61992A0027

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 15 LUGLIO 1993. - MARIA CAMERA-LAMPITELLI E ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - IRRICEVIBILITA - ATTO LESIVO - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO. - CAUSA T-27/92.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00873


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Dipendenti ° Ricorso ° Ricorso per risarcimento danni non preceduto da un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto ° Irricevibilità

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

2. Dipendenti ° Ricorso ° Sentenza d' annullamento ° Effetti ° Annullamento di una decisione di una commissione giudicatrice di concorso ° Obblighi dell' amministrazione ° Modifica della composizione della commissione giudicatrice ° Liceità ° Presupposti

(Trattato CEE, art. 176; Statuto del personale, allegato III)

3. Dipendenti ° Concorso ° Concorso per titoli ed esami ° Diniego d' iscrizione nell' elenco degli idonei ° Decisione recante pregiudizio ° Obbligo di motivazione ° Portata

(Statuto del personale, art. 25, secondo comma; allegato III, art. 5)

4. Dipendenti ° Ricorso ° Interesse ad agire ° Ricorso d' annullamento di una decisione di una commissione giudicatrice di concorso ° Motivo relativo ad una mancanza di motivazione ° Decisione non suscettibile di essere modificata ° Motivo irrilevante

(Statuto del personale, art. 91)

Massima


1. In mancanza di un atto recante pregiudizio, il procedimento precontenzioso, che mira a consentire e a favorire il componimento amichevole della lite fra il dipendente e l' amministrazione si articola, in via di principio, in due fasi. A norma dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, il dipendente può adire l' autorità che ha il potere di nomina con una domanda che l' invita ad adottare una decisione nei suoi confronti. In caso di risposta negativa o di silenzio-rigetto, l' interessato può presentare un reclamo che contesta la decisione esplicita o implicita di rigetto della sua domanda, secondo le modalità contemplate dall' art. 90, n. 2, dello Statuto, onde indurre l' amministrazione a riesaminare la sua decisione alla luce delle obiezioni formulate nel reclamo.

Per quanto attiene alla riceviblità di un' azione per risarcimento danni, solo qualora sussista un nesso diretto fra un ricorso d' annullamento e detta azione quest' ultima è ricevibile in quanto azione accessoria al ricorso d' annullamento, senza dover essere necessariamente preceduta tanto da una domanda che inviti l' autorità che ha il potere di nomina a risarcire il danno assertivamente subito quanto da un reclamo che contesti la fondatezza del rigetto esplicito o implicito della domanda. Per contro, quando il danno asserito non risulti da un atto di cui si chiede l' annullamento, ma da vari errori ed omissioni che si ritiene siano stati commessi dall' amministrazione, il procedimento precontenzioso deve imperativamente iniziare con una domanda che inviti l' autorità che ha il potere di nomina a risarcire detto danno e proseguire, se del caso, con un reclamo diretto contro la decisione di rigetto della domanda.

2. In caso d' annullamento da parte del giudice comunitario di un atto di un' istituzione, spetta a quest' ultima, in forza dell' art. 176 del Trattato, adottare i provvedimenti adeguati necessari per l' esecuzione della sentenza. Qualora una decisione di una commissione giudicatrice di concorso sia stata annullata per mancanza di motivazione e irregolarità di procedura, l' esecuzione della sentenza comporta il ripristino della situazione come essa era prima che sopraggiungessero le circostanze censurate dal giudice. Tuttavia l' amministrazione, qualora si trovi, per motivi indipendenti dalla sua volontà, nell' impossibilità di ricostituire la commissione giudicatrice come essa era inizialmente composta, può, al solo fine di garantire la continuità dell' impiego pubblico comunitario, procedere alla sostituzione di alcuni membri pur mantenendo, nel far ciò, una situazione quanto più vicina possibile alla situazione iniziale.

3. L' obbligo di motivazione di ogni singola decisione adottata a norma dello Statuto mira a fornire all' interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia fondata e, inoltre, a consentire il sindacato giurisdizionale. Per quanto riguarda la motivazione della decisione di una commissione giudicatrice di non iscrivere un candidato nell' elenco degli idonei, la commissione giudicatrice ha il diritto, in alcuni casi e in una prima fase, a non comunicare all' interessato i risultati dettagliati ottenuti all' esame, purché questi sia informato del fatto che detti risultati non sono sufficienti e gli saranno comunicati su sua domanda. Qualora sia stato dato seguito a detta domanda si deve infatti considerare che l' interessato è stato in grado di valutare, alla luce della motivazione della decisione della commissione giudicatrice, l' opportunità di proporre un ricorso giurisdizionale.

4. Il candidato che non abbia superato le prove di un concorso non ha interesse legittimo all' annullamento, per mancanza di motivazione, della decisione con la quale la commissione giudicatrice si è rifiutata di dichiararlo vincitore del concorso. I risultati delle prove non possono infatti essere modificati a seguito dell' annullamento della decisione della commissione giudicatrice, la quale potrebbe quindi soltanto essere confermata.

