61992J0393

SENTENZA DELLA CORTE DEL 27 APRILE 1994. - COMUNE DI ALMELO E ALTRI CONTRO NV ENERGIEBEDRIJF IJSSELMIJ. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: GERECHTSHOF ARNHEM - PAESI BASSI. - CONCORRENZA - ACCORDO CHE OSTACOLA L'IMPORTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE. - CAUSA C-393/92.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-01477
edizione speciale svedese pagina I-00089
edizione speciale finlandese pagina I-00121


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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1. Questioni pregiudiziali ° Rinvio alla Corte ° "Giurisdizione nazionale" ai sensi dell' art. 177 del Trattato ° Nozione ° Organo giurisdizionale che decide secondo equità su un gravame avverso un lodo arbitrale

(Trattato CEE, artt. 5 e 177)

2. Monopoli nazionali di carattere commerciale ° Nozione ° Controllo degli scambi fra Stati membri da parte delle autorità nazionali ° Concessione di distribuzione di energia elettrica conferita ad un distributore regionale ° Clausola di acquisto esclusivo stipulata fra distributori regionali e locali ° Esclusione

(Trattato CEE, art. 37)

3. Concorrenza ° Imprese incaricate della gestione di servizi d' interesse economico generale ° Soggezione alle norme del Trattato ° Limiti ° Distribuzione di energia elettrica ° Distributore regionale che imponga ai distributori locali una clausola di acquisto esclusivo che esclude le importazioni ° Liceità ° Presupposto

(Trattato CEE, artt. 85, n. 1, 86 e 90, n. 2)

Massima


1. Un organo giurisdizionale nazionale che decide, in un caso previsto dalla legge, su un gravame avverso un lodo arbitrale dev' essere considerato "giurisdizione nazionale" ai sensi dell' art. 177 del Trattato, anche quando, in base al compromesso concluso tra le parti, deve giudicare secondo equità. Infatti, tale organo giurisdizionale è pur sempre tenuto, in base ai principi della preminenza e dell' uniforme applicazione del diritto comunitario, combinati con l' art. 5 del Trattato, a rispettare le norme comunitarie, in particolare quelle in materia di concorrenza.

2. L' applicazione dell' art. 37 del Trattato, relativo ai monopoli nazionali di carattere commerciale, presuppone una situazione nella quale le autorità nazionali siano in grado di controllare o di dirigere gli scambi tra gli Stati membri, oppure di influire su di essi in misura rilevante, attraverso un organo istituito a tale scopo o un monopolio delegato.

Non rientra nel detto articolo, ma nell' art. 85 del Trattato, una fattispecie in cui un' impresa di distribuzione regionale di energia elettrica, sebbene sia titolare di una concessione non esclusiva di distribuzione di elettricità in una determinata zona, vieta ai distributori locali di elettricità, attraverso una clausola di acquisto esclusivo, di importare energia elettrica. Infatti, i contratti di cui trattasi sono stati stipulati non fra l' autorità pubblica e l' impresa di distribuzione regionale, ma fra questa ed i distributori locali. Tali contratti definiscono le condizioni della fornitura di energia elettrica e non hanno l' effetto di trasmettere ai distributori locali la qualità di concessionario di pubblico servizio posseduta dall' impresa regionale. Le condizioni della fornitura, ed in particolare la clausola di acquisto esclusivo, sono basate sui contratti stipulati fra i distributori e non ineriscono alla concessione territoriale conferita dai pubblici poteri.

3. L' art. 85 del Trattato osta a che un' impresa di distribuzione regionale di energia elettrica applichi una clausola di acquisto esclusivo, contenuta nelle condizioni generali di vendita, che vieta a un distributore locale di importare energia elettrica destinata alla distribuzione pubblica e che, tenuto conto del suo contesto economico e giuridico, vale a dire l' esistenza di altri accordi di esclusiva della stessa natura e il loro effetto cumulativo, pregiudica il commercio tra Stati membri.

Anche l' art. 86 del Trattato osta all' applicazione di una clausola siffatta quando l' impresa di cui trattasi appartiene ad un gruppo di imprese detentore di una posizione dominante collettiva su una parte sostanziale del mercato comune.

