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Ravvicinamento delle legislazioni - Procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici - Direttive 71/304 e 71/305 - Abilitazione degli imprenditori - Domanda presentata da una holding che non esegue direttamente i lavori ma fa riferimento, per giustificare le sue capacità, alle società da essa controllate - Ammissibilità - Presupposti - Valutazione da parte del giudice nazionale
(Direttive del Consiglio 71/304/CEE e 71/305/CEE)
La direttiva 71/304, concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all' aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali, e la direttiva 71/305, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, vanno interpretate nel senso che consentono, per la valutazione dei criteri cui deve soddisfare un imprenditore all' atto dell' esame di una domanda di abilitazione presentata da una persona giuridica dominante di un gruppo, di tener conto delle società che appartengono a tale gruppo, purché la persona giuridica di cui è causa provi di avere effettivamente a disposizione i mezzi di dette società necessari per l' esecuzione degli appalti.
In caso di contestazione, spetta al giudice nazionale valutare, alla luce degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se ciò sia stato provato.