Parole chiave
Massima

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1. Dipendenti ° Ricorso ° Atto che arreca pregiudizio ° Nozione ° Nota informativa contenente informazioni amministrative ° Esclusione

(Statuto del personale, art. 91)

2. Dipendenti ° Ricorso ° Ricorso diretto, non sussistendo un atto arrecante pregiudizio, a far valutare la legittimità di una norma ° Irricevibilità

(Statuto del personale, art. 91)

3. Eccezione di illegittimità ° Portata ° Atti la cui illegittimità può essere eccepita ° Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei dipendenti delle Comunità europee

(Trattato CEE, art. 184)

4. Dipendenti ° Previdenza sociale ° Assicurazione malattia ° Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei dipendenti delle Comunità europee ° Sua adozione, di comune accordo, da parte delle istituzioni ° Liceità ° Presupposti

(Statuto del personale, art. 72, n. 1)

5. Dipendenti ° Previdenza sociale ° Assicurazione malattia ° Spese per malattia ° Spese di assistenza infermieristica ° Massimali di rimborso ° Liceità ° Presupposti

(Statuto del personale, art. 72, n. 1; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, allegato I, punto X)

6. Dipendenti ° Previdenza sociale ° Assicurazione malattia ° Spese per malattia ° Spese di assistenza infermieristica ° Modifica della regolamentazione nel senso di una diminuzione del rimborso ° Violazione dei principi dei diritti quesiti e del legittimo affidamento ° Insussistenza

(Statuto del personale, art. 72, n. 1; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, allegato I, punto X)

7. Dipendenti ° Obbligo di assistenza incombente all' amministrazione ° Portata

(Statuto del personale, art. 24)

8. Dipendenti ° Ricorso ° Reclamo amministrativo previo ° Identità di oggetto e di causa ° Mezzi e argomenti figuranti nel reclamo solo in forma di rinvio ad altri documenti ° Ricevibilità

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

9. Dipendenti ° Parità di trattamento ° Dipendenti in servizio e dipendenti in pensione ° Identico rimborso delle spese per malattia ° Insussistenza di discriminazione

(Statuto del personale, art. 72, n. 1; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, allegato I, punto X)

10. Dipendenti ° Previdenza sociale ° Assicurazione malattia ° Spese per malattia ° Modalità e percentuali di rimborso ° Contenimento delle spese ed esigenze del principio di proporzionalità

(Statuto del personale, art. 72, n. 1; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, allegato I, punto X)

Massima

1. Arrecano pregiudizio, ai sensi dell' art. 91, n. 1, dello Statuto, solo gli atti che possono incidere direttamente sulla situazione giuridica del dipendente. Non è questo il caso di semplici lettere informative contenenti solamente informazioni amministrative, come una nota che si limiti a informare l' interessato dell' entrata in vigore e del contenuto di una nuova normativa relativa alla copertura dei rischi di malattia dei dipendenti delle Comunità europee.

2. Nell' ambito di un ricorso proposto ai sensi dell' art. 91 dello Statuto il Tribunale è competente solo a sindacare la legittimità di un atto che leda il ricorrente e, in mancanza di un provvedimento di applicazione particolare, non può pronunciarsi astrattamente sulla legittimità di una disciplina di carattere generale, come la regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei dipendenti delle Comunità europee.

3. L' art. 184 del Trattato è espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, al fine di ottenere l' annullamento di una decisione che la concerne direttamente ed individualmente, la validità di precedenti atti delle istituzioni comunitarie che costituiscono il fondamento giuridico della decisione impugnata. Di conseguenza, questa eccezione non può essere limitata agli atti che hanno la forma di regolamento, la sola menzionata nell' art. 184 del Trattato, ma deve essere interpretata in senso ampio, come ricomprendente tutti gli atti di carattere generale.

Orbene, la regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei dipendenti delle Comunità europee, emanata per l' attuazione dell' art. 72, n. 1, dello Statuto, disciplina in sostanza il rimborso delle varie spese per malattia e ha carattere generale, poiché si applica a situazioni oggettivamente determinate e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto. Di conseguenza, anche se non ha forma di regolamento, detta normativa può costituire oggetto di un' eccezione di illegittimità.

La portata di un' eccezione di illegittimità dev' essere però limitata a quanto indispensabile per la definizione della lite. Così, l' atto generale di cui viene eccepita l' illegittimità dev' essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie che costituisce oggetto del ricorso e deve sussistere un nesso giuridico diretto fra la decisione individuale impugnata e l' atto generale.

4. Poiché lo Statuto non disciplina esaurientemente la materia della previdenza sociale del personale, le istituzioni delle Comunità sono delegate, in forza dell' art. 72, n. 1, dello Statuto, ad adottare di comune accordo disposizioni in margine dello Statuto stesso. Tale delega è conforme ai principi del Trattato. Non si tratta infatti di un trasferimento di potere legislativo vero e proprio del Consiglio alle altre istituzioni, poiché l' adozione della regolamentazione presuppone il comune accordo delle istituzioni, quindi anche quello del Consiglio che ha conferito la delega.