Parti


Nella causa T-27/92,

Maria Camera-Lampitelli, Claudia Castelletti, Yvonne Demory-Thyssens, Baerbel Keller, Gudrun Kreibich, Gerda Lambertz, Madeleine Lutz, Lucia Passera, Marie Seube, Antonietta Thielemans, Helga Kottowski, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, rappresentate dagli avv.ti Marcel Slusny e Olivier-Marie Slusny, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata del signor Sean van Raepenbusch e dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda diretta all' annullamento delle decisioni con cui la commissione giudicatrice del concorso COM2/82 non ha dichiarato le ricorrenti vincitrici di detto concorso e, inoltre, la domanda di condanna della Commissione al risarcimento dei danni,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai signori J. Biancarelli, presidente, B. Vesterdorf e R. García-Valdecasas, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 maggio 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Gli antefatti del ricorso

1 Le ricorrenti appartengono ad un gruppo di dipendenti di ruolo e di agenti della Commissione i quali, nel dicembre 1984, hanno proposto alcuni ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia diretti all' annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice del concorso interno COM2/82 in base alle quali esse non erano state ammesse alle prove dello stesso concorso. Il concorso era stato bandito al fine di costituire un elenco di riserva di assistenti aggiunti, di assistenti di segretariato aggiunti e di assistenti tecnici aggiunti, la cui carriera riguardava i gradi 5 e 4 della categoria B.

2 Con due sentenze 11 marzo 1986, causa 293/84, Sorani e a./Commissione (Racc. pag. 967) e causa 294/84, Adams e a./Commissione (Racc. pag. 977), la Corte annullava le suddette decisioni in quanto le ricorrenti non avevano avuto la possibilità di pronunciarsi sui giudizi espressi nei loro confronti presso la commissione giudicatrice dai loro superiori gerarchici. In seguito a queste sentenze, la commissione giudicatrice convocava i candidati interessati per il mese di giugno 1986, affinché questi potessero rispondere alle stesse domande già rivolte ai loro superiori gerarchici. Con lettera 11 luglio 1986, i candidati venivano informati che erano state confermate le decisioni di non ammetterli alle prove.

3 In seguito ai reclami presentati da alcuni candidati contro dette decisioni 11 luglio 1986, la commissione giudicatrice li convocava una seconda volta per dar loro la possibilità di pronunciarsi sulle risposte date dai loro superiori gerarchici alle domande che la commissione giudicatrice aveva posto loro. Con lettere 12 febbraio 1987, le dipendenti interessate venivano informate che secondo la commissione giudicatrice non si doveva modificare la decisione presa nei loro confronti, comunicata loro l' 11 luglio 1986. Di conseguenza, le interessate proponevano nuovamente ricorso.

4 Con sentenza 28 febbraio 1989, cause riunite 100/87, 146/87 e 153/87, Basch e a./Commissione (Racc. pag. 447) la Corte annullava, per difetto di motivazione e irregolarità nel procedimento adottato dalla commissione giudicatrice, le decisioni di detta commissione di non ammettere le ricorrenti alle prove.

5 In esecuzione di detta sentenza, il direttore del personale della Commissione decideva di invitare la commissione giudicatrice a riprendere i suoi lavori a partire dal momento in cui la Corte li aveva dichiarati viziati per irregolarità. Con nota 26 giugno 1989, egli ne informava le ricorrenti, precisando che la commissione giudicatrice sarebbe stata ricostituita nella sua composizione iniziale, "salvo causa dirimente".

6 Il 7 settembre 1989 si svolgeva una riunione fra i rappresentanti dei vari sindacati del personale, ai quali erano iscritti i candidati al concorso COM2/82 riguardati dalla summenzionata sentenza Basch e a./Commissione, e la Commissione, rappresentata dal suo direttore del personale.

7 In seguito a tale riunione, il direttore del personale inviava una nota, datata 8 settembre 1989, ai rappresentanti sindacali. Questa nota è così redatta:

"La riunione, oggetto della presente, ci ha consentito di esaminare insieme la procedura adottata per i candidati del concorso COM2/82 a cui si riferisce la sentenza della Corte 28 febbraio 1989 (vale a dire, le ricorrenti).

Questa sentenza riporta i candidati al momento del procedimento in cui la Corte ha dichiarato la sussistenza di un vizio (difetto di motivazione al momento delle decisioni di ammissione dei candidati).

Di conseguenza ° e tanto i 28 candidati quanto i membri della commissione giudicatrice sono stati informati personalmente ° la commissione giudicatrice decideva dell' ammissione o meno dei candidati al concorso in seguito a colloqui che essa avrà con i loro rispettivi superiori gerarchici. I candidati avranno peraltro la possibilità di chiedere alla commissione giudicatrice di ascoltare altri superiori da loro designati. In seguito, la commissione giudicatrice ascolterà direttamente i candidati mediante un colloquio che anch' esso consentirà a detta commissione di formare il suo giudizio.

Saranno ripristinate le condizioni del concorso in cui i candidati si trovavano all' epoca (ad esempio, la formazione della commissione giudicatrice). La commissione giudicatrice sarà ricostituita nei limiti del possibile secondo la sua composizione precedente, il che è perfettamente conforme alla prassi nonché alla giurisprudenza in materia.

Quanto al periodo di riferimento da prendere in considerazione per i candidati al momento dell' esame della loro ammissione, detto periodo sarà quello conclusosi il 25 febbraio 1982 o, se ritenuto equo, il giorno fino a cui furono valutate le prestazioni degli altri candidati non reclamanti o dei vincitori del concorso.

Ho preso atto del desiderio formulato dai rappresentanti del personale ° che condivido ° che la commissione giudicatrice riprenda i suoi lavori il più presto possibile (NB: in via di principio, a partire dal 15 settembre 1989). Renderò nota del pari al signor P. la presentata domanda di esaminare delle possibilità di recupero di carriera per gli eventuali vincitori del concorso che potrebbero essere nominati entro breve termine, affinché tale questione possa essere definita in tempo utile, prima della redazione dell' elenco dei vincitori".

