61992J0404

SENTENZA DELLA CORTE DEL 5 OTTOBRE 1994. - X CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - RICORSO CONTRO UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO - DIPENDENTE TEMPORANEO - VISITA MEDICA DI ASSUNZIONE - EFFETTI DEL RIFIUTO DELL'INTERESSATO DI SOTTOPORSI AD UN'ANALISI PER L'AIDS - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI MANTENERE SEGRETO IL PROPRIO STATO DI SALUTE. - CAUSA C-404/92 P.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-04737


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Diritto comunitario ° Principi ° Diritti fondamentali ° Rispetto della sfera privata

2. Diritto comunitario ° Principi ° Diritti fondamentali ° Restrizioni all' esercizio dei diritti fondamentali giustificate dall' interesse generale

3. Dipendenti ° Assunzione ° Visita medica ° Oggetto ° Conseguenze del rifiuto dell' interessato di accettare talune indagini

(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 12 e 13)

4. Dipendenti ° Assunzione ° Visita medica ° Esame mirante a individuare la presenza di anticorpi HIV ° Rifiuto dell' interessato ° Ricorso ad altri esami che consentono di ottenere le stesse informazioni ° Violazione del diritto al rispetto della sfera privata

(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 12 e 13)

Massima


1. Il diritto al rispetto della sfera privata, sancito dall' art. 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, costituisce uno dei diritti fondamentali tutelati dall' ordinamento giuridico comunitario. Esso comporta in particolare il diritto di una persona a tenere segreto il suo stato di salute.

2. Si possono apportare restrizioni ai diritti fondamentali tutelati dall' ordinamento giuridico comunitario a condizione che queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti.

3. La visita medica preliminare all' assunzione, prevista dall' art. 13 del regime applicabile agli altri agenti, ha per oggetto di consentire all' istituzione interessata di accertare se il dipendente temporaneo soddisfa le condizioni di idoneità fisica richieste per l' assunzione dall' art. 12, n. 2, lett. d) di detto regime. Ora, se la visita di assunzione soddisfa un interesse legittimo dell' istituzione, questo interesse non giustifica che si proceda a un esame medico contro la volontà dell' interessato. Tuttavia, se quest' ultimo, dopo essere stato edotto al riguardo, rifiuta di dare il suo consenso a un esame che il medico di fiducia dell' istituzione ritiene necessario per valutare l' idoneità a svolgere le funzioni per le quali ha presentato la candidatura, l' istituzione non può essere obbligata a sopportare il rischio di assumerlo.

4. Un' interpretazione delle disposizioni relative all' esame medico preliminare all' assunzione di un dipendente temporaneo nel senso che esse comportano l' obbligo di rispettare il rifiuto dell' interessato esclusivamente per quanto riguarda l' esame specifico di accertamento dell' AIDS, ma consentono di effettuare tutti gli altri esami che possono far nascere solo sospetti circa la presenza del virus dell' AIDS, non tiene conto della portata del diritto alla tutela della sfera privata. Infatti per garantire questo diritto occorre che il rifiuto dell' interessato sia rispettato nella sua totalità. Poiché l' interessato ha rifiutato esplicitamente di sottoporsi ad un esame di accertamento dell' AIDS, questo diritto si oppone a che l' istituzione interessata proceda a qualsiasi esame che possa pervenire al sospetto o all' accertamento dell' esistenza di questa malattia.

