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1. Ricorso di annullamento ° Atti impugnabili ° Decisione che ingiunge la trasmissione di informazioni ai sensi dell' art. 11, n. 5, del regolamento n. 17 ° Interesse ad agire ° Circostanza di essersi conformati alla decisione impugnata ° Irrilevanza
(Trattato CE, art. 173, quarto comma; regolamento del Consiglio n. 17, art. 11, n. 5)
2. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Decisione che ingiunge la trasmissione di informazioni ai sensi dell' art. 11, n. 5, del regolamento n. 17
(Trattato CE, art. 190; regolamento del Consiglio n. 17, art. 11, n. 5)
3. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Richiesta di informazioni ° Poteri della Commissione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 11, n. 5)
1. Solamente laddove la Commissione proceda, nell' ambito di un procedimento ai sensi della normativa sulla concorrenza, ad una richiesta di informazioni per mezzo di decisione può risultare pregiudicata la situazione giuridica dell' impresa interessata. Infatti, a fronte di una decisione del genere, l' impresa incorre nel rischio di sanzioni più elevate rispetto all' ipotesi in cui le sia stata rivolta la richiesta di informazioni semplice. Pertanto, essa non può essere privata, ancorché sia disposta a dar corso alle richieste formulatele, del legittimo interesse a evitare che la Commissione passi prematuramente, in mancanza dei requisiti previsti dall' art. 11, n. 5, del regolamento n. 17, alla fase della decisione.
Tale interesse ad agire non viene meno anche qualora la decisione sia stata già eseguita dal destinatario al momento della proposizione del ricorso di annullamento, non avendo quest' ultimo effetti sospensivi. Inoltre, l' annullamento di una siffatta decisione può produrre di per sé conseguenze giuridiche, soprattutto laddove venga ingiunto alla Commissione di disporre tutti i provvedimenti connessi con l' esecuzione della sentenza e di astenersi dal reiterare tale condotta.
2. L' obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire alla Corte di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione e di fornire all' interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell' atto in questione e dal contesto nel quale l' atto è stato emanato.
Laddove si tratti di una decisione che ingiunga la trasmissione di informazioni, che sia stata emanata, a seguito di uno scambio di corrispondenza tra la Commissione e l' impresa interessata, ai sensi dell' art. 11, n. 5, del regolamento n. 17, e che riprenda esattamente la stessa richiesta di informazioni già oggetto di tale corrispondenza, non può sostenersi che la decisione potesse risultare sorprendente e che, conseguentemente, necessitasse una motivazione particolarmente circostanziata.
3. L' art. 11 del regolamento n. 17 prevede, per l' esercizio del potere attribuito alla Commissione di richiedere a un' impresa o a un' associazione di imprese le informazioni che essa reputi necessarie, una procedura in due fasi, di cui la seconda, comportante l' adozione da parte della Commissione di una decisione che precisa le informazioni richieste, può essere iniziata solo ove la prima fase, caratterizzata dall' invio di una richiesta di informazioni, sia rimasta senza esito.
Per quanto attiene alla questione relativa all' individuazione delle circostanze in presenza delle quali la Commissione possa ritenere che la prima fase si sia conclusa senza esito, va rilevato che il regolamento n. 17 ha dotato la Commissione di ampi poteri di indagine e ha imposto ai singoli l' obbligo di collaborare attivamente alle investigazioni. In considerazione di tale obbligo di collaborazione attiva, una reazione passiva può da sola giustificare l' emanazione di una decisione formale ai sensi dell' art. 11, n. 5, del regolamento n. 17, non essendo necessaria la sussistenza di un atteggiamento manifestamente ostruzionistico da parte dell' impresa interessata.