ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 24 MARZO 1993. - HARTWIG BENZLER CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - IRRICEVIBILITA. - CAUSA T-72/92.
raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00347
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Procedura ° Atto introduttivo del ricorso ° Requisiti di forma ° Individuazione dell' oggetto della controversia ° Esposizione sommaria dei motivi dedotti
[Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]
2. Dipendenti ° Ricorso ° Ricorso contro un regolamento ° Irricevibilità
(Statuto del personale, art. 91)
3. Dipendenti ° Ricorso ° Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento ° Irricevibilità della domanda di annullamento che comporta l' irricevibilità della domanda di risarcimento danni
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
1. E' irricevibile il ricorso che non consente l' individuazione, per quanto riguarda le conclusioni tendenti all' annullamento, dell' atto arrecante pregiudizio del quale il ricorrente chiede l' annullamento e, per quanto riguarda le conclusioni dirette al risarcimento, del comportamento o dell' inadempimento dell' amministrazione che è all' origine del danno lamentato dal ricorrente.
Infatti, tale ricorso non soddisfa i requisiti prescritti dall' art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, in forza dei quali l' atto introduttivo del ricorso deve contenere l' oggetto della controversia e l' esposizione sommaria dei motivi dedotti.
2. Nell' ambito dei mezzi di ricorso previsti dallo Statuto, è irricevibile l' azione per annullamento diretta contro un regolamento di applicazione generale che non può essere equiparato a una decisione dell' amministrazione la quale, pur apparendo come un regolamento, riguardi il ricorrente direttamente e individualmente.
3. Qualora un dipendente proponga un ricorso diretto, da un lato, all' annullamento di un atto dell' amministrazione e, dall' altro, al risarcimento del danno che egli ritiene di aver subito a causa di tale atto, le domande sono strettamente connesse fra loro, per modo che l' irricevibilità della domanda di annullamento comporta l' irricevibilità di quella tendente al risarcimento.
Nella causa T-72/92,
Hartwig Benzler, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in La Hulpe (Belgio), con l' avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Joseph Griesmar, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento delle decisioni adottate dalla convenuta nonché alla condanna della stessa al risarcimento del danno materiale assertivamente subito dal ricorrente,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dai signori C. W. Bellamy, presidente, H. Kirshner e C. P. Briët, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Antefatti del ricorso
1 Il ricorrente, signor Hartwig Benzler, è dipendente della Commissione. Poiché la sua sede di servizio è a Bruxelles, egli percepisce la propria retribuzione in franchi belgi. Da vari anni la Commissione, in esecuzione di una cessione di stipendio disposta dal ricorrente a beneficio dell' istituto finanziario tedesco Beamtenheimstaettenwerk-BHW (in prosieguo: il "BHW"), che eroga mutui per la costruzione o l' acquisto di immobili, effettua mensilmente un bonifico in marchi tedeschi, per conto del ricorrente, a favore del BHW. La Commissione trasferisce altresì, da diversi anni, per conto del ricorrente, l' importo mensile relativo ad un premio assicurativo a favore della società di assicurazioni che garantisce, in caso di decesso del mutuatario, il saldo del debito al BHW.
2 Con lettera 24 febbraio 1992, intitolata "reclamo", il ricorrente denunciava un danno pecuniario derivante dall' applicazione di un coefficiente correttore inesatto. Egli chiedeva il risarcimento del danno subito nonché l' applicazione di un coefficiente correttore più elevato.
3 In data 21 maggio 1992, il ricorrente richiedeva alla divisione retribuzioni il trasferimento mensile di una parte dei suoi emolumenti, pari a 20 DM, sul proprio conto presso il Postgiroamt di Essen, con effetto immediato.
4 Con nota 25 maggio 1992, il direttore della direzione "diritti e obblighi ° disciplina e reclami" della direzione generale del personale e dell' amministrazione della Commissione comunicava al ricorrente che la Commissione non intendeva dare una risposta formale al suo "reclamo" e che quest' ultimo sarebbe stato archiviato, con la conseguenza che una decisione implicita di rigetto del reclamo sarebbe intervenuta alla data del 26 giugno 1992.
5 In data 22 luglio 1992, il ricorrente presentava un "reclamo" avverso "la detrazione di un importo eccessivo per le rimesse effettuate in marchi tedeschi verso la Repubblica federale di Germania" in relazione all' esecuzione della sua richiesta del 21 maggio 1992.
6 Con nota 20 agosto 1992, un capo di unità della direzione generale del personale e dell' amministrazione della Commissione informava il ricorrente che, ad avviso di quest' ultima, il reclamo datato 22 luglio 1992 era identico a quello presentato il 24 febbraio 1992 e ricordava allo stesso che il termine per la presentazione di un ricorso scadeva il 26 settembre 1992.