Parti


Nel procedimento C-404/92 P,

X, con gli avv.ti Gérard Collin, Thierry Demaseure e Michel Deruyver, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

ricorrente,

sostenuto da

Union syndicale-Bruxelles, rappresentata dall' avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

e da

Fédération internationale des droits de l' homme, rappresentata dagli avv.ti Luc Misson, del foro di Liegi, ed Eric Balate, del foro di Mons, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Jean-Paul Noesen, 18, rue des Glacis,

intervenienti,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 18 settembre 1992, nelle cause riunite T-121/89 e T-13/90, X contro Commissione (Racc. pag. II-2195),

procedimento in cui l' altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Joern Pipkorn, consigliere giuridico, e Sean van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida e M. Diez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg (relatore), P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza dell' 8 febbraio 1994, nel corso della quale la Fédération internationale des droits de l' homme era rappresentata dagli avv.ti Luc Misson, Eric Balate e Marc-Albert Lucas, del foro di Liegi,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 27 aprile 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 dicembre 1992, il signor X ha impugnato, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 18 settembre 1992, cause riunite T-121/89 e T-13/90, X contro Commissione (Racc. pag. II-2195), in quanto ha respinto le sue conclusioni miranti all' annullamento della decisione 6 giugno 1989 con cui la Commissione delle Comunità europee si è rifiutata di assumerlo come agente temporaneo, per una durata di sei mesi, a causa della sua inidoneità fisica, nonché al risarcimento del danno morale subito.

2 Dalla sentenza impugnata risulta che gli antefatti della causa sono i seguenti:

"1 Il ricorrente ha prestato servizio presso la Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: la 'Commissione' ), come free-lance, dal 29 agosto 1985 al 30 marzo 1986 e dal 1 maggio 1986 al 31 agosto 1987, nonché come agente ausiliario, dal 1 settembre 1987 al 31 gennaio 1988. Ammesso a partecipare al concorso COM/C/655 per dattilografi, veniva informato, il 4 luglio 1989, che non aveva superato le prove scritte.

2 In previsione di una sua eventuale assunzione, come agente temporaneo presso la Commissione, per un periodo di sei mesi, con lettera 14 febbraio 1989 della divisione 'Carriere' della direzione generale del personale e dell' amministrazione, il ricorrente veniva invitato a sottoporsi a visita medica, ai sensi degli artt. 12, n. 2, lett. d), e 13 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il 'RAA' ).

3 Tale visita veniva effettuata il 15 marzo 1989 a cura del dr S., medico di fiducia della Commissione. Il ricorrente veniva sottoposto ad esame clinico, completato da esami biologici. Non accoglieva però l' invito del servizio medico di sottoporsi all' esame relativo all' accertamento di anticorpi HIV (AIDS).

4 Con lettera 22 marzo 1989, il medico di fiducia, dopo aver informato il ricorrente che non poteva emettere un parere medico favorevole alla sua assunzione, lo pregava di comunicargli il nominativo del suo medico curante per poterlo mettere al corrente del tipo di anomalie che aveva riscontrato.

5 Con lettera 28 marzo 1989, il capo della divisione 'Carriere' informava il ricorrente che, in esito alla visita medica, il medico di fiducia aveva concluso per la sua inidoneità fisica all' espletamento delle mansioni di dattilografo presso la Commissione e che, quindi, la sua assunzione non poteva essere presa in considerazione.

6 Con comunicazione telefonica 5 aprile 1989, il medico di fiducia comunicava al dr P., medico curante del ricorrente ad Anversa, l' esito della visita medica effettuata su quest' ultimo. Inoltre, su richiesta del dr P., il medico di fiducia della Commissione gli trasmetteva, con lettera 12 aprile 1989, copia delle analisi di laboratorio eseguite nei confronti del ricorrente.

7 In risposta alla citata lettera del capo della divisione 'Carriere' , il ricorrente, con lettera 9 aprile 1989, chiedeva che il suo caso venisse sottoposto per parere alla commissione medica prevista dall' art. 33, secondo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo 'Statuto' ), applicabile agli agenti temporanei in forza dell' art. 13 del RAA.

8 Con lettera 26 aprile 1989, il medico curante informava il presidente della Commissione del fatto che un errore di diagnosi era stato commesso dal medico di fiducia dell' Istituzione, il quale aveva concluso che il suo paziente era affetto da un' infezione opportunista dovuta a AIDS in fase terminale (' full blown AIDS' ), e denunciava altresì il fatto che il ricorrente sarebbe stato sottoposto, senza il proprio consenso, ad un esame dissimulato per l' accertamento dell' AIDS.

