61992A0060(01)

Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 28 marzo 1996. - Muireann Noonan contro Commissione delle Comunità europee. - Dipendenti - Assunzione - Concorso rivolto alla categoria C - Mancata ammissione al concorso - Candidati provvisti di diploma universitario. - Causa T-60/92.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-00215
pagina IA-00147
pagina II-00443


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Dipendenti ° Concorso ° Concorso per titoli ed esami ° Condizioni per l' ammissione ° Concorso relativo a posti di categoria C ° Esclusione dei candidati titolari di diploma universitario ° Illiceità con riguardo al principio della parità di trattamento e allo scopo della politica in materia di assunzioni

(Statuto del personale, artt. 5, n. 1, e 27, primo comma)

Massima


E' illegittima perché incompatibile con il principio della parità di trattamento, considerato congiuntamente all' art. 27, primo comma, del Trattato, ai sensi del quale le assunzioni devono assicurare all' istituzione la collaborazione di dipendenti dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, la condizione contenuta in un bando di concorso ° e quindi la decisione della commissione giudicatrice su di essa basata ° che impedisce ai candidati titolari di diploma universitario di accedere a un concorso relativo a posti di categoria C.

Irrilevante è, al riguardo, il richiamo all' ampio potere discrezionale di cui l' autorità che ha il potere di nomina dispone nello stabilire le condizioni per l' accesso a un concorso. Infatti, la scelta consentita da tale potere dev' essere sempre conforme alle esigenze connesse ai posti da coprire e, più in generale, all' interesse del servizio. Orbene, non sussiste alcun nesso tra la predetta condizione e tali esigenze o tale interesse.

Del pari irrilevanti al riguardo sono i requisiti stabiliti dall' art. 5, n. 1, dello Statuto e le specificazioni prescritte dall' art. 1, n. 1, dell' allegato III dello Statuto. Infatti, la prima disposizione, che stabilisce il livello minimo di formazione e di esperienza necessario per accedere a ciascuna delle categorie di personale, non prescrive né autorizza l' applicazione di un criterio diretto ad escludere la partecipazione di determinati candidati a un concorso per il solo motivo che il loro livello di formazione supera un determinato massimo, fissato, segnatamente, con riferimento al livello minimo di formazione che vale per una categoria di personale superiore a quella che il concorso riguarda. Dal canto suo, la seconda delle dette disposizioni, che definisce le specificazioni che devono essere contenute nei bandi di concorso, non riguarda i diplomi il cui possesso comporta l' esclusione dal concorso e nulla dice sulla scelta dell' autorità che ha il potere di nomina in merito alla natura precisa dei diplomi che possono essere richiesti per un determinato concorso.

Parti


Nella causa T-60/92,

Muireann Noonan, agente temporaneo della Corte di giustizia delle Comunità europee, con l' avv. James O' Reilly, SC, del foro d' Irlanda, nella fase scritta, e, nella trattazione orale, con l' avv. Onno Brouwer, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor John Forman, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/C/741 di non ammettere la ricorrente al concorso, comunicata all' interessata il 9 giugno 1992,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dal signor A. Saggio, presidente, dalla signora V. Tiili e dal signor R.M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 febbraio 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Fatti e procedimento

1 La signora Noonan, agente temporaneo della Corte di giustizia delle Comunità europee, presentava la propria candidatura al concorso generale COM/C/741, indetto dalla Commissione delle Comunità europee al fine di costituire un elenco di riserva per l' assunzione di dattilografi ° C 5/C 4 ° di lingua inglese [GU 1991, C 333 A, pag. 11 (versione inglese)].

2 Con lettera 9 giugno 1992 (allegato C al ricorso), la signora Noonan veniva informata della decisione della commissione giudicatrice di respingere la sua candidatura, in applicazione del punto II (Condizioni per l' ammissione al concorso), B (Condizioni particolari), 2 (Titoli di studio o diplomi richiesti), del bando di concorso, in quanto essa aveva compiuto un ciclo di studi universitari ed ottenuto un Honours Degree in letteratura francese ed italiana, rilasciato dall' University College di Dublino.

3 Le summenzionate disposizioni del bando di concorso erano così formulate:

"Non sono ammessi alle prove, pena l' esclusione dal concorso e/o ulteriori misure disciplinari previste dallo Statuto:

i) i candidati che siano in possesso di un diploma che dà accesso ai concorsi di livello A o LA (si veda la tabella allegata alla guida);

ii) i candidati che si trovino all' ultimo anno di studi di cui alla lett. i)".

Per quanto concerne i diplomi rilasciati in Irlanda, la tabella succitata, allegata alla "guida per i candidati ad un concorso interistituzionale o a un concorso generale della Commissione" (in prosieguo: la "guida") ° anch' essa pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1991, C 333 A, dove precedeva il bando di concorso controverso °, richiedeva un University Degree per l' ammissione ai concorsi di livello A o LA.

4 Alla luce di quanto sopra, con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 agosto 1992, la signora Noonan ha chiesto l' annullamento della summenzionata decisione della commissione giudicatrice di non ammetterla al concorso. Al riguardo, ella ha eccepito la nullità delle succitate disposizioni del bando di concorso, che hanno motivato il rigetto della sua candidatura.

5 Il 23 dicembre 1992 la Commissione ha sollevato un' eccezione d' irricevibilità fondata sull' assunto che, in un ricorso contro una decisione di una commissione esaminatrice, un dipendente non può avvalersi di motivi attinenti all' asserita illegittimità del bando di concorso, qualora non abbia impugnato in tempo utile le disposizioni di tale bando che egli riteneva lesive della propria situazione.

6 Con sentenza 16 settembre 1993, causa T-60/92, Noonan/Commissione (Racc. pag. II-911), il Tribunale (Quarta sezione) ha respinto l' eccezione e dichiarato ricevibile in toto il ricorso della signora Noonan.

7 Il ricorso contro tale pronuncia, presentato dalla Commissione il 19 novembre 1993, è stato respinto con sentenza della Corte 11 agosto 1995, causa C-448/93 P, Commissione/Noonan (Racc. pag. I-2321).

8 La fase scritta dinanzi al Tribunale ha continuato a seguire il suo corso in pendenza del ricorso dinanzi alla Corte e si è conclusa il 30 settembre 1994. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha iniziato la trattazione orale senza procedere a previe misure istruttorie. Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale sono state sentite all' udienza del 7 febbraio 1996. Al termine dell' udienza, il presidente ha dichiarato chiusa la trattazione orale.

Conclusioni delle parti

9 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

° annullare la decisione della Commissione 9 giugno 1992 che respinge la sua candidatura al concorso generale COM/C/741;

° condannare la convenuta alle spese.

La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

° respingere il ricorso;

° condannare la ricorrente alle spese.

Sul merito

10 A sostegno del suo ricorso e per dimostrare l' illegittimità delle disposizioni del bando di concorso che hanno motivato il rigetto della sua candidatura, la ricorrente deduce cinque motivi, relativi, nell' ordine, alla violazione degli artt. 27, primo comma, e 5, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), alla violazione dell' art. 1, n. 1, dell' allegato III allo Statuto, alla violazione del principio della parità di trattamento nonché alla violazione della libertà di esercizio di un' attività professionale.

11 Il Tribunale ritiene che l' argomentazione attinente ai primi quattro motivi, esposti in appresso nell' ordine seguito dalle parti, vada esaminata in modo unitario.

Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

Sulla violazione dell' art. 27, primo comma, dello Statuto

12 A parere della ricorrente, nonostante l' incontestabile grado di discrezionalità di cui gode l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") nella determinazione delle qualifiche richieste per gli impieghi da assegnare, la regola che esclude la partecipazione dei candidati titolari di diplomi universitari che danno accesso ai concorsi di livello A o LA (e i candidati che sono all' ultimo anno di uno di tali corsi) sarebbe incompatibile con l' art. 27 dello Statuto. Essa infatti non avrebbe alcun rapporto con l' idoneità di tali candidati a svolgere le mansioni corrispondenti alla categoria in esame (v. sentenza del Tribunale 8 novembre 1990, causa T-56/89, Bataille e a./Parlamento, Racc. pag. II-597, punto 48), ossia, nel caso di specie, la categoria C, corrispondente a mansioni esecutive che richiedono cognizioni di livello medio inferiore o un' esperienza professionale di livello equivalente (art. 5, n. 1, quarto comma, dello Statuto). In particolare, la capacità di una persona di eseguire determinati compiti non può essere diminuita in dipendenza del fatto che essa ha acquisito delle qualifiche o un' esperienza ulteriori e indipendenti da quelle richieste per svolgere tali compiti.

13 Nel caso di specie, la ricorrente osserva che, ad ogni modo, il fatto di essere titolare di un diploma universitario non può avere influenza sulla sua idoneità a svolgere le mansioni corrispondenti alla categoria C, giacché ella lavora da tempo come dattilografa presso la Corte di giustizia. Pertanto, la convenuta, tenendo conto di tale diploma all' atto dell' esame della candidatura della ricorrente, avrebbe compiuto una violazione manifesta dell' art. 27 dello Statuto.

