61992B0097

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 15 GIUGNO 1993. - LOEK RIJNOUDT E MICHAEL HOCKEN CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DOMANDA D'INTERVENTO - INTERESSE ALLA SOLUZIONE DELLA LITE. - CAUSE RIUNITE T-97/92 E T-111/92.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00587


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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Procedura ° Intervento ° Controversia in materia di pubblico impiego ° Intervento di un dipendente nell' ambito di un ricorso d' annullamento promosso da un altro dipendente ° Ricevibilità ° Presupposti

(Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 115)

Massima


La nozione di interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, in caso di istanza di intervento di un dipendente nell' ambito di un ricorso d' annullamento promosso da un altro dipendente, si deve interpretare come un interesse diretto nei confronti della sorte che avranno le conclusioni riguardanti specificamente l' atto di cui si chiede l' annullamento.

E' pertanto irricevibile, nell' ambito di un ricorso d' annullamento promosso da un dipendente contro la propria scheda stipendio, l' istanza di intervento di un altro dipendente che, pur potendolo fare, non abbia proposto ricorso avverso la propria scheda stipendio e che possa vantare, rispetto alla soluzione della controversia, soltanto un interesse indiretto, vertente sul riconoscimento della fondatezza di un' eccezione di illegittimità sollevata incidentalmente dal ricorrente e sulle analogie esistenti tra la propria posizione e quella di quest' ultimo.

Parti


Nelle cause riunite T-97/92 e T-111/92,

Loek Rijnoudt e Michael Hocken, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, residenti rispettivamente a Bruxelles e a Jauchelette (Belgio), con l' avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall' avv. Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, assistito dall' avv. Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

aventi ad oggetto l' annullamento delle schede stipendio dei ricorrenti del mese di gennaio 1992, nella parte in cui esse recano applicazione del "contributo temporaneo" e stabiliscono da quel momento l' inevitabile aumento del loro contributo al regime delle pensioni, nonché la dichiarazione di illegittimità del regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 19 dicembre 1991, n. 3831, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità al fine di introdurre un contributo temporaneo, e del regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 19 dicembre 1991, n. 3832, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità per quanto riguarda il contributo al regime delle pensioni (GU L 361, rispettivamente pagg. 7 e 9),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dai signori C. W. Bellamy, presidente, A. Saggio e C. P. Briët, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


Procedimento, conclusioni e argomenti delle parti

1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 novembre 1992 il signor Loek Rijnoudt, ricorrente nella causa T-97/92, ha proposto un ricorso contro la Commissione al fine di ottenere l' annullamento della sua scheda stipendio del 15 gennaio 1992. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 1992, anche il signor Michael Hocken, ricorrente nella causa T-111/92, ha proposto un ricorso contro la Commissione per ottenere l' annullamento della sua scheda stipendio del 15 gennaio 1992.

2 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

° dichiarare i ricorsi ricevibili e fondati;

° annullare la scheda stipendio dei ricorrenti relativa al mese di gennaio 1992 nella parte in cui prevede l' istituzione di un contributo temporaneo e stabilisce da quel momento l' inevitabile aumento dei contributi pensionistici dei ricorrenti;

° condannare la Commissione alle spese.

A sostegno delle proprie conclusioni i ricorrenti deducono l' illegittimità dei regolamenti (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 19 dicembre 1991, n. 3831 e n. 3832, che modificano lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, rispettivamente, al fine di introdurre un contributo temporaneo e per quanto riguarda il contributo al regime delle pensioni (GU L 361, rispettivamente pagg. 7 e 9).

3 Con ordinanza 18 febbraio 1993 del presidente della Quarta Sezione, le cause T-97/92 e T-111/92 sono state riunite ai fini della fase scritta, della fase orale e della sentenza.

4 Con atto depositato alla cancelleria del Tribunale il 9 marzo 1993, il signor Cristiano Maria Gambari, dipendente della Commissione, residente a Waterloo (Belgio), con l' avv. Luc Govaert, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Lucy Dupong, 14, rue des Bains, ha chiesto di intervenire nella causa T-97/92 a sostegno delle conclusioni della parte ricorrente.

5 L' istanza di intervento è stata proposta in conformità all' art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale ed è presentata ai sensi dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto CEE della Corte di giustizia (in prosieguo: lo "Statuto della Corte"), applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell' art. 46, primo comma, di detto Statuto.

6 Con l' istanza di intervento il signor Gambari deduce in sostanza di avere un interesse alla soluzione della controversia nella causa T-97/92 poiché, in primo luogo, la sentenza in ordine alla legittimità del contributo temporaneo e dell' aumento del contributo di pensione inciderà direttamente sulla sua posizione giuridica ed economica e, in secondo luogo, poiché nel 1989 aveva deciso di rinunciare a reimpiegarsi nel settore privato nel legittimo affidamento che il prelievo di crisi sarebbe stato abolito. Nel dicembre del 1991 questa opportunità era ormai sfumata, per ragioni attinenti alla sua età e alla situazione del mercato del lavoro.

