SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 28 SETTEMBRE 1993. - JEAN BAIWIR, ANTONIO GONCALVES E DOMINIQUE BESOHE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - PASSAGGIO AD UNA CATEGORIA SUPERIORE MEDIANTE CONCORSO GENERALE - ASSUNZIONE O PROMOZIONE - PARITA DI TRATTAMENTO - INQUADRAMENTO NEL PRIMO SCATTO DEL GRADO. - CAUSE RIUNITE T-103/92, T-104/92 E T-105/92.
raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00987
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Dipendenti ° Carriera ° Mutamento di categoria o di ruolo conseguente alla partecipazione ad un concorso generale ° Inquadramento nello scatto ° Applicazione delle norme relative alla promozione ° Deroga imposta dalla necessità di garantire la presa in considerazione dell' esperienza professionale precedente l' entrata in servizio ° Portata
(Statuto del personale, artt. 32, secondo comma, e 46)
Tenuto conto delle finalità rispettive degli artt. 32, secondo comma, e 46 dello Statuto, l' inquadramento nello scatto di un dipendente che passa da una categoria ad un' altra in esito ad un concorso generale dev' essere determinato sulla base dei criteri stabiliti dall' art. 46 e non di quelli enunciati dall' art. 32, secondo comma. Infatti, quest' ultima disposizione mira soprattutto a dare all' autorità che ha il potere di nomina la facoltà di tener conto, sia pure entro limiti abbastanza circoscritti, della formazione e dell' esperienza professionale acquisite prima dell' entrata in servizio come dipendente delle Comunità, mentre l' art. 46 ha in particolare lo scopo di garantire, nel corso della carriera di un dipendente, la maggiore continuità possibile nell' evoluzione della sua anzianità e del suo stipendio e questo anche in caso di cambiamento di categoria o di ruolo in seguito ad un concorso.
Tuttavia, qualora l' applicazione dell' art. 46 non consenta in alcun modo di tener conto della formazione e dell' esperienza professionale specifica acquisite dal detto dipendente prima dell' entrata in servizio, dev' essere inderogabilmente applicato l' art. 32, secondo comma, qualunque sia stata l' anzianità di servizio dell' interessato al momento della pubblicazione del bando di concorso generale al quale ha partecipato, poiché nulla giustifica che su tale base venga operata una discriminazione tra i dipendenti vincitori di concorso.
Nelle cause riunite T-103/92, T-104/92 e T-105/92,
Jean Baiwir, Antonio Gonçalves e Dominique Besohé, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, residenti rispettivamente a Court-Saint-Etienne, a Evere e a Namur-Saint-Servais (Belgio), rappresentati dall' avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Sean van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento delle decisioni di inquadramento nello scatto dei ricorrenti all' atto della loro nomina al grado iniziale della categoria superiore a quella cui appartenevano in precedenza,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dai signori D.P.M. Barrington, presidente, K. Lenaerts e A. Kalogeropoulos, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 luglio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Antefatti
Per quanto riguarda il primo ricorrente
1 Il 1 maggio 1988 il primo ricorrente, signor Jean Baiwir, veniva nominato dipendente in prova di grado C5 presso la Commissione. Egli veniva inquadrato nel terzo scatto, avendo ottenuto un abbuono di anzianità di scatto di 48 mesi in conformità dell' art. 32 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") al fine di tenere conto della sua precedente esperienza professionale.
2 Il 1 novembre 1988 veniva nominato in ruolo nel suo grado.
3 Il 1 marzo 1989 era promosso dal grado C5, terzo scatto, al grado C4, secondo scatto, senza mutamento di mansioni.
4 Successivamente egli partecipava al concorso EUR21, indetto dalla Commissione e dalla Corte dei conti delle Comunità europee per la costituzione di una riserva di assistenti aggiunti (GU 1990, C 270, pag. 34). In seguito alla sua inclusione nell' elenco di riserva redatto in esito al predetto concorso, egli veniva nominato, il 27 febbraio 1992, ad un posto di categoria B con decorrenza dal 1 marzo 1992 ed inquadrato nel primo scatto del grado B5.
Per quanto riguarda il secondo ricorrente
5 Il 1 marzo 1988 il secondo ricorrente, signor Antonio Gonçalves, veniva nominato dipendente in prova di grado B 4 presso la Commissione ed inquadrato nel terzo scatto per le stesse ragioni del primo ricorrente.
6 Il 1 dicembre 1988 veniva nominato in ruolo nel suo grado.
7 Successivamente egli partecipava al concorso COM/LA/706, indetto dalla Commissione per la costituzione di una riserva di traduttori di lingua portoghese (GU 1990, C 239, pag. 28). In seguito alla sua inclusione nell' elenco di riserva redatto in esito al predetto concorso, egli veniva nominato, il 22 gennaio 1992, ad un posto di categoria LA con decorrenza dal 1 dicembre 1991 ed inquadrato nel primo scatto del grado LA7.
Per quanto riguarda la terza ricorrente
8 Il 1 gennaio 1988 la signora Dominique Besohé, terza ricorrente, veniva nominata dipendente in prova di grado C5 presso la Commissione. Allo stesso modo dei primi due ricorrenti, e per le stesse ragioni, veniva inquadrata al terzo scatto.
9 Il 1 luglio 1988 era nominata in ruolo nel suo grado.
10 Successivamente l' interessata partecipava al concorso EUR21, dianzi citato, e, in seguito alla sua inclusione nell' elenco di riserva di detto concorso, il 29 gennaio 1992 veniva nominata ad un posto di categoria B con decorrenza dal 1 gennaio 1992 ed inquadrata nel primo scatto del grado B5.
11 Con lettera 11 marzo 1992 i ricorrenti inoltravano un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto avverso i rispettivi atti di nomina, perché l' inquadramento nel primo scatto del loro nuovo grado non teneva conto dell' esperienza professionale conseguita prima della loro entrata in servizio. Nel reclamo gli interessati sostenevano che l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"), anziché applicare loro l' art. 46 dello Statuto, avrebbe dovuto applicare l' art. 32 del medesimo. Essi facevano altresì notare di aver subito una discriminazione rispetto ai candidati "esterni" risultati vincitori dei concorsi ai quali essi avevano partecipato.
12 La Commissione non dava risposta ai tre reclami nei termini previsti dallo Statuto.
Procedimento
13 Stando così le cose, i ricorrenti hanno proposto i presenti ricorsi che sono stati registrati nella cancelleria del Tribunale il 1 dicembre 1992.
14 Con ordinanza 20 gennaio 1993 il Tribunale (Quinta Sezione) ha disposto la riunione delle cause T-103/92, T-104/92 e T-105/92 ai fini della fase scritta, della trattazione orale e della sentenza.
15 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
16 Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle risposte fornite ai quesiti rivolti loro dal Tribunale all' udienza del 7 luglio 1993.
Conclusioni delle parti
17 Il primo e la terza ricorrente concludono che il Tribunale voglia:
1) dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;
2) di conseguenza, annullare le decisioni della Commissione 27 febbraio e 29 gennaio 1992, relative alla nomina dei ricorrenti ad un posto di assistente aggiunto, in esito al concorso EUR21, nella parte in cui questa nomina comporta l' inquadramento nel primo scatto del grado B5, senza abbuono di anzianità;
3) condannare la Commissione alla corresponsione di interessi compensativi al saggio annuo del 10%, computati a decorrere dall' entrata in vigore della decisione impugnata, ossia rispettivamente dal 1 marzo 1992 e dal 1 gennaio 1992, fino alla regolarizzazione dell' inquadramento nello scatto dei ricorrenti;
4) condannare la convenuta alle spese.