9 Con lettera 27 aprile 1989, il capo del servizio medico della Commissione informava il ricorrente della convocazione, per il 26 maggio seguente, di una commissione medica incaricata di esaminare il suo caso e l' invitava a fargli pervenire ogni relazione o documento medico utile a questo proposito.

10 Con lettera 19 maggio 1989, il ricorrente rispondeva al capo del servizio medico che non disponeva di nessun documento medico perché non era mai stato seriamente malato. Precisava inoltre che era in cura presso il dr P. per lievi disturbi.

11 Con lettera 6 giugno 1989, il direttore generale del personale e dell' amministrazione informava il ricorrente che la commissione medica, convocata su sua richiesta, si era riunita il 26 maggio 1989 e aveva confermato il parere emesso il 22 marzo 1989 dal medico di fiducia della Commissione. In base a tali conclusioni, l' istituzione riteneva che il ricorrente non presentasse i requisiti di idoneità fisica per essere assunto presso i suoi servizi.

12 Con lettera 3 luglio 1989, il ricorrente presentava reclamo, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, avverso la decisione 6 giugno 1989 e, in quanto necessario, avverso il parere 22 marzo 1989 del medico di fiducia e la decisione 28 marzo 1989. Con questo reclamo chiedeva l' annullamento dei soprammenzionati atti nonché il risarcimento del danno morale che sosteneva di aver subito, senza precisarne la causa né l' ammontare.

13 In risposta alla lettera 26 aprile 1989 del medico curante, il direttore generale del personale e dell' amministrazione, con lettera 26 luglio 1989, dichiarava, a nome del presidente della Commissione, che la prassi obbligatoria e sistematica degli esami sierologici HIV era stata abbandonata dalle istituzioni comunitarie da oltre un anno, conformemente alle conclusioni del Consiglio e dei ministri della Sanità 15 maggio 1987 e 31 dicembre 1988, nonché alle decisioni della Commissione. Nella stessa lettera, si precisava che il ricorrente non era stato sottoposto ad un esame camuffato di accertamento dell' AIDS, bensì ad un esame biologico, nella fattispecie il conteggio linfocitario T4/T8, inteso a valutare lo stato immunitario del paziente e certamente non inteso all' individuazione di una patologia virale o batterica.

14 Con lettera 4 settembre 1989, registrata presso il segretariato generale l' 8 settembre 1989, il ricorrente ha presentato, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, un reclamo 'integrativo' , diretto a che gli fosse corrisposta la somma di 10 000 000 di BFR, come risarcimento forfettario, a causa del danno morale e materiale causatogli dai servizi della Commissione.

15 I due reclami del ricorrente sono stati respinti con decisione 27 novembre 1989 della Commissione, notificata tramite nota 28 novembre 1989 del direttore generale del personale e dell' amministrazione".

3 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 4 luglio 1989 il signor X ha presentato dinanzi alla Corte un primo ricorso (causa T-121/89), inteso essenzialmente all' annullamento della decisione 6 giugno 1989 con cui la Commissione, a causa dell' inidoneità fisica, si è rifiutata di assumerlo per il posto di dattilografo come agente temporaneo per una durata di sei mesi.

4 Con ordinanza 15 novembre 1989, la Corte ha rimesso la causa dinanzi al Tribunale di primo grado, ai sensi dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 85/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1).

5 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 marzo 1990 il signor X ha presentato un secondo ricorso (causa T-13/90), inteso alla condanna della Commissione al pagamento di una somma di 10 000 000 di BFR come risarcimento forfettario del danno.

6 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto entrambi i ricorsi.

