61992A0020

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 13 LUGLIO 1993. - ANDREW MACRAE MOAT CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - RICEVIBILITA - PROMOZIONE NEL GRADO A 3. - CAUSA T-20/92.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00799


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Dipendenti ° Ricorso ° Atto recante pregiudizio ° Nozione ° Rigetto implicito di una domanda di promozione ° Insussistenza di conseguenze dirette ed immediate sulla situazione giuridica dell' interessato ° Esclusione

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

2. Dipendenti ° Ricorso ° Interesse ad agire ° Ricorso d' annullamento contro la nomina di un altro dipendente ° Ricorrente non idoneo ad essere nominato ° Irricevibilità

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

3. Dipendenti ° Ricorso ° Ricorso per risarcimento danni ° Motivi ° Illegittimità di un provvedimento dell' autorità che ha il potere di nomina non impugnato tempestivamente ° Irricevibilità

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

4. Dipendenti ° Ricorso ° Ricorso per risarcimento danni non preceduto da un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto ° Irricevibilità

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

Massima


1. Il rigetto implicito di una domanda di promozione presentata in termini affatto generici non può, poiché non incide direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica dell' interessato, essere qualificato come atto lesivo.

2. Un dipendente non ha nessun interesse legittimo ad impugnare la nomina di un altro dipendente ad un posto cui non può validamente aspirare in forza delle norme che nell' istituzione interessata disciplinano la copertura dei posti di quel tipo.

3. Il dipendente che abbia omesso di proporre, entro i termini stabiliti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, un ricorso d' annullamento contro un atto che considera lesivo non può, mediante una domanda di risarcimento del danno causato dal detto atto, sanare tale omissione procurandosi così un nuovo termine d' impugnazione.

4. Nell' ambito degli artt. 90 e 91 dello statuto, il ricorso diretto al risarcimento di un danno causato non già da un atto lesivo di cui si chiede l' annullamento bensì da diversi illeciti e omissioni addebitati all' amministrazione, dev' essere preceduto, a pena di irricevibilità, da un procedimento amministrativo in due tappe. Quest' ultimo deve tassativamente iniziare con una domanda volta ad ottenere dall' autorità che ha il potere di nomina il risarcimento dei danni lamentati, proseguendo eventualmente con la proposizione di un reclamo avverso la decisione di rigetto della domanda.

Parti


Nella causa T-20/92,

Andrew Macrae Moat, dipendente della Commissione delle Comunità europee, rappresentato inizialmente dall' avv. Eric J.H. Moons, indi dall' avv. Luc Govaert, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Thomas F. Cusack, consigliere giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda diretta a far ordinare la promozione del ricorrente al grado A3 ovvero il suo trasferimento ad altro posto, nonché la corresponsione dello stipendio corrispondente a tale grado, con effetto retroattivo al 1 dicembre 1986,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai signori D.P.M. Barrington, presidente, R. Schintgen e K. Lenaerts, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 5 maggio 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti

1 Il ricorrente, signor Andrew Macrae Moat, è dipendente di grado A4 della Commissione. Adducendo il fatto che, dal 1981, tutti i suoi rapporti informativi si esprimono favorevolmente circa le sue capacità di direzione e raccomandano la sua promozione, egli sostiene di potere legittimamente pretendere la promozione o il tramutamento.

2 Il ricorrente rileva in particolare che, nel rapporto informativo relativo al periodo dal 1 luglio 1979 al 30 giugno 1981, il suo direttore l' aveva raccomandato per una promozione, atteso che egli aveva dimostrato la sua capacità di dirigere un' unità di circa 28 persone. Tale circostanza dimostrerebbe che egli possiede, già da dieci anni, uno dei requisiti impliciti per la promozione al grado A3, come risulta dalle "direttive concernenti il profilo professionale dei dirigenti di livello intermedio" che figurano in allegato alla decisione della Commissione 19 luglio 1988, sulla copertura dei posti dirigenziali intermedi [COM(88) PV928, in prosieguo: la "decisione 19 luglio 1988"]. Il ricorrente aggiunge che i quattro rapporti informativi che lo concernono e che riguardano gli anni 1981 - 1983, 1983 - 1985, 1985 - 1987 e 1987 -1989, raccomandano ciascuno la sua promozione.

3 La decisione 19 luglio 1988 attuava la revisione del sistema di copertura dei posti di capo divisione e di capo servizio specializzato. In questo sistema, alla base della copertura dei posti di capo unità e delle promozioni verso il grado A3, vi è il principio della dissociazione del grado e delle mansioni, giacché i posti A3 sono riservati ai capi unità nonché, per certi casi particolari, ai consiglieri di alto livello. Le promozioni al grado A3 vengono effettuate, in primo luogo, mediante nomine a posti di capo unità dichiarati vacanti mediante pubblicazione e che, conformemente al n. 3 della decisione, sono riservati ai candidati che possiedono i necessari requisiti, e, in secondo luogo, in conformità al n. 4, mediante costituzione di una riserva di posti A3, il cui numero è fissato ogni anno dal membro della Commissione responsabile delle questioni del personale tra quelli che non sono stati coperti mediante la procedura per la copertura dei posti di capo unità prevista al n. 3 della decisione. Al fine di utilizzare quella riserva, il comitato consultivo per le nomine (in prosieguo: il "CCN"), di concerto con i direttori generali e i capi servizio, emette, almeno una volta all' anno, un parere sui dipendenti promuovibili che dovrebbero essere presi in considerazione in modo particolare per una promozione al grado A3. Siffatta lista supera del 50% le potenziali promozioni create dalla riserva. Dopo l' esame effettuato dai capi di gabinetto, le decisioni di promozione sono adottate dal membro della Commissione responsabile del personale e dell' amministrazione, di concerto con i membri della Commissione interessati.

4 Con lettera 9 aprile 1991, il ricorrente presentava una domanda, a norma dell' art. 90, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), dal tenore seguente:

"1) Il ricorrente chiede alla Commissione di essere promosso al grado A3.

2) La decisione della Commissione del 19 luglio 1988, concernente la nomina a posti dirigenziali intermedi, separava la promozione al grado A3 dalla nomina a un posto di capo divisione. Essa aggiungeva la descrizione del posto di 'amministratore fuori quadro' alle altre descrizioni di posti della carriera A3.

3) L' art. 45 dello Statuto obbliga la Commissione a decidere delle promozioni previo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto.

4) Nel mio rapporto informativo afferente al periodo 1 luglio 1979 - 30 giugno 1981, il mio direttore mi ha raccomandato per una promozione, avendo dimostrato la mia capacità di dirigere un' unità di circa 28 persone (sottolineato dal direttore). Ciò dimostrava che io, già dieci anni fa, soddisfacevo al requisito implicito per la promozione al posto di capo unità di grado A3 richiesto dalla Commissione nelle sue 'direttive concernenti il profilo professionale dei dirigenti di livello intermedio' (allegato alla decisione 19 luglio 1988). I miei due direttori successivi hanno raccomandato la mia promozione in tutti i seguenti rapporti informativi".

5 Con nota 13 agosto 1991 il ricorrente proponeva un reclamo, a norma dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, contro il silenzio-rifiuto opposto alla domanda 9 aprile 1991.

6 Il ricorrente non riceveva risposta al suo reclamo.

7 Il 9 ottobre 1991 il ricorrente proponeva ricorso avverso la decisione implicita di rigetto della domanda 9 aprile 1991. Tale ricorso è stato dichiarato irricevibile con ordinanza del Tribunale 22 maggio 1992, causa T-72/91, Moat/Commissione (Racc. pag. II-1771), in quanto il ricorrente non poteva chiedere che la Commissione fosse condannata a promuoverlo al grado A3 ovvero a trasferirlo ad altro posto e che, inoltre, egli aveva presentato ricorso prematuramente, non avendo atteso la scadenza del termine per la risposta della Commissione al suo reclamo del 13 agosto 1991, prima di adire il Tribunale. Il ricorso presentato dal ricorrente contro l' ordinanza è stato respinto con ordinanza della Corte 1 febbraio 1993, causa C-318/92 P, Moat/Commissione (Racc. pag. 481).

Procedimento

8 Stando così le cose, con atto introduttivo depositato l' 11 marzo 1992 nella cancelleria del Tribunale, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

9 Il presidente del Tribunale ha assegnato la causa alla Quarta Sezione e ha nominato il giudice relatore.

10 Senza aver presentato controricorso sul merito, la Commissione ha sollevato un' eccezione di irricevibilità del ricorso, registrata il 30 marzo 1992 presso la cancelleria del Tribunale.