Tuttavia, l' applicazione della detta clausola è sottratta, in forza dell' art. 90, n. 2, del Trattato, a questo duplice divieto qualora la limitazione della concorrenza da essa determinata sia necessaria per consentire all' impresa considerata di adempiere il suo compito d' interesse generale. A questo proposito il giudice nazionale, cui spetta valutare tale necessità, deve tener conto delle condizioni economiche nelle quali si trova l' impresa a causa dei limiti cui è soggetta, segnatamente dei costi che deve sopportare e delle normative, soprattutto in materia di ambiente, che deve rispettare.

Parti


Nel procedimento C-393/92,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Gerechtshof di Arnhem (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Comune di Almelo e altri

e

Energiebedrijf IJsselmij NV,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 37, 85, 86, 90 e 177 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida e M. Diez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler (relatore), G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il comune di Almelo e a., dall' avv. C.M. Vinken-Geijselaers, del foro di s' Hertogenbosch;

° per la Energiebedrijf IJsselmij NV, dagli avv. B.H. ter Kulie, del foro dell' Aia, e E.H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam;

° per il governo della Repubblica ellenica, dal signor V. Kontalaimos, consigliere giuridico aggiunto presso il Consiglio giuridico dello Stato, in qualità di agente;

° per il governo della Repubblica francese, dal signor P. Pouzoulet, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

° per il governo del Regno dei Paesi Bassi, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del comune di Almelo e a., della Energiebedrijf IJsselmij NV, del governo ellenico, del governo olandese, rappresentato dal signor J.W. de Zwaan, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione all' udienza del 23 novembre 1993,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 febbraio 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza arbitrale 3 novembre 1992, giunta in cancelleria il 10 novembre successivo, il Gerechtshof di Arnhem ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 37, 85, 86, 90 e 177 del Trattato.

2 Le dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra, da un lato, il comune di Almelo e altri distributori locali di energia elettrica e, dall' altro, la Energiebedrijf IJsselmij NV (in prosieguo: la "IJM"), impresa distributrice regionale di energia elettrica, controversia avente ad oggetto un supplemento di perequazione, che la IJM ha addebitato ai distributori locali.

3 Nei Paesi Bassi l' energia elettrica viene prodotta da quattro imprese, azioniste di un' impresa comune, la Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven NV (in prosieguo: la "SEP"), avente il compito di organizzare la collaborazione tra i produttori.

4 La distribuzione dell' energia elettrica è organizzata a livello regionale e locale: le imprese distributrici regionali riforniscono, nel territorio oggetto della loro concessione, le imprese distributrici locali appartenenti ai comuni e, eventualmente, taluni utenti finali. Le imprese distributrici locali provvedono a rifornire i clienti nei comuni. Le imprese produttrici e distributrici appartengono, direttamente o indirettamente, alle province e ai comuni.

5 Con regio decreto del 1918 la IJM ha ricevuto una concessione non esclusiva per provvedere alla distribuzione di energia elettrica in un determinato territorio. La IJM fornisce energia ad alcuni distributori locali, in particolare al comune di Almelo ed agli altri appellanti nella causa principale, e allo stesso tempo provvede a rifornire direttamente alcuni consumatori nelle zone rurali.

6 L' importazione di energia elettrica da parte dei distributori locali è stata vietata dal 1985 al 1988 in forza di una clausola di acquisto esclusivo contenuta nelle condizioni generali per la fornitura di energia elettrica ai comuni aventi una propria azienda di distribuzione nel territorio della Electriciteits-Maatschappij IJsselcentrale NV (precedente denominazione della IJM, in prosieguo: la "IJC"). L' art. 2, n. 2, di dette condizioni stabilisce infatti che il comune si impegna

"a rifornirsi di energia elettrica, per la distribuzione di elettricità nel suo territorio, esclusivamente presso la IJC e ad utilizzare tale energia esclusivamente per il proprio consumo o per fornirla a terzi per l' utilizzazione nel territorio del comune".

7 Le condizioni generali imposte dalla IJM sono conformi al modello di condizioni generali di fornitura stabilito dall' associazione dei gestori di centri di distribuzione di energia elettrica nei Paesi Bassi.

8 Alla clausola di acquisto esclusivo da parte del distributore locale corrisponde un impegno di vendita esclusiva da parte dell' impresa di distribuzione regionale.