18 Il secondo ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
1) dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;
2) di conseguenza, annullare la decisione della Commissione 22 gennaio 1992 relativa alla nomina del ricorrente ad un posto di traduttore, in esito al concorso generale COM/LA/706, nella parte in cui questa nomina comporta l' inquadramento nel primo scatto del grado LA7, senza abbuono di anzianità;
3) condannare la Commissione alla corresponsione di interessi compensativi al saggio annuo del 10%, computati a decorrere dall' entrata in vigore della decisione impugnata, ossia dal 1 dicembre 1991, fino alla regolarizzazione dell' inquadramento nello scatto del ricorrente;
4) condannare la convenuta alle spese.
La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
1) respingere i ricorsi;
2) statuire sulle spese come di diritto.
Motivi ed argomenti delle parti
Sulle domande d' annullamento
° Argomenti delle parti
19 I ricorrenti deducono tre motivi a sostegno delle loro domande d' annullamento. Il primo riguarda la violazione dell' art. 32 dello Statuto, in quanto la Commissione avrebbe erroneamente stabilito il loro inquadramento a norma dell' art. 46 dello Statuto. Il secondo motivo riguarda la trasgressione del principio della parità di trattamento ed il terzo, dedotto in subordine, l' illegittimità dei criteri di attribuzione dello scatto iniziale applicati dalla convenuta per il cambiamento di categoria. Questi tre motivi, essendo strettamente collegati tra loro, devono essere esaminati congiuntamente.
20 I ricorrenti sostengono che i dipendenti che accedono ad una categoria superiore mediante concorso generale devono essere inquadrati sulla base delle disposizioni dell' art. 32 dello Statuto, relative all' assunzione, non già su quelle dell' art. 46 del medesimo, relative alla promozione.
21 Pur riconoscendo senz' altro che la loro situazione non può essere del tutto equiparata ad un' assunzione in senso stretto, per altro verso ritengono che essa sia ancor più lontana dal costituire una promozione. I ricorrenti fanno valere che la Corte ha colmato la lacuna esistente nello Statuto enunciando, in riferimento a tali ipotesi, il principio dell' applicazione analogica dell' art. 32, pur prevedendo delle eccezioni al detto principio.
22 I ricorrenti assumono che il principio dell' applicazione dell' art. 32 dello Statuto è stato enunciato dalla Corte nelle sentenze 15 gennaio 1985 (causa 266/83, Samara/Commissione, Racc. pag. 189, punto 15 della motivazione) e 20 giugno 1985 (causa 138/84, Spachis/Commissione, Racc. pag. 1939, punti 10 e 11 della motivazione).
23 Gli stessi sostengono, inoltre, che nelle sentenze 29 gennaio 1985 (causa 273/83, Michel/Commissione, Racc. pag. 347, punti 14 e seguenti della motivazione) e 14 giugno 1988 (causa 47/87, Lucas/Commissione, Racc. pag. 3019, punti 11 e seguenti della motivazione) la Corte ha riaffermato questo principio, pur prevedendo l' applicazione dell' art. 46 ogniqualvolta l' applicazione dell' art. 32 rechi pregiudizio al normale svolgimento della carriera del dipendente.
24 I ricorrenti deducono altresì, a sostegno della loro tesi, il principio della parità di trattamento di cui allegano la violazione nell' ambito del loro secondo motivo. Essi asseriscono, in sostanza, che lo Statuto deve essere interpretato alla luce dei principi fondamentali del diritto, come appunto il principio della parità di trattamento. Orbene, gli stessi ritengono che l' inquadramento nello scatto, operato sulla base dell' art. 46 dello Statuto, di un dipendente che passi da una categoria ad un' altra in esito a concorso generale, porti ad una discriminazione tra questo dipendente e i candidati "esterni" del concorso che fruiscono del regime ° supposto più favorevole ° dell' art. 32 dello Statuto. Questa tesi sarebbe stata affermata dalla Corte nella citata sentenza Samara/Commissione, al punto 15 della motivazione.
