ORDINANZA DELLA CORTE DEL 12 LUGLIO 1993. - ASSOCIATION BANANIERE CAMEROUNAISE "ASSOBACAM" E COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - BANANE - DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE AUTORIZZA UNO STATO MEMBRO AD ADOTTARE MISURE DI SALVAGUARDIA - RICORSO D'ANNULLAMENTO - IRRICEVIBILITA. - CAUSE RIUNITE C-429/92 E C-25/93.
raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-03991
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente ed individualmente ° Decisione della Commissione che autorizza uno Stato membro ad adottare misure di salvaguardia ° Produttori e importatori del prodotto di cui trattasi ° Irricevibilità
(Trattato CEE, art. 173, secondo comma; quarta convenzione di Lomé ACP-CEE del 15 dicembre 1989, artt. 177 e 178)
Una decisione adottata dalla Commissione in forza degli artt. 177 e 178 della quarta convenzione ACP-CEE di Lomé, diretta a uno Stato membro e autorizzante quest' ultimo a limitare, per un periodo determinato, le importazioni nel suo territorio di banane fresche originarie di taluni paesi terzi, si presenta, nei confronti degli operatori attivi nel settore della produzione e dell' importazione di tali prodotti, come un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni obiettivamente determinate e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto. Essa non li tocca a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerli dalla generalità, e quindi ad identificarli alla stessa stregua dei destinatari e, pertanto, non li riguarda individualmente ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato.
Nelle cause riunite C-429/92 e C-25/93,
Association bananière camerounaise "Assobacam" e Compagnie fruitière import SA, con l' avv. D. Larcena, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Fernand Entringer, 34A, rue Philippe II,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor E. Lasnet, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor N. Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta da
Repubblica francese, rappresentata dal signor P. Pouzoulet, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dalla signora C. de Salins, consigliere per gli Affari esteri presso il medesimo ministero, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henri,
interveniente,
aventi ad oggetto ricorsi diretti all' annullamento della decisione della Commissione 2 dicembre 1992, che autorizza la Repubblica francese ad applicare misure di salvaguardia all' importazione di banane originarie del Camerun e della Costa d' Avorio (GU L 355, pag. 37),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J. L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: J.-G. Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte il 23 dicembre 1992 e il 29 gennaio 1993, l' Association bananière camerounaise "Assobacam", con sede sociale in Duala (Camerun) e la Compagnie fruitière Import, con sede sociale in Marsiglia (Francia), hanno chiesto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento della decisione della Commissione 2 dicembre 1992, 92/554/CEE, che autorizza la Repubblica francese ad applicare misure di salvaguardia all' importazione di banane originarie del Camerun e della Costa d' Avorio (GU L 355, pag. 37).
2 Conformemente agli artt. 177, n. 1, e 178, n. 3, della quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 settembre 1989 (GU 1991, L 229, pag. 1), la Comunità può prendere o autorizzare gli Stati membri a prendere misure di salvaguardia soggette a particolari requisiti di forma e di sostanza.
3 Il 29 novembre 1992, il governo francese ha chiesto alla Commissione di essere autorizzato ad adottare talune misure di salvaguardia a termini delle predette disposizioni, per limitare le importazioni di banane originarie del Camerun e della Costa d' Avorio.
4 Con decisione 2 dicembre 1992, la Commissione ha autorizzato la Repubblica francese a limitare, durante il mese di dicembre 1992, le importazioni sul proprio territorio di banane fresche del codice NC ex 0803 00 10, originarie del Camerun e della Costa d' Avorio, al livello dei quantitativi importati da tali paesi durante lo stesso mese nel corso dei tre anni precedenti.
5 Considerando tale decisione illegittima, l' Association bananière camerounaise "Assobacam", che riunisce i produttori di banane del Camerun, ricorrente nella causa C-429/92, e la Compagnie fruitière import, ricorrente nella causa C-25/93, che si occupa dello smercio in Francia e in Europa delle banane prodotte dai tre produttori camerunesi (in prosieguo: le "ricorrenti"), hanno proposto i presenti ricorsi.
