SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 LUGLIO 1994.  -  REPUBBLICA ELLENICA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE.  -  RICORSO DI ANNULLAMENTO - REGOLAMENTO (CEE) DELLA COMMISSIONE 31 LUGLIO 1992, N. 2294, RECANTE MODALITA'D'APPLICAZIONE DEL REGIME DI SOSTEGNO PER I PRODUTTORI DI SEMI OLEOSI DI CUI AL REGOLAMENTO (CEE) N. 1765/92 DEL CONSIGLIO - OBBLIGO DI RISPETTARE UNA DATA LIMITE PER PROVVEDERE ALLA SEMINA E PER PRESENTARE LA DOMANDA DI PAGAMENTO COMPENSATIVO.  -  CAUSA C-385/92.  
raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-03507
 
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Grassi ° Pagamenti compensativi per i semi oleosi ° Impossibilità di presentare, per lo stesso appezzamento coltivato, più di una domanda per una medesima campagna di commercializzazione ° Attuazione da parte della Commissione di un principio stabilito dal Consiglio ° Legittimità
(Regolamento del Consiglio n. 1765/92; Regolamento della Commissione n. 2294/92, art. 4)
Poiché il regolamento del Consiglio n. 1765/92, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, contiene in materia di pagamenti compensativi alcune disposizioni chiaramente volte a dare attuazione al principio, insito nel regolamento e desumibile dalla motivazione di quest' ultimo, dell' unicità dei detti pagamenti per una medesima superficie e una medesima campagna di commercializzazione, non si può far carico alla Commissione, che ha previsto nell' art. 4 del regolamento n. 2294/92 che i produttori di semi oleosi possono presentare una sola domanda per la medesima campagna di commercializzazione, di aver adottato un provvedimento di attuazione che ecceda i limiti delle competenze attribuite dal citato regolamento base del Consiglio.
Nella causa C-385/92,
Repubblica ellenica, rappresentata dal signor Fokion Georgakopoulos, consigliere giuridico aggiunto, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata della Repubblica ellenica, 117, Val Ste Croix,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Xenophon A. Yataganas, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento del regolamento (CEE) della Commissione 31 luglio 1992, n. 2294, recante modalità d' applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi oleosi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (GU L 221, pag. 22),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini (relatore) e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali della Repubblica ellenica e della Commissione all' udienza del 18 gennaio 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 marzo 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto depositato in cancelleria il 23 ottobre 1992, la Repubblica ellenica ha proposto, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento del regolamento (CEE) della Commissione 31 luglio 1992, n. 2294, recante modalità d' applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi oleosi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (GU L 221, pag. 22).
2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 181, pag. 12, in prosieguo: il "regolamento base"), ha istituito un regime di pagamenti compensativi a favore dei coltivatori che operano nel settore dei cereali, delle piante proteiche e dei semi oleosi, tra cui i semi di soia.
3 Ai sensi dell' art. 2, n. 5, del regolamento suddetto, "il pagamento compensativo è concesso nel quadro di: a) un 'regime generale' accessibile a tutti i produttori o b) un 'regime semplificato' riservato ai piccoli produttori". I produttori di quest' ultima categoria, definita nell' art. 8, n. 2, possono optare per il regime generale o per quello semplificato.
4 A norma dell' art. 2, n. 5, i produttori che richiedono il pagamento compensativo nell' ambito del regime generale hanno l' obbligo di ritirare dalla produzione parte della superficie della loro azienda, ricevendo una compensazione a fronte di tale obbligo. In base alle disposizioni dell' art. 8, n. 3, il regime semplificato non prevede l' obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione, ma il pagamento compensativo viene corrisposto all' aliquota valevole per i cereali, a prescindere dal tipo di seminativi effettivamente coltivati. Come risulta dagli artt. 4 e 5 del medesimo regolamento, l' aliquota che si applica ai cereali è notevolmente inferiore a quella prevista per i semi oleosi.
5 Per quanto riguarda le condizioni e le modalità del versamento dei pagamenti compensativi, l' art. 10, nn. 1 e 2, del regolamento base così dispone:
"1. Il pagamento compensativo per i cereali e per le piante proteiche nonché la compensazione per l' obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione sono effettuati tra il 16 ottobre e il 31 dicembre immediatamente successivi al raccolto.
2. Una domanda di pagamento compensativo può essere presa in considerazione soltanto se, entro il 15 maggio che precede il raccolto in causa, il produttore interessato:
- ha provveduto alla semina;
- ha presentato la domanda".
6 Conformemente al regolamento base, il regolamento n. 2294/92, già citato (in prosieguo: il "regolamento di attuazione"), la cui efficacia decorre dalla campagna di commercializzazione 1993/1994, così recita nell' art. 2, n. 1:
"1. Il pagamento compensativo di cui all' articolo 5, paragrafi 1 e 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio è concesso esclusivamente per le superfici investite a oleaginose:
(...)
b) alle quali si applichi il regime generale di cui all' articolo 2, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio;
c) per le quali una domanda, comprendente un piano colturale, è stata presentata all' autorità competente entro la data fissata dallo Stato membro per i semi oleosi e la regione di cui trattasi, data che non deve essere posteriore a quella indicata nell' allegato I;
d) interamente seminate, al più tardi alla data in parola, a colza, ravizzone, girasole o soia (...)".