7 A sostegno del suo ricorso dinanzi alla Corte il ricorrente deduce tre motivi attinenti alla violazione dell' art. 8 della convenzione europea per la salvaguarda dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la "CEDU"), alla contraddizione che vizia la motivazione della sentenza impugnata e, rispettivamente, alla violazione dei diritti della difesa.

Sul motivo relativo alla violazione del diritto alla tutela della sfera privata

8 Il ricorrente addebita al Tribunale di aver ingiustamente ritenuto che la maniera in cui egli è stato sottoposto ad esame medico e dichiarato fisicamente inidoneo ad occupare il posto per il quale aveva presentato candidatura non costituisce una violazione del suo diritto alla tutela della sfera privata così come è garantito dall' art. 8 della CEDU.

9 Il primo motivo del ricorrente è rivolto in particolare contro il punto 58 della sentenza, in cui il Tribunale ha dichiarato:

"(...) che un prelievo di sangue al fine di individuare l' eventuale presenza di anticorpi di HIV costituisce un pregiudizio all' integrità fisica dell' interessato e può essere effettuato su un candidato solo con il suo esplicito consenso. (...), nella fattispecie, il ricorrente non ha provato di essere stato sottoposto, a sua insaputa, ad un esame specifico di accertamento dell' AIDS, né che tale esame gli sia stato richiesto dalla Commissione come condizione previa per la sua assunzione. Il ricorrente non ha neanche provato di essere stato sottoposto ad un esame dissimulato di individuazione d' anticorpi di HIV, poiché è pacifico fra le parti che l' esame ematologico di cui trattasi, vale a dire il conteggio dei linfociti T4 e T8, non è idoneo a comprovare la presenza di un' eventuale sieropositività. Infine, va aggiunto che nel caso di specie, considerate le anomalie riscontrate in occasione dell' anamnesi e dell' esame clinico, il medico di fiducia poteva legittimamente chiedere che fosse effettuato un esame del genere".

10 A tal riguardo il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto afferma il Tribunale, è dimostrato che egli è stato sottoposto ad un esame specifico di accertamento normalmente utilizzato per controllare l' evoluzione della malattia in persone colpite dall' AIDS.

11 Egli addebita al Tribunale anche di non aver constatato che un prelievo di sangue effettuato al fine di procedere, all' insaputa del candidato all' assunzione, al conteggio del linfociti T4/T8 costituisce un pregiudizio per la sua integrità fisica, mentre, all' inizio del punto 58 della sentenza, esso ha ritenuto che un prelievo di sangue al fine di individuare l' eventuale presenza di anticorpi di HIV costituisce un tale pregiudizio e può essere effettuato solo con l' esplicito consenso del candidato. Nello stesso punto il Tribunale avrebbe quindi deciso in violazione dell' art. 8 della CEDU che "considerate le anomalie riscontrate in occasione dell' anamnesi e dell' esame clinico, il medico di fiducia poteva legittimamente chiedere che fosse effettuato un esame del genere".

12 Secondo la Commissione, il primo motivo è irricevibile in quanto, respingendo l' argomento del ricorrente inteso a dimostrare che era stato sottoposto, contro la sua volontà ed a sua insaputa, ad un esame specifico di accertamento dell' AIDS, il Tribunale ha dato una valutazione dei fatti che non potrebbe essere rimessa in discussione dal ricorrente dinanzi alla Corte.

13 Per quanto riguarda la questione se l' effettuazione dell' esame linfocitario di cui trattasi dovesse essere assoggettata al consenso esplicito del candidato, sotto pena di pregiudicare la sua integrità fisica, la Commissione sottolinea che un candidato che si presenta ad una visita medica di assunzione accetta tacitamente, ma certamente, che il medico di fiducia svolga il suo compito, all' occorrenza effettuando taluni esami complementari per rafforzare l' affidabilità della sua valutazione medica. A tal riguardo si dovrebbe operare una distinzione tra le varie fasi dell' evoluzione dell' infezione da parte del virus dell' AIDS.