6 La Commissione ha eccepito l' irricevibililtà di tali ricorsi ai sensi dell' art. 91, n. 1, del regolamento di procedura.
7 Con ordinanza 23 marzo 1993, il presidente della Corte ha disposto la riunione delle cause C-429/92 e C-25/93 ai fini delle fasi scritta e orale e della sentenza.
8 Con ordinanza 25 marzo 1993, il presidente della Corte ha ammesso la Repubblica francese ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.
9 La Commissione contesta la ricevibilità dei ricorsi adducendo, in particolare, che le ricorrenti non sono individualmente riguardate, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, dalla decisione impugnata, che costituirebbe un provvedimento di portata generale ed astratta, né tanto meno sono direttamente interessate dalla detta decisione, che non istituirebbe alcun obbligo in capo alla Repubblica francese, bensì si limiterebbe ad autorizzare quest' ultima a limitare le importazioni di banane originarie del Camerun e della Costa d' Avorio, lasciandola libera di avvalersi o meno di tale autorizzazione.
10 Le ricorrenti, di contro, sostengono che la decisione controversa non è un provvedimento di portata generale e astratta. Secondo le ricorrenti, tutti i produttori di banane del Camerun e della Costa d' Avorio, vale a dire una cerchia determinata di soggetti di diritto il cui numero e la cui identità possono essere perfettamente e facilmente definiti, sono stati direttamente ed individualmente colpiti dalla decisione impugnata, che può essere considerata come un gruppo o una serie di decisioni individuali.
11 In forza dell' art. 91, n. 3, del regolamento di procedura, in caso di domanda presentata ai sensi del n. 1 del medesimo articolo e salvo contraria decisione della Corte, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente.
12 Giacché si trovano agli atti tutti gli elementi necessari alla sua decisione, la Corte ha deciso di statuire senza passare alla trattazione orale.
13 In forza dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, la ricevibilità di un ricorso d' annullamento di una decisione proposto da un singolo che non ne sia il destinatario, è subordinata alla condizione che esso sia direttamente ed individualmente riguardato dalla detta decisione.
14 Poiché le ricorrenti non sono i destinatari della decisione controversa, va accertato se quest' ultima le riguardi direttamente ed individualmente.
15 Emerge dalla giurisprudenza della Corte che i terzi possono essere interessati individualmente da una decisione diretta ad altre persone solo qualora la decisione stessa li tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerli dalla generalità, e quindi li identifichi alla stessa stregua dei destinatari (si vedano, in particolare, la sentenza 14 febbraio 1989, causa 206/87, Lefebvre/Commissione, Racc. pag. 275, e l' ordinanza 15 marzo 1989, causa 191/88, Co-Frutta/Commissione, Racc. pag. 793).
16 Orbene, è pacifico che la decisione impugnata ha lo scopo di autorizzare la Repubblica francese a limitare, per un periodo determinato, le importazioni di banane fresche originarie del Camerun e della Costa d' Avorio. Essa si presenta, nei confronti degli importatori, dei produttori e maturatori di banane, come un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni obiettivamente determinate e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto.
17 Ne consegue che la decisione impugnata riguarda le ricorrenti esclusivamente nella loro qualità obiettiva di operatori economici nel settore della produzione e dell' importazione di banane originarie del Camerun e della Costa d' Avorio, alla stessa stregua di ogni altro operatore economico che si trovi in una posizione identica.
18 Di conseguenza, i ricorsi vanno dichiarati irricevibili.
Sulle spese
19 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Essendo rimaste soccombenti, le ricorrenti vanno condannate alle spese. Conformemente all' art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, la Repubblica francese, interveniente, sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) I ricorsi sono irricevibili.
2) Le ricorrenti sono condannate alle spese.
3) La Repubblica francese, interveniente, sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 12 luglio 1993.