9 Da parte sua, il distributore locale impone all' utente finale un obbligo di acquisto esclusivo.

10 Anche al livello dei rapporti tra produttori e distributori regionali esiste un divieto di importazione di energia elettrica [art. 21 dell' Overeenkomst van Samenwerking (accordo di cooperazione), tra le imprese produttrici di elettricità e la SEP, del 22 marzo 1986, che ha sostituito la convenzione generale SEP del 1971, in prosieguo: l' "accordo OVS"].

11 La IJC ha addebitato alle imprese distributrici locali, a partire dal 1º gennaio 1985, un supplemento di perequazione, ossia una maggiorazione di prezzo destinata a compensare la differenza tra il maggiore costo della distribuzione di energia ai consumatori residenti in zone rurali, cui ha provveduto direttamente, e il minor costo della distribuzione effettuata dalle imprese locali ai consumatori residenti in zone urbane.

12 Alcune imprese di distribuzione locale hanno presentato nel 1988 un reclamo alla Commissione contro la IJC in merito a tre questioni:

° il divieto di importazione contenuto nella convenzione generale SEP del 1971 e nell' accordo OVS,

° l' obbligo di acquisto esclusivo derivante dagli accordi sottoscritti con la IJC,

° il diritto della IJC di fissare unilateralmente i prezzi e di imporre il supplemento di perequazione.

13 La legge 16 novembre 1989, recante la disciplina della produzione, dell' importazione, del trasporto e della vendita di energia elettrica (Staatsblad 535), ha riformato il regime di distribuzione di energia elettrica nei Paesi Bassi. A norma dell' art. 34 di tale legge e di un decreto ministeriale del 20 marzo 1990 (Staatscourant del 22 marzo 1990) solo la SEP può importare energia elettrica destinata alla distribuzione pubblica, salvo che si tratti di corrente elettrica di tensione inferiore a 500 V.

14 A seguito del reclamo del 1988, la Commissione ha adottato la decisione 16 gennaio 1991, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/32.732-IJsselcentrale e altri, GU L 28, pag. 32, in prosieguo: la "decisione del 1991"). La Commissione rileva, all' art. 1 di tale decisione, che l' art. 21 dell' accordo OVS

"(...) costituisce un' infrazione all' articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE nella misura in cui detto articolo ha l' obiettivo o l' effetto di ostacolare l' importazione da parte di singoli utenti industriali privati e l' esportazione di produzione da parte di società di distribuzione e utenti industriali privati, compresi gli autoproduttori, al di fuori dell' offerta pubblica".

15 La Commissione ha rilevato che il divieto di importazione al livello della distribuzione non pubblica, ossia imposto all' utente nei rapporti contrattuali col distributore locale, non può essere giustificato in base all' art. 90, n. 2, del Trattato.

16 La Commissione non ha preso espressamente posizione, nella decisione del 1991, sul divieto di importazione risultante dell' art. 2, n. 2, delle condizioni generali, ma ha osservato che

"queste disposizioni delle condizioni generali formano, insieme all' articolo 21 [dell' accordo OVS], un tutto unico che esplica i suoi effetti nei rapporti reciproci tra i produttori e, trasmettendosi in senso verticale attraverso le aziende di distribuzione, nei rapporti tra i produttori e gli utenti industriali privati".

17 La Commissione si è astenuta dal pronunciarsi sull' applicazione dell' art. 90, n. 2, del Trattato in merito al divieto di importazione concernente la distribuzione pubblica di energia elettrica, sancito dall' art. 21 dell' accordo OVS; infatti il divieto di importare energia per la fornitura pubblica senza passare attraverso la SEP, posto alle imprese di produzione, si fonda ora sull' art. 34 della legge del 1989 e una pronuncia della Commissione pregiudicherebbe la soluzione della questione della compatibilità di tale legge col Trattato. La Commissione non si è nemmeno pronunciata sulla legittimità del supplemento di perequazione.

18 Il ricorso proposto contro la decisione del 1991 dalle imprese reclamanti è stato respinto con sentenza del Tribunale di primo grado 18 novembre 1992, causa T-16/91, Rendo NV e a./Commissione (Racc. pag. II-2417). E' pendente dinanzi alla Corte il ricorso dalle stesse proposto avverso tale sentenza (C-19/93 P, Rendo NV e a./Commissione).