Procedimento e conclusioni delle parti
7 Stando così le cose, il ricorrente ha proposto il presente ricorso con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 1992. Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare nulle e prive di efficacia le decisioni adottate dalla convenuta;
° condannare la convenuta a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno materiale, l' importo di 200 000 BFR;
° condannare la convenuta alla corresponsione di interessi al saggio annuo dell' 8% sull' importo di cui al punto precedente;
° condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento.
8 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 ottobre 1992 la Commissione ha sollevato, in forza dell' art. 114, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura, un' eccezione di irricevibilità nella quale fa valere, da un lato, che l' atto introduttivo non soddisfa i requisiti prescritti dall' art. 44 del regolamento di procedura e, dall' altro, che non aveva avuto luogo un regolare procedimento precontenzioso. Quanto alla domanda di risarcimento, il ricorrente avrebbe incluso, secondo la Commissione, importi versati in base a liquidazioni divenute definitive. La Commissione ha chiesto al Tribunale di statuire su tale eccezione senza iniziare la discussione sul merito.
9 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso irricevibile e respingerlo;
° statuire come di diritto sulle spese.
10 Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 1993, il ricorrente ha concluso per il rigetto dell' eccezione sollevata dalla Commissione.
Sulla ricevibilità del ricorso
11 Secondo il Tribunale, occorre statuire sui mezzi dedotti a sostegno dell' eccezione di irricevibilità ai sensi dell' art. 114, nn. 3 e 4, del regolamento di procedura. Nella fattispecie il Tribunale ritiene, da un lato, di essere sufficientemente edotto dalla disamina dei documenti versati agli atti e che non occorre iniziare la trattazione orale e, d' altro lato, che è opportuno esaminare, in primo luogo, l' eccezione di irricevibilità basata sulla violazione dell' art. 44 del regolamento di procedura.
Argomenti delle parti
12 La Commissione sostiene, in primo luogo, che contrariamente a quanto previsto dall' art. 44, n.1, del regolamento di procedura, il ricorrente non ha precisato, nell' atto introduttivo, quali siano le decisioni oggetto del ricorso. Essa si chiede se si tratti del bollettino di stipendio del ricorrente relativo al mese di luglio 1992, allegato all' atto introduttivo, ovvero di quello relativo al gennaio 1992 o, ancora, al febbraio 1992.
13 Quanto alla domanda di risarcimento, essa ritiene che sia irricevibile in ragione del fatto che, in violazione del medesimo articolo, l' atto introduttivo non contiene un' esposizione sommaria dei motivi dedotti. Il ricorrente non farebbe alcun riferimento ad un illecito commesso dall' amministrazione.
14 In risposta al primo rilievo della Commissione, il ricorrente precisa che il reclamo del 24 febbraio 1992, al quale è stata opposta un decisione implicita di rigetto in data 26 giugno 1992, era diretto contro il fatto che la Commissione si era avvalsa, per le operazioni contabili di cui trattasi, di un tasso di trasferimento che non era stato calcolato in base allo Statuto del personale delle Comunità europee e che era meno favorevole rispetto al tasso che si sarebbe ottenuto mediante una corretta applicazione delle disposizioni dello Statuto. Il reclamo era diretto all' annullamento di un provvedimento già in vigore, ovvero la parte del regolamento (CECA, CEE, Euratom) 19 dicembre 1991 del Consiglio, n. 3834, che adegua, a decorrere dal 1 luglio 1991, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 361, pag. 13), la quale avrebbe stabilito l' applicazione di un coefficiente correttore inesatto. A suo avviso, l' atto introduttivo indica pertanto chiaramente l' oggetto della controversia, vale a dire il regolamento n. 3834/91.
15 In risposta al secondo rilievo della Commissione, il ricorrente sostiene di aver dimostrato che l' amministrazione ha commesso un illecito, applicando un coefficiente correttore inesatto. Di conseguenza, la domanda di risarcimento dovrebbe essere dichiarata ugualmente ricevibile, tenuto conto degli importi che figurano alla pag. 2 dell' atto introduttivo.
Valutazione del Tribunale
16 L' art. 44 del regolamento di procedura enumera i requisiti ai quali deve conformarsi un ricorso presentato dinanzi al Tribunale. Al n. 6 della disposizione in parola è contemplata la possibilità di regolarizzazione dell' atto per il solo caso in cui il ricorso non sia conforme ai requisiti elencati nei precedenti paragrafi da 3 a 5. Di conseguenza, l' inosservanza dell' art. 44, n. 1, lett. c), in forza del quale il ricorso di cui all' art. 19 dello Statuto CEE della Corte di giustizia deve contenere l' oggetto della controversia e l' esposizione sommaria dei motivi dedotti, comporta l' irricevibilità formale del ricorso.
17 Nella fattispecie, l' atto introduttivo recita:
"1. Esposizione dei fatti
1) Il ricorrente fa riferimento agli atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale L 361, pag. 15 alla data del 31.12.1991 (regolamenti nn. 3830/91 e 3834/91); portati a conoscenza dei dipendenti ad opera della Commissione e di cui il ricorrente ha avuto notizia il 24.2.1992 (allegato 1).
