SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 7 LUGLIO 1994. - ELIZABETH BRAMHILL CONTRO CHIEF ADJUDICATION OFFICER. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: SOCIAL SECURITY COMMISSIONER - REGNO UNITO. - DIRETTIVA 79/7/CEE - MAGGIORAZIONI DI PRESTAZIONI DI VECCHIAIA PER CONIUGE A CARICO. - CAUSA C-420/92.
raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-03191
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
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Politica sociale ° Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale ° Direttiva 79/7 ° Deroga ammessa in materia di erogazione di maggiorazioni di prestazioni a lungo termine di vecchiaia per coniuge a carico ° Normativa nazionale che attenua, senza eliminarla, una preesistente disparità di trattamento, estendendo il beneficio delle maggiorazioni a determinate categorie di donne ° Ammissibilità
[Direttiva del Consiglio 79/7 (CEE), art. 7, n. 1, lett. d)]
L' art.7, n. 1, lett. d), della direttiva 79/7 non osta a che uno Stato membro, il quale attribuiva solo agli uomini il diritto a maggiorazioni di prestazioni a lungo termine di vecchiaia per coniuge a carico, abolisca tale discriminazione unicamente nei confronti delle donne che soddisfino determinate condizioni.
Infatti, la direttiva ha per scopo la graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia previdenziale, e sarebbe incompatibile con tale scopo e rischierebbe di compromettere l' attuazione del suddetto principio un' interpretazione della direttiva che avesse il risultato di impedire ad uno Stato membro, per quanto riguarda prestazioni che esso abbia escluso dal campo di applicazione della direttiva ai sensi dell' art. 7, n. 1, lett. d), di basarsi ulteriormente sulla deroga prevista da tale disposizione, qualora adottasse un provvedimento mirante a ridurre la portata di una disparità di trattamento basata sul sesso.
Nel procedimento C-420/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Social Security Commissioner, Londra, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Elizabeth Bramhill
e
Chief Adjudication Officer,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 7, n. 1, lett. d), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, R. Joliet, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per l' appellante nella causa principale, dall' avv. Richard Drabble, barrister;
° per il governo del Regno Unito, dal signor John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dall' avv. signora Eleanor Sharpston, barrister;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Nicolas Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali dell' appellante, nella causa principale, del governo del Regno Unito, rappresentato dalle signore Lucinda Hudson, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, e Eleanor Sharpston, nonché della Commissione all' udienza del 10 febbraio 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 aprile 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 27 novembre 1992, pervenuta in cancelleria il 18 dicembre successivo, il Social Securty Commissioner ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 7, n. 1, lett. d), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24, in prosieguo: la "direttiva").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la signora Elizabeth Bramhill e il Chief Adjudication Officer circa il diniego di una maggiorazione di pensione di vecchiaia per coniuge a carico.
3 Dall' ordinanza del giudice a quo risulta che la signora Bramhill, cittadina britannica, ha cessato la propria attività lavorativa il 1 giugno 1990, al compimento del sessantesimo anno di età. Qualche mese prima aveva chiesto, inizialmente, una pensione di vecchiaia dal compimento del sessantesimo anno di età e poi una maggiorazione della stessa per coniuge a carico.
4 All' interessata è stata attribuita una pensione di vecchiaia dal 4 giugno 1990, mentre la sua domanda di maggiorazione è stata respinta per il motivo che essa non soddisfaceva i requisiti per ottenere una maggiorazione di questo tipo, requisiti fissati dall' art. 45A del Social Security Act 1975, inserito in questa legge con lo Health and Social Security Act 1984.
5 Prima della riforma legislativa del 1984, soltanto i pensionati di sesso maschile avevano diritto a maggiorazioni di pensioni di vecchiaia per coniuge a carico.
6 Secondo il citato art. 45A, n. 1, lett. a), l' attribuzione della maggiorazione controversa è subordinata, segnatamente, alla condizione che la pensione di vecchiaia dell' interessata sia stata concessa immediatamente dopo il termine di un periodo per il quale essa aveva diritto ad una maggiorazione di prestazioni di disoccupazione, malattia o invalidità per coniuge a carico.