14 La Commissione sostiene che, se ammettesse candidati con formazione universitaria ai concorsi di categoria C, ciò produrrebbe molteplici effetti negativi sul buon andamento dei servizi di segreteria (v. infra, punti 16, 17 e 20). Tenuto conto di tali effetti e dell' ampio potere discrezionale del quale dispone nel definire i criteri di assunzione, la Commissione ritiene di poter escludere detta categoria di candidati da questo tipo di concorsi senza violare l' art. 27 dello Statuto. Essa riconosce tuttavia che questa analisi non è necessariamente applicabile ad altre istituzioni che, a causa della loro struttura e dell' alto numero di personale appartenente alla categoria C, possono essere portate a seguire una politica diversa da quella della Commissione.

15 La ricorrente deduce al riguardo, come considerazione generale, che le argomentazioni esposte dalla Commissione, concernenti l' interesse al "buon andamento" della sua amministrazione, non si fondano su nessuna esperienza reale. Peraltro, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia e la Corte dei conti non seguirebbero la politica della Commissione, quale emerge dalle contestate disposizioni del bando di concorso.

16 Come prima argomentazione basata sul buon andamento dell' amministrazione, la Commissione sostiene che l' ammissione di candidati titolari di diplomi universitari, capaci di esprimersi più agevolmente degli altri candidati, ridurrebbe le possibilità di successo di questi ultimi o porterebbe al risultato di eliminarli tutti, mentre essi sarebbero idonei a soddisfare l' insieme delle necessità della Commissione per quanto riguarda le mansioni di cui trattasi. La validità dell' argomentazione non sarebbe comunque messa in discussione dal fatto che in un dato momento possa verificarsi un' offerta eccedentaria di candidati dotati di qualifiche troppo elevate.

17 A parere della ricorrente, né le condizioni d' ammissione al presente concorso né la natura delle prove di selezione consentirebbero di dimostrare l' esistenza del rischio dedotto dalla Commissione.

18 La Commissione ritiene, in secondo luogo, che i dipendenti di cui trattasi, una volta assunti nella categoria C, proprio a motivo della loro formazione universitaria, potrebbero sentirsi presto o tardi frustrati a svolgere stabilmente, ogni giorno, le mansioni corrispondenti a tale categoria e per le quali sono stati assunti. Ciò rischierebbe di avere conseguenze negative sul loro lavoro, su quello dei loro colleghi appartenenti alla categoria C, privi di diplomi universitari, e, in generale, sul clima dell' unità cui sono assegnati. Infatti, uno studio del 1992 (doc. IX/621/92, intitolato: "Il personale di segreteria della Commissione", allegato alla controreplica), dedicato dall' amministrazione della Commissione alla situazione, da allora invariata, del personale di segreteria impiegato nell' istituzione, indicherebbe che le segretarie di ruolo, dotate di un elevato grado di qualificazione grazie a concorsi estremamente selettivi, proverebbero frustrazione quando tale livello non fosse richiesto dalle mansioni attinenti alla loro funzione nell' ambito della missione e della struttura della Commissione (dattilografia e lavori relativamente semplici). Tale frustrazione potrebbe condurre rapidamente alla demotivazione, nel qual caso i dipendenti vorrebbero abbandonare la segreteria classica per ottenere mansioni dotate di maggiore responsabilità e autonomia. La Commissione fa osservare al riguardo che il passaggio alla categoria B, a seguito di concorso interno, riguarda annualmente pochissimi dipendenti. Tutte le difficoltà connesse alla "frustrazione" e alla "demotivazione" del personale della categoria C si aggraverebbero se ai concorsi per tale categoria venissero ammessi candidati in possesso di titoli universitari. La ricorrente non avrebbe precisato in quale altro modo, se non in quello che ella contesta nel caso di specie, si potrebbero efficacemente eliminare i candidati che potrebbero in seguito essere delusi dal loro lavoro.

19 La ricorrente ribatte che non è provato che i dipendenti di categoria C dotati di formazione universitaria siano più inclini alla frustrazione dei loro colleghi privi di tali diplomi. La frustrazione è un sentimento individuale, occorrerebbe quindi valutare la personalità, il carattere e il curriculum vitae di ciascun candidato e, in generale, l' importanza che egli annette ai suoi diplomi nella prospettiva della carriera o in quella delle sue attività e dei suoi ambiti d' interesse extraprofessionali. Bisognerebbe distinguere, al riguardo, tra diplomi destinati ad accrescere la cultura generale dell' interessato e diplomi che rappresentano una qualifica professionale. Peraltro, la scelta di un impiego che si colloca in un contesto internazionale e multilingue può dipendere, secondo la ricorrente, da una preferenza personale rispetto a un impiego nello Stato di origine dell' interessato, anche se corrispondente a una categoria superiore, soprattutto se tale Stato è uno Stato periferico della Comunità. Bisogna tenere conto anche delle diverse situazioni che si verificano negli Stati membri per quanto attiene alla situazione dell' impiego, allo status sociale dei diversi impieghi e al costo del lavoro. L' esame di tutti questi elementi potrebbe effettuarsi nel corso del colloquio previsto dal bando di concorso in questione o di prove supplementari che l' istituzione in questione potrebbe ben prevedere.

