Al riguardo l' art. 1, n. 4, della direttiva n. 2 dispone: "La presente direttiva non pregiudica affatto la possibilità, da parte degli Stati membri, di consentire, nel proprio territorio e secondo le proprie disposizioni, l' accesso alle attività di dentista e il relativo esercizio ai titolari di diplomi, certificati o altri titoli non conseguiti in uno Stato membro" (7).

15. Un simile coordinamento delle formazioni e delle normative non esiste con i paesi terzi. L' art. 1, n. 4, della direttiva n. 2 in proposito dispone che: "La presente direttiva non pregiudica affatto la possibilità, da parte degli Stati membri, di consentire, nel proprio territorio e secondo le proprie disposizioni, l' accesso alle attività di dentista e il relativo esercizio ai titolari di diplomi, certificati o altri titoli non conseguiti in uno Stato membro" (8).

16. E' vero che con la direttiva 21 dicembre 1988, 89/48/CEE (9), il Consiglio ha istituito un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d' istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali aventi una durata minima di tre anni. Questa direttiva non si applica tuttavia alle professioni oggetto di una regolamentazione specifica che istituisce fra gli Stati membri un reciproco riconoscimento dei diplomi (10). Così, anche se il suo art. 1, lett. a), è orientato verso il riconoscimento dei diplomi ottenuti in un paese terzo, la presente causa esula dalla sua sfera di applicazione. Inoltre, con una raccomandazione recante la stessa data, il Consiglio ha invitato i governi degli Stati membri ad agevolare ai loro cittadini titolari di un diploma rilasciato in un paese terzo l' accesso alle professioni regolamentate e al loro esercizio all' interno della Comunità (11).

17. Quanto alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale (12), che integra la direttiva 89/48/CEE, neanch' essa si può applicare alle professioni che costituiscono oggetto di una direttiva specifica che istituisce fra gli Stati membri un reciproco riconoscimento dei diplomi (13).

18. Non vi è quindi alcun obbligo per uno Stato membro di riconoscere un diploma ottenuto in uno Stato terzo, anche se fosse rilasciato ad un cittadino comunitario. Ciò vale anche nel caso del regime transitorio previsto dall' art. 7, che riguarda solo il riconoscimento dei diplomi rilasciati dagli Stati membri.

19. Ma uno Stato membro è tenuto a riconoscere l' equivalenza di un diploma ottenuto in uno Stato terzo per il motivo che un altro Stato membro l' ha riconosciuto equivalente ai propri diplomi?

20. La questione del riconoscimento da parte degli Stati membri dei diplomi rilasciati dagli Stati terzi esula dalle direttive specifiche sul reciproco riconoscimento dei diplomi. Queste vi fanno in genere riferimento solo per precisare che detto riconoscimento è disciplinato dal diritto nazionale, che determina i propri criteri di equivalenza e che mantiene una libertà di valutazione che il diritto comunitario non rimette in discussione (14). Così, uno Stato membro non può vedersi imporre il riconoscimento di un diploma rilasciato da uno Stato terzo per il motivo che un altro Stato membro lo considera equivalente.

21. Ogni altra soluzione creerebbe difficoltà di ordine logico: infatti, la facoltà riconosciuta a uno Stato membro, a norma dell' art. 1, n. 4, della direttiva n. 2, si trasformerebbe in un obbligo nei riguardi di tutti gli altri. Tale disposizione non può tuttavia essere interpretata in questo modo, senza essere travisata. Più specificatamente, l' equivalenza dei diplomi nella Comunità non può dipendere da accordi bilaterali conclusi tra Stati membri, da un lato, e Stati terzi, dall' altro, e non tenuti all' osservanza di uno standard comunitario minimo.

22. Commentando una disposizione analoga all' art. 1, n. 4, della direttiva n. 2, figurante nell' art. 1, n. 5, della direttiva "Medici" 75/363/CEE (15), Lord Cockfield, rispondendo in nome della Commissione ad un' interrogazione di un parlamentare europeo (16), precisava: "Il riconoscimento dei diplomi di un paese terzo dipende pertanto unicamente dalla normativa dello Stato membro ospitante che dovrà beninteso applicarsi indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini degli altri Stati membri. In base al citato art. 1, n. 5, il Regno Unito ha la facoltà di non riconoscere il diploma di base israeliano, anche se questo è stato riconosciuto dalla Repubblica federale di Germania".

23. Questo punto di vista veniva nuovamente adottato il 13 marzo 1989 in una risposta data dal signor Bangemann, sempre in nome della Commissione. Commentando, in particolare, questa volta, le direttive 25 luglio 1978, questi precisava che "i diplomi dei paesi terzi non sono oggetto del 'mutuo riconoscimento' . Questi stessi provvedimenti lasciano espressamente impregiudicato il diritto degli Stati membri di accordare, sul loro territorio e secondo la loro regolamentazione, l' accesso alle attività professionali in questione e il loro esercizio ai titolari di diplomi di paesi terzi. Tuttavia il riconoscimento di questi diplomi da parte di uno Stato membro non implica automaticamente l' obbligo per gli altri Stati membri di riconoscerli" (17).

24. Ne consegue che, qualora non disponga di un diploma comunitario, il cittadino di uno Stato membro non può far valere quanto prescrive la direttiva n. 1, e in particolare l' art. 7.

25. Suggeriamo pertanto di dichiarare:

"Il cittadino comunitario, titolare di un diploma di dentista rilasciato da uno Stato terzo, non può far valere presso uno Stato membro quanto dispone l' art. 7 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, anche se il diploma di cui trattasi è stato riconosciuto equivalente in uno o più altri Stati membri".

(*) Lingua originale: il francese.

(1) - GU L 233, pag. 1.

(2) - Art. 2.

(3) - GU L 233, pag. 10.

(4) - Art. 1.

(5) - Il testo della questione pregiudiziale figura nel punto 10 della relazione d' udienza.

(6) - V. i primi due considerando .

(7) - Il corsivo è mio.

(8) - Il corsivo è mio.

(9) - GU 1989, L 19, pag. 16.

(10) - Art. 2, secondo comma.

(11) - Raccomandazione 89/49/CEE, concernente i cittadini degli Stati membri titolari di un diploma rilasciato in uno Stato terzo (GU L 19, pag. 24).

(12) - GU L 209, pag. 25.

(13) - Art. 2.

(14) - V., ad esempio, la direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 78/1027/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario (GU L 362, pag. 7), art. 1, n. 4.

(15) - Direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di medico (GU L 167, pag. 14).

(16) - Interrogazione scritta n. 2076/87 (GU 1988, C 283, pag. 11).

(17) - Risposta all' interrogazione scritta n. 2103/88 (GU 1989, C 202, pag. 19).