19 Già prima di presentare il reclamo alla Commissione, i distributori locali avevano instaurato, ai sensi delle condizioni generali, un procedimento arbitrale allo scopo di ottenere una pronuncia sulla legittimità del supplemento di perequazione imposto dalla IJM.

20 Successivamente hanno interposto appello contro il lodo arbitrale, che disattendeva la loro domanda, dinanzi al Gerechtshof di Arnhem pronunciante secondo equità (als goede mannen naar billijkheid). Il giudice nazionale, ritenendo verosimile che la IJM non avrebbe potuto imporre il supplemento di perequazione in assenza del divieto di importazione, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se un organo giurisdizionale nazionale, che, in un caso previsto dalla legge, decida su un appello interposto avverso un lodo arbitrale, debba essere considerato una 'giurisdizione nazionale' ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, nel caso in cui, per effetto del compromesso concluso tra le parti, deve decidere secondo equità.

In caso di risposta affermativa alla prima questione

2) Se gli artt. 37, 85, 86 e 90 del Trattato CEE ostino ad un divieto di importazione di energia elettrica per l' approvvigionamento pubblico disposto nelle condizioni generali di un' azienda regionale di distribuzione di energia elettrica negli anni dal 1985 al 1988, eventualmente in combinazione con un divieto di importazione contenuto in un accordo delle imprese di produzione di energia elettrica nello Stato membro considerato".

Sulla prima questione

21 Ai fini della soluzione della prima questione, occorre ricordare che la Corte, nella sentenza 30 giugno 1966, causa 61/65, Vaassen-Goebbels (Racc. pag. 407), ha circoscritto la nozione di "giurisdizione" ai sensi dell' art. 177 del Trattato enunciando un certo numero di requisiti che tale organo deve soddisfare, quali il fondamento legale, il carattere permanente, la giurisdizione obbligatoria, la procedura in contraddittorio e l' applicazione di norme giuridiche. La Corte ha poi completato tali requisiti evidenziando in particolare la caratteristica dell' indipendenza che deve possedere ogni organo giurisdizionale (sentenze 11 giugno 1987, causa 14/86, Pretore di Salò, Racc. pag. 2545, punto 7; 21 aprile 1988, causa 338/85, Pardini, Racc. pag. 2041, punto 9; e 30 marzo 1993, causa C-24/92, Corbiau, Racc. pag. I-1278).

22 Per quanto riguarda l' arbitrato, la Corte ha rilevato, nella sentenza 23 marzo 1982 (causa 102/81, Nordsee, Racc. pag. 1095, punto 14), che rientrano nella nozione di "giurisdizione" ai sensi dell' art. 177 del Trattato i giudici ordinari che esercitano il controllo su un lodo, in caso di appello, di opposizione, di exequatur o di qualsiasi altra via di impugnazione ammessa dall' ordinamento nazionale.

23 Tale interpretazione data dalla Corte non viene influenzata dalla circostanza che, in forza del compromesso concluso tra le parti, un giudice, quale il Gerechtshof, giudichi secondo equità. Infatti, in base ai principi della preminenza e dell' uniforme applicazione del diritto comunitario, combinati con l' art. 5 del Trattato, un organo giurisdizionale di uno Stato membro adito, ai sensi del diritto nazionale, con un appello avverso un lodo, anche se giudica secondo equità, è tenuto a rispettare le norme del diritto comunitario, in particolare quelle in materia di concorrenza.

24 La prima questione deve essere quindi risolta nel senso che un organo giurisdizionale nazionale, che decide, in un caso previsto dalla legge, su un gravame avverso un lodo arbitrale, deve essere considerato "giurisdizione nazionale" ai sensi dell' art. 177 del Trattato, anche quando, in base al compromesso concluso tra le parti, deve giudicare secondo equità.

Sulla seconda questione

25 Con la seconda questione, il giudice nazionale domanda in sostanza se gli artt. 37 e/o 85 e/o 86 e/o 90 del Trattato ostino all' applicazione, da parte di un' impresa distributrice regionale di energia elettrica, di una clausola di approvvigionamento esclusivo, contenuta nelle condizioni generali di vendita, che vieti a un distributore locale di importare energia elettrica destinata alla distribuzione pubblica.