7 Il signor Gambari sottolinea inoltre che la sua scelta di adire il Tribunale soltanto in qualità di parte interveniente risponde a considerazioni di economia processuale. Egli avrebbe introdotto, il 31 marzo 1992, un reclamo avverso il suo bollettino di stipendio del 15 gennaio 1992, ma dopo il rigetto dello stesso si sarebbe astenuto dal proporre ricorso dinanzi al Tribunale.

8 L' istanza di intervento è stata notificata alla parti in conformità all' art. 116, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

9 Con lettere 24 marzo 1993, i ricorrenti comunicavano di nulla voler obiettare nei confronti dell' istanza d' intervento.

10 Con memoria depositata il 25 marzo 1993, la convenuta concludeva per il rigetto dell' istanza d' intervento.

11 Essa afferma in primo luogo che il signor Gambari, richiedente, non ha interesse alla soluzione della controversia. Le conclusioni del ricorrente riguarderebbero soltanto l' annullamento della propria scheda stipendio, talché il richiedente non avrebbe alcun interesse diretto ed attuale all' accoglimento di queste conclusioni. Gli eventuali effetti dell' eccezione sollevata in via incidentale, a norma dell' art. 184 del Trattato CEE, in ordine all' illegittimità dei regolamenti in discussione si limiterebbero al ricorrente, né degli stessi potrebbero avvalersi le parti che non abbiano tempestivamente proposto ricorso. La convenuta fa riferimento, in proposito, a tre sentenze della Corte, di cui due del 7 giugno 1972, causa 20/71, Sabbatini/Parlamento (Racc. pag. 345) e causa 32/71, Bauduin/Commissione (Racc. pag. 363), e una del 21 febbraio 1974, cause riunite 15/73-33/73, 52/73, 53/73, 57/73-109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 e 135/73-137/73, Schots-Kortner e a./Consiglio, Commissione e Parlamento (Racc. pag. 177).

12 La convenuta ritiene in secondo luogo che l' istanza d' intervento pregiudichi la certezza del diritto. Il richiedente, che avrebbe potuto proporre un ricorso avverso la sua scheda stipendio, tenterebbe ora di eludere i termini processuali. Non vi sarebbe alcuna circostanza nuova atta a giustificare un intervento tardivo. In proposito la convenuta si richiama alle sentenze della Corte 12 novembre 1981, causa 799/79, Bruckner/Commissione e Consiglio (Racc. pag. 2697) e 12 ottobre 1978, causa 156/77, Commissione/Belgio (Racc. pag. 1881), nonché all' ordinanza del Tribunale 28 novembre 1991, causa T-35/91, Eurosport/Commissione (Racc. pag. II-1359).

13 Ai sensi dell' art. 116, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, il presidente della Quarta Sezione ha deferito l' istanza d' intervento alla sezione.

Giudizio del Tribunale

14 Ai sensi dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte, il diritto di intervenire nelle cause dinanzi al Tribunale spetta ad ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia.

15 Preliminarmente il Tribunale rileva che la Corte, con ordinanza 25 novembre 1964, causa 111/63, Lemmerz-Werke/Alta Autorità (Racc. 1965, pag. 883), emessa in una causa attinente ad una decisione dell' Alta Autorità nell' ambito del meccanismo di perequazione del rottame importato, aveva respinto un' istanza d' intervento in quanto la richiedente non aveva dimostrato di avere un interesse diretto e attuale all' accoglimento delle conclusioni del ricorso, essendo il suo interesse limitato all' accoglimento di determinate tesi della ricorrente. Tuttavia con ordinanza 15 luglio 1981, causa 45/81, Moksel/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), pronunciata nell' ambito di un ricorso per l' annullamento di un regolamento della Commissione recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all' esportazione di taluni prodotti agricoli, la Corte ha accolto un' istanza d' intervento in quanto la richiedente, pur non potendo dimostrare un interesse diretto all' esito della sentenza, poteva comunque avere interesse alla soluzione della controversia almeno per quanto riguardava l' enunciazione della relativa motivazione.

16 A fronte di queste due impostazioni apparentemente divergenti, adottate in cause aventi un diverso retroscena, il Tribunale ritiene che ad esso spetti l' indicazione dei principi da applicare in un contesto come quello di specie, in cui l' istanza d' intervento è stata proposta da un dipendente che asserisce di versare in una situazione identica a quella di un altro dipendente che, questi sì, abbia proposto ricorso avverso un atto comunitario ai sensi dell' art. 179 del Trattato CEE nonché degli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto").

17 Il Tribunale osserva che, nella fattispecie, il petitum nella causa T-97/92 è l' annullamento della scheda stipendio del ricorrente, signor Rijnoudt. Ciò considerato, giustamente secondo il Tribunale la Commissione sostiene che il richiedente non abbia alcun interesse diretto ed attuale all' annullamento della scheda stipendio di un altro dipendente, come il signor Rijnoudt.