25 D' altra parte, i ricorrenti sostengono che la fissazione, da parte della Commissione, a due anni del periodo corrispondente al concetto di "poco tempo dopo l' entrata in servizio" del dipendente, che secondo la giurisprudenza giustifica l' applicazione dell' art. 32, piuttosto che dell' art. 46 dello Statuto, è puramente arbitraria.
26 La Commissione condivide l' opinione dei ricorrenti quanto all' esistenza di una lacuna nello Statuto, ma ritiene che la Corte abbia colmato tale lacuna nel senso dell' applicazione delle norme relative alla promozione, non già di quelle relative all' assunzione. Essa ammette, tuttavia, che la Corte ha previsto alcune eccezioni a tale principio.
27 A sostegno della sua tesi, essa richiama le stesse sentenze della Corte indicate dai ricorrenti, sottolineando tuttavia che quanto gli stessi considerano come eccezione (ossia l' applicazione dell' art. 46) rappresenta in realtà la regola e che, al contrario, ciò che essi ritengono essere la regola (ossia l' applicazione dell' art. 32) costituisce invece l' eccezione.
28 La Commissione spiega che il principio dell' applicazione dell' art. 46 è stato affermato nella sentenza Michel/Commissione, citata, secondo cui l' inquadramento nello scatto di un dipendente che passa da una categoria ad un' altra deve essere determinato, come norma generale, sulla base dei principi stabiliti dalle disposizioni dello Statuto relative alla promozione. Tale principio è stato confermato nella sentenza Lucas/Commissione, citata, secondo cui l' attribuzione dello scatto iniziale al dipendente deve basarsi sui principi stabiliti dall' art. 46, non già su quelli posti dall' art. 32, secondo comma. In quella sentenza, tuttavia, la Corte ha riaffermato le eccezioni a tale principio, che aveva già in precedenza definito nelle citate sentenze Samara/Commissione e Spachis/Commissione, statuendo che una deroga all' applicazione dell' art. 46 è giustificata qualora il cambiamento di categoria o di ruolo avvenga poco tempo dopo l' entrata in servizio presso la Comunità e l' applicazione di questa disposizione, all' atto della nomina al nuovo posto, non consenta di tener conto della preparazione e dell' esperienza professionale specifica acquisite dall' interessato prima della sua assunzione in qualità di dipendente.
29 La convenuta sottolinea che la ragion d' essere di questa giurisprudenza risiede nel fatto che l' esperienza professionale acquisita da un dipendente prima della sua entrata in servizio nelle Comunità può essere valorizzata un' unica volta.
30 La stessa spiega, ad esempio, che i ricorrenti hanno beneficiato, all' atto della loro entrata in servizio, di un abbuono massimo di anzianità di scatto sulla base dell' art. 32 e non possono pretendere un ulteriore abbuono allo stesso titolo. All' atto del loro passaggio alla categoria superiore, gli stessi avrebbero ottenuto il trasferimento della loro anzianità di scatto nel nuovo inquadramento attraverso il meccanismo previsto dall' art. 46 dello Statuto, come avviene in caso di promozione. In udienza la Commissione ha aggiunto che l' esperienza acquisita dai ricorrenti prima della loro entrata in servizio era stata ugualmente presa in considerazione al momento della loro ammissione al concorso generale.
31 La Commissionea sostiene che questa analisi si concilia perfettamente con le citate sentenze Samara/Commissione e Spachis/Commissione, poiché l' art. 32 va applicato quando il dipendente accede alla categoria superiore poco tempo dopo la prima nomina e che, di conseguenza, l' applicazione dell' art. 46 non consentirebbe di tener conto della sua esperienza.
32 Essa aggiunge che, a suo avviso, era da parte sua ragionevole interpretare e fissare a due anni il concetto di "poco tempo dopo" enunciato dalla giurisprudenza della Corte per garantire la parità di trattamento a tutti i dipendenti.