11 Con ordinanza del Tribunale 10 luglio 1992, l' eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta è stata riunita all' esame del merito.

12 Con decisione del Tribunale 18 settembre 1992 il giudice relatore è stato destinato alla Quinta Sezione, a cui la causa è stata, conseguentemente, assegnata.

13 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e ha invitato le parti a rispondere al seguente quesito:

"Onde esaminare la ricevibilità del ricorso e più particolarmente identificare il suo oggetto, le parti sono pregate di indicare entro il 15 aprile 1993 se i posti vacanti di grado A3 coperti dal 1988 sino all' aprile 1991, nell' ambito della decisione del 19 luglio 1988, relativa alla copertura dei posti dirigenziali intermedi siano stati oggetto di avvisi di posto vacante e pubblicati, indicando, eventualmente, gli avvisi di posto vacante per i quali il ricorrente ha presentato candidatura, nonché di indicare se il ricorrente fosse iscritto nell' elenco di cui al n. 4 della citata decisione".

14 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 marzo 1993, il ricorrente ha chiesto la riapertura della fase scritta per dedurre un mezzo nuovo afferente alla violazione dell' art. 45 dello Statuto e fondato su un elemento emerso solo dopo la chiusura della fase scritta il 14 dicembre 1992.

15 Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 15 aprile 1993, la convenuta ha concluso che "i prospettati nuovi elementi di prova sono privi di rilevanza per la definizione della presente lite pendente davanti al Tribunale e che le domande formulate con il ricorso debbono essere integralmente respinte".

16 All' udienza del 5 maggio 1993 sono state sentite le difese orali delle parti, nonché le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale.

Conclusioni delle parti

17 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1) dichiarare ricevibile il ricorso e accoglierlo;

2) condannare la Commissione a promuoverlo al grado A3;

3) condannare la Commissione a trasferirlo ad un posto che gli consenta di servire la Commissione con soddisfazione della stessa e sua personale per il resto della carriera;

4) condannare la Commissione a versargli uno stipendio e una pensione corrispondenti alle somme che avrebbe riscosso se fosse stato promosso il 1 dicembre 1986, con gli interessi a decorrere da tale data, oppure a versargli il valore attuale netto della differenza tra il detto stipendio e la detta pensione e il suo stipendio attuale e la sua pensione, somma da calcolarsi, sotto l' aspetto attuariale, sulle sue probabilità di sopravvivenza e sulla data effettiva della decisione adottata dalla Commissione in esecuzione della sentenza del Tribunale che statuisca nel senso del punto 2 qui sopra.

18 A seguito dell' eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta, il ricorrente ha ulteriormente concluso, nelle sue osservazioni sull' eccezione di irricevibilità, che il Tribunale voglia:

° annullare la decisione della Commissione di non promuoverlo al grado A3.

19 Nella domanda di riapertura della fase scritta il ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia:

1) riaprire la fase scritta ed esaminare il documento allegato;

2) condannare la Commissione per trasgressione dell' art. 90 dello Statuto o, almeno, per non aver comunicato prima il nuovo documento;

3) condannare la Commissione sia per non aver esaminato affatto la sua domanda e il suo reclamo, sia per non averli esaminati in conformità alle disposizioni dell' art. 45 dello Statuto;

4) condannare la Commissione a versargli un risarcimento per un importo che il Tribunale stimerà ragionevole, ex aequo et bono.

20 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

1) statuire sulla ricevibilità del ricorso avvalendosi dei poteri attribuitigli dall' art. 114 del suo regolamento di procedura;

2) dichiarare irricevibile il ricorso;

3) dichiarare infondato il ricorso e respingerlo;

4) statuire sulle spese secondo diritto.

21 Nelle osservazioni relative alla domanda di riapertura della fase scritta, la convenuta ha chiesto che le domande formulate nel ricorso siano integralmente respinte.

Sulla ricevibilità

Mezzi e argomenti delle parti

22 Il ricorrente chiede al Tribunale di procedere all' esame della legittimità dei diversi atti che egli considera lesivi e di pronunciarsi sulle conclusioni riguardo al risarcimento che, a suo parere, sono strettamente collegate. Egli rileva di essere stato indotto a proporre il presente ricorso "alla luce delle precedenti decisioni della Commissione" di non promuoverlo a posti cui si era candidato. Egli ritiene molto probabile, infatti, non essendo stati consultati i rapporti informativi, che siano state prese numerose decisioni che hanno potuto pregiudicare il suo sviluppo di carriera, essendo stati ignorati i pareri favorevoli e circostanziati espressi dai suoi superiori gerarchici nei rapporti informativi.