20 In terzo luogo, la Commissione stigmatizza gli effetti dell' assunzione di candidati con diplomi universitari sull' evoluzione professionale degli altri dipendenti della categoria C. Per quanto riguarda, da un lato, la possibilità (sempre più ridotta) di superare un concorso interno indetto per il passaggio alla categoria B, i primi avrebbero maggiori possibilità o un vantaggio "indebito" rispetto agli altri colleghi. Infatti, una qualifica come quella derivante da un diploma del genere sarebbe, per la sua natura oggettiva, più facile da valutare dell' esperienza acquisita nel servizio, la cui valutazione comporterebbe necessariamente elementi soggettivi. Orbene, la Commissione assumerebbe dipendenti di categoria C per far loro svolgere le mansioni relative a tale categoria per tutta la loro carriera, e non perché essi inizino tale attività con la prospettiva di ottenere impieghi più corrispondenti alle loro qualifiche. Un vantaggio simile potrebbe peraltro entrare in gioco, per motivi analoghi, all' atto di promozioni nell' ambito della categoria C. La Commissione cercherebbe quindi di fare avanzare in modo equo i dipendenti appartenenti a tale categoria.

21 La ricorrente ritiene che l' asserito vantaggio "indebito" del quale godono secondo la Commissione i dipendenti della categoria C in possesso di un titolo universitario nei concorsi interni per la categoria B può esistere solo se in concorsi del genere la Commissione accorda essa stessa, indebitamente, al possesso di un diploma la prevalenza sull' esperienza acquisita nel servizio. La ricorrente ha aggiunto in udienza che, per quanto attiene alla promozione dei dipendenti della categoria C, compete alla Commissione stabilire criteri equi. L' istituzione convenuta non sarebbe obbligata a preferire sistematicamente le persone provviste di diploma universitario.

Sulla violazione dell' art. 5, n. 1, dello Statuto

22 Secondo la ricorrente, l' istituzione interessata è tenuta a vigilare affinché le condizioni richieste per l' ammissione a un concorso generale presentino un nesso con le mansioni che i vincitori del concorso possono essere chiamati a svolgere. Infatti, il ragionamento che avrebbe portato il Tribunale a interpretare la nozione di esperienza professionale, ai sensi del citato art. 5, n. 1, alla luce delle finalità del concorso di cui trattasi (v., sentenza del Tribunale 22 maggio 1990, causa T-50/89, Sparr/Commissione, Racc. pag. II-207, punto 18), si applicherebbe, mutatis mutandis, alle qualifiche richieste ai candidati (v. sentenza della Corte 6 luglio 1988, causa 181/87, Agazzi Léonard/Commissione, Racc. pag. 3823, punto 27).

23 La Commissione ritiene che l' art. 5 operi una suddivisione del personale in quattro categorie distinte, sistema nel quale la categoria C seguirebbe la A e la B e che prevederebbe requisiti di qualifica specifici per ciascuna di queste categorie. Per i posti della categoria C esisterebbe uno stretto nesso tra le qualifiche richieste ai candidati e l' obbligo loro imposto di svolgere le mansioni di cui trattasi, una volta assunti. La Commissione sarebbe pertanto legittimata e persino obbligata a escludere dai concorsi della categoria C i potenziali candidati che potrebbero proporsi per impieghi della categoria A o del quadro linguistico. La Commissione ha aggiunto in udienza che, per quanto riguarda la categoria C, l' art. 5, che figura tra le "disposizioni generali" dello Statuto, non prevede solo dei requisiti minimi di formazione, ma esclude che i titolari di diplomi universitari possano partecipare ai concorsi di questa categoria. Esso rispecchierebbe quindi la necessità per la Commissione di disporre di una struttura di personale ben definita.

Sulla violazione dell' art. 1, n. 1, dell' allegato III allo Statuto

24 La ricorrente deduce dal citato art. 1, n. 1, che la validità di eventuali condizioni di ammissione a un concorso va valutata alla luce di tale norma e delle regole dello Statuto (sentenza Bataille e a./Parlamento, citata, punti 45 e 46). Per quanto riguarda l' art. 1, n. 1, ella ritiene che questo non contenga indicazioni che consentano di escludere dal concorso i candidati in possesso di diplomi privi di nesso con lo svolgimento delle mansioni del posto da coprire. In particolare, la lett. d) di tale disposizione indicherebbe solo i diplomi richiesti per tale impiego. Dal canto loro, nemmeno le norme dello Statuto consentirebbero una simile esclusione. Poiché la condizione contestata non rientrerebbe nella discrezionalità concessa dall' art. 1 dell' allegato III, l' unica posseduta dalla convenuta, non possono accogliersi le sue obiezioni sull' idoneità dei candidati colpiti da tale condizione, benché in possesso dei requisiti di cui alla lett. d) di tale disposizione (sentenza Bataille e a./Parlamento, citata, punti 59 e 60).