7 Secondo le spiegazioni fornite dal governo del Regno Unito, la possibilità che le donne ottengano, in presenza delle circostanze più sopra richiamate, una maggiorazione delle pensioni di vecchiaia per coniuge a carico è stata introdotta per evitare loro, all' età del pensionamento, una notevole diminuzione della retribuzione qualora, dopo la riforma legislativa del 1984, le interessate fruissero, prima di andare in pensione, di maggiorazioni di prestazioni di malattia, invalidità o disoccupazione per persone a carico.
8 Orbene, la signora Bramhill non si trovava in una situazione siffatta.
9 Dinanzi al Social Security Appeal Tribunal, adito con un ricorso avverso la decisione dell' Adjudication Officer, era pacifico che l' art. 45A del Social Security Act 1975 opera una discriminazione a danno delle donne coniugate poiché, secondo l' art. 45 della stessa legge, un pensionato che richiede una maggiorazione della pensione di vecchiaia per la moglie a carico non deve soddisfare una simile condizione.
10 Tuttavia, poiché era del pari pacifico che il medesimo giudice era vincolato da una precedente giurisprudenza del Social Security Commissioner, secondo cui la normativa in causa è compatibile con la direttiva a causa della possibilità che l' art. 7, n. 1, lett. d), della stessa direttiva offre agli Stati membri di prevedere talune deroghe al principio della parità di trattamento dettato dall' art. 4, n. 1, della direttiva, la decisione di rigetto dell' Adjudication Officer è stata confermata dal Social Security Appeal Tribunal il quale ha però autorizzato l' appello dinanzi al Social Security Commissioner.
11 A tenore dell' art. 4, n. 1, della direttiva:
"1. Il principio della parità di trattamento implica l' assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:
(...)
° il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per la persona a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni".
12 L' art. 7, n. 1, della direttiva dispone:
"1. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione:
(...)
d) la concessione di maggiorazioni delle prestazioni a lungo termine di invalidità, di vecchiaia, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per la consorte a carico;
(...)".
13 Secondo il Social Security Commissioner, la questione che si pone nel caso di specie è se la differenza di trattamento tra uomini e donne, a proposito del sorgere del diritto alla maggiorazione delle pensioni di vecchiaia per coniuge a carico, rientri o no nella deroga di cui all' art. 7, n. 1, lett. d), della direttiva.
14 Tenuto conto delle tesi divergenti sostenute dalle parti sulla soluzione da dare a tale questione, il Social Security Commissioner ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se, nell' ipotesi in cui uno Stato membro abbia adottato una disciplina differenziata per i titolari di pensione di sesso maschile che richiedano prestazioni per la moglie a carico e quelli di sesso femminile che richiedano prestazioni per il marito a carico, la deroga disposta dall' art. 7, n. 1, lett. d), della direttiva 79/7/CEE debba interpretarsi nel senso che uno Stato membro è autorizzato a dettare condizioni più restrittive nei confronti di un richiedente di sesso femminile rispetto ad uno di sesso maschile.
2) In particolare, se lo Stato membro possa imporre un requisito come quello prescritto dalla section 45A del Social Security Act 1975, in forza del quale un titolare di pensione di sesso femminile, immediatamente prima della data nella quale acquista il diritto ad una pensione di vecchiaia, deve aver maturato un diritto a maggiorazioni per disoccupazione, malattia o invalidità del marito a carico, qualora il medesimo requisito non venga imposto ad un titolare di pensione di sesso maschile che richieda una maggiorazione della pensione di vecchiaia per la moglie a carico.
3) Se, alla luce delle soluzioni fornite alle questioni 1 e 2, il giudice nazionale sia tenuto ad accertare se una disciplina nazionale soddisfi o meno le prescrizioni imposte dal principio di proporzionalità risultante dal diritto comunitario, così che essa trovi eventuale giustificazione nella deroga disposta dall' art. 7, n. 1, lett. d), della direttiva 79/7/CEE, e quali siano i criteri specifici che il giudice nazionale deve applicare".