23 Il ricorrente ricorda che, a seguito della decisione 19 luglio 1988, le promozioni al grado A3 possono farsi sia mediante nomina ad un posto dichiarato vacante, sia in base ad un "esercizio" distinto di promozione, che viene realizzato una volta all' anno. Egli aggiunge che le norme seguite per siffatti "esercizi" e la loro attuazione non sono precise e sono poco conosciute. Egli chiarisce che, desiderando ottenere dal 1986 un trasferimento ad altro posto e dal 1981 una promozione, ha presentato una domanda a norma dell' art. 90 dello Statuto dopo aver riscontrato che la Commissione procedeva alla copertura di posti per i quali egli possedeva l' esperienza necessaria. In primo luogo la Commissione avrebbe omesso di informarlo su quei posti e, in secondo luogo essa avrebbe compilato tardivamente i suoi rapporti informativi e, ancor più tardivamente, li avrebbe inseriti nel suo fascicolo personale.

24 Il ricorrente ribadisce che la sua domanda aveva lo scopo di attirare l' attenzione della Commissione sulle opinioni molto favorevoli espresse nei suoi confronti nei rapporti informativi affinché essa decidesse di promuoverlo. Egli avrebbe desiderato sapere, per il tramite dei motivi dedotti a sostegno del rigetto della sua domanda, se la Commissione avesse ragioni indipendenti dal contenuto dei rapporti informativi per giudicarlo non meritevole di promozione.

25 Il ricorrente rileva che il suo ricorso è diretto avverso la totale mancanza di considerazione della sua domanda da parte della Commissione, e contro il rigetto implicito della domanda stessa da parte della Commissione. Egli ammette che un ricorso presentato contro la Commissione da un dipendente che lamenta di non essere stato promosso al grado A3 all' atto della copertura di un posto di capo unità deve di norma essere diretto contro l' atto di nomina di un altro dipendente, atteso che l' interessato apprende per il tramite di quella decisione di non essere stato promosso. Del pari, il ricorrente ammette che, nell' ambito della procedura annuale di promozione ai gradi meno elevati, la pubblicazione dell' elenco delle persone promosse o giudicate più meritevoli di promozione consente al candidato respinto di impugnare l' atto con cui è stato adottato l' elenco da cui egli è stato escluso. Il ricorrente rileva tuttavia che la procedura di promozione istituita dalla decisione 19 luglio 1988, che viene attuata "almeno una volta all' anno", non gli consente, in mancanza di una risposta esplicita al suo reclamo, di conoscere la data e i motivi della decisione della Commissione di non promuoverlo. Infatti, in mancanza di una decisione motivata, né il ricorrente né il Tribunale sono in grado di controllare se la sua candidatura alla promozione è stata oggetto di un esame conforme ai requisiti dell' art. 45 dello Statuto. Il ricorrente ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione, Racc. pag. 1677, punto 15 della motivazione), "l' obbligo di motivare ha lo scopo sia di permettere all' interessato di valutare se l' atto sia inficiato da un vizio che consenta di contestarne la legittimità, sia di rendere possibile il controllo giurisdizionale".

26 Con la domanda di riapertura della fase scritta il ricorrente ha sollevato un mezzo nuovo afferente alla violazione dell' art. 45 dello Statuto. Egli asserisce che tra il 9 aprile 1991, data della sua domanda di promozione al grado A3 conformemente alla procedura contemplata dal n. 4 della decisione 19 luglio 1988, e il 13 dicembre 1991, data del rigetto implicito del suo reclamo, il suo fascicolo personale non è stato ritirato, e che pertanto, contrariamente alla decisione 19 luglio 1988 la quale dispone che il CCN esamina una volta all' anno le promozioni al grado A3 e sottopone le sue proposte alla Commissione, il CCN non ha esaminato la sua domanda di promozione ovvero si è pronunciato sulla promozione di altri dipendenti senza aver comparato i loro meriti e rapporti informativi con i suoi. Il ricorrente basa il suo mezzo sulla scoperta, avvenuta l' 8 febbraio 1993, di un documento che riporta i movimenti del suo fascicolo nonché i nomi delle persone che l' hanno ritirato. Egli chiede la condanna della Commissione al pagamento di un risarcimento per inosservanza degli artt. 90 e 45 dello Statuto.

