61992J0354

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 22 DICEMBRE 1993. - FRANZ EPPE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - TRASFERIMENTO - PROCEDURA DI RIASSETTO - INTERESSE DEL SERVIZIO. - CAUSA C-354/92 P.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-07027


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale ° Mezzi ° Semplice ripetizione dei mezzi e degli argomenti presentati davanti al Tribunale ° Irricevibilità ° Rigetto

[Regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]

2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale ° Mezzi ° Impossibilità di dedurre mezzi che siano stati oggetto di una rinuncia in primo grado o di una dichiarazione di irricevibilità non contestata

3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale ° Mezzi ° Errata valutazione dei fatti ° Irricevibilità ° Rigetto

(Trattato CEE, art. 168 A; Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 51)

Massima


1. Risulta dall' art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte che un atto di impugnazione che si limiti a riprodurre i mezzi e gli argomenti presentati in primo grado, o che rimandi semplicemente ai mezzi ed agli argomenti già dedotti in primo grado, costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte ed implica quindi l' irricevibilità di tali mezzi ed argomenti.

2. Il ricorso contro una pronuncia di primo grado non può fondarsi su mezzi cui il ricorrente abbia espressamente rinunciato nel procedimento dinanzi al Tribunale o su mezzi da quest' ultimo dichiarati irricevibili, se la dichiarazione di irricevibilità non è stata contestata.

3. In forza degli artt. 168 A del Trattato CEE e 51, primo comma, dello Statuto CEE della Corte di giustizia, il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado deve limitarsi ai mezzi relativi alla trasgressione, da parte del Tribunale, di norme giuridiche, restando esclusa qualsiasi valutazione dei fatti. Una nuova valutazione dei fatti non rientra quindi nell' esame della Corte. Un mezzo che si limiti a contestare la valutazione dei fatti cui ha proceduto il Tribunale è dunque irricevibile.

Parti


Nel procedimento C-354/92 P,

Franz Eppe, dipendente della Commissione delle Comunità Europee, con l' avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 10 luglio 1992, nelle cause riunite T-59/91 e T-79/91, Eppe/Commissione (Racc. pag. II-2061),

procedimento in cui l' altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Valsesia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. D. Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor N. Annecchino, membro del servizio giuridico, centre Wagner, Kirchberg,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, D.A.O. Edward, R. Joliet, G.C. Rodríguez Iglesias e F. Grévisse, giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 29 settembre 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte l' 11 settembre 1992, il signor Franz Eppe ha presentato un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 10 luglio 1992, cause riunite T-59/91 e T-79/91, Eppe/Commissione (Rac. pag. II-2061), in quanto a suo dire viziata da un' irregolarità procedurale che danneggia i suoi interessi e trasgredisce il diritto comunitario.

2 Dagli accertamenti del Tribunale (punti 3-21 della sentenza) risulta che:

° il 9 gennaio 1990, il signor F. Eppe, dipendente di grado A4, capo unità in seno alla direzione generale "Agricoltura" della Commissione (in prosieguo: la "DG VI"), aveva un colloquio con il suo direttore generale, al quale manifestava la propria insoddisfazione riguardo all' unità di cui era responsabile e chiedeva di essere assegnato ad altri compiti più adatti alla sua esperienza ed alle sue cognizioni. Il 12 febbraio 1990, egli confermava il contenuto del colloquio con una nota al suo direttore generale.

° In seguito a questa nota, il signor F. Eppe aveva un colloquio con il suo direttore generale, il 14 marzo 1990, dichiarandosi d' accordo in linea di principio ad un tramutamento. Tre mesi dopo, il 21 giugno 1990, il ricorrente trasmetteva per la via gerarchica al suo direttore generale una nota in cui l' informava della revoca del suo assenso di principio ad un tramutamento, a meno che questo non implicasse la promozione al grado A3.

