Parole chiave
Massima

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Ambiente - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409/CEE - Fissazione delle date di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche cacciabili - Obbligo degli Stati membri di garantire una protezione completa delle specie considerate durante la loro migrazione prenuziale - Metodi che sottraggono alla protezione parte degli uccelli considerati - Inammissibilità - Date di chiusura scaglionate o varianti secondo le differenti parti del territorio nazionale - Delega di competenze ad autorità subordinate - Presupposti per l' ammissibilità

(Direttiva del Consiglio 79/409, art. 7, n. 4)

Massima

In applicazione dell' art. 7, n. 4, della direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche cacciabili deve essere fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di dette specie durante il periodo di migrazione che precede l' accoppiamento. Di conseguenza, i metodi che intendono sottrarre una determinata percentuale di uccelli di una specie a detta protezione, come quelli che consistono nel fissare la data di chiusura della caccia in funzione del periodo nel corso del quale l' attività migratoria raggiunge il suo livello massimo, ovvero quelli che prendono in considerazione il momento al quale una certa percentuale di uccelli hanno iniziato la loro migrazione o ancora quelli che consistono nel determinare la data media di inizio della migrazione che precede l' accoppiamento, non sono conformi a detta disposizione.

La fissazione da parte di uno Stato membro di date di chiusura scaglionate in funzione delle specie di uccelli è incompatibile con l' art. 7, n. 4, terza frase, che riguarda, in particolare, le specie migratorie, salvoché lo Stato membro interessato non possa fornire la prova, fondata su dati scientifici e tecnici appropriati a ciascun caso particolare, che uno scaglionamento delle date di chiusura della caccia non è di ostacolo alla completa protezione delle specie di uccelli che possono essere interessate da detto scaglionamento. La fissazione di date di chiusura che variano secondo le differenti parti del territorio di uno Stato membro è compatibile con la direttiva purché sia garantita una protezione completa della specie.

Se il potere di fissare la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori è delegato ad autorità subordinate, le disposizioni che conferiscono questo potere debbono garantire che la data di chiusura possa essere fissata solo in un modo tale che renda possibile una protezione completa delle specie durante la migrazione che precede l' accoppiamento.