27 La convenuta solleva quattro mezzi di irricevibilità. In primo luogo, riferendosi all' eccezione già sollevata nella causa T-72/91, Moat/Commissione (v. supra, punto 7), essa deduce che il Tribunale non è competente a conoscere del ricorso atteso che le conclusioni del medesimo sono identiche a quelle formulate nel ricorso T-72/91, punti 1-4 della motivazione. Poiché gli argomenti sviluppati nel presente ricorso sono identici o simili a quelli sviluppati in quella causa, essa ritiene superfluo esaminarli una seconda volta. In ogni modo, gli eventuali elementi nuovi presentati nell' ambito del presente ricorso a sostegno di argomenti già sviluppati nell' ambito del ricorso T-72/91 sarebbero irricevibili.

28 In secondo luogo, la convenuta rammenta che il giudice comunitario è incompetente ad emanare ingiunzioni nei confronti di un' istituzione comunitaria e di conseguenza a pronunciarsi sulle relative azioni di danni.

29 La convenuta contesta che il presente ricorso, che non è diretto all' annullamento di un atto della Commissione, ma è volto ad ingiungere alla Commissione di adottare provvedimenti di promozione o trasferimento, può essere qualificato come una "domanda di accertamento della legittimità di diversi atti che riguardano il ricorrente".

30 La convenuta osserva che il ricorrente non deduce nessun mezzo in diritto o alcun argomento atto a dimostrare che la Commissione abbia trasgredito una disposizione sull' accesso al grado A3 e rileva che la domanda presentata dal ricorrente il 9 aprile 1991 nonché il successivo reclamo non riguardano un procedimento specifico di copertura di un posto, come un avviso di posto vacante ovvero un concorso, ma contengono una generica domanda del ricorrente di essere promosso al grado A3.

31 La convenuta eccepisce che, ancorché il ricorrente possieda i requisiti per ottenere una promozione e sia stato effettivamente raccomandato per tale promozione, ciò non gli conferisce tuttavia alcun diritto alla promozione e non può significare necessariamente che la Commissione abbia omesso di tener conto dei suoi rapporti informativi, del suo curriculum vitae ovvero delle sue qualifiche, ovvero che abbia stimato che egli non meritava la promozione. Essa sottolinea che non è stata adottata alcuna decisione di non promuovere il ricorrente e che, anche supponendo che siffatta decisione fosse stata adottata, essa sarebbe viziata di illegittimità in quanto comporterebbe l' esclusione di un determinato candidato dal novero di cui all' art. 45 dello Statuto.

32 La convenuta sostiene che esiste, invece, una decisione implicita di rigetto della domanda del ricorrente nei termini in cui quest' ultima è stata formulata. Pur ammettendo che nessuna risposta è stata altresì data al reclamo presentato dal ricorrente contro quella decisione, la convenuta afferma che il ricorrente contesta, a torto, per mancanza di motivazione, la decisione implicita di rigetto del reclamo, in quanto, per definizione stessa, non può essere motivata.

33 Rammentando che esistono evidentemente decisioni di promuovere altri dipendenti, la convenuta osserva che quelle decisioni non sono peraltro identificate e non sono contestate nell' ambito del presente ricorso.

34 In terzo luogo, la convenuta ha sostenuto in udienza che la domanda d' annullamento della decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente, presentata dallo stesso al momento delle osservazioni sull' eccezione di irricevibilità, deve essere dichiarata irricevibile atteso che l' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura non consente, in mancanza di elementi nuovi sopravvenuti in corso di istanza, la deduzione di mezzi nuovi.

35 In quarto luogo, la convenuta conclude che le domande di compensazione pecuniaria contenute nell' ultimo capo delle conclusioni del ricorrente debbono del pari essere dichiarate irricevibili poiché sono strettamente connesse alla domanda diretta al Tribunale affinché ingiunga alla Commissione di promuovere o trasferire il ricorrente.