° In una nota del 25 giugno 1990, il direttore generale della DG VI esponeva i motivi e gli scopi della riorganizzazione della direzione generale. L' allegato I della nota proponeva, al punto 4, l' istituzione di un posto di "consigliere" presso la direzione VI-G "FEAOG". Il 6 agosto 1990, il signor F. Eppe protestava presso il suo direttore generale contro la proposta da questo fatta al direttore generale del Personale e dell' Amministrazione di modificare l' organigramma della DG VI, in quanto tale proposta per lui contemplava un cambiamento di assegnazione. Pertanto, il 18 settembre 1990 il ricorrente chiedeva al segretario generale della Commissione di non modificare subito l' organigramma per quanto lo riguardava, onde evitare qualsiasi accostamento al tramutamento di un altro capo unità "la cui natura disciplinare è fuori dubbio agli occhi del pubblico". Il 15 ottobre 1990, il segretario generale gli rispondeva di aver suggerito al direttore generale della DG VI di distinguere i due casi.

° Il 17 ottobre 1990, la Commissione approvava il nuovo organigramma della DG VI. Con nota 6 novembre 1990, il direttore generale della DG VI confermava al signor F. Eppe la nomina a consigliere presso la DG VI-G-FEAOG. La nota precisava che la nomina non implicava alcun giudizio circa il modo in cui aveva svolto il compito di capo dell' unità VI-BI-4. Il 9 novembre 1990, il direttore generale del Personale e dell' Amministrazione gli confermava a sua volta la decisione della Commissione 17 ottobre 1990.

° Il 17 novembre 1990, il signor F. Eppe presentava reclamo contro la decisione della Commissione 17 ottobre 1990. Egli sosteneva in particolare che la Commissione non aveva osservato nei suoi confronti il principio, enunciato dalla nota del direttore generale 25 giugno 1990 relativa alla procedura di riorganizzazione, secondo il quale ci si doveva rivolgere a dipendenti volontari.

° Ritenendo di essere stato trasferito contro la sua volontà, e allo scopo di "salvare il suo onore", il 14 gennaio 1991 il signor F. Eppe, proponeva la sua candidatura al suo vecchio posto. Con nota 14 febbraio 1991, il segretario del comitato consultivo per le nomine lo informava che la sua candidatura non avrebbe dovuto essere presa in considerazione in quel momento. Il 25 febbraio 1991 il signor F. Eppe proponeva un nuovo reclamo diretto, in primo luogo, contro la decisione della Commissione di pubblicare l' avviso di posto vacante del suo vecchio posto, in secondo luogo, contro la nomina del signor V. a tale posto e, in terzo luogo, contro il rigetto della sua candidatura.

3 Poiché i suoi reclami venivano respinti, il ricorrente presentava due ricorsi al Tribunale, il primo diretto all' annullamento della decisione della Commissione 17 ottobre 1990 che modificava l' organigramma della DG VI e il secondo volto all' annullamento delle decisioni della Commissione di pubblicare l' avviso di posto vacante COM/164/90, di nominare il signor V. a tale posto e di respingere la candidatura del ricorrente.

4 I due ricorsi sono stati respinti dalla sentenza impugnata.

5 Per una più ampia illustrazione dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione del giudice relatore. Questi elementi sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

6 A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque mezzi, il primo relativo ad un vizio di procedura, gli altri quattro a errori di diritto.

7 Occorre rilevare che, nella replica, il ricorrente ha dichiarato di mantenere inoltre tutti i mezzi e argomenti presentati davanti al Tribunale.

8 A questo proposito, si deve ricordare che l' art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte prevede che l' atto d' impugnazione contenga i mezzi e gli argomenti di diritto. Nell' ordinanza 26 aprile 1993, causa C-244/92 P, Kupka-Floridi (Racc. pag. 2041), la Corte ha già dichiarato che il ricorso che si limiti a riprodurre i mezzi e gli argomenti presentati in primo grado costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un riesame della domanda presentata dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte. Questa considerazione vale ugualmente nel caso di un rinvio puro e semplice ai mezzi ed argomenti dedotti in primo grado.