L' art. 72, n. 1, dello Statuto, lascia agli autori della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei dipendenti delle Comunità europee la cura di precisare il campo di applicazione di detta copertura emanando disposizioni supplementari, nel rispetto dello Statuto e degli scopi che questo persegue.

5. Poiché l' art. 72 dello Statuto non contiene norme specifiche per quanto riguarda il rimborso delle spese di assistenza infermieristica, è evidente che tali norme devono figurare nella regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei dipendenti delle Comunità europee.

L' art. 72 non conferisce ai beneficiari del regime comune di assicurazione malattia il diritto di ottenere, nelle varie ipotesi che esso contempla, un rimborso all' 80%, all' 85% o al 100% delle spese sostenute. Queste percentuali costituiscono il limite massimo dei rimborsi e non comportano per le istituzioni l' obbligo di rimborsare in tutti i casi gli interessati nelle proporzioni indicate.

La fissazione di massimali di rimborso ad opera delle norme di attuazione, allo scopo di preservare l' equilibrio finanziario del regime di assicurazione malattia, non costituisce violazione dell' art. 72 dello Statuto purché, nel fissare tali massimali, le istituzioni comunitarie rispettino il principio di tutela previdenziale su cui detto articolo è basato.

6. Poiché né l' art. 72 dello Statuto né la regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei dipendenti delle Comunità europee prevedono, in materia di spese di assistenza infermieristica, percentuali di rimborso fisse, ma solo percentuali massime, il semplice fatto che, per un certo periodo, l' applicazione di questo articolo da parte delle istituzioni comunitarie sia stata particolarmente favorevole agli interessati non può aver creato per questi un diritto quesito. Inoltre, dato che nel campo dei rimborsi delle spese per malattia occorre adeguare costantemente le norme pertinenti in funzione delle risorse disponibili e della necessità di salvaguardare un equilibrio finanziario, la riduzione, per il futuro, del rimborso relativamente a determinate prestazioni non confligge con il principio del rispetto del legittimo affidamento.

7. L' obbligo di assistenza, sancito dall' art. 24 dello Statuto, si riferisce alla difesa dei dipendenti, da parte dell' istituzione, contro comportamenti di terzi e non contro gli atti emanati dall' istituzione stessa, il cui controllo è disciplinato da altre disposizioni dello Statuto.

8. La prescritta concordanza fra i mezzi formulati nel reclamo e quelli dedotti nel ricorso ha lo scopo di consentire e di favorire la composizione amichevole della lite tra il dipendente e l' amministrazione. Per conseguire questo scopo occorre che quest' ultima sia in grado di conoscere le censure e le richieste dell' interessato. Ciò le è consentito da mezzi che non figurino espressamente nel reclamo di cui trattasi, ma in reclami precedenti ai quali questo fa rinvio.

9. La discriminazione consiste nel trattare in modo identico situazioni diverse o in modo diverso situazioni identiche.

Per quanto riguarda l' assicurazione malattia, i dipendenti in pensione non possono essere considerati come una categoria a parte di assicurati che, per il solo fatto di essere costituita da ex dipendenti, sia maggiormente esposta al rischio di dover sostenere spese di assistenza infermieristica. Quest' ultimo costituisce piuttosto un rischio generale dell' esistenza, che può avverarsi per qualsiasi dipendente, in servizio attivo o in pensione. Se è vero che i dipendenti rischiano di dover sostenere, in un' età più avanzata, spese più elevate a causa di una malattia di lunga durata, è legittimo presumere che essi abbiano preso tempestivamente le precauzioni finanziarie adeguate. Infatti, tenuto conto del testo dell' art. 72, n. 1, dello Statuto, che prevede solo percentuali massime di rimborso, l' adozione di tali misure preventive era e resta opportuna, in quanto una riduzione della percentuale di rimborso può essere disposta in qualsiasi momento. Pertanto, la mancata adozione di misure del genere non può essere imputata, col pretesto di una discriminazione, né agli autori dello Statuto né a quelli della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei dipendenti delle Comunità europee.

10. Il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per raggiungere lo scopo perseguito, fermo restando che, quando è possibile scegliere tra più misure adeguate, occorre ricorrere alla meno restrittiva.

Applicato alle disposizioni che stabiliscono le percentuali e le modalità del rimborso delle spese per malattia nell' ambito della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei dipendenti delle Comunità europee, il predetto principio, tenuto conto della complessità dei problemi posti dalla preservazione del necessario equilibrio finanziario del regime comune, che porta a riconoscere alle istituzioni comunitarie un ampio potere discrezionale, può indurre a considerare illegittime delle misure di riduzione dei rimborsi soltanto se queste risultino palesemente inadeguate, nel principio o nel risultato, rispetto alla scopo di economia cui sono ispirate.