2) Il ricorrente ha indicato i motivi del suo reclamo in data 22.7.1992 (allegato 2).
3) In aggiunta, mediante il reclamo presentato il 22.7.1992, il ricorrente ha chiesto che una parte della sua retribuzione, pari a 20 DM, fosse detratta mensilmente (allegato 2 bis).
4) Il ricorrente richiama inoltre un documento del mese di luglio 1992, nel quale veniva precisato l' importo di 20 DM con gli ulteriori particolari di cui al documento accluso (allegato 3).
5) L' amministrazione, nella persona del signor H. Richardson, sosteneva in data 25.5.1992 che il reclamo sarebbe stato archiviato (allegato 4).
Il documento suddetto esprime un rifiuto ingiustificato da parte dell' amministrazione, contrastante con le disposizioni dei provvedimenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale L 361, pag. 14, del 31.12.1992, art. 2, n.2.
2. Elementi di diritto
1) Il ricorrente fa riferimento ai punti sviluppati nell' allegato 1, da 1) a 4).
A tale effetto, e con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione, il ricorrente indica come parte avversa la Commissione delle Comunità europee e conclude che il Tribunale di primo grado delle Comunità europee voglia (...)" (v. supra punto 7).
18 Emerge da questo inciso, per quanto riguarda le conclusioni tendenti all' annullamento, che l' atto introduttivo del ricorso si limita a rinviare, senza alcuna precisazione e in termini confusi e scarsamente circostanziati, ad alcune decisioni della Commissione, così che non risulta chiara l' individuazione della decisione o delle decisioni adottate dall' APN nei confronti del ricorrente, a cui si riferisce il ricorso.
19 Di conseguenza, il ricorso non soddisfa, per quel che riguarda le conclusioni tendenti all' annullamento, i requisiti prescritti dall' art. 44, n. 1, lett. c) del regolamento di procedura.
20 Anche nell' ipotesi in cui il Tribunale potesse tener conto della precisazione fornita dal ricorrente nelle osservazioni da lui presentate in risposta all' eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta, secondo cui l' atto contro il quale è diretto il ricorso sarebbe il regolamento n. 3834/91, è irricevibile, in forza di una giurisprudenza costante, l' azione per annullamento presentata contro un regolamento di applicazione generale, poiché detti regolamenti non possono essere equiparati a decisioni che, pur apparendo come un regolamento, riguardino i ricorrenti direttamente e individualmente (v., in particolare, ordinanza della Corte 10 novembre 1981, cause riunite 532/79, 534/79, 567/79, 600/79, 618/79 e 660/79, Amesz/Commissione e Consiglio, Racc. pag. 2569).
21 Per quel che riguarda le conclusioni dirette al risarcimento del danno materiale assertivamente subito dal ricorrente, emerge da una giurisprudenza costante che se una domanda di risarcimento risulta strettamente connessa a una domanda di annullamento, a sua volta dichiarata irricevibile, anche la domanda di risarcimento va dichiarata irricevibile, in particolare quando l' azione di risarcimento abbia il solo scopo di compensare "perdite di retribuzione" che non si sarebbero verificate se l' azione di annullamento fosse stata fruttuosa (v., segnatamente, sentenza del Tribunale 24 gennaio 1991, causa T-27/90, Latham/Commissione, Racc. pag. II-35, punto 38 della motivazione e giurisprudenza della Corte ivi citata).
22 Nella fattispecie il ricorrente chiede il risarcimento del danno che egli assume essergli stato causato da provvedimenti assertivamente illegittimi dell' istituzione convenuta - provvedimenti dei quali egli domanda anche l' annullamento, ma che non vengono indicati con sufficiente chiarezza nell' atto introduttivo del suo ricorso. Stando così le cose, il Tribunale ritiene che, in quanto è fondata sul medesimo comportamento già contestato alla convenuta nell' ambito della domanda di annullamento, tale domanda di risarcimento presenta una stretta connessione con quest' ultima e va pertanto parimenti dichiarata irricevibile.
23 Inoltre, indipendentemente dalla questione se la domanda di risarcimento sia o meno strettamente connessa con quella di annullamento, il testo dell' atto introduttivo del ricorso non consente l' individuazione del comportamento o dell' inadempimento che potrebbe far sorgere la responsabilità della Commissione e che avrebbe causato il danno materiale che il ricorrente sostiene di aver subito e che egli valuta in 200 000 BFR, senza presentare alcun calcolo a sostegno di tale valutazione. Il ricorso non soddisfa quindi, su questo punto, i requisiti prescritti dall' art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.
24 Discende da quanto sopra che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in toto, senza che occorra statuire sull' altro mezzo dedotto dalla Commissione a sostegno della sua eccezione di irricevibilità.
Sulle spese
25 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell' art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 24 marzo 1993.