15 Con tali questioni il giudice a quo intende essenzialmente accertare se l' art. 7, n. 1, lett. d), della direttiva 79/7 osti a che uno Stato membro, il quale attribuiva solo agli uomini il diritto a maggiorazioni di prestazioni a lungo termine di vecchiaia per coniuge a carico, abolisca tale discriminazione unicamente nei confronti delle donne che soddisfino determinate condizioni.
16 Secondo l' appellante nel procedimento principale, emerge dalla lettera dell' art. 7, n. 1, lett. d), della direttiva che gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione della direttiva soltanto la concessione di maggiorazioni di prestazioni per "la consorte a carico", di modo che i regimi i quali, come quello in vigore nel Regno Unito dal 1984, prevedono maggiorazioni per la moglie e per il marito a carico, ma a condizioni diverse, contengono una discriminazione che non rientra nella deroga di cui all' art. 7 della direttiva.
17 La signora Bramhill aggiunge che tale interpretazione è confermata dal fatto che, diversamente da quest' ultima disposizione, l' art. 4, n. 1, terzo trattino, della direttiva detta il principio generale che vieta qualsiasi discriminazione basata sul sesso quanto al calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il "coniuge" e per le persone a carico.
18 Siffatto argomento non può essere accolto.
19 Come il governo del Regno Unito ha giustamente sottolineato, una normativa come quella vigente nel Regno Unito prima della modifica legislativa operata con lo Health and Social Security Act 1984, che ha accordato il beneficio della maggiorazione controversa a determinate categorie di donne coniugate, rientrava incontestabilmente nell' ambito della deroga in parola, giacché la maggiorazione delle pensioni di vecchiaia era allora prevista soltanto per "la consorte a carico".
20 Orbene, come indica il titolo e come precisa l' art. 1 della direttiva, questa ha per scopo la graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia previdenziale (v., segnatamente, sentenze 24 febbraio 1994, causa C-343/92, Roks e a., Racc. pag. I-574, e 7 luglio 1992, C-9/91, Equal Opportunities Commission, Racc. pag. I-4297).
21 Sarebbe quindi incompatibile con tale scopo e rischierebbe di compromettere l' attuazione del suddetto principio un' interpretazione della direttiva che, come quella sostenuta dalla signora Bramhill, avesse il risultato di impedire ad uno Stato membro, per quanto riguarda prestazioni che esso abbia escluso dal campo di applicazione della direttiva ai sensi dell' art. 7, n. 1, lett. d), di basarsi ulteriormente sulla deroga prevista da tale disposizione, qualora adottasse un provvedimento che, come quello controverso nella causa principale, miri a ridurre la portata di una disparità di trattamento basata sul sesso.
22 Ne consegue che la diversa formulazione dell' art. 4, n. 1, terzo trattino, e dell' art. 7, n. 1, lett. d), della direttiva non può essere interpretata nel senso sostenuto dalla signora Bramhill e che la discriminazione controversa rientra quindi nell' ambito della citata deroga di cui alla direttiva.
23 Infine, il principio di proporzionalità, anch' esso richiamato dal giudice a quo, non può trovare applicazione in un caso come quello di specie in cui, come si è rilevato nel punto precedente, la discriminazione di cui trattasi è lecita in base alla deroga prevista dall' art. 7, n. 1, lett. d), della direttiva.
24 Le questioni pregiudiziali in esame vanno pertanto risolte nel senso che l' art. 7, n. 1, lett. d), della direttiva 79/7 non osta a che uno Stato membro, il quale attribuiva solo agli uomini il diritto a maggiorazioni di prestazioni a lungo termine di vecchiaia per coniuge a carico, abolisca tale discriminazione unicamente nei confronti delle donne che soddisfino determinate condizioni.
Sulle spese
25 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Social Security Commissioner con ordinanza 27 novembre 1992, dichiara:
L' art. 7, n. 1, lett. d), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev' essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro, il quale attribuiva solo agli uomini il diritto a maggiorazioni di prestazioni a lungo termine di vecchiaia per coniuge a carico, abolisca tale discriminazione unicamente nei confronti delle donne che soddisfino determinate condizioni.