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1. Concorrenza ° Intese ° Pregiudizio della concorrenza ° Divieto di rivendere e di esportare
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
2. Concorrenza ° Intese ° Accordi tra imprese ° Pregiudizio per il commercio fra Stati membri ° Criteri ° Pregiudizio irrilevante per il mercato ° Accordo non vietato
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
3. Concorrenza ° Intese ° Pregiudizio della concorrenza ° Criteri di valutazione ° Oggetto anticoncorrenziale ° Constatazione sufficiente
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
4. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Esame delle denunce ° Presa in conto dell' interesse comunitario collegato all' istruzione di una pratica ° Criteri di valutazione
(Trattato CEE, artt. 89, n. 1, e 155)
5. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Audizioni ° Verbale ° Comunicazione alle parti ° Oggetto ° Lingua di redazione
(Regolamento della Commissione n. 99/63, art. 9, n. 4)
6. Concorrenza ° Norme comunitarie ° Infrazioni ° Realizzazione intenzionale ° Nozione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
7. Concorrenza ° Ammende ° Valutazione in funzione del comportamento individuale dell' impresa ° Mancanza di sanzioni nei confronti di un altro operatore economico ° Irrilevanza
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
8. Concorrenza ° Ammende ° Importo ° Determinazione ° Criteri ° Cifra d' affari globale dell' impresa interessata ° Cifra d' affari realizzata con la merce che costituisce oggetto della violazione ° Presa in considerazione rispettiva ° Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
1. Per sua stessa natura la clausola che vieti di esportare costituisce una restrizione della concorrenza, indipendentemente dalla parte che l' ha sollecitata, fornitore o cliente, giacché lo scopo sul quale le parti si sono accordate è il tentativo di isolare una parte del mercato.
2. Perché una decisione, un accordo o una pratica concordata possano pregiudicare il commercio fra Stati membri ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, è necessario che, in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto e di fatto, appaia sufficientemente probabile che essi sono atti ad esercitare un' influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi fra Stati membri, in modo da far temere che possano ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra Stati membri. Occorre inoltre che quest' influenza non sia irrilevante, il che comporta che anche un accordo contenente una protezione territoriale assoluta esula dal divieto di cui all' art. 85 del Trattato quando gli interessati occupano solo una posizione irrilevante sul mercato dei prodotti di cui trattasi.
3. Il fatto che una clausola di un accordo tra imprese, che ha per oggetto di restringere la concorrenza, non sia stata applicata dai contraenti non è sufficiente a sottrarla al divieto di cui all' art. 85, n. 1, del Trattato.
4. L' ampiezza degli obblighi della Commissione nel campo del diritto della concorrenza dev' essere esaminata alla luce dell' art. 89, n. 1, del Trattato, il quale, in tale campo, costituisce la manifestazione specifica del compito generale di sorveglianza affidato alla Commissione dall' art. 155 del Trattato. A tal riguardo occorre ricordare anche che, per valutare se sussiste un interesse comunitario a continuare l' esame di un fascicolo, la Commissione deve tener conto delle circostanze del caso di specie e degli elementi di fatto e di diritto contenuti nella denuncia ad essa presentata.
5. L' art. 9, n. 4, del regolamento n. 99/63, in base al quale le dichiarazioni essenziali di ciascuna persona ascoltata sono riportate in un processo verbale che viene da essa approvato dopo la lettura, impone alla Commissione di inviare alle parti copia del verbale al fine di consentire loro di controllare se le proprie dichiarazioni siano state correttamente registrate, ma non l' obbliga affatto ad assicurare la traduzione delle dichiarazioni fatte dalle altre parti quando, tenuto conto del fatto che i vari intervenienti si sono espressi in lingue diverse, il verbale è esso stesso redatto in diverse lingue.
6. Affinché un' infrazione alle norme sulla concorrenza del Trattato possa essere ritenuta intenzionale, non è necessario che l' impresa abbia avuto coscienza di violare un divieto sancito da queste norme; è sufficiente che sia stata consapevole del fatto che il comportamento incriminato aveva per oggetto di restringere la concorrenza.
7. Un' impresa che abbia col suo comportamento violato l' art. 85, n. 1, del Trattato non può sfuggire a qualsiasi sanzione per il motivo che ad un altro operatore economico non è stata inflitta un' ammenda, quando al giudice comunitario non è stata nemmeno sottoposta la situazione di quest' ultimo.
8. L' importo dell' ammenda inflitta per violazione delle norme sulla concorrenza del Trattato deve essere graduato in funzione delle circostanze della violazione e della gravità dell' infrazione, in quanto la valutazione di quest' ultima deve essere effettuata tenendo conto in particolare della natura delle restrizioni apportate alla concorrenza. Per quanto riguarda la presa in conto del fatturato dell' impresa che ha commesso l' infrazione per la fissazione dell' ammenda, è consentito tener conto sia del fatturato globale dell' impresa, che costituisce un' indicazione, anche se solo approssimativa e imperfetta, delle dimensioni e della potenza economica dell' impresa, sia del fatturato proveniente dalle merci che costituiscono oggetto dell' infrazione, che è tale da dare un' indicazione dell' ampiezza di quest' ultima. Ne consegue che non si deve attribuire ad alcuno di questi due dati un peso eccessivo rispetto ad altri criteri di valutazione e che la determinazione di un' ammenda adeguata non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo.