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Massima

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1. Ricorso per inadempimento ° Diritto all' azione da parte della Commissione ° Esercizio non dipendente dall' esistenza di un interesse specifico ad agire

(Trattato CEE, art. 169)

2. Ricorso per inadempimento ° Diritto all' azione da parte della Commissione ° Termine di esercizio ° Inesistenza ° Scelta discrezionale del momento della presentazione del ricorso

(Trattato CEE, art. 169)

3. Ravvicinamento delle legislazioni ° Rifiuti ° Direttive 75/442 e 78/319 ° Nozione ° Esclusione di talune sostanze riciclabili ° Inammissibilità

(Direttive del Consiglio 75/442/CEE, art. 1, e 78/319/CEE, art. 1)

4. Ravvicinamento delle legislazioni ° Rifiuti ° Trasporti transfrontalieri di rifiuti pericolosi ° Direttiva 84/631 ° Divieto generale e assoluto di esportare rifiuti ° Inammissibilità ° Normativa nazionale che stabilisce una regola di smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, pur non escludendo, salvo autorizzazione, i trasporti transfrontalieri ° Ammissibilità

(Trattato CEE, art. 130 R, n. 2; direttiva del Consiglio 84/631/CEE, modificata dalla direttiva 86/279/CEE)

Massima

1. Per la presentazione da parte sua di un ricorso per inadempimento, in forza dell' art. 169 del Trattato, non occorre che la Commissione abbia un interesse specifico ad agire. L' art. 169 non mira infatti a tutelare i diritti propri di quest' ultima; la sua applicazione costituisce uno dei mezzi con i quali la Commissione veglia all' applicazione, da parte degli Stati membri, delle norme del Trattato e delle norme adottate dalle istituzioni in forza di quest' ultimo.

2. La Commissione non è tenuta ad osservare un termine determinato per presentare, ai sensi dell' art. 169 del Trattato, un ricorso per inadempimento nei confronti di uno Stato membro. Essa dispone così del potere di valutare quando si debba eventualmente proporre un ricorso e non spetta alla Corte sindacare tale valutazione.

3. La nozione di rifiuto, ai sensi degli artt. 1 delle direttive 75/442 e 78/319, non dev' essere intesa nel senso che esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica, di modo che non opera un' attuazione corretta di tali direttive uno Stato membro che escluda talune categorie di rifiuti riciclabili dall' ambito di applicazione della sua normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti.

4. La direttiva 84/631, modificata dalla direttiva 86/279, relativa alla sorveglianza e al controllo all' interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi, ha istituito un sistema completo che verte in particolare sui movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi al fine del loro smaltimento in stabilimenti concretamente definiti e si basa sull' obbligo di previa comunicazione particolareggiata da parte del detentore dei rifiuti. In tale sistema, le autorità nazionali interessate hanno la facoltà di sollevare obiezioni e quindi di vietare una determinata spedizione di rifiuti pericolosi per far fronte ai problemi relativi, in primo luogo, alla protezione dell' ambiente e della salute e, in secondo luogo, all' ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, ma non dispongono di alcuna possibilità di vietare globalmente tali movimenti.

Non è incompatibile con tale direttiva una normativa nazionale che stabilisca la regola dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, ma vi unisca condizioni di applicazione consentendo spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi in casi specificati e fissando a tal fine procedure amministrative corrispondenti a quelle previste dalla direttiva. Una siffatta regola, che rispecchia il perseguimento di uno scopo conforme al principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all' ambiente sancito dall' art. 130 R, n. 2, del Trattato, non può infatti essere considerata come un divieto generale ed assoluto di esportare rifiuti pericolosi, che sarebbe in contrasto con detta direttiva 84/631.

Non sono neppure incompatibili con la direttiva disposizioni nazionali che sottopongano le spedizioni di cui trattasi ad un' autorizzazione, qualora quest' ultima nozione corrisponda a quella di "attestato di ricevimento" utilizzata dalla direttiva ed i motivi previsti per il diniego di autorizzazione siano sostanzialmente fondati su ragioni di interesse generale connessi con la protezione della salute e dell' ambiente, ricollegandosi così appunto agli obiettivi menzionati nella direttiva.