26 Per risolvere tale questione, si deve verificare se un divieto di importare, imposto a un distributore locale di energia elettrica attraverso un contratto stipulato con il distributore regionale, sia contrario agli artt. 37, 85 o 86 del Trattato e in che misura l' art. 90, n. 2, del Trattato consenta eccezioni ai divieti posti da detti articoli.

Sull' art. 37 del Trattato

27 Per quanto riguarda innanzi tutto il campo di applicazione di tale articolo, occorre ricordare che tanto la sua collocazione nel capitolo sull' abolizione delle restrizioni quantitative quanto l' impiego dei termini "importazione" ed "esportazione" nel secondo comma del n. 1 e del termine "prodotto" nei nn. 3 e 4 indicano che esso si riferisce agli scambi di merci (v. sentenza 30 aprile 1974, causa 155/73, Sacchi, Racc. pag. 409, punto 10; sentenza 27 ottobre 1993, cause riunite C-46/90 e C-93/91, Lagauche e a. Racc. pag. I-5267, punto 33).

28 Orbene, è pacifico in diritto comunitario, come d' altronde nei diritti nazionali, che l' energia elettrica costituisce una merce ai sensi dell' art. 30 del Trattato. Infatti, essa è considerata merce nell' ambito della nomenclatura doganale comunitaria (codice NC 27.16). Del resto, la Corte ha riconosciuto, nella sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa/Enel (Racc. pag. 1127), che l' energia elettrica può rientrare nel campo di applicazione dell' art. 37 del Trattato.

29 Per quanto riguarda, poi, l' oggetto dell' art. 37, occorre ricordare che tale norma concerne i monopoli nazionali di carattere commerciale. Nella sentenza 4 maggio 1988, causa 30/87, Bodson (Racc. pag. 2479, punto 13), la Corte ha affermato che l' art. 37 si applica ad una situazione nella quale le autorità nazionali sono in grado di controllare o di dirigere gli scambi tra gli Stati membri, oppure di influire su di essi in misura rilevante, attraverso un organo istituito a tale scopo o un monopolio delegato.

30 La Corte ha ritenuto che, qualora vengano stipulati dei contratti in situazioni simili, non sussista un accordo ai sensi dell' art. 85 se l' effetto sugli scambi risulta da un contratto di concessione stipulato tra l' autorità pubblica e le imprese incaricate dell' esecuzione di un pubblico servizio (sentenza Bodson, citata, punto 18).

31 Al riguardo, occorre osservare in primo luogo che la IJM non è titolare di una concessione esclusiva che le conferisca il monopolio della fornitura elettrica in un determinato territorio. In secondo luogo, i contratti all' origine della causa pendente dinanzi al giudice a quo non sono stati stipulati tra l' autorità pubblica e la IJM, ma tra un' impresa di distribuzione regionale e dei distributori locali. Infine, tali contratti definiscono le condizioni alle quali la IJM fornisce l' energia elettrica ai distributori locali e non hanno l' effetto di trasmettere a questi la qualità di concessionario di pubblico servizio posseduta dall' impresa regionale. Le condizioni della fornitura, ed in particolare la clausola di acquisto esclusivo, sono basate sull' accordo tra le parti e non ineriscono alla concessione territoriale attribuita alla IJM dai pubblici poteri.

32 Ne consegue che la situazione oggetto della causa principale non rientra nella disciplina dell' art. 37 del Trattato.

Sugli artt. 85, 86 e 90, n. 2, del Trattato

33 E' giurisprudenza costante che il comportamento delle imprese cui si riferisce l' art. 90, n. 1, del Trattato vada valutato alla luce degli artt. 85, 86 e 90, n. 2, (v. sentenza 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT (Racc. pag. I-2925).

Sull' art. 85 del Trattato

34 Occorre ricordare che, secondo la sua stessa lettera, l' art. 85 del Trattato si applica agli accordi tra imprese che producono un effetto restrittivo della concorrenza e pregiudicano il commercio tra Stati membri.

35 Per quanto riguarda l' esistenza di un accordo tra imprese, bisogna rilevare che, come ha accertato la Commissione nella decisione del 1991, il sistema della distribuzione dell' energia elettrica nei Paesi Bassi si basa su un insieme di rapporti giuridici di natura contrattuale tra produttori, tra produttori e distributori regionali, tra distributori regionali e locali e, infine, tra distributori locali e utenti finali. La clausola di acquisto esclusivo, di cui si discute davanti al giudice a quo, si trova nelle condizioni generali per la fornitura di energia elettrica da parte di un distributore regionale a dei distributori locali e quindi costituisce una clausola di un accordo ai sensi dell' art. 85 del Trattato.

