61992J0387

SENTENZA DELLA CORTE DEL 15 MARZO 1994. - BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL SA, DIVENUTO BANCO EXTERIOR DE ESPANA SA CONTRO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - SPAGNA. - CONCORRENZA - ISTITUTI DI CREDITO PUBBLICI - ESENZIONE FISCALE - ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE - AIUTO CONCESSO DA UNO STATO. - CAUSA C-387/92.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00877


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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1. Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Concessione da parte delle pubbliche autorità di un' esenzione fiscale a determinate imprese - Inclusione

(Trattato CEE, art. 92, n. 1)

2. Aiuti concessi dagli Stati - Aiuti esistenti e nuovi aiuti - Distinzione applicabile anche agli aiuti concessi alle imprese rientranti nelle previsioni dell' art. 90, n. 2, del Trattato - Conseguenza - Aiuto istituito in Spagna prima della data di adesione - Qualificazione come aiuto esistente

(Trattato CEE, artt. 90, n. 2, 92 e 93)

Massima


1. Costituisce aiuto statale ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordino a determinate imprese un' esenzione fiscale la quale, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri soggetti tributari passivi.

2. La distinzione tracciata dall' art. 93 del Trattato tra aiuti esistenti e nuovi aiuti è altresì valevole per gli aiuti concessi dagli Stati a imprese pubbliche incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o che presentano il carattere di un monopolio fiscale, rientranti nelle previsioni dell' art. 90, n. 2. Ne consegue che un tale aiuto, quando abbia carattere di aiuto esistente, può, fino a quando la Commissione non abbia accertato la sua incompatibilità con il mercato comune, continuare ad essere erogato a prescindere dal fatto che esso possa o meno sottrarsi, in forza dell' art. 90, n. 2, del Trattato, al divieto sancito dall' art. 92.

Deve continuare ad essere applicato il regime degli aiuti esistenti nei confronti di un aiuto istituito in Spagna con legge anteriore all' adesione di questo Stato membro alle Comunità europee.

Parti


Nel procedimento C-387/92,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal Superior de Justicia della Comunidad Valenciana (Spagna) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Banco de Crédito Industrial SA, divenuto Banco Exterior de España SA

e

Ayuntamiento de Valencia,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 86, 90 e 92 del Trattato CEE e di talune disposizioni dell' Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati del 12 giugno 1985 (GU L 302, pag. 23),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler (relatore), G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: C.O. Lenz

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per l' Ayuntamiento de Valencia, dall' avv. Arturo Monfort, abogado del Colegio de abogados di Valencia;

- per il governo spagnolo, dai signori Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e Miguel Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti;

- per il governo ellenico, dai signori Vassilios Kontolaimos, viceconsigliere giuridico del Consiglio giuridico dello Stato, e Ioannis Chalkias, mandatario ad litem del Consiglio giuridico dello Stato, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Francisco Enrique González Díaz e Daniel Calleja Crespo, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del governo ellenico, del governo spagnolo e della Commissione all' udienza del 12 ottobre 1993,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 gennaio 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 24 giugno 1991, pervenuta nella cancelleria il 29 ottobre 1992, il Tribunal Superior de Justicia della Comunidad Valenciana (Spagna) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, alcune questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 86, 90 e 92 del Trattato CEE e di talune disposizioni dell' Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati del 12 giugno 1985 (GU L 302, pag. 23, in prosieguo: l' "Atto di adesione").

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra il Banco de Crédito Industrial SA, nel frattempo divenuto Banco Exterior de España SA (in prosieguo: il "Banco de Crédito Industrial") e l' Ayuntamiento de Valencia (in prosieguo: l' "Ayuntamiento") in ordine ad un' ingiunzione fiscale concernente l' imposta comunale di stabilimento per gli anni 1983-1986. Tale tributo gravava sull' uso o sullo sfruttamento di locali di qualsiasi genere situati nel territorio comunale, a fini industriali o commerciali o per l' esercizio di attività professionali.

3 Dinanzi al Tribunal Superior de Justicia della Comunidad Valenciana, al quale era ricorso per contestare la suddetta ingiunzione fiscale, il Banco de Crédito Industrial faceva valere che l' ingiunzione era contraria all' art. 29 della legge 19 giugno 1971, n. 13, relativa all' ordinamento ed alla disciplina del credito pubblico (BOE 21 giugno 1971, in prosieguo: la "legge n. 13/71"), ai sensi del quale "gli istituti di credito pubblici che abbiano veste di soggetti tributari passivi sono esentati da qualsiasi genere di tributo nazionale, provinciale o comunale o istituito da un altro ente o istituzione di diritto pubblico".