14 La Commissione rileva pertanto che il fatto di essere portatore asintomatico del virus non è di per sé una causa di inidoneità, in quanto il rischio di trasmissione è escluso nei normali rapporti di lavoro. Ne deriverebbe che l' esame HIV, che consente eventualmente di accertare la sieropositività, non è necessario affinché il medico di fiducia possa svolgere il compito descritto all' art. 12, n. 2, lett. d), del RAA e che pertanto per effettuarlo è richiesto il previo ed esplicito consenso del candidato.

15 Secondo la Commissione, la situazione è tuttavia diversa quando l' apparizione di taluni sintomi clinici consente di accertare medicamente che sicuramente una persona sieropositiva è colpita dalla malattia e di prevedere disturbi in un futuro relativamente vicino.

16 Nella fattispecie la Commissione osserva che un conteggio dei linfociti T4 e T8 è risultato indispensabile al medico di fiducia per il buon adempimento del suo compito. Infatti, sia dall' anamnesi sia dall' esame clinico effettuato nel corso della visita medica sarebbe risultata un' alterazione immunitaria che, di per sé, indipendentemente dalla sua origine, sarebbe un elemento rilevante di valutazione dell' idoneità di un soggetto per l' impiego, data l' accresciuta sensibilità alle infezioni: in ogni momento l' interessato poteva ammalarsi gravemente. Poiché l' esame medico era necessario affinché il medico di fiducia potesse svolgere il suo compito, si dovrebbe ritenere che il ricorrente vi abbia tacitamente consentito.

17 In base alla giurisprudenza della Corte, il diritto alla tutela della sfera privata, sancito dall' art. 8 della CEDU e che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, costituisce uno dei diritti fondamentali tutelati dall' ordinamento giuridico comunitario (v. sentenza 8 aprile 1992, causa C-62/90, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2575, punto 23). Esso comporta in particolare il diritto di una persona a tenere segreto il suo stato di salute.

18 Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, si possono apportare restrizioni ai diritti fondamentali, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (v. Commissione/Germania, soprammenzionata, punto 23).

19 L' art. 13 del RAA prevede che l' agente temporaneo, prima di essere assunto, è sottoposto a una visita del medico di fiducia dell' istituzione, per consentire a quest' ultima di accertare se soddisfi le condizioni di idoneità fisica richieste dall' art. 12, n. 2, lett. d). In base a quest' ultima disposizione, nessuno può essere assunto come agente temporaneo se non soddisfa le condizioni di idoneità fisica richieste per l' esercizio delle sue funzioni.

20 Ora, anche se la visita medica di assunzione soddisfa un interesse legittimo delle istituzioni comunitarie, che devono essere in grado di svolgere il loro compito, tale interesse non giustifica che si proceda ad un esame contro la volontà dell' interessato.

21 Se l' interessato, dopo essere stato edotto, rifiuta di dare il suo consenso ad un esame che il medico di fiducia ritiene necessario per valutare la sua idoneità a svolgere le funzioni alle quali si è candidato, queste istituzioni non possono essere obbligate a sopportare il rischio di assumerlo.

22 Il Tribunale ha interpretato le disposizioni di cui sopra nel senso che esse comportavano l' obbligo di rispettare il rifiuto dell' interessato esclusivamente per quanto riguarda l' esame specifico di accertamento dell' AIDS, ma che esse consentivano di effettuare tutti gli altri esami che possono far nascere solo sospetti circa la presenza del virus dell' AIDS, come è il caso per l' esame linfocitario T4/T8, constatando che i risultati di tale esame hanno indotto il medico di fiducia a segnalare al medico curante del ricorrente che la deficienza immunitaria accertata potrebbe essere collegata alla presenza del virus dell' AIDS, il che avrebbe giustificato un esame complementare per individuare la presenza non solo del virus HIV-1 ma anche del virus HIV-2 (punto 47 della sentenza impugnata).