8 In seguito, i candidati venivano nuovamente convocati dalla commissione giudicatrice, nel corso dei mesi di ottobre, di novembre e di dicembre 1989, per essere informati del nome dell' estensore del loro rapporto informativo e di quello dei funzionari incaricati di dirigerli. Inoltre la commissione giudicatrice chiedeva loro se essi desiderassero far ascoltare altre persone, ad essa eventualmente non note, che avessero avuto la possibilità di valutare le loro capacità professionali.

9 Secondo la Commissione, la commissione giudicatrice procedeva, a seguito di detti colloqui, all' audizione di tutte le persone summenzionate, tranne i casi di decesso, di espresso rifiuto o di mancata risposta dopo tre solleciti. Terminate le audizioni, la commissione giudicatrice iniziava ad espletare la fase di ammissione alle prove del concorso.

10 Prima della fine di detta fase, il presidente del Syndicat des fonctionnaires européens (SFE), debitamente incaricato a tal fine, con nota 18 settembre 1989, presentava, a nome dei candidati interessati, un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), contro la nota 26 giugno 1989 con cui il direttore del personale annunciava la ripresa del procedimento del concorso interno COM2/82; i reclamanti domandavano, inoltre, di essere ammessi al concorso, senza ulteriori formalità, e chiedevano il risarcimento del danno che ritenevano di aver subito.

11 Il 20 dicembre 1989 la Commissione respingeva detti reclami, con decisioni notificate alle reclamanti con note 22 dicembre 1989.

12 Con note 8 agosto 1990, le signore Camera-Lampitelli, Kottowski, Lutz e Seube, ricorrenti, al pari di altri candidati, ricevevano comunicazione del rigetto della loro candidatura. I candidati non ammessi presentavano tra il 31 ottobre e il 6 novembre 1990 alcuni reclami, registrati tra il 31 ottobre e il 7 novembre presso il Segretariato generale della Commissione, diretti all' annullamento delle decisioni con cui la commissione giudicatrice non li aveva ammessi alle prove del concorso, e all' annullamento della decisione 26 giugno 1989 dell' amministrazione.

13 Ai reclami non veniva risposto in modo esplicito. Tuttavia, il gruppo interservizi, incaricato di esaminarli, constatava, nella sua riunione 6 marzo 1991, che i candidati non erano stati informati, prima di essere ascoltati dalla commissione giudicatrice, del contenuto delle opinioni espresse dai loro superiori gerarchici, o dalle persone da loro stesse designate per essere consultate dalla commissione. Per questa ragione, l' amministrazione comunicava ai candidati, con lettere 13 marzo 1991, che sarebbero stati invitati ad un nuovo colloquio con la commissione giudicatrice.

14 Questi colloqui si svolgevano nell' aprile 1991. In seguito, la commissione giudicatrice confermava le precedenti ammissioni al concorso e ammetteva alle prove quattro nuovi candidati, vale a dire le signore Camera-Lampitelli, Kottowski, Lutz e Seube, ricorrenti. Il 5 e il 6 luglio 1991 si svolgevano le prove scritte. Alla fine delle prove, la signora Keller, unica fra le ricorrenti, veniva dichiarata vincitrice del concorso.

15 Il risultato del concorso veniva comunicato alle ricorrenti con lettera 26 luglio 1991, che veniva però notificata il 27 luglio 1991. Questa lettera è così redatta:

"In seguito alla Sua partecipazione alle prove scritte del concorso in oggetto, svoltesi il 4 ed il 5 luglio 1991, mi pregio di informarLa che la commissione giudicatrice ha terminato i suoi lavori.

Tenuto conto dei risultati che Lei ha ottenuto, sono spiacente di comunicarLe che la commissione giudicatrice non ha potuto purtroppo inserire il suo nominativo nell' elenco degli idonei.

(...)".

16 Le ricorrenti, tra il 7 ed il 22 ottobre 1991, presentavano reclami ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto. Tranne la signora Keller, esse sostenevano, fra l' altro, che la summenzionata lettera 26 luglio 1991 non aveva comunicato loro la motivazione dell' avvenuto esito negativo. Tutte chiedevano il risarcimento del danno che ritenevano di aver subito.

17 I reclami delle ricorrenti costituivano oggetto di una esplicita decisione di rigetto, adottata l' 11 maggio 1992 e comunicata con lettera 20 maggio 1992. Essa è così redatta:

"In sostanza, la reclamante impugna la lettera del signor T. del 24(26) luglio 1991, a causa del fatto che non le è stata comunicata la ragione del risultato negativo.

Con detta lettera è stato comunicato ai candidati interessati che la commissione giudicatrice, dopo aver terminato i suoi lavori, non ha potuto inserire il candidato nell' elenco degli idonei, a causa dei risultati ottenuti.

Orbene, dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 21 marzo 1985, causa 108/84, De Santis/Corte dei Conti, Racc. 1985, pag. 954, e sentenza 9 giugno 1983, causa 225/82, Racc. 1983, pag. 1991) risulta lecito che la commissione giudicatrice in una prima fase faccia pervenire al candidato solo un' informazione sui criteri generali e sul risultato della selezione, e che fornisca ulteriori spiegazioni riguardanti il singolo caso ai candidati che ne fanno espressa richiesta.

La reclamante, non avendo chiesto al presidente della commissione giudicatrice spiegazioni sul suo caso, non può, con il presente reclamo, impugnare detta lettera per mancanza di motivazione. Nondimeno, verranno comunicati alla reclamante i risultati da essa ottenuti nelle prove del concorso".