36 Un accordo contenente una simile clausola ha un effetto restrittivo della concorrenza in quanto tale clausola vieta al distributore locale di rifornirsi presso altri fornitori di elettricità.

37 Come la Corte ha sottolineato nelle sentenze 12 dicembre 1967, causa 23/67, Brasserie de Haecht (Racc. pag. 479), e 28 febbraio 1991, causa C-234/89, Delimitis (Racc. pag. I-935), per stabilire se un accordo del tipo descritto pregiudichi in misura rilevante il commercio tra Stati membri, occorre esaminarlo nel suo contesto economico e giuridico e occorre tenere conto dell' effetto globale eventualmente risultante dall' esistenza di altri accordi di esclusiva.

38 Al riguardo, risulta dal fascicolo che le condizioni generali che disciplinano i rapporti tra le parti della causa principale e che contengono la clausola di esclusiva sono conformi a un modello di condizioni generali stabilito dall' associazione dei gestori di centri di distribuzione di energia elettrica nei Paesi Bassi.

39 L' effetto globale di questi rapporti contrattuali è tale da causare un isolamento del mercato nazionale, in quanto essi hanno l' effetto di vietare ai distributori locali stabiliti nei Paesi Bassi di rifornirsi di energia elettrica presso distributori o produttori di altri Stati membri.

Sull' art. 86 del Trattato

40 L' art. 86 del Trattato vieta le pratiche abusive derivanti dallo sfruttamento, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Questo divieto vale tuttavia solo nel caso in cui il commercio fra Stati membri possa essere pregiudicato da tali pratiche (sentenza Bodson, citata, punto 22).

41 Se, nel caso di un' impresa titolare, come la IJM, di una concessione non esclusiva solo per una parte del territorio di uno Stato membro, non può concludersi automaticamente per l' esistenza di una posizione dominante in una parte sostanziale del mercato comune, tale valutazione va però modificata qualora l' impresa appartenga ad un gruppo detentore di una posizione dominante collettiva.

42 Tale posizione dominante collettiva presuppone tuttavia che le imprese del gruppo siano sufficientemente legate tra loro per adottate una linea d' azione comune sul mercato (v. sentenza Bodson, citata).

43 Compete al giudice nazionale valutare se tra le imprese distributrici regionali di energia elettrica nei Paesi Bassi esistano legami di rilevanza tale da implicare una posizione dominante collettiva in una parte sostanziale del mercato comune.

44 Per quanto riguarda invece la pratica abusiva, la Corte ha già affermato che, per un' impresa che si trova in posizione dominante, il fatto di vincolare ° sia pure a loro richiesta ° gli acquirenti con l' obbligo o la promessa di rifornirsi per la totalità o gran parte del loro fabbisogno esclusivamente presso l' impresa in questione costituisce sfruttamento abusivo di posizione dominante (v. sentenze 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, punto 89, e 3 luglio 1991, causa C-62/86, Akzo/Commissione, Racc. pag. I-3359, punto 149).

45 Come è stato esposto nei punti 38 e 39, la clausola di acquisto esclusivo contenuta negli accordi stipulati dalle imprese distributrici regionali con i distributori locali può pregiudicare il commercio tra Stati membri.

Sull' art. 90, n. 2, del Trattato

46 L' art. 90, n. 2, del Trattato dispone che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale possono essere sottratte alle norme del Trattato in materia di concorrenza, qualora restrizioni della concorrenza o l' esclusione di ogni concorrenza da parte di altri operatori economici siano necessarie per consentire lo svolgimento dello specifico compito loro affidato (v. sentenza 19 maggio 1993, Corbeau, C-320/91, Racc. pag. I-2533, punto 14).

47 Quanto al se un' impresa, come la IJM, sia stata incaricata della gestione di servizi di interesse generale, va ricordato che essa ha ricevuto, attraverso una concessione di diritto pubblico non esclusiva, il compito di provvedere alla fornitura di energia elettrica in una parte del territorio nazionale.