Sul vizio di procedura

9 Il signor Eppe sostiene che sia nel corso della fase precontenziosa del procedimento sia dinanzi al Tribunale, egli avrebbe dedotto l' inosservanza della procedura prevista dall' art. 29 dello Statuto del personale nonché di quella predisposta con la decisione 19 luglio 1988, riguardante la copertura dei posti dirigenziali intermedi [COM(88) PV 928].

10 Pertanto, nella prima parte del suo primo mezzo, egli afferma che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione questi argomenti.

11 Al punto 40 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente aveva dichiarato all' udienza "(...) che il ricorso era basato unicamente, per quanto riguarda la procedura da seguire, sull' inosservanza della procedura di riorganizzazione e che non era sua intenzione far valere l' inosservanza di altre procedure, come quella stabilita dall' art. 29 dello Statuto (...)".

12 Al punto 96 della sentenza impugnata, "(...) il Tribunale osserva che la deduzione, nella replica e come motivo relativo all' inosservanza dell' art. 25, del danno che il ricorrente avrebbe subito a causa della mancata applicazione nei suoi confronti nella procedura descritta nella decisione della Commissione 19 luglio 1988 costituisce un motivo nuovo, irricevibile a norma dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura (v. supra, punto 40)".

13 Ora, in sede di ricorso contro una pronuncia del Tribunale, il ricorrente non può dedurre mezzi cui ha espressamente rinunciato nel procedimento dinanzi al Tribunale o mezzi da quest' ultimo dichiarati irricevibili, se la dichiarazione di irricevibilità non è stata contestata.

14 Di conseguenza, la prima parte del primo mezzo è irricevibile.

15 Con la seconda parte del suo primo mezzo, il signor Eppe contesta il ragionamento svolto dal Tribunale nei punti 113-115 della motivazione e, particolarmente, nel punto 114, a proposito dello scrutinio per merito comparativo cui si è proceduto nei suoi confronti e nei confronti degli altri candidati.

16 Da questo argomento, che consiste nel contestare il ragionamento del Tribunale, non può postularsi un' irregolarità di procedura.

17 Occorre quindi esaminare la seconda parte del primo mezzo nel contesto del mezzo relativo all' illegittimità del diniego di nomina del ricorrente al suo posto precedente.

Sull' inosservanza dell' obbligo di motivazione

18 Con la prima parte del suo secondo mezzo, il signor Eppe osserva che il Tribunale avrebbe commesso un errore non esaminando la legittimità della decisione 17 ottobre 1990 concernente il suo tramutamento alla luce della procedura predisposta con la citata decisione 19 luglio 1988.

19 A questo proposito, basta osservare che, per i motivi sopra indicati (punti 11-13), gli argomenti fondati su questa decisione sono irricevibili.

20 Con la seconda parte del suo mezzo, il ricorrente contesta l' impostazione adottata dal Tribunale di primo grado al punto 93 della motivazione della sentenza impugnata, circa il fondamento giuridico della decisione di trasferirlo.

21 Si deve rilevare che nei punti 92-95 della sentenza impugnata, il Tribunale ha analizzato la divergenza di motivazione, allegata dal ricorrente, tra le lettere 6 novembre e 9 novembre 1990, onde accertare se siffatta divergenza comportasse o no un vizio di motivazione della decisione impugnata.

22 Al punto 93 si chiarisce in proposito "che la procedura di riorganizzazione non si applicava al ricorrente, contrariamente a quanto avrebbe eventualmente potuto far credere la lettera 6 novembre 1990", ma che "questa eventuale mancanza di precisione è stata corretta dalla Commissione con la lettera 9 novembre 1990 ed altresì, nella riposta al reclamo del ricorrente, nella quale essa ha chiaramente indicato che detta procedura era prevista unicamente per la mobilità del personale che non avesse la qualità di capo unità". Il Tribunale ha quindi concluso al punto 95 "che, dato che l' eventuale imprecisione contenuta nella lettera 6 novembre 1990 è stata corretta durante la procedura amministrativa, non si può parlare di inosservanza dell' art. 25, secondo comma, dello Statuto".