4 Ritenendo che l' esito della controversia dipendesse dall' interpretazione di talune norme del diritto comunitario, il giudice nazionale ha disposto il rinvio alla Corte delle seguenti questioni pregiudiziali:

"Se l' art. 29 della legge 19 giugno 1971, n. 13, relativa all' ordinamento ed alla disciplina del credito pubblico, col concedere agli istituti di credito pubblici che abbiano veste di soggetti tributari passivi un' esenzione da qualsiasi genere di tributo nazionale, provinciale o comunale o istituito da un altro ente o istituzione di diritto pubblico, sia lesivo del principio della libera concorrenza, in quanto conferisca ad una o più imprese un' illecita posizione dominante sull' intero mercato comune o su parte sostanziale di esso.

Se debba considerarsi incompatibile con il Trattato qualsiasi forma di aiuto statale erogato a carico delle finanze pubbliche che alteri o rischi di alterare la libera concorrenza favorendo determinate imprese o determinate produzioni.

Se l' esenzione contemplata dall' art. 29 della legge 19 giugno 1971, n. 13, relativa all' ordinamento ed alla disciplina del credito pubblico, integri violazione dell' art. 90 e, conseguentemente, degli artt. 7 e 85-94 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, nonché degli artt. 2, 9, 35 e 51 dell' Atto di adesione firmato a Madrid e a Lisbona il 12 giugno 1985".

5 Prima di risolvere le suddette questioni, si deve rilevare, in primo luogo, che dall' ordinanza di rinvio risulta che il Banco de Crédito Industrial è una società per azioni nel cui capitale lo Stato detiene una partecipazione indiretta attraverso l' Instituto de Crédito Oficial (ICO). Il giudice proponente ritiene che un organismo istituzionale, il cui capitale sia detenuto dall' ICO e la cui disciplina giuridica e le cui funzioni vengano definite, in particolare, dagli artt. 6 e 87 della Ley General Presupuestaria (legge generale sul bilancio), sia una società dello Stato, che non soggiace al diritto comune commerciale per quanto riguarda gli ambiti nei quali la suddetta legge è applicabile, posto che, in forza dell' art. 6, n. 3, della medesima legge, le istituzioni (e non anche le società) di diritto pubblico sono assoggettate al diritto pubblico per quanto attiene al loro programma annuale di attività, d' investimenti e di finanziamento.

6 In secondo luogo, occorre rilevare che gli artt. 35 e 51 dell' Atto di adesione, i quali figurano nel capo dello stesso Atto relativo alle misure transitorie riguardanti la Spagna nel settore della libera circolazione delle merci, non presentano alcuna attinenza né con la motivazione dell' ordinanza di rinvio né con gli antefatti della lite nella causa principale.

7 In terzo luogo, giova ricordare che, in forza degli artt. 2 e 9 dell' Atto di adesione, le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità prima dell' adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste dai detti trattati e dall' Atto medesimo (art. 2) e fatte salve le disposizioni derogatorie previste in via transitoria dall' Atto di adesione (art. 9).

8 Ne consegue che, come giustamente hanno fatto rilevare l' Ayuntamiento, il governo spagnolo e la Commissione, le questioni pregiudiziali non sono pertinenti ai fini della valutazione della legittimità della controversa ingiunzione fiscale per quanto si riferisce agli esercizi 1983, 1984 e 1985, i quali sono anteriori all' adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee.

9 Si deve prendere atto che dal contesto materiale e normativo al quale le questioni pregiudiziali ineriscono, contesto che viene delineato nell' ordinanza di rinvio come pure nelle osservazioni presentate dalle parti, emerge che la situazione controversa nella causa principale è riferibile alle norme del Trattato relative agli aiuti concessi dagli Stati, piuttosto che a quelle concernenti il rispetto della libera concorrenza da parte delle imprese.

10 Ciò premesso, va rilevato che le questioni pregiudiziali deferite vertono in sostanza sull' incompatibilità con l' art. 90 del Trattato, in combinato disposto con l' art. 92 del medesimo, dell' applicazione di una disciplina di uno Stato membro che accordi un' esenzione fiscale a imprese pubbliche.