33 Per quanto riguarda il secondo motivo, la Commissione ribatte che non si può parlare di discriminazione rispetto ai candidati "esterni". Infatti la Corte ha affermato nella sentenza Michel/Commissione, citata, ai punti 24 e 25 della motivazione:
"Una siffatta applicazione non costituisce una discriminazione del ricorrente rispetto ai candidati 'esterni' dello stesso concorso. Se, ad un concorso bandito per costituire un elenco di riserva per la carriera base di una categoria, hanno partecipato non solo dei candidati 'esterni' , ma del pari dei dipendenti che vogliono passare in detta categoria a norma dell' art. 45, n. 2, l' APN tiene effettivamente conto dell' esperienza professionale dei candidati dei due gruppi all' atto dell' inquadramento nello scatto. I candidati 'esterni' possono far valere l' esperienza professionale maturata prima dell' entrata in servizio, in forza ed entro i limiti dell' art. 32, 2 comma. Per i dipendenti che vengono da una categoria inferiore, l' APN, in via generale, ha già tenuto conto dell' eventuale esperienza all' atto dell' assunzione in detta categoria e l' esperienza maturata mentre erano in servizio presso le Comunità è stata tenuta presente con l' aumento periodico di stipendio e con le promozioni in detta categoria. L' art. 46 ha appunto l' effetto di conservare, al momento del passaggio alla nuova categoria, l' anzianità in tal modo maturata.
Il fatto che si sia tenuto conto dell' esperienza professionale in due modi diversi, riguardanti ciascuno uno dei due diversi gruppi di candidati, non costituisce affatto una discriminazione se i due gruppi sono obiettivamente distinti e se i due modi sono adeguati alle particolari esigenze di ciascuno di essi e ciò anche se, in un caso singolo, l' altro modo sarebbe più vantaggioso per il candidato. Lo svantaggio di cui il ricorrente si duole è del resto compensato dai vantaggi consistenti nella dispensa dal limite di età e dal periodo di prova di cui ha fruito rispetto ai candidati 'esterni' e che si basano del pari sulla differenza obiettiva fra le situazioni dei due gruppi".
° Giudizio del Tribunale
34 Come la Corte ha già dichiarato (v. sentenze Samara/Commissione e Lucas/Commissione, citate), lo Statuto non contiene disposizioni che disciplinino l' inquadramento nello scatto del dipendente nominato in una categoria superiore a seguito di un concorso generale.
35 La Corte ha ritenuto che lo Statuto va interpretato nel senso che l' inquadramento nello scatto del dipendente che passa da una categoria ad un' altra in esito a concorso generale dev' essere determinato sulla base dei criteri stabiliti dall' art. 46, non già su quelli enunciati dall' art. 32, secondo comma, tenuto conto, in particolare, della finalità di ques' ultima disposizione. Infatti, essa mira soprattutto a dare all' APN la facoltà di tener conto, sia pure entro limiti abbastanza circoscritti, della formazione e dell' esperienza professionale acquisite dal candidato prima della sua entrata in servizio come dipendente delle Comunità. Al contrario, l' art. 46 ha in particolare lo scopo di garantire, nel corso della carriera di un dipendente, la maggiore continuità possibile nell' evoluzione della sua anzianità e del suo stipendio e questo anche in caso di cambiamento di categoria o di ruolo, cambiamento che, ai sensi dell' art. 45, n. 2, può aver luogo soltanto a seguito di concorso.
36 Dalla giurisprudenza risulta che "la Corte ha certo derogato all' applicazione dell' art. 46 nel caso in cui tale disposizione non avrebbe permesso, al momento della nomina di dipendenti in un nuovo posto intervenuta poco tempo dopo la loro entrata in servizio nella Comunità, di tener conto della formazione e dell' esperienza professionale specifica acquisita dagli interessati prima della loro entrata in servizio" (v., da ultimo, sentenza Lucas/Commissione, citata, punto 14 della motivazione).
