Parole chiave
Massima

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Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Accesso all' impiego - Presa in considerazione da parte di un ente pubblico di uno Stato membro, nell' assumere personale, delle attività esercitate in precedenza nell' ambito di una pubblica amministrazione - Distinzione, nei confronti dei cittadini comunitari, tra le attività svolte nel pubblico impiego nazionale e quelle svolte in quello di un altro Stato membro - Discriminazione dissimulata - Inammissibilità

(Trattato CEE, art. 48)

Massima

L' art. 48 del Trattato vieta non solo le discriminazioni palesi, in base alla cittadinanza, ma anche tutte quelle dissimulate che, fondandosi su altri criteri, pervengano di fatto allo stesso risultato. Esso deve pertanto essere interpretato nel senso che, qualora un ente pubblico di uno Stato membro, assumendo personale per posti che non rientrano nella sfera d' applicazione dell' art. 48, n. 4, del Trattato, stabilisca di tener conto delle attività lavorative anteriormente svolte dai candidati presso una pubblica amministrazione, tale ente non può, nei confronti di cittadini comunitari, operare alcuna distinzione a seconda che tali attività siano state esercitate presso la pubblica amministrazione dello stesso Stato membro o presso quella di un altro Stato membro.