11 Al riguardo si deve ricordare che dall' art. 90 del Trattato risulta che l' art. 92 riguarda il complesso delle imprese, private o pubbliche, e il complesso delle produzioni delle suddette imprese, con la sola riserva di cui all' art. 90, n. 2 (sentenza 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike & Weinlig, Racc. pag. 595, punto 18).

12 L' art. 92 del Trattato si prefigge lo scopo di evitare che sugli scambi fra Stati membri incidano eventuali vantaggi concessi dalle pubbliche autorità, i quali, sotto varie forme, alterino o rischino di alterare la concorrenza, favorendo determinate imprese o determinati prodotti (sentenza 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. pag. 709, punto 26).

13 Come la Corte ha già avuto modo di affermare nell' ambito di una causa concernente il Trattato CECA (sentenza 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, Racc. pag. 1, in particolare pag. 39), il concetto di aiuto è dunque più comprensivo di quello di sovvenzione, dato che esso vale a designare non soltanto delle prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche degli interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un' impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti.

14 Di conseguenza, un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordino a determinate imprese un' esenzione fiscale che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri soggetti tributari passivi costituisce aiuto statale ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato.

15 Nei limiti in cui esso sia idoneo ad interferire negli scambi tra gli Stati membri e ad alterare la concorrenza, un simile aiuto è, fatte salve le deroghe previste dal Trattato, incompatibile con il mercato comune.

16 Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante (v., segnatamente, sentenza 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Neptun, Racc. pag. I-887, punto 11), il Trattato, prevedendo all' art. 93 l' esame permanente e il controllo degli aiuti da parte della Commissione, esige che l' accertamento dell' eventuale incompatibilità di un aiuto con il mercato comune consegua ad un procedimento speciale, il cui espletamento compete alla Commissione sotto il controllo della Corte di giustizia.

17 Questa competenza della Commissione si estende del pari agli aiuti concessi dagli Stati alle imprese di cui all' art. 90, n. 2, con particolare riguardo alle imprese che gli Stati membri hanno incaricato della gestione di servizi di interesse economico generale.

18 Pertanto, la distinzione tracciata dall' art. 93 del Trattato tra aiuti esistenti e nuovi aiuti è altresì valevole per gli aiuti concessi dagli Stati a imprese che rientrano nelle previsioni dell' art. 90, n. 2.

19 A tale riguardo si deve constatare che l' aiuto controverso nella causa principale è stato istituito con legge anteriore all' adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee. Esso costituisce quindi, alla stessa stregua degli aiuti esistenti negli Stati membri originari al momento dell' entrata in vigore del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, un aiuto esistente.

20 Orbene, un aiuto esistente può continuare ad essere erogato fintantoché la Commissione non l' abbia dichiarato incompatibile con il mercato comune (v. sentenza 30 giugno 1992, causa C-47/91, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4145, punto 25).

21 Ne consegue che, fino a quando la Commissione non abbia accertato l' incompatibilità di un aiuto esistente con il mercato comune, non vi è necessità di esaminare la questione se ed entro quali limiti tale aiuto possa sfuggire, in forza dell' art. 90, n. 2, del Trattato, al divieto sancito dall' art. 92 del medesimo.

22 Le questioni pregiudiziali vanno pertanto risolte nel senso che un provvedimento mediante il quale uno Stato membro accordi un' esenzione fiscale a imprese pubbliche costituisce aiuto concesso da uno Stato ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato; siffatto aiuto, ove abbia carattere di aiuto esistente, può continuare ad essere applicato fintantoché la Commissione non lo abbia dichiarato incompatibile con il mercato comune.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

23 Le spese sostenute dai governi spagnolo ed ellenico nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal Superior de Justicia della Comunidad Valenciana (Spagna), con ordinanza 24 giugno 1991, dichiara:

Un provvedimento mediante il quale uno Stato membro accordi un' esenzione fiscale a imprese pubbliche costituisce aiuto concesso da uno Stato ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato; siffatto aiuto, ove abbia carattere di aiuto esistente, può

continuare ad essere applicato fintantoché la Commissione non lo abbia dichiarato incompatibile con il mercato comune.