37 E' necessario pertanto esaminare, in primo luogo, quale sia la reale portata di tale deroga e verificare, in secondo luogo, se l' interpretazione fornita dalla Commissione consenta di garantire la parità di trattamento tra i candidati ad un concorso generale, già dipendenti delle Comunità da oltre due anni al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del bando di concorso che ha consentito il passaggio alla categoria superiore e gli altri candidati del detto concorso.
38 Anzitutto, al fine di stabilire la portata di detta deroga, è necessario individuare le ipotesi in cui l' applicazione dell' art. 46 non consente, all' atto della nomina del dipendente ad una categoria superiore, di "tenere conto della formazione e dell' esperienza professionale specifica maturate prima della (sua) entrata in servizio".
39 Le parti concordano nel ritenere che l' inquadramento nello scatto, a norma dell' art. 46 dello Statuto, dei dipendenti che passano da una categoria ad una superiore sia determinato sulla base della seguente formula:
[Ta + Mn + (Ma x m/24) ° Tn]
24 x °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Mn
in cui:
Ta = traitement dans l' ancien grade (stipendio nel precedente grado)
Tn = traitement à l' échelon de base dans le nouveau grade (stipendio allo scatto iniziale nel nuovo grado)
Ma = majoration d' échelon dans l' ancien grade (maggiorazione di scatto nel precedente grado)
Mn = majoration d' échelon dans le nouveau grade (maggiorazione di scatto nel nuovo grado)
m = nombre de mois d' ancienneté d' échelon dans l' ancien grade (mesi di anzianità di scatto nel precedente grado)
40 Dal confronto tra quanto risulta dall' applicazione di questa formula e l' abbuono massimo a cui l' art. 32 dello Statuto può dar luogo emergono tre categorie di dipendenti: la prima è quella dei dipendenti per i quali l' applicazione dell' art. 46 non consente in nessun modo di tenere conto, nel passaggio alla categoria superiore, della loro precedente esperienza, sia che si tratti dell' esperienza precedente l' entrata in servizio nelle Comunità, che ha dato luogo ad un abbuono di scatto ai sensi dell' art. 32 all' atto dell' entrata in servizio, sia che si tratti dell' esperienza successiva all' entrata in servizio, che ha determinato una progressione nello scatto o nel grado ai sensi degli artt. 44 e 45 dello Statuto, mentre il dipendente era in servizio. La seconda categoria è quella dei dipendenti per i quali l' applicazione dell' art. 46 consente di tenere conto dell' esperienza pregressa al momento del passaggio alla categoria superiore, ma in misura minore rispetto ad una ulteriore applicazione dell' art. 32. La terza categoria è quella dei dipendenti per i quali l' applicazione dell' art. 46 è decisamente più favorevole rispetto ad una ulteriore applicazione dell' art. 32.
41 La sentenza Lucas/Commissione, nella parte in cui prevede l' applicazione dell' art. 32 "nel caso in cui (l' applicazione dell' art. 46) non avrebbe permesso, al momento della nomina di dipendenti in un nuovo posto intervenuta poco tempo dopo la loro entrata in servizio nelle Comunità, di tenere conto della formazione e dell' esperienza professionale specifica acquisite dagli interessati prima della loro entrata in servizio" (punto 14 della motivazione), non va interpretata come se imponesse due condizioni, entrambe necessarie per l' applicazione dell' art. 32, bensì nel senso che esige un' unica condizione, cioé che l' art. 46 non consenta di "tenere conto della formazione e dell' esperienza professionale specifica acquisite dagli interessati prima della loro entrata in servizio", e nel senso che offre un' indicazione delle ipotesi in cui tale condizione è soddisfatta, ossia quando "la nomina del dipendente ad un nuovo posto interviene poco tempo dopo la (sua) entrata in servizio nelle Comunità".
42 Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che l' art. 46 non consente di tenere conto della formazione e dell' esperienza professionale specifica maturate dai tre ricorrenti prima della loro entrata in servizio, come si evince dalla loro risposta ad un quesito scritto del Tribunale. E' questa, più precisamente, una conseguenza del fatto che il loro passaggio ad una categoria superiore è intervenuto poco tempo dopo la loro entrata in servizio presso le Comunità.