Giudizio del Tribunale

36 Va ricordato anzitutto che, per giurisprudenza consolidata, il giudice comunitario non può, senza usurpare le prerogative dell' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") rivolgere ad un' istituzione comunitaria ordini relativi alla posizione statutaria del dipendente o per quanto riguarda l' organizzazione generale dei suoi uffici. Questo principio vale del pari nel caso del ricorso di danni (v. sentenze del Tribunale 28 gennaio 1992, causa T-45/90, Speybrouck/Parlamento, Racc. pag. II-33, punti 30-32 della motivazione, 25 settembre 1991, causa T-163/89, Sebastiani/Parlamento, Racc. pag. II-715, punto 21 della motivazione, e 27 giugno 1991, causa T-156/89, Valverde Mordt/Corte di giustizia, Racc. pag. II-407, punto 150 della motivazione; citata ordinanza del Tribunale Moat/Commissione, confermata con la citata ordinanza della Corte Moat/Commissione).

37 Ne consegue che il ricorrente non può chiedere che la Commissione sia condannata a promuoverlo al grado A3 o a trasferirlo ad un altro posto, e che le domande formulate nel secondo e terzo capo delle conclusioni del ricorrente sono quindi irricevibili.

38 Il Tribunale rileva altresì che il ricorrente, dopo aver sollecitato nel ricorso l' esame della legittimità dei vari atti ritenuti lesivi da lui senza tuttavia identificare gli atti che egli intende sottoporre al sindacato di legittimità del giudice comunitario, ha chiesto, al momento delle osservazioni sull' eccezione di irricevibilità, l' annullamento della decisione di non promuoverlo al grado A3.

39 Il Tribunale rammenta che l' esistenza di un atto lesivo ai sensi degli artt. 90, n. 2, e 91, n. 1, dello Statuto costituisce un presupposto indispensabile per la ricevibilità di qualsiasi ricorso dei dipendenti avverso l' istituzione cui appartengono (v., in ultimo, sentenza del Tribunale 8 giugno 1993, causa T-50/92, Fiorani/Parlamento, Racc. pag. II-555).

40 Orbene, il ricorrente non ha presentato reclamo contro le decisioni di copertura di posti di capo unità di livello A3 adottate dall' APN nel periodo compreso tra il 19 luglio 1988 e il 9 aprile 1991 in seguito alla conclusione della procedura contemplata al n. 3 della decisione 19 luglio 1988. Tale constatazione è confermata con riguardo alle decisioni di coprire i quattro posti vacanti per i quali la convenuta ammette aver ricevuto la candidatura del ricorrente, cioè, l' avviso di posto vacante COM/106/88, coperto dall' APN il 1 gennaio 1989, l' avviso di posto vacante COM/7/89, coperto dall' APN il 1 marzo 1989, l' avviso di posto vacante COM/86/88, coperto dall' APN il 1 aprile 1989 e l' avviso di posto vacante COM/209/89, coperto dall' APN il 1 aprile 1990.

41 Inoltre, il ricorrente non ha presentato reclamo contro le decisioni di promozione al grado A3 adottate dall' APN nel corso del periodo compreso tra il 19 luglio e il 9 aprile 1991 in seguito alla conclusione delle procedure annuali di promozione di cui al n. 4 della decisione del 19 luglio 1988.

42 Conseguentemente, il reclamo presentato dal ricorrente il 13 agosto 1991 contro il silenzio rifiuto della sua domanda di promozione presentata il 9 aprile 1991 in termini del tutto generici non è diretto né avverso un provvedimento di copertura di un posto di capo unità inquadrato nel grado A3, né contro una decisione che accordi ad altri il beneficio di una promozione ad un posto A3 né contro una decisione che rigetti la promozione da lui sollecitata.

43 Ne consegue che, poiché non incide direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica del ricorrente, la decisione di silenzio-rifiuto della domanda di promozione non può essere qualificata come atto lesivo e il ricorso, nella parte in cui è diretto contro il silenzio-rifiuto del reclamo successivo alla domanda di promozione, deve essere dichiarato irricevibile (v. sentenze del Tribunale 18 febbraio 1993, causa T-45/91, Mc Avoy/Parlamento, Racc. pag. II-83, e 16 marzo 1993, cause riunite T-33/89 e T-74/89, Blackman/Parlamento, Racc. pag. II-249).