23 Tuttavia il diritto alla tutela della sfera privata richiede di rispettare il rifiuto dell' interessato nella sua totalità. Poiché il ricorrente aveva esplicitamente rifiutato di sottoporsi ad un esame di accertamento dell' AIDS, questo diritto si opponeva a che l' amministrazione procedesse a qualsiasi esame che potesse pervenire al sospetto o all' accertamento dell' esistenza di tale malattia, di cui il ricorrente aveva rifiutato la rivelazione. Ora, dagli accertamenti effettuati dal Tribunale risulta che l' esame linfocitario di cui trattasi aveva fornito al medico di fiducia indicazioni sufficienti per concludere per la possibilità di una presenza del virus dell' AIDS nel candidato.

24 Stando così le cose, occorre annullare la sentenza impugnata in quanto in essa si è ritenuto che, tenuto conto delle anomalie riscontrate in occasione dell' anamnesi e dell' esame clinico, il medico di fiducia poteva legittimamente chiedere che fosse effettuato un esame linfocitario T4/T8 e di conseguenza sono state respinte le conclusioni del ricorrente intese all' annullamento della decisione della Commissione 6 giugno 1989, senza che fosse necessario esaminare gli altri mezzi dedotti dal ricorrente.

25 Poiché lo stato degli atti lo consente, ai sensi dell' art. 54, primo comma, dello Statuto CEE della Corte, si deve annullare, in considerazione di quanto precede, la decisione della Commissione, contenuta nella lettera 6 giugno 1989, con la quale il direttore generale del personale e dell' amministrazione ha comunicato al ricorrente che non soddisfaceva le condizioni di idoneità fisica richieste per essere assunto.

Sulla domanda di risarcimento del danno morale

26 Nel ricorso T-13/90 il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno morale che ha subito a causa delle accuse che gli sono state rivolte dal medico della Commissione e che avrebbero potuto avere conseguenze gravi sul piano sia morale sia psicologico. Inoltre la Commissione avrebbe pubblicato nella Gazzetta ufficiale una sintesi delle domande e mezzi dedotti dal ricorrente nel suo ricorso per annullamento. Poiché il preambolo di tale testo menzionava le iniziali ed il luogo di residenza del ricorrente, la Commissione avrebbe violato sia il principio della riservatezza, che avrebbe dovuto rispettare in una causa così delicata, sia il suo dovere di sollecitudine.

27 Al punto 75 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto questa domanda, specificamente in quanto essa non aveva costituito oggetto di un regolare procedimento amministrativo ai sensi dell' art. 90 dello Statuto. Poiché il ricorrente non contesta tale constatazione, il ricorso dev' essere respinto relativamente alla domanda di risarcimento.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

28 Ai sensi dell' art. 70 del regolamento di procedura le spese sostenute dalle istituzioni nelle controversie con i loro dipendenti restano a loro carico. Tuttavia, secondo l' art. 122 dello stesso regolamento, tale disposizione non si applica alle impugnazioni proposte dai dipendenti delle istituzioni. Occorre dunque applicare l' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura secondo il quale il soccombente è condannato alle spese. La Commissione è risultata sostanzialmente soccombente per cui va condannata alle spese dei due gradi di giudizio. Ai sensi dell' art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, gli intervenienti sopporteranno le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) La sentenza del Tribunale di primo grado 18 settembre 1992, cause riunite T-121/89 e T-13/90, X/Commissione, è annullata in quanto ha respinto le conclusioni del ricorrente intese all' annullamento della decisione della Commissione 6 giugno 1989.

2) La decisione 6 giugno 1989, con la quale la Commissione delle Comunità europee si è rifiutata di assumere il signor X come agente temporaneo, per una durata di sei mesi, a causa della sua inidoneità fisica, è annullata.

3) Il ricorso è respinto relativamente alla domanda di risarcimento.

4) La Commissione è condannata a sostenere le spese dei due gradi di giudizio. Gli intervenienti sopporteranno le proprie spese.