18 Di conseguenza, le ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame il 13 aprile 1992. Con ordinanza 28 aprile 1993, il Tribunale ha riunito le cause T-17/90, T-28/91 e T-17/92, già fra loro riunite, alla presente causa T-27/92, ai fini della trattazione orale.

19 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Esso ha tuttavia invitato la Commissione a fornirgli alcune informazioni sulla composizione della commissione giudicatrice del concorso in seguito alla summenzionata sentenza Basch e a./Commissione. Il Tribunale ha del pari chiesto alla Commissione di produrre alcuni documenti riguardanti il concorso. La Commissione ha soddisfatto le richieste del Tribunale entro i termini impartiti. Le parti hanno svolto difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza 18 maggio 1993.

Conclusioni delle parti

20 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

1) annullare il rifiuto della commissione giudicatrice e dell' amministrazione di dichiarare vincitrici le ricorrenti (ad eccezione della ricorrente signora Keller);

2) condannare la controparte a concedere alle ricorrenti una retroattività adeguata riconoscendo loro gli stessi vantaggi concessi ai candidati già nominati, o addirittura promossi precedentemente nell' ambito del concorso COM2/82;

3) condannare la controparte a pagare alle ricorrenti per il danno materiale subito la somma di 200 000 BFR a titolo di risarcimento danni, con riserva di ulteriore definizione in corso di causa;

4) condannare la controparte a pagare alle ricorrenti per il danno morale la somma di 100 000 BFR a titolo di risarcimento danni, con riserva di ulteriore definizione in corso di causa;

5) condannare la controparte a pagare alla signora Seube, ricorrente, per tutti i danni morali e materiali, la somma di 1 000 000 di BFR, con riserva di ulteriore definizione in corso di causa;

6) condannare la controparte a pagare gli interessi dell' 8% calcolati sulla somma da versare per il risarcimento dei danni, a partire dal momento in cui è stato presentato il primo reclamo nel procedimento oggetto della causa 294/84;

7) condannare la controparte alle spese processuali.

21 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

1) respingere il ricorso;

2) decidere sulle spese come di diritto.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

22 La Commissione eccepisce l' irricevibilità della domanda delle ricorrenti diretta ad ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali assertivamente subiti con i relativi interessi moratori, a partire dalla data del loro primo reclamo, presentato nel 1984. La Commissione rinvia, a tal proposito, all' ordinanza del Tribunale 6 febbraio 1992 emessa nella causa Castelletti e a./Commissione (causa T-29/91, Racc. p. II-77).

23 La Commissione sostiene che, siccome nessuna domanda di risarcimento danni o richiesta d' interessi moratori è stata presentata conformemente alle norme statutarie, questi capi della domanda sono manifestamente irricevibili, come è stato affermato nella precitata ordinanza.

24 Le ricorrenti ribattono che "l' ordinanza 6 febbraio 1992 è un parere che è in contrasto con un' eventuale decisione da esaminare, anche successivamente. A meno che non si potesse dimostrare, il che sembra dubbio, che la controparte poteva far valere il principio del precedente giurisprudenziale (stare decisis), le ricorrenti avrebbero il diritto di formulare una tesi in contrasto con l' ordinanza 6 febbraio 1992... Le ricorrenti ritengono di poter sostenere che non apporta una dimostrazione fondamentale il fatto che ci si avvale degli art. 90 e 91 dello Statuto dal momento in cui si tratta di una tesi nuova. Nel passato, invece, i dipendenti che fruivano dello Statuto potevano agire in base all' art. 90, n. 2, dello stesso, senza cominciare obbligatoriamente il loro procedimento attraverso l' art. 90, n. 1, dello Statuto".

Valutazione del Tribunale

25 Per quanto riguarda, innanzi tutto, il secondo capo della domanda presentata dalle ricorrenti, si deve rilevare d' ufficio che una domanda del genere non rientra nella competenza del giudice comunitario, il quale non è competente ad emettere ingiunzioni nei confronti delle istituzioni (v. ordinanza del Tribunale 28 gennaio 1993, causa T-53/92, Piette de Stachelski/Commissione, Racc. pag. II-35).

26 Per quanto attiene, inoltre, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto capo della domanda presentata dalle ricorrenti, si deve ricordare che, in mancanza di un atto che arreca pregiudizio al funzionario interessato, il procedimento precontenzioso istituito dall' art. 90 dello Statuto è, in linea di principio, un procedimento che si articola in due fasi. Come risulta dall' articolo 90, n. 1, qualunque persona cui lo Statuto si riferisce può adire l' APN chiedendole di adottare una decisione nei suoi confronti. In caso di risposta negativa o di silenzio-rigetto, l' interessato può adire l' APN con un reclamo, contestando la decisione esplicita o implicita di tale autorità, secondo le modalità contemplate dall' art. 90, n. 2, dello stesso Statuto. Il procedimento di reclamo mira ad imporre all' autorità da cui dipende l' interessato il riesame della sua decisione alla luce delle eventuali obiezioni del dipendente stesso (v. sentenza della Corte 21 ottobre 1980, causa 101/79, Vecchioli/Commissione, Racc. pag. 3069, punto 31 della motivazione). Il procedimento precontenzioso così previsto dall' art. 90 dello Statuto mira, nel suo insieme, a consentire e a favorire un componimento amichevole della controversia sorta tra il dipendente e l' amministrazione (v. sentenza della Corte 23 ottobre 1986, causa 142/85, Schwiering/Corte dei Conti, Racc. pag. 3177, punto 11 della motivazione).