23 Atteso che da questo ragionamento emergono chiaramente i motivi per cui il Tribunale ha respinto gli argomenti invocati dal ricorrente, vanno disattese le censure relative all' inosservanza dell' obbligo di motivazione.

24 Pertanto la seconda parte del secondo mezzo è infondata.

Sull' inosservanza del principio di non discriminazione

25 Il ricorrente sostiene di essere stato vittima di una discriminazione, in quanto la procedura adottata per la copertura del posto che gli è stato attribuito non ha seguito lo svolgimento previsto a tal fine dalla citata decisione 19 luglio 1988. Quest' ultima procedura è stata invece seguita per la copertura di un altro posto dirigenziale istituito in occasione della revisione dell' organigramma della DG VI.

26 A questo proposito, basta rilevare che, per i motivi già esposti sopra (punti 11-13), questo terzo mezzo è irricevibile.

Sull' illegittimità del diniego di nomina del ricorrente al suo posto

27 Il ricorrente sostiene che il rigetto della sua candidatura al suo posto è illegittimo perché, in mancanza del suo ultimo rapporto informativo, non si sarebbe proceduto ad un valido esame comparativo dei suoi meriti e di quelli degli altri candidati.

28 Ai punti 113-115 della sentenza impugnata, il Tribunale ha accertato che la mancanza dell' ultimo rapporto informativo non aveva arrecato danno al ricorrente dato che il comitato consultivo per le nomine e l' Autorità che ha il potere di nomina disponevano di elementi sufficienti ° descritti al punto 114 della stessa sentenza ° per giustificare il rigetto della candidatura al posto che occupava precedentemente.

29 Si deve rilevare che in forza degli artt. 168 A del trattato CEE e 51, primo comma, dello Statuto CEE della Corte di giustizia il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado deve limitarsi ai mezzi relativi alla trasgressione, da parte del Tribunale, di norme giuridiche, restando esclusa qualsiasi valutazione dei fatti. Una nuova valutazione dei fatti non rientra quindi nell' esame della Corte. Ora, nell' ambito del mezzo di cui trattasi, il ricorrente non deduce la trasgressione di nessuna norma di diritto e si limita a contestare la valutazione dei fatti cui ha proceduto il Tribunale.

30 Stando così le cose, il quarto mezzo è irricevibile.

Sull' inosservanza del dovere di sollecitudine

31 Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 67 della motivazione della sentenza impugnata, che la Commissione aveva rispettato il dovere di sollecitudine.

32 Al punto 67 della motivazione, il Tribunale ha giudicato che, con le lettere 15 ottobre e 6 novembre 1990, la Commissione aveva soddisfatto le esigenze impostele dal dovere di sollecitudine, in particolare, indicando al ricorrente che la decisione controversa non implicava alcun giudizio circa il modo in cui egli aveva svolto le sue mansioni precedenti.

33 A questo proposito, basta rilevare che il ricorrente si limita a contestare la valutazione dei fatti condotta dal Tribunale al punto 67 della sentenza impugnata. Ora, per i motivi illustrati sopra, al punto 29, siffatta valutazione dei fatti non è di competenza della Corte.

34 Pertanto, anche il quinto mezzo è irricevibile.

35 Dal complesso delle considerazioni sin qui svolte risulta che il ricorso dev' essere respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

36 Il ricorrente sottolinea che, nei due ricorsi proposti dinanzi al Tribunale, egli aveva chiesto la condanna della Commissione al pagamento dell' integralità delle spese. Egli ritiene che il Tribunale avrebbe potuto accogliere le sue richieste, visto il comportamento defatigatorio della Commissione nei suoi confronti, e chiede che questa situazione sia presa in considerazione dalla Corte.

37 Il ricorrente non ha però provato come la Commissione l' abbia obbligato a sostenere spese superflue o defatigatorie. La domanda va quindi respinta.

38 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il signor F. Eppe è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il signor F. Eppe è condannato alle spese.