43 Da quanto sopra emerge che devono essere inquadrati in base all' art. 46 tutti i dipendenti per i quali l' applicazione di questa disposizione consenta di tener conto in qualunque modo della formazione e dell' esperienza professionale specifica acquisite dagli interessati prima della loro entrata in servizio, anche se in misura minore rispetto a quanto sarebbe potuto risultare applicando l' art. 32 (v. sentenza Michel/Commissione, citata, punto 24 della motivazione), mentre devono essere inquadrati in base all' art. 32 tutti i dipendenti per i quali l' applicazione dell' art. 46 non consenta di tenere conto della loro precedente esperienza.
44 Questa soluzione trova parimenti conferma nella ratio degli artt. 32 e 46 dello Statuto, così come è stata definita dalla Corte in tutte le sentenze dianzi citate. Infatti, per i dipendenti rispetto ai quali l' art. 46 consente di tenere conto dell' esperienza acquisita prima della loro entrata in servizio, dato il livello elevato che essi hanno raggiunto nella loro categoria, nel grado o nello scatto, il passaggio ad una categoria superiore rientra nell' evoluzione normale della loro carriera. Al contrario, per gli altri dipendenti, il passaggio alla categoria superiore non rientra nella continuità dell' evoluzione della loro carriera, ma deve semmai equipararsi all' inizio di una nuova carriera, ciò che giustifica, quindi, l' applicazione dell' art. 32.
45 Orbene, il Tribunale constata che la Commissione, per rifiutare ai ricorrenti l' applicazione nei loro confronti dei criteri stabiliti dall' art. 32 dello Statuto, si avvale di una prassi amministrativa costante che si basa sull' interpretazione dell' espressione "poco tempo dopo" figurante nella giurisprudenza sopra richiamata della Corte. In base a questa prassi, l' espressione "poco tempo dopo" dovrebbe concretamente intendersi "come il periodo di tempo che non superi la durata di due anni al massimo dall' entrata in servizio" al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di concorso che ha determinato il passaggio nella categoria superiore (v. controricorso, punto 12).
46 Ne consegue che questa prassi, oltre a far dipendere la scelta della norma applicabile ai fini dell' attribuzione dello scatto iniziale ai dipendenti da un elemento arbitrario, come il periodo di tempo che intercorre tra l' entrata in servizio di un dipendente e la pubblicazione di un bando di concorso che permette il passaggio ad una categoria superiore, non tiene neppure conto della portata degli artt. 32 e 46 dello Statuto quale è stata loro attribuita dalla Corte, da ultimo, nella sentenza Lucas/Commissione, citata, in quanto impedisce di applicare l' art. 32 nei casi in cui l' art. 46 non consente in alcun modo di riconoscere l' abbuono di anzianità di scatto, accordato all' entrata in servizio a norma dell' art. 32, al fine di tener conto della formazione e dell' esperienza professionale acquisite prima dell' entrata in servizio.
47 In secondo luogo, questa limitazione è del resto contraria al principio della parità di trattamento, poiché si risolve nel determinare l' inquadramento nello scatto dei candidati di uno stesso concorso generale sulla base di criteri differenti: da un lato, i dipendenti che, come i ricorrenti, erano già stati nominati tali da più di due anni al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando relativo al concorso generale a cui hanno partecipato, per i quali l' applicazione dell' art. 46 non può in alcun modo tener conto, nel passaggio alla categoria superiore, della loro precedente esperienza e che vengono nondimeno inquadrati in base all' art. 46, e, dall' altro lato, i dipendenti che, alla stessa data, erano stati nominati tali da meno di due anni e che sono inquadrati in base all' art. 32. E' pur vero che siffatto criterio distintivo ha valore obiettivo, tuttavia si deve constatare che tale distinzione non è necessaria per raggiungere il fine che, a giudizio della Commissione, essa persegue, ossia di evitare che l' esperienza maturata dal dipendente prima della sua entrata in servizio presso le Comunità venga presa in considerazione due volte. Infatti, l' applicazione dell' art. 46 alla prima categoria di dipendenti non consente in nessun modo di tener conto dell' esperienza precedente la loro entrata in servizio per il seguito della loro carriera. Gli stessi si trovano dunque, da questo punto di vista, in una situazione identica a quella dei dipendenti che appartengono alla seconda categoria. Ne consegue che essi devono essere trattati allo stesso modo degli altri e che la distinzione in questione non solo non è necessaria per evitare di prendere in considerazione due volte la loro esperienza ai fini dell' attribuzione dello scatto iniziale, ma li priva altresì della possibilita che di tale esperienza sia tenuto conto per il resto della loro carriera.