25 La Commissione ritiene che la lett. d) della citata disposizione, interpretata alla luce dell' art. 5 dello Statuto e della necessità per ogni istituzione di disporre di personale incaricato di svolgere al meglio le mansioni della categoria C, stabilisca un preciso nesso tra i diplomi e gli altri titoli o il grado di esperienza richiesto e il posto da coprire. Il profilo permanente di tale impiego determinerebbe ad un tempo i diplomi o l' esperienza professionale richiesti e i diplomi (o l' esperienza) che comportano il rigetto della candidatura.

Sulla violazione del principio della parità di trattamento

26 A parere della ricorrente, il principio della parità di trattamento, la cui importanza fondamentale nel diritto del pubblico impiego europeo sarebbe evidenziata dall' art. 5, n. 3, dello Statuto, vieta di trattare in modo diverso situazioni comparabili, senza che questo diverso trattamento sia giustificato da differenze obiettive di un certo rilievo (v. sentenze della Corte 13 luglio 1962, cause riunite 17/61 e 20/61, Kloeckner-Werke e Hoesch/Alta Autorità, Racc. pag. 595, in particolare, pag. 631, e 12 marzo 1987, causa 215/85, Raiffeisen, Racc. pag. 1279, punto 23). Secondo la ricorrente, per accertare l' esistenza di tali differenze occorre tener conto degli scopi che l' istituzione può legittimamente perseguire nell' ambito di cui trattasi (v. sentenza della Corte 15 gennaio 1985, causa 250/83, Finsider/Commissione, Racc. pag. 131, punto 8).

27 Alla luce di tali criteri, la ricorrente ritiene la condizione contestata incompatibile con il principio della parità di trattamento. I candidati colpiti da tale condizione si troverebbero nella stessa situazione di tutti gli altri in possesso dei requisiti che possono essere loro imposti a norma dell' art. 1, n. 1, dell' allegato III dello Statuto, salvo il fatto che possiedono un diploma universitario. La differenza del loro trattamento rispetto a quello riservato a questi altri candidati, compresi quelli che hanno frequentato un' università senza conseguire un diploma, non sarebbe quindi giustificata dall' esistenza di differenze obiettive. Il possesso di un titolo universitario non avrebbe infatti alcun rapporto con la capacità di svolgere le mansioni loro spettanti come dipendenti di categoria C.

28 A detta della ricorrente, la condizione contestata comporta anche altri effetti discriminatori. Da un lato, essa compirebbe una distinzione arbitraria tra le persone titolari di un diploma universitario già al momento del deposito della candidatura e quelle che lo conseguissero dopo essere state iscritte nell' elenco di riserva o immesse in ruolo. Dall' altro, essa arrecherebbe uno svantaggio ai candidati residenti negli Stati periferici della Comunità rispetto a quelli che risiedono in un paese più centrale, poiché il conseguimento di un titolo universitario può essere per i primi, secondo la ricorrente, uno dei pochi modi utili per acquisire la competenza linguistica richiesta.

29 A parere della Commissione, la condizione contestata non viola il principio di parità di trattamento. Per quanto riguarda il confronto tra la situazione della ricorrente e quella dei candidati privi di diplomi universitari, essa sostiene che il conseguimento di un tale diploma renderebbe la candidatura in questione incompatibile con la natura delle mansioni da svolgere, talché l' assunzione di candidati trovantisi in tale situazione avrebbe ripercussioni negative sul buon funzionamento dei servizi della Commissione. Conseguentemente, e salvo casi particolari (come il conseguimento di un diploma dopo l' iscrizione nell' elenco di riserva), occorrerebbe salvaguardare il principio secondo il quale i candidati che hanno avuto una formazione universitaria completa non possono essere assunti per svolgere mansioni esecutive per tutta la loro carriera.

30 Per quanto riguarda gli svantaggi che, a detta della ricorrente, sopporterebbero i candidati provenienti da Stati membri periferici della Comunità, la Commissione afferma di non possedere alcun elemento comprovante la tesi della ricorrente, che non sarebbe peraltro accompagnata da alcuna prova.

Giudizio del Tribunale

31 Il Tribunale rileva che l' argomentazione esposta della ricorrente a sostegno dei suoi quattro motivi di ricorso sopra riassunti si fonda essenzialmente su un' unica censura. La ricorrente ritiene infatti che la Commissione avrebbe dovuto trattare i titolari di diploma universitario allo stesso modo di quelli che si trovavano nella loro stessa situazione, tranne che per il possesso del diploma. Per la sua stessa natura, tale censura mette in dubbio la compatibilità della condizione contestata, contenuta nel bando di concorso, con il principio della parità di trattamento, espressamente invocato nell' ambito del quarto motivo del ricorso. E' pertanto opportuno valutare l' insieme degli argomenti relativi a tale censura alla luce del detto principio, il cui rispetto costituisce un elemento fondamentale della legalità delle varie fasi di un concorso (v. sentenza del Tribunale 16 ottobre 1990, causa T-132/89, Gallone/Consiglio, Racc. pag. II-549, punto 35).

32 Tale principio vieta in particolare che a due categorie di persone, le cui situazioni di fatto e di diritto non presentino alcuna differenza essenziale, sia riservato un diverso trattamento (v. sentenza del Tribunale 7 febbraio 1991, cause riunite T-18/89 e T-24/89, Tagaras/Corte di giustizia, Racc. pag. II-53, punto 68). Dato che la Commissione ha riservato ai candidati titolari di un diploma universitario un trattamento diverso da quello accordato ai candidati privi di un tale diploma, occorre verificare se esistano differenze essenziali tra le situazioni di fatto e di diritto di queste due categorie.

33 Ai fini di tale confronto, occorre tenere conto del principio generale sancito all' art. 27, primo comma, su cui si fonda il primo motivo dedotto a sostegno del ricorso e secondo il quale le assunzioni devono tendere ad assicurare all' istituzione la collaborazione di dipendenti dotati delle più elevate qualità di competenza, rendimento e integrità. Alla luce di questo principio, la Commissione crede, per diversi motivi, di potere tracciare una distinzione tra le due categorie suddette.

34 Prima di esaminare partitamente queste ragioni, il Tribunale rileva, in limine, che, sul piano tecnico, nulla permette di inferire che il possesso di un titolo universitario impedisca ai candidati di cui trattasi di svolgere le mansioni dei posti da coprire o abbia effetti negativi sulla qualità delle prestazioni o sul rendimento dagli interessati. Sotto questo aspetto, i criteri di cui al citato art. 27 non consentono quindi di eliminarli, dal concorso.

35 Per quanto riguarda in dettaglio le motivazioni addotte dalla Commissione, esse attengono, da un canto, agli interessi professionali dei candidati privi di titoli universitari, ossia alle loro possibilità di superare il concorso in questione (v. supra, punto 16) e, una volta assunti, di essere promossi o di superare un concorso interno che consenta di passare dalla categoria C alla categoria B (v. supra, punto 20). D' altro canto, la Commissione sostiene di voler evitare le conseguenze negative di un' eventuale frustrazione dei titolari di diploma, di fronte alla realtà delle mansioni quotidiane che svolgeranno dopo l' assunzione, sulla loro attività e sulle condizioni di lavoro dei loro colleghi (v. supra, punto 18). Occorre esaminare queste tre motivazioni nell' ordine appena delineato.

36 La Commissione sostiene che, se non escludesse i candidati titolari di diploma universitario, gli altri rischierebbero di superare il concorso in numero minore o anche di essere eliminati tutti. Tale argomento non può essere accolto, giacché esso non mette affatto in dubbio la possibilità che i candidati della prima delle due categorie svolgano le future mansioni dei vincitori di concorso allo stesso modo degli altri candidati e soddisfino il criterio stabilito all' art. 27, primo comma, dello Statuto.

37 La Commissione, per dimostrare che i titolari di diploma universitario posseggono un vantaggio in sede di promozioni nell' ambito della categoria C e di concorsi interni per la categoria B, spiega che sarebbe più facile valutare la qualifica connessa a un tale diploma, a causa della sua natura oggettiva, che l' esperienza acquisita nel servizio, la cui valutazione implicherebbe necessariamente elementi soggettivi. Nemmeno questo argomento può essere accolto. Da un lato, in ogni procedura di promozione o di concorso interno, l' APN è tenuta a stabilire criteri di selezione in conformità dell' interesse del servizio (v., per le promozioni, la sentenza della Corte 5 febbraio 1987, causa 306/85, Huybrechts/Commissione, Racc. pag. 629, punto 10, e, per i concorsi interni, la citata sentenza Agazzi Léonard/Commissione, punti 27, 32 e 33). Pertanto, come la Commissione non può escludere da un concorso per assunzioni i candidati di cui alla condizione contestata perché avrebbero migliori possibilità degli altri candidati di superarlo (v. punto precedente), così essa non può compiere una tale esclusione perché le loro prospettive di evoluzione professionale nei suoi servizi sarebbero più favorevoli di quelle di quegli altri candidati. D' altro lato, la Commissione non ha apportato elementi che permettano di dimostrare che l' interesse del servizio, nelle promozioni e nei concorsi interni di cui trattasi, impone di adottare un criterio basato sul possesso di titoli universitari. Al contrario, il Tribunale constata che, per quanto riguarda le promozioni, si deve tener conto di altri fattori di valutazione nello scrutinio per merito comparativo dei candidati promuovibili e, in particolare, del livello generale dei servizi da essi resi nello svolgimento di loro compiti (v. sentenza della Corte 17 marzo 1983, causa 280/81, Hoffmann/Commissione, Racc. pag. 889, punti 9 e 10)

38 La Commissione ritiene peraltro che, a causa della differenza esistente tra il livello della loro formazione e la natura delle loro mansioni quotidiane di dipendenti della Commissione di categoria C, i titolari di diploma universitario, una volta assunti, potrebbero sentirsi, presto o tardi, frustrati e ciò rischierebbe di avere conseguenze negative sulla loro attività e sulle condizioni di lavoro dei loro colleghi.

39 Il Tribunale rileva che tale argomento tende a mettere in dubbio la capacità dei candidati di cui alla condizione contestata di offrire prestazioni equivalenti a quelle delle persone della stessa categoria ma prive di diploma universitario, sia dal punto di vista del rendimento o della qualità del lavoro individuali sia da quello dell' interazione con l' ambiente di lavoro. Poiché però il possesso di un diploma del genere non impedisce, in linea di principio, all' interessato di svolgere le mansioni tipiche della categoria C, allo stesso modo di qualsiasi altro dipendente della categoria (v. supra, punto 34), spetta alla Commissione dimostrare la fondatezza della sua tesi. Tale dimostrazione deve fondarsi su elementi verificabili, che consentano di appurare non solo che il rischio che la Commissione asserisce di voler evitare è un rischio reale e di rilievo incontestabile per l' interesse del servizio, ma anche che esso è connesso specificamente con l' assunzione nella categoria C di candidati provvisti di diplomi universitari. Al riguardo, va rilevato che, nell' ambito della procedura di assunzione, la fase del concorso, che costituisce il primo momento, ha una funzione diversa dal periodo di prova. Mentre i concorsi per assunzioni sono concepiti in modo da consentire la selezione dei candidati secondo criteri generali e previsionali, il periodo di prova ha la funzione di permettere all' amministrazione di giudicare più concretamente l' idoneità del candidato a determinate mansioni, la disposizione d' animo con la quale egli svolge i suoi compiti e il suo rendimento (sentenza della Corte 17 novembre 1983, causa 290/82, Tréfois/Corte di giustizia, Racc. pag. 3751, punto 24; sentenza del Tribunale 1º aprile 1992, causa T-26/91, Kupka-Floridi/Comitato economico e sociale, Racc. pag. II-1615, punto 43)

40 Il Tribunale ritiene che gli elementi forniti dalla Commissione per giustificare la condizione di ammissione contestata non rispondono ai requisiti appena esposti.

41 In particolare, la convenuta non ha potuto formarsi alcuna esperienza specifica nella materia. In udienza, il suo rappresentante ha anzi dichiarato che la Commissione, a sua conoscenza, non ha mai ammesso i titolari di diplomi universitari a concorsi della categoria C. Peraltro, lo studio realizzato dai servizi della convenuta e che questa ha prodotto in allegato alla controreplica (v. supra, punto 18) non indica, tra i problemi rilevati nel settore di cui trattasi, eventuali esperienze specifiche relative all' assunzione nella categoria C di persone in possesso di tale livello di formazione. La Commissione non ha nemmeno addotto esperienze pertinenti da parte di altre istituzioni comunitarie né spiegato perché in concreto talune delle istituzioni non hanno creduto necessario seguire la sua politica. Il semplice fatto che i loro compiti e la loro struttura amministrativa possano essere diversi dalla sua o che esse impieghino solo un numero relativamente ridotto di dipendenti della categoria C non può costituire una spiegazione sufficiente al riguardo.