44 Il Tribunale rileva ancora che il ricorrente, che non è capo unità, non può comunque, legittimamente ambire ad un posto A3 e non ha interesse legittimo ad impugnare un provvedimento di copertura di tale posto o di promozione a tale posto atteso che la decisione 19 gennaio 1988 riserva i posti dirigenziali intermedi di grado A3 a capi unità (v. sentenze della Corte 30 maggio 1984, causa 111/83, Picciolo/Parlamento, Racc. pag. 2323 e 7 febbraio 1990, causa 95/88, Laval/CES, Racc. pag. 253; sentenza del Tribunale 11 dicembre 1991, causa T-169/89, Frederiksen/Parlamento, Racc. pag. II-1403, confermata dalla sentenza della Corte 18 marzo 1993, causa C-35/92 P, Parlamento/Frederiksen, Racc. pag. I-991, e sentenza del Tribunale 28 febbraio 1992, causa T-51/90, Moretti/Commissione, Racc. pag. II-487).

45 Ad abundantiam, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza consolidata, l' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, che consente in determinate circostanze la produzione di mezzi nuovi in corso di causa, non può in nessun caso essere interpretato nel senso che autorizza il ricorrente a sottoporre al giudice comunitario nuove conclusioni ed a modificare in tal modo l' oggetto della lite (sentenze della Corte 25 settembre 1979, causa 232/78, Commissione/Francia, Racc. pag. 2729; 18 ottobre 1979, causa 125/78, Gema/Commissione, Racc. pag. 3173; 8 febbraio 1983, causa 124/81, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. 203; 4 dicembre 1986, causa 205/84, Commissione/Germania, Racc. pag. 3755; 14 ottobre 1987, causa 278/85, Commissione/Danimarca, Racc. pag. 4069; sentenze del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-28/90, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-2285, e 11 marzo 1993, causa T-87/91, Boessen/CES, Racc. pag. II-235). Alla luce di quanto sopra, la domanda d' annullamento presentata dal ricorrente con le osservazioni sull' irricevibilità va del pari respinta in quanto tardiva.

46 Per quanto concerne il capo delle conclusioni relativo al risarcimento e diretto ad ottenere la condanna della convenuta a versare al ricorrente uno stipendio e una pensione corrispondenti alle somme che egli avrebbe riscosso se fosse stato promosso, conclusioni che non hanno un' esistenza autonoma in quanto strettamente connesse alla domanda di condanna della convenuta a procedere alla promozione o al trasferimento del ricorrente, il Tribunale rammenta che, secondo la giurisprudenza della Corte, "la prima frase dell' art. 91, n. 1, condiziona la seconda, cosicché quest' ultima attribuisce alla Corte una competenza anche di merito solo in caso di controversia nel senso della prima frase" (sentenza 10 dicembre 1969, causa 32/68, Grasselli/Commissione, Racc. pag. 505, punto 10 della motivazione). Nel caso di specie, il ricorrente, che ha omesso di impugnare gli atti che considera lesivi proponendo tempestivamente un ricorso d' annullamento non può sanare questa omissione e, in un certo senso, procurarsi un nuovo termine di impugnazione per il tramite di una domanda di risarcimento (v. citata ordinanza del Tribunale Moat/Commissione, confermata con citata ordinanza della Corte Moat/Commissione).

47 Del pari, trattandosi di una domanda di risarcimento diretta alla condanna della Commissione al versamento di un compenso pecuniario per violazione dell' art. 45 dello Statuto, proposta dal ricorrente nella sua domanda di riapertura della fase scritta, si deve ricordare che emerge da una giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale che il ricorso diretto al risarcimento di un danno causato non già da un atto lesivo di cui si chiede l' annullamento bensì da diversi illeciti e omissioni addebitati all' amministrazione, dev' essere preceduto da un procedimento in due fasi. Tale procedimento deve tassativamente iniziare con una domanda volta ad ottenere dall' APN il risarcimento dei danni lamentati proseguendo eventualmente con la proposizione di un reclamo avverso la decisione di rigetto della domanda (v., da ultimo, ordinanza del Tribunale 28 gennaio 1993, causa T-53/92, Piette de Stachelski/Commissione, Racc. pag. II-35). Orbene, nel caso di specie, il Tribunale rileva che, anche supponendo che il documento che menziona i movimenti del fascicolo, invocato dal ricorrente a sostegno della sua domanda, possa costituire un elemento nuovo ai sensi dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, la citata domanda di risarcimento non è stata preceduta da un procedimento precontenzioso regolare.

48 Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che il ricorso va dichiarato irricevibile nel suo complesso.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

49 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.