48 Al riguardo occorre rilevare che tale impresa deve garantire l' approvvigionamento continuo di energia elettrica in tutto il territorio oggetto della concessione, a tutti gli utenti, distributori locali o consumatori finali, nelle quantità richieste in qualsiasi momento, a tariffe uniformi e a condizioni che possono variare solo secondo criteri obiettivi applicabili all' intera clientela.

49 Restrizioni della concorrenza da parte di altri operatori economici devono essere ammesse se risultano necessarie per consentire lo svolgimento del servizio di interesse generale da parte dell' impresa incaricata. A questo proposito, si deve tenere conto delle condizioni economiche nelle quali si trova l' impresa, ed in particolare dei costi che essa deve sopportare e delle normative, soprattutto in materia di ambiente, alle quali è soggetta.

50 Compete al giudice a quo valutare se una clausola di approvvigionamento esclusivo che vieta al distributore locale l' importazione di energia elettrica sia necessaria per consentire all' impresa distributrice regionale di svolgere il suo compito di interesse generale.

51 Occorre pertanto risolvere la seconda questione posta dal Gerechtshof di Arnhem nel modo seguente:

a) L' art. 85 del Trattato osta a che un' impresa di distribuzione regionale di energia elettrica applichi una clausola di approvvigionamento esclusivo contenuta nelle condizioni generali di vendita, che vieta a un distributore locale di importare energia elettrica destinata alla distribuzione pubblica e che, tenuto conto del suo contesto economico e giuridico, pregiudica il commercio tra Stati membri.

b) L' art. 86 del Trattato osta a che un' impresa di distribuzione regionale di energia elettrica, quando appartiene ad un gruppo di imprese detentore di una posizione dominante collettiva su una parte sostanziale del mercato comune, applichi una clausola di approvvigionamento esclusivo contenuta nelle condizioni generali di vendita, che vieta a un distributore locale di importare energia elettrica destinata alla pubblica distribuzione e che, tenuto conto del suo contesto economico e giuridico, pregiudica il commercio tra Stati membri.

c) L' art. 90, n. 2, del Trattato dev' essere interpretato nel senso che i divieti sanciti dagli artt. 85 e 86 del Trattato non ostano a che una simile clausola di approvvigionamento esclusivo venga applicata da un' impresa regionale di distribuzione di energia elettrica, qualora tale restrizione della concorrenza sia necessaria per consentire alla detta impresa di adempiere il suo compito di interesse generale. Compete al giudice a quo valutare se sussista tale presupposto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

52 Le spese sostenute dal governo ellenico, dal governo francese, dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Gerechtshof di Arnhem con sentenza arbitrale 3 novembre 1992, dichiara:

1) Un organo giurisdizionale nazionale, che decide, in un caso previsto dalla legge, su un gravame avverso un lodo arbitrale deve essere considerato "giurisdizione nazionale" ai sensi dell' art. 177 del Trattato, anche quando, in base al compromesso concluso tra le parti, tale organo deve giudicare secondo equità.

2) a) L' art. 85 del Trattato osta a che un' impresa di distribuzione regionale di energia elettrica applichi una clausola di approvvigionamento esclusivo contenuta nelle condizioni generali di vendita, che vieta a un distributore locale di importare energia elettrica destinata alla pubblica distribuzione e che, tenuto conto del suo contesto economico e giuridico, pregiudica il commercio tra Stati membri.

b) L' art. 86 del Trattato osta a che un' impresa di distribuzione regionale di energia elettrica, appartenente ad un gruppo di imprese detentore di una posizione dominante collettiva su una parte sostanziale del mercato comune, applichi una clausola di approvvigionamento esclusivo contenuta nelle condizioni generali di vendita, che vieta a un distributore locale di importare energia elettrica destinata alla pubblica distribuzione e che, tenuto conto del suo contesto economico e giuridico, pregiudica il commercio tra Stati membri.

c) L' art. 90, n. 2, del Trattato va interpretato nel senso che i divieti sanciti dagli artt. 85 e 86 del Trattato non ostano a che una simile clausola di approvvigionamento esclusivo vanga applicata da un' impresa regionale di distribuzione di energia elettrica qualora tale restrizione della concorrenza sia necessaria per consentire alla detta impresa di adempiere il suo compito di interesse generale. Compete al giudice a quo valutare se sussista tale presupposto.