48 D' altronde, non si può giustificare questa disparità di trattamento richiamando i vantaggi rappresentati dall' esonero dai limiti di età e dal periodo di prova di cui fruiscono i candidati di un concorso generale che sono già dipendenti. Infatti, anzitutto, tali vantaggi non sono commensurabili agli inconvenienti derivanti dalla disparità di trattamento che gli stessi subiscono; inoltre, essi sono obiettivamente giustificati dal già consolidato rapporto di servizio tra questi dipendenti e le Comunità; infine, essi non sono in nessun caso di natura tale da giustificare la differenza di trattamento tra i dipendenti in servizio da meno di due anni e quelli in servizio da oltre due anni al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di concorso che ha permesso il passaggio alla categoria superiore, come appunto i ricorrenti.
49 Di conseguenza, l' inquadramento di tutti i candidati, "interni" ed "esterni", vincitori di un concorso generale, sulla base dei criteri previsti all' art. 32, con riserva di salvaguardare, attraverso l' applicazione dell' art. 46, i diritti acquisiti dai dipendenti, in tale loro qualità, prima del loro passaggio ad una nuova categoria, consente di soddisfare le esigenze del principio della parità di trattamento, come già affermato dalla Corte nella citata sentenza Samara/Commissione, punto 15 della motivazione.
50 D' altra parte occorre rilevare che tale metodo corrisponde a quello applicato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Corte dei conti delle Comunità europee nei confronti dei loro dipendenti.
51 Da quanto precede risulta che le decisioni impugnate devono essere annullate nella parte in cui determinano l' inquadramento nello scatto dei ricorrenti a norma dell' art. 46, anziché a norma dell' art. 32 dello Statuto.
52 Sarà pertanto compito della Commissione riesaminare la situazione dei ricorrenti applicando loro i criteri stabiliti dall' art. 32 dello Statuto.
Sulle domande di risarcimento danni
53 I ricorrenti pretendono la maggiorazione per interessi al saggio annuo del 10 % delle somme che verranno loro assegnate in seguito alla regolarizzazione della loro situazione economica.
54 La Commissione contesta, in ogni caso, il tasso d' interesse preteso dai ricorrenti, asserendo che la giurisprudenza riconosce solo un tasso pari all' 8% all' anno (sentenza della Corte 17 febbraio 1987, 21/86, Samara/Commissione, Racc. pag. 795).
55 Il Tribunale ritiene che le domande di risarcimento danni sono premature, in quanto esso non può sostituirsi all' amministrazione ai fini dell' applicazione ai tre ricorrenti dei criteri stabiliti dall' art. 32 dello Statuto.
Sulle spese
56 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente ed i ricorrenti ne hanno chiesto la condanna alle spese, le stesse vanno poste a suo carico.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Le decisioni della Commissione 27 febbraio, 22 gennaio e 29 gennaio 1992 sono annullate nella parte in cui determinano l' inquadramento dei ricorrenti nel primo scatto del loro grado a norma dell' art. 46 dello Statuto.
2) I ricorsi sono respinti quanto al resto.
3) La Commissione è condannata alle spese.