L' allegato I cui fa riferimento tale disposizione fissa la data limite di cui trattasi al "15 maggio precedente la campagna di commercializzazione".
7 Inoltre, ai sensi dell' art. 4 del regolamento di applicazione:
"Un appezzamento coltivato non può, per una medesima campagna di commercializzazione, formare oggetto di più di una domanda di pagamento compensativo di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92".
8 Risulta inoltre dal fascicolo che i semi di soia possono essere oggetto di due diverse coltivazioni: una coltivazione detta principale e un coltivazione definita secondaria, la quale precede oppure segue quella principale.
9 Secondo quanto affermato dal governo ricorrente, il periodo più adatto alla coltivazione dei semi di soia nella Repubblica ellenica va dal 20 aprile al 15 luglio ed i piccoli produttori seminano in generale la soia per la coltivazione secondaria solo dopo il 15 maggio. Poiché a norma dell' art. 2, n. 1, del regolamento di attuazione la data limite per la semina è fissata proprio al 15 maggio, tale disposizione avrebbe in pratica l' effetto di escludere i piccoli produttori dal pagamento compensativo previsto per le coltivazioni secondarie.
10 Per questa ragione, il governo ellenico chiede alla Corte di annullare il regolamento di attuazione. A sostegno del suo ricorso esso deduce sei motivi: i primi cinque sono relativi alla violazione, rispettivamente, dell' obbligo di motivazione, del divieto di discriminazione, dell' art. 39 del Trattato e dei principi della tutela del legittimo affidamento e della preferenza comunitaria, mentre il sesto attiene all' incompetenza della Commissione ad adottare l' art. 4 del regolamento di attuazione.
Sui primi cinque motivi
11 Quanto ai primi cinque motivi, si deve rilevare che essi sono identici in ogni loro punto a quelli dedotti dal governo ellenico nel ricorso proposto parallelamente a quello in esame e diretto ad ottenere l' annullamento del regolamento base, e che sono stati respinti dalla Corte con sentenza 14 luglio 1994, causa C-353/92, Grecia/Consiglio.
12 L' art. 2, n. 1, del regolamento di attuazione, su cui verte il presente ricorso, e l' art. 10, n. 2, del regolamento base, di cui trattasi nella causa sopra citata, pur avendo una diversa sfera di applicazione, subordinano entrambi il versamento del pagamento compensativo al presupposto che il produttore abbia provveduto alla semina e presentato la sua domanda entro il 15 maggio dell' anno considerato. L' unica differenza è che, mentre la seconda delle due disposizioni riguarda i piccoli produttori di soia che hanno optato per il pagamento compensativo con le modalità del regime semplificato, la prima concerne i piccoli produttori che hanno scelto il regime generale.
13 E' evidente che la data limite del 15 maggio ha gli stessi effetti ed impone i medesimi obblighi ai piccoli produttori di soia che hanno chiesto il pagamento compensativo ai sensi del regime generale ed a quelli che ne hanno fatto domanda in base al regime semplificato.
14 Stando così le cose, i primi cinque motivi dedotti dal governo ellenico vanno respinti per le considerazioni esposte nei punti 16-51 della citata sentenza Grecia/Consiglio. Poiché tali motivi sono stati dichiarati infondati con riferimento al regolamento base, essi non possono considerarsi fondati nemmeno allorché vengono dedotti in relazione al regolamento di attuazione.
Sul sesto motivo, relativo al difetto di competenza della Commissione
15 Secondo il governo ellenico, la Commissione, nell' adottare l' art. 4 del regolamento di attuazione, ai sensi del quale i produttori possono presentare una sola domanda per ogni campagna di commercializzazione, ha ecceduto i limiti delle proprie competenze esecutive. Ad avviso del governo ricorrente, la disposizione suddetta non trova fondamento nel regolamento base ed è pertanto priva di validità.
16 A questo proposito, si deve rilevare che le disposizioni del regolamento base che,
in materia di pagamenti compensativi, impongono il rispetto di una data limite per provvedere alla semina e presentare la domanda, danno attuazione al principio, insito nel regolamento, dell' unicità di detti pagamenti per una medesima superficie e una medesima campagna di commercializzazione. A tale riguardo, nel diciassettesimo 'considerando' si dichiara infatti che "(...) i pagamenti compensativi per una superficie determinata devono essere corrisposti con frequenza annuale (...)".
17 Dal momento che l' art. 4 del regolamento di attuazione messo in discussione con il presente ricorso si limita a precisare la portata di questo principio per quanto riguarda i produttori di semi oleosi che coltivano superfici cui si applica il regime generale, si deve considerare che la Commissione era competente ad adottarlo.
18 Di conseguenza, anche questo motivo è infondato.
19 Poiché nessuno dei motivi dedotti dal governo ellenico è stato accolto, il ricorso dev' essere respinto per intero.
Sulle spese
20 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica ellenica è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.