27 Inoltre, per quanto riguarda la ricevibilità di un' azione per risarcimento danni, dalla giurisprudenza della Corte, come essa è stata esaminata e precisata dal Tribunale (v. sentenze del Tribunale 24 gennaio 1991, causa T-27/90, Latham/Commissione, Racc. pag. II-35, punto 38 della motivazione, e 25 settembre 1991, causa T-5/90, Marcato/Commissione, Racc. pag. II-731, punto 49 della motivazione), risulta che solo qualora sussista un nesso diretto tra un ricorso d' annullamento ed un' azione di risarcimento danni quest' ultima è ricevibile in quanto domanda accessoria rispetto al ricorso d' annullamento, senza dover essere necessariamente preceduta tanto da una domanda con cui si inviti l' APN a risarcire i danni assertivamente subiti, quanto da un reclamo con cui si contesti la fondatezza del rigetto implicito o esplicito della domanda stessa.

28 Nella fattispecie, le domande di risarcimento formulate dalle ricorrenti mirano a ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali che le ricorrenti asseriscono di aver subito per essere state ammesse alle prove del concorso solo con un ritardo di otto anni e dopo aver esperito vari procedimenti contenziosi, fatti che avrebbero causato un ritardo nello svolgimento della loro carriera. Il ricorso non si basa quindi sul danno risultante da un solo atto di cui si chieda l' annullamento, ma su vari errori e omissioni che sarebbero stati commessi dall' amministrazione. Pertanto, il procedimento amministrativo precedente la proposizione del ricorso avrebbe dovuto imperativamente cominciare con la domanda degli interessati, volta a invitare l' APN a risarcire i suddetti danni (v. ordinanze del Tribunale 6 febbraio 1992, causa T-29/91, Castelletti e a./Commissione, Racc. pag. II-77, e Piette de Stachelski/Commissione, già citate), e avrebbe dovuto continuare, se del caso, con un reclamo contro la decisione di rigetto della domanda.

29 Orbene, il Tribunale constata che le note che le ricorrenti hanno inviato all' APN fra il 7 e il 22 ottobre 1991 non sono state precedute né seguite, in tempo utile, da alcun altro atto presso l' amministrazione, che rispondesse a quanto prescritto dall' art. 90 dello Statuto.

30 Ne consegue che, pur ammettendo che le summenzionate note debbano essere interpretate alla stregua di reclami ai sensi dello Statuto, è assodato che il procedimento precontenzioso non si è svolto in due fasi, a norma dell' art. 90 dello Statuto, in quanto tali reclami non sono stati preceduti da domande. Qualora dette note debbano essere considerate invece domande, è del pari assodato che non è stato presentato un reclamo contro le decisioni di rigetto loro opposte. Ne consegue chiaramente che il ricorso, per la parte in cui comporta una domanda mirante al risarcimento dei danni, non è stato proposto secondo le modalità richieste dallo Statuto, ed è pertanto irricevibile.

31 Da quanto precede risulta che il ricorso è ricevibile solo per quanto riguarda il primo capo della domanda col quale le ricorrenti chiedono l' annullamento del diniego della commissione giudicatrice di dichiararle vincitrici del concorso.

32 Tuttavia, per quanto attiene, in particolare, alla signora Keller, ricorrente, la quale ha superato le prove del concorso e non ha chiesto l' annullamento di una decisione della convenuta, si deve rilevare che, essendo irricevibili tutti i capi delle domande da lei presentati, il ricorso dev' essere, per quanto la riguarda, dichiarato interamente irricevibile.

Nel merito quanto al primo capo della domanda

Per quanto riguarda gli argomenti comuni delle ricorrenti

Argomenti delle parti

33 Le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la decisione del direttore del personale, comunicata loro con nota 26 giugno 1989, non era conforme alla sentenza della Corte Basch e a./Commissione e che in realtà era irrealizzabile la ricostituzione della commissione giudicatrice annunciata in detta nota. Per quanto riguarda quest' ultimo elemento, le ricorrenti sostengono che non soltanto il presidente della commissione giudicatrice, a cui nulla impediva di continuare a svolgere le sue funzioni, ma anche altri membri della commissione giudicatrice sono stati sostituiti senza che vi fosse una "causa dirimente". Le dimissioni del presidente della commissione giudicatrice, secondo le ricorrenti, non sono state giustificate dalla sua volontà di non nuocere ai lavori della commissione giudicatrice, così come sostiene la Commissione. Secondo le ricorrenti, si tratta di un rifiuto ingiustificato da parte dell' interessata di assumere la presidenza della commissione giudicatrice, presidenza che solo lei era in grado di assumere. Le ricorrenti sostengono che, in seguito alle dimissioni del suo presidente, la commissione giudicatrice non ha potuto continuare a svolgere i suoi compiti correttamente e che era quindi impossibile garantire il suo funzionamento. Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte citata dalla convenuta, le ricorrenti osservano che la sentenza 13 febbraio 1979, causa 24/78, Martin/Commissione (Racc. pag. 603), riguarda il caso dell' assenza di un membro della commissione giudicatrice. Orbene, nella specie, sempre secondo le ricorrenti, era senz' altro possibile per la commissione giudicatrice esercitare le sue funzioni, dato che l' assenza del suo presidente non era affatto giustificata ed era dovuta soltanto ad un suo atto volontario. Peraltro, per quanto riguarda la sentenza 26 febbraio 1981, causa 34/80, Authié/Commissione (Racc. pag. 665), le ricorrenti sottolineano che non si tratta nel presente caso di stabilire se un presidente di una commissione giudicatrice possa operare nuovamente rivestendo tale qualifica, ma del fatto che il presidente non l' ha fatto, senza valide ragioni.