42 Gli elementi agli atti non consentono nemmeno di dimostrare che la Commissione potesse legittimamente prevedere gli effetti dell' assunzione nella categoria C di titolari di diplomi universitari. E' vero che lo studio summenzionato ravvisa un problema di frustrazione collegato al divario tra il livello delle qualifiche delle segretarie di ruolo, grazie alla selettività del concorso che ha preceduto la loro assunzione, e la realtà delle loro mansioni, che corrispondono ai compiti e alla struttura amministrativa della Commissione. Tuttavia, da un lato, lo studio non contiene alcuna analisi degli effetti concreti che tale situazione avrebbe sulle prestazioni ampiamente intese dei dipendenti interessati. Dall' altro, anche se non è escluso che in un caso particolare il possesso di un diploma universitario possa, per ragioni analoghe a quelle indicate nel detto studio, avere conseguenze negative sulla disposizione d' animo con la quale il titolare del diploma svolge i suoi compiti, sul suo rendimento nel servizio o sulle condizioni di lavoro dei suoi colleghi, tale eventualità dipende tuttavia da numerosi altri fattori oggettivi (quali il tipo di diploma) o soggettivi (segnatamente l' importanza che l' interessato annette al diploma per la sua carriera professionale). La Commissione non poteva quindi formulare una previsione sufficientemente affidabile e precisa, atta a corroborare la propria tesi e a giustificare quindi l' applicazione di un criterio generale e previsionale ai sensi della citata giurisprudenza.

43 Infine, l' incompatibilità della condizione contestata con il criterio sancito all' art. 27, primo comma, dello Statuto non viene meno per il fatto, messo in evidenza dalla Commissione, che l' APN dispone di un ampio potere discrezionale per stabilire le condizioni di un concorso. La scelta dettata da tale potere deve infatti essere sempre operata in funzione delle esigenze connesse ai posti da coprire e, più in generale, dell' interesse del servizio (v. sentenza Gallone/Consiglio, citata, punto 27). Nel caso di specie, la Commissione non ha però dimostrato l' esistenza di alcun nesso tra la condizione contestata e tali esigenze e interessi.

44 Da quanto precede discende che la condizione contestata, contenuta nel bando di concorso, e, quindi, la stessa decisione impugnata sono illegittime perché incompatibili con il principio della parità di trattamento in combinato con l' art. 27 dello Statuto.

45 Questa dichiarazione di illegittimità non è inficiata dall' art. 5, n. 1, dello Statuto né dall' art. 1, n. 1, dell' allegato III allo Statuto.

46 Per quanto riguarda il citato art. 5, n. 1, il Tribunale rileva che le condizioni di formazione e di esperienza da esso previste per ciascuna categoria del personale indicano il livello minimo dei dipendenti della categoria di cui trattasi, a seconda delle mansioni corrispondenti agli impieghi, ma, fermo restando questo, non riguardano le condizioni di assunzione, che sono disciplinate, infatti, dagli artt. 27-34 dello Statuto (v. sentenze della Corte 5 aprile 1979, causa 117/78, Orlandi/Commissione, Racc. pag. 1613, punti 15 e 16, e 28 aprile 1983, causa 143/82, Lipman/Commissione, Racc. pag. 1301, punto 7, e le sentenze del Tribunale 7 febbraio 1991, causa T-2/90, Ferreira de Freitas/Commissione, Racc. pag. II-103, punto 54, e 3 marzo 1994, causa T-82/92, Cortes Jimenez e a./Commissione, Racc. PI pag. II-237, punto 20). Ne discende che, al contrario di quanto sostiene la Commissione, il citato art. 5, n. 1, non obbliga né autorizza ad applicare un criterio diretto a escludere la partecipazione di determinati candidati a un concorso per il solo motivo che il loro livello di formazione supera un massimo determinato, stabilito, per esempio, con riferimento al livello minimo applicato a una categoria superiore a quella cui è diretto il concorso.

47 Le stesse considerazioni valgono per l' art. 1, n. 1, dell' allegato III allo Statuto, inclusa la sua lett. d), dalla quale la Commissione ritiene di poter dedurre conclusioni analoghe a quelle che essa fa discendere dal citato art. 5, n. 1. E' giocoforza rilevare, da un lato, che, a differenza di questa disposizione, la condizione contestata non riguarda i diplomi "richiesti per i posti da coprire", ma i diplomi che, se posseduti, comportano l' esclusione dal concorso. Va rilevato, d' altro lato, che, se questa disposizione stabilisce una delle rubriche che ogni bando di concorso deve contenere, essa però nulla dice sulla scelta dell' APN per quanto attiene al suo contenuto preciso in un dato concorso (v. sentenza Lipman/Commissione, citata, punto 7). L' argomento suindicato della Commissione va quindi respinto.

48 Tenuto conto di tutto quanto sopra, occorre annullare la decisione impugnata per violazione del principio della parità di trattamento, combinato con l' art. 27 dello Statuto, e non occorre esaminare i motivi che la ricorrente fonda sulla violazione di altre norme o principi, segnatamente sulla libertà di esercizio di un' attività professionale.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

49 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è fatta domanda. La Commissione è rimasta soccombente e, tenuto conto delle conclusioni della ricorrente, va condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) E' annullata la decisione con la quale la commissione esaminatrice del concorso generale COM/C/741 ha rifiutato di ammettere la ricorrente alle prove del concorso.

2) La Commissione è condannata alle spese.