18 Il Tribunale rileva inoltre che il richiedente aveva proposto reclamo avverso la propria scheda stipendio, cui aveva fatto seguito un' implicita decisione di rigetto da parte della Commissione. Ha quindi avuto la possibilità di proporre egli stesso ricorso dinanzi al Tribunale. Orbene, nell' istanza d' intervento non ha spiegato perché non abbia poi proposto il ricorso.

19 Anche ammettendo che, nel caso di specie, la soluzione della controversia possa incidere sulla posizione del richiedente, in quanto la sentenza che sarà pronunciata potrebbe ripercuotersi sul modo in cui l' amministrazione applicherà la normativa in discussione a tutti i dipendenti, occorre chiedersi se, nell' ambito di un ricorso promosso ai sensi degli artt. 179 del Trattato CEE e 91 dello Statuto, il dipendente che agisca a titolo individuale, come il richiedente, dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte.

20 Il Tribunale ritiene che, in un contesto del genere, la nozione di interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte, si debba interpretare come un interesse nei confronti della sorte che avranno le conclusioni specificamente concernenti l' atto di cui si chiede l' annullamento.

21 In caso contrario, qualunque dipendente in grado di dimostrare che la sua posizione potrebbe essere influenzata, in modo indefinito, dalla sorte che il Tribunale riserverà ad un' eccezione di illegittimità sollevata in via incidentale avverso un regolamento del Consiglio, potrebbe dar prova di avere un interesse alla soluzione della controversia. Un risultato del genere non risponderebbe né ad esigenze di economia processuale né al sistema dei mezzi d' impugnazione istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, segnatamente per quanto riguarda i termini processuali ivi previsti.

22 Il Tribunale ritiene pertanto necessario nel caso di specie delineare, come già ha fatto la Corte nella citata ordinanza Lemmerz-Werke/Alta Autorità, una distinzione rigorosa tra chi chiede di intervenire giustificando un interesse diretto alla sorte che avrà l' atto specifico di cui si chiede l' annullamento e, invece, colui che possa vantare soltanto un interesse indiretto alla soluzione della controversia allegando la somiglianza tra la propria situazione e quella di una delle parti.

23 Il Tribunale rileva inoltre che, qualora chi chiede di intervenire abbia avuto la possibilità di proporre egli stesso, entro un dato termine, un ricorso, il rigetto della sua istanza d' intervento in un' altra causa avente ad oggetto una situazione analoga alla sua non è atto a pregiudicare le sue possibilità di avvalersi dei mezzi di impugnazione che gli si sono stati offerti.

24 Questo approccio non è in contraddizione con quello adottato dal Tribunale nella citata ordinanza Eurosport/Commissione. In detta causa l' impresa destinataria di una decisione della Commissione che constatava un' infrazione alle regole di concorrenza del Trattato CEE, sebbene non avesse essa stessa direttamente proposto un ricorso in tempo utile, era stata effettivamente ammessa ad intervenire nella causa introdotta con il ricorso d' annullamento proposto da un altro destinatario. Emerge tuttavia dall' ordinanza che il Tribunale ha considerato, in particolare, il fatto che dinanzi ad un tribunale nazionale era stata avviata un' azione di responsabilità nei suoi confronti fondata sulla constatazione d' infrazione contenuta nella decisione della Commissione. Occorre altresì rilevare che, in quella causa, la decisione era stata indirizzata nominativamente alla richiedente, la quale poteva quindi allegare un interesse diretto alla soluzione della controversia.

25 Le considerazioni che precedono non sono incompatibili nemmeno con la giurisprudenza della Corte e del Tribunale secondo la quale le organizzazioni sindacali e professionali, che rappresentano ciascuna una percentuale più o meno elevata di dipendenti o di altri agenti delle istituzioni comunitarie e che non hanno esse stesse la possibilità di promuovere un ricorso ai sensi dell' art. 91 dello Statuto, possono essere ammesse ad intervenire qualora i mezzi dedotti dalle parti sollevino questioni di principio relative all' organizzazione della funzione pubblica europea. Interventi del genere non pregiudicano infatti il buon funzionamento dei procedimenti dinanzi al Tribunale, laddove una pluralità d' interventi individuali, provenienti da dipendenti che versino in una situazione analoga a quella del ricorrente, se fossero ammessi, comprometterebbero non soltanto il regime dei mezzi d' impugnazione istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto ma anche l' efficacia del procedimento dinanzi al Tribunale.

26 Alla luce delle considerazioni che precedono, l' istanza d' intervento dev' essere respinta.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

27 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1) L' istanza d' intervento è respinta.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese relative all' istanza d' intervento.

Lussemburgo, 15 giugno 1993.