34 La Commissione ribatte, in primo luogo, di essersi conformata alla sentenza Basch e a./Commissione. Infatti, con decisione 26 giugno 1989, essa ha ricostituito la commissione giudicatrice nella sua composizione iniziale, "salvo causa dirimente", espressione che, a suo avviso, riguarda i casi di decesso, di malattia, di cambiamento nell' assegnazione di funzioni amministrative, nonché, come nel presente caso, di dimissioni del presidente della commissione giudicatrice. Queste dimissioni sarebbero state giustificate, per quanto riguarda il presidente della commissione giudicatrice, dalla volontà di non nuocere ai lavori della commissione dal momento che sarebbero state formulate nei suoi confronti accuse di "parzialità". Avvalendosi della precitata sentenza Martin/Commissione, la Commissione sostiene che le summenzionate ragioni sono tali da giustificare una lesione al principio della parità di trattamento dei candidati ad uno stesso concorso poiché era impossibile nella fattispecie assicurare diversamente il funzionamento della commissione giudicatrice. Secondo la Commissione, la sentenza Basch e a./Commissione le imponeva di eliminare i vizi che avevano inficiato il procedimento del concorso e di ricollocare le ricorrenti nella loro situazione precedente la decisione annullata. Orbene, solo la continuazione dei lavori da parte di una commissione giudicatrice composta deliberatamente in modo diverso avrebbe potuto compromettere tale risultato. Peraltro, nella suddetta sentenza Authié/Commissione la Corte aveva considerato che non si può rimproverare ad una commissione giudicatrice di non aver statuito nuovamente con una composizione diversa, quando una sua decisione di rigetto di una candidatura è stata annullata dalla Corte, per un vizio procedurale e per difetto di motivazione.

35 In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la preparazione che hanno ricevuto per le prove scritte non è stata equivalente a quella di cui avevano goduto i funzionari ammessi in passato alle prove del concorso.

36 La Commissione sostiene, a tal proposito, che il corso di formazione a cui hanno partecipato le ricorrenti è stato dello stesso livello di quello seguito in passato dagli altri candidati e che, del resto, il programma era identico. Al riguardo, la Commissione, su richiesta del Tribunale, ha prodotto vari programmi sulla base dei quali si sono volti nel 1984 e nel 1991 i corsi di formazione, diretti a preparare alle prove scritte.

37 In risposta ad un quesito, formulato dal Tribunale all' udienza, le ricorrenti hanno dichiarato di non essere in grado di provare l' argomento di cui trattasi, mediante elementi precisi.

38 Le ricorrenti sostengono, in terzo luogo, che la lettera 26 luglio 1991, con la quale veniva comunicato loro il risultato del concorso, non contiene alcuna motivazione in ordine al risultato negativo.

39 La Commissione osserva che con detta lettera i candidati interessati sono stati informati del fatto che la commissione giudicatrice, dopo aver terminato i suoi lavori, non aveva potuto iscriverli nell' elenco di riserva a causa dei risultati da loro raggiunti. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, sarebbe lecito che la commissione giudicatrice "invii inizialmente agli interessati solo informazioni sui criteri e sul risultato della selezione, e soltanto successivamente fornisca chiarimenti individuali ai candidati che lo richiedano espressamente". La Commissione rinvia, a tal proposito, alle sentenze della Corte 9 giugno 1983, causa 225/82, Versyck/Commissione (Racc. pag. 1991), e 21 marzo 1985, causa 108/84, De Santis/Corte dei Conti (Racc. pag. 947).

40 Infine all' udienza le ricorrenti hanno rinunciato al mezzo dedotto nell' atto introduttivo relativo ad una asserita differenza di difficoltà tra le prove presentate ai candidati nel 1984 o nel 1987 e quelle che sono state loro proposte nel 1991.

Valutazione del Tribunale

41 Nelle loro domande, come da ultimo formulate, le ricorrenti deducono tre mezzi basati, il primo sulla presunta illegittimità della composizione della commissione giudicatrice al momento dell' adozione della decisione impugnata, il secondo sulla violazione del principio della parità di trattamento, poiché il livello della formazione preparatoria che esse hanno ricevuto sarebbe stato inferiore a quello della formazione ricevuta dai candidati che avevano partecipato in passato alla stessa formazione e il terzo sulla mancanza di motivazione nella decisione della commissione giudicatrice in base alle quale esse non erano state dichiarate vincitrici del concorso controverso.

42 Quanto al primo mezzo dedotto dalle ricorrenti, si deve rilevare che, in caso di annullamento da parte del giudice comunitario di un atto di un' istituzione, quest' ultima è tenuta, a norma dell' art. 176 del Trattato, ad adottare i provvedimenti necessari per l' esecuzione della sentenza.

43 Nel caso di un concorso come quello di cui trattasi, in cui la Corte ha annullato, per violazione dell' obbligo di motivazione e per irregolarità di procedura, una decisione presa dalla commissione giudicatrice, l' esecuzione della sentenza implica il ripristino della situazione come essa era prima che sopraggiungessero le circostanze censurate dalla Corte.

