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1. Procedura ° Atto introduttivo del ricorso ° Requisiti di forma ° Individuazione dell' oggetto della controversia ° Esposizione sommaria dei motivi dedotti
[Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]
2. Dipendenti ° Ricorso ° Ricorso contro un regolamento ° Irricevibilità
(Statuto del personale, art. 91)
3. Dipendenti ° Ricorso ° Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento ° Irricevibilità della domanda di annullamento che comporta l' irricevibilità della domanda di risarcimento danni
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
1. E' irricevibile il ricorso che non consente l' individuazione, per quanto riguarda le conclusioni tendenti all' annullamento, dell' atto arrecante pregiudizio del quale il ricorrente chiede l' annullamento e, per quanto riguarda le conclusioni dirette al risarcimento, del comportamento o dell' inadempimento dell' amministrazione che è all' origine del danno lamentato dal ricorrente.
Infatti, tale ricorso non soddisfa i requisiti prescritti dall' art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, in forza dei quali l' atto introduttivo del ricorso deve contenere l' oggetto della controversia e l' esposizione sommaria dei motivi dedotti.
2. Nell' ambito dei mezzi di ricorso previsti dallo Statuto, è irricevibile l' azione per annullamento diretta contro un regolamento di applicazione generale che non può essere equiparato a una decisione dell' amministrazione la quale, pur apparendo come un regolamento, riguardi il ricorrente direttamente e individualmente.
3. Qualora un dipendente proponga un ricorso diretto, da un lato, all' annullamento di un atto dell' amministrazione e, dall' altro, al risarcimento del danno che egli ritiene di aver subito a causa di tale atto, le domande sono strettamente connesse fra loro, per modo che l' irricevibilità della domanda di annullamento comporta l' irricevibilità di quella tendente al risarcimento.