44 Tuttavia, dagli atti emerge che non era possibile, nella specie, ripristinare una situazione del tutto identica a quella esistente prima della decisione annullata dalla Corte, poiché alcuni membri della commissione giudicatrice avevano presentato nel frattempo le loro dimissioni. Stando così le cose, risulta necessario accertare se il cambiamento avvenuto nella composizione della commissione giudicatrice fosse tale da rendere irregolari i successivi lavori di quest' ultima.

45 A tal proposito, si deve rilevare, innanzi tutto, che i lavori di una commissione giudicatrice, svolti nell' ambito di un procedimento di concorso disciplinato dall' allegato III dello Statuto, devono svolgersi in modo da garantire efficaci modalità di assunzione per quanto attiene al pubblico impiego comunitario. Talvolta i suoi lavori si protraggono inevitabilmente per molto tempo, persino per anni, in particolare quando una delle sue decisioni è annullata dal giudice comunitario. E' quindi possibile che la composizione di una commissione giudicatrice possa, in tali casi, mutare nel corso degli anni, a seguito di fatti che non dipendono dalla volontà dell' amministrazione. Di conseguenza, occorre riconoscere all' amministrazione, per garantire la continuità del pubblico impiego comunitario, la facoltà di sostituire alcuni membri della commissione giudicatrice, pur mantenendo, nel far ciò, una situazione quanto più vicina possibile a quella iniziale, qualora essa si trovi nell' impossibilità di ricostituire in modo identico la commissione giudicatrice come essa era inizialmente composta. Ciò vale in particolare in caso di malattia grave, di cambiamento di funzioni o di dimissioni di un membro della commissione giudicatrice, poiché, in quest' ultimo caso, l' APN non dispone dei mezzi per obbligare un membro della commissione giudicatrice a sedere in tale commissione contro la sua volontà.

46 Nel presente caso, il Tribunale constata che dalle risposte date dalla Commissione, in seguito ai quesiti del Tribunale, risulta che il presidente ed un membro della commissione giudicatrice si sono dimessi e che in seguito l' APN li ha sostituiti con nuovi membri.

47 Dalle summenzionate considerazioni risulta che, nelle fattispecie, la modifica nella composizione della commissione giudicatrice consegue all' impossibilità per la pubblica amministrazione di ricostituire la suddetta commissione giudicatrice nella sua composizione iniziale. Il Tribunale rileva che questa modifica non può essere illegittima, poichè l' amministrazione ha agito soltanto al fine di garantire la continuità del pubblico impiego comunitario, soprattutto dal momento che non è stato dedotto alcuno sviamento di potere.

48 Ne consegue che non si può ritenere che i lavori della commissione giudicatrice siano validi solo se quest' ultima ha mantenuto la composizione che aveva all' epoca dei fatti controversi. Tale primo mezzo dev' essere pertanto respinto.

49 Per quanto riguarda il secondo mezzo dedotto dalle ricorrenti, basato sulla violazione del principio della parità di trattamento, in quanto il livello di formazione che esse hanno ricevuto sarebbe stato inferiore a quello della formazione ottenuta dagli altri candidati, è sufficiente constatare che le ricorrenti non hanno presentato alcun elemento a sostegno dello loro asserzioni e che, inoltre, dalla lettura dei vari programmi in base ai quali sono stati stabiliti i corsi di formazione di cui trattasi non risulta alcuna differenza rilevante quanto alla formazione fornita nel 1984 e, rispettivamente, nel 1991.

50 Da quanto precede risulta che il secondo mezzo dev' essere respinto.

51 Quanto al terzo mezzo, basato sulla mancanza di motivazione della lettera 26 luglio 1991, con cui si comunicava alle ricorrenti il risultato della prove, il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante (v. le sentenze del Tribunale 13 dicembre 1990, causa T-115/89, González Holguera/Parlamento, Racc. pag. II-831, punti 42-45 della motivazione, e 21 maggio 1992, causa T-55/91, Fascilla/Parlamento, Racc. pag. II-1757, punti 32 e 33 della motivazione), l' obbligo di motivazione di ogni singola decisione adottata in base allo Statuto mira, da un lato, a fornire all' interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia fondata e, inoltre, a consentire il sindacato giurisdizionale. Occorre del pari rilevare che, in caso di concorso con una partecipazione numerosa di candidati, una giurisprudenza consolidata autorizza la commissione giudicatrice a limitarsi, in una prima fase, a motivare un diniego di ammissione al concorso in modo sommario e a comunicare ai candidati esclusi solo i criteri ed il risultato della selezione (v. sentenza della Corte 12 luglio 1989, causa 225/87, Belardinelli e a./Corte di giustizia, Racc. p. 2353).

52 Per quanto riguarda il concorso oggetto del presente procedimento, il Tribunale constata che la motivazione addotta nella precitata lettera 26 luglio 1991, per giustificare il diniego di dichiarare le ricorrenti vincitrici del concorso, faceva riferimento ai "risultati che" le interessate avevano "ottenuto". Il Tribunale rileva che, anche se non si trattava più ° nella fase qui esaminata delle operazioni del concorso, che non riguardava più di undici persone ° di un concorso" con partecipazione numerosa", ai sensi della precitata giurisprudenza, la commissione giudicatrice, in una prima fase, poteva non comunicare in dettaglio alle ricorrenti i risultati che esse avevano ottenuto alle prove scritte, fermo restando che le interessate erano state informate del fatto che questi risultati erano insufficienti e che esse conservavano la facoltà, su semplice richiesta, di ottenere dalla commissione giudicatrice informazioni più ampie (v. la precitata sentenza Verzyck/Commissione). Il Tribunale constata inoltre che a seguito dei loro reclami i risultati delle prove sono stati effettivamente comunicati alle ricorrenti. In questa fase della motivazione, il Tribunale non può quindi che constatare che le ricorrenti, al momento del procedimento precontenzioso, hanno avuto la possibilità di conoscere in dettaglio i risultati che avevano ottenuto alle prove scritte, in modo da poter valutare l' opportunità, per quanto le riguardava, di proporre ricorso (v. in questo senso, sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, Kalavros/Corte di giustizia, cause riunite T-160/89 e T-161/89, Racc. p. II-871).

53 Del resto, il Tribunale rileva come da giurisprudenza costante risulti che un ricorrente non può avere un interesse legittimo all' annullamento, per mancanza di motivazione, per quanto attiene ad una decisione per la quale già in partenza si è certi che essa non potrebbe che essere confermata di nuovo (v. sentenze della Corte 29 settembre 1976, causa 9/76, Morello/Commissione, Racc. pag. 1415, 6 luglio 1983, causa 117/81, Geist/Commissione, Racc. pag. 2191, e 20 maggio 1987, causa 432/85, Souna/Commissione, Racc. pag. 2229). Orbene, nella fattispecie, i risultati ottenuti dalle ricorrenti alle prove non possono essere modificati in seguito all' annullamento, per mancanza di motivazione, della lettera 26 luglio 1991. Di conseguenza, ed anche qualora la motivazione della suddetta decisione fosse insufficiente, il Tribunale non dovrebbe dichiarare il suo annullamento.

54 Da quanto precede consegue che anche il terzo mezzo dev' essere respinto.

Per quanto riguarda le argomentazioni attinenti specificamente a talune ricorrenti

Argomenti delle parti

55 La signora Passera, ricorrente, deduce che, nonostante abbia ottenuto risultati sufficienti alle prove, non è stata iscritta nell' elenco di riserva a causa di un problema di identificazione sorto in occasione della correzione di una delle prove. Nell' ambito di questa prova ha formulato infatti osservazioni personali, facenti riferimento alla sua formazione linguistica in corso. Orbene, il rinvio delle prove l' aveva indotta a domandare per scritto al presidente della commissione giudicatrice di non fissare la data della nuove prove in giugno, periodo durante il quale l' università di Trieste bandiva una sessione di esami per un corso di lingue straniere da lei seguito da un certo periodo di tempo. Questa precisazione, nota ai membri della commissione giudicatrice, avrebbe permesso a questi di individuare l' autore delle osservazioni personali. La ricorrente osserva che il suo caso non è stato considerato in modo equo dalla commissione giudicatrice, tanto più che fra i vincitori del concorso vi sarebbe stato un candidato che avrebbe firmato una delle prove scritte e che la commissione giudicatrice non avrebbe tenuto conto di questo elemento d' identificazione.

56 Per quanto riguarda la censura formulata dalla signora Passera, la Commissione rileva che si è verificato, in sede di correzione delle prove, che alcuni riferimenti troppo concreti alla formazione e alla carriera dell' interessata sono stati tali da far cessare l' anonimato che si esige per la correzione. La Commissione nega inoltre che un altro candidato vincitore del concorso, sia stato individuato nel corso delle prove scritte.

57 La signora Demory-Thyssens, ricorrente, sostiene che durante il corso di formazione di cui ha fruito non si è tenuto conto della materia "archivi" presentata come prova al concorso.

58 La Commissione non ha replicato a tale addebito.

Valutazione del Tribunale

59 Per quanto riguarda gli addebiti mossi dalla signora Passera, ricorrente, si deve constatare che dall' esame effettuato dal Tribunale del fascicolo di candidatura che la riguardava è emerso, come del resto l' interessata ha ammesso dinanzi al Tribunale, che essa ha menzionato, sul testo stesso che doveva essere corretto, alcune informazioni sulla sua situazione personale, ben nota ai membri della commissione giudicatrice. Queste informazioni hanno fatto cessare l' anonimato.

60 Si deve sottolineare inoltre che la ricorrente non poteva ignorare come nelle "Istruzioni per i candidati" si facesse espressa menzione del fatto che "ogni firma, cognome o segno particolare di riconoscimento apposti sugli elaborati da correggere implicheranno automaticamente l' annullamento della prova". Di conseguenza, giustamente la commissione giudicatrice non ha preso in considerazione la prova di cui trattasi.

61 Si deve rilevare, infine, che l' esame effettuato dal Tribunale dei fascicoli dei tre vincitori del concorso non ha fatto che confermare la tesi della Commissione secondo la quale nessuno dei detti vincitori ha rivelato la sua identità alle prove scritte.

62 Dalle precedenti considerazioni emerge che non è stato violato in alcun modo il principio della parità di trattamento e che, di conseguenza, devono essere respinte le censure formulate dalla signora Passera.

63 Per quanto riguarda l' addebito mosso dalla signora Demory-Thyssens, per respingerlo è sufficiente rilevare che esso non è stato suffragato da alcun elemento di prova, tale da dimostrare che il fatto asserito potesse arrecare pregiudizio alle possibilità di successo al concorso da parte dell' interessata.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

64 A tenore dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alla spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell' art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra la Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è irricevibile per quanto riguarda la signora Keller.

2) Il ricorso è respinto per quanto attiene alle altre ricorrenti.

3) Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese.