61992J0343

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 24 FEBBRAIO 1994. - M. A. ROKS, CONIUGATA DE WEERD E ALTRI CONTRO BESTUUR VAN DE BEDRIJFSVERENIGING VOOR DE GEZONDHEID, GEESTELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE BELANGEN E ALTRI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: RAAD VAN BEROEP'S-HERTOGENBOSCH - PAESI BASSI. - PARITA TRA UOMINI E DONNE - PREVIDENZA SOCIALE - DIRETTIVA 79/7/CEE - EFFETTI DI UNA TRASPOSIZIONE TARDIVA SUI DIRITTI ACQUISITI IN FORZA DELLA DIRETTIVA. - CAUSA C-343/92.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00571


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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1. Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Art. 4, n. 1 - Efficacia diretta - Provvedimenti di esecuzione nazionali tardivi che subordinano la concessione alle donne coniugate di una prestazione per incapacità lavorativa ad un requisito non precedentemente imposto agli uomini, così revocando nei confronti delle stesse diritti anteriormente conferiti dalla direttiva - Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 4, n. 1)

2. Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Normativa nazionale che subordina per il futuro il mantenimento di una prestazione per incapacità lavorativa ad un requisito applicabile senza distinzione di sesso - Provvedimento avente l' effetto di revocare nei confronti delle donne diritti loro conferiti dall' art. 4, n. 1 - Ammissibilità

(Trattato CEE, artt. 117 e 118; direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 4, n. 1)

3. Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Art. 4, n. 1 - Normativa nazionale che subordina la concessione di una prestazione per incapacità lavorativa al requisito di aver anteriormente percepito un determinato reddito - Requisito imposto senza distinzione di sesso ma che riguarda principalmente le donne - Inammissibilità in mancanza di giustificazioni oggettive - Considerazioni di bilancio - Mancanza di giustificazione

(Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 4, n. 1)

4. Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Art. 4, n. 1 - Efficacia diretta - Portata limitata alle persone che rientrano nel suo ambito di applicazione ratione personae e a coloro che subiscono gli effetti di una disposizione nazionale discriminatoria a titolo di un' altra persona che vi rientri

(Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, artt. 2 e 4, n. 1)

Massima


1. L' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 può, qualora manchino provvedimenti d' attuazione adeguati, essere fatto valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali per opporsi all' applicazione di qualsiasi norma nazionale non conforme a detto articolo e, dal 23 dicembre 1984, data di scadenza del termine per la trasposizione della direttiva, le donne hanno diritto di essere trattate nello stesso modo e secondo le stesse norme degli uomini che si trovano nella stessa situazione, norme che costituiscono, se detta direttiva non è stata attuata correttamente, il solo punto di riferimento valido.

I provvedimenti nazionali d' attuazione adottati tardivamente devono assolutamente rispettare i diritti che l' art. 4, n. 1, ha fatto sorgere a favore dei singoli in uno Stato membro, a decorrere dalla scadenza del termine impartito agli Stati membri per conformarvisi.

Ne consegue che il diritto comunitario osta all' applicazione di una normativa nazionale volta ad attuare l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 e adottata dopo la scadenza del termine previsto dalla stessa, che, subordinando il diritto ad una prestazione per incapacità lavorativa ad un requisito non precedentemente imposto agli uomini, privi le donne coniugate di diritti loro conferiti, alla scadenza di detto termine, dall' efficacia diretta della direttiva.

2. La direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, lascia impregiudicata la competenza attribuita dagli artt. 117 e 118 del Trattato agli Stati membri per definire la loro politica sociale nell' ambito di una stretta collaborazione di cui la Commissione cura l' organizzazione e, pertanto, la natura e l' estensione dei provvedimenti di tutela sociale, compresi quelli in materia previdenziale, nonché le modalità concrete della loro realizzazione.

Ne consegue che il diritto comunitario non osta all' introduzione di una normativa nazionale che, subordinando il mantenimento di una prestazione per incapacità lavorativa ad un requisito applicabile d' ora in poi tanto agli uomini quanto alle donne, abbia l' effetto di revocare nei confronti di queste ultime, per il futuro, taluni diritti loro conferiti dall' efficacia diretta dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7.

3. L' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 osta all' applicazione di un provvedimento nazionale che, benché formulato in modo neutro, di fatto sfavorisca un numero molto più alto di donne che di uomini, a meno che la misura di cui trattasi non sia giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso. Ciò avviene quando i mezzi prescelti rispondano ad uno scopo necessario per la politica sociale dello Stato della cui normativa si discute, siano idonei a raggiungere lo scopo da questa perseguito e siano necessari a tale fine.

Orbene, se considerazioni di bilancio possono costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e influenzare la natura ovvero l' estensione dei provvedimenti di tutela sociale che questo intende adottare, esse non costituiscono tuttavia di per sé un obiettivo perseguito da tale politica e non possono, pertanto, giustificare una discriminazione a sfavore di uno dei sessi.

Ne consegue che l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 osta all' applicazione di una normativa nazionale che subordini la concessione di una prestazione per incapacità lavorativa al requisito di aver percepito un determinato reddito nel corso dell' anno precedente l' insorgere dell' incapacità e che, pur non distinguendo a seconda del sesso, riguardi un numero molto maggiore di donne che di uomini, anche qualora l' adozione di una normativa nazionale siffatta sia giustificata da considerazioni di bilancio.

4. Soltanto le persone che rientrino nell' ambito di applicazione ratione personae della direttiva 79/7, definito all' art. 2, e coloro che subiscano gli effetti di una disposizione nazionale discriminatoria a titolo di un' altra persona che rientri nell' ambito d' applicazione della direttiva possono, in caso di incompatibilità di una normativa nazionale con l' art. 4, n. 1, di questa, far valere detta disposizione dinanzi ai giudici nazionali per escludere l' applicazione della normativa nazionale.

Parti


Nel procedimento C-343/92,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Raad van Beroep di 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

M.A. Roks, coniugata De Weerd,

F.M. Hulshoff,

J. Steevens,

K. Tjallinks,

A.P. van Kampen,

J.T.H.J. van Es, coniugata Vrolijks

e

Bestuur van Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en

Maatschappelijke Belangen,

Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen,

Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging,

Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Hotel-, Restaurant-, Café-, Pension- en

Aanverwante Bedrijven,

domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, M. Díez de Velasco, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler (relatore) e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, dal signor H. Schripsema, direttore;

- per il Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen, dalla signora L.E. Mollerus e dal signor H.J. Dijckmeester, collaboratori giuridici;

- per il Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, dal signor C.R.J.A.M. Brent, capo del servizio giuridico della previdenza sociale dell' associazione Gemeenschappelijk Administratiekantoor;

- per il Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Hotel-, Restaurant-, Café-, Pension- en Aanverwante Bedrijven, dal signor C.R.J.A.M. Brent, capo del servizio giuridico della previdenza sociale dell' associazione Gemeenschappelijk Administratiekantoor;

- per il governo olandese, dal signor J.G. Lammers, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Karen Banks e dal signor Ben Smulders, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen, del Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging e del Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Hotel-, Restaurant-, Café-, Pension- en Aanverwante Bedrijven, gli ultimi due rappresentati dal signor F.W.M. Keunen, collaboratore giuridico dell' associazione Gemeenschappelijk Administratiekantoor, del governo olandese, rappresentato dai signori J.W. de Zwaan, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo irlandese, rappresentato dal signor E. Fitzsimmons, barrister, e della Commissione all' udienza del 16 settembre 1993,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 dicembre 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 30 giugno 1992, pervenuta in cancelleria il 20 agosto seguente, il Raad van Beroep te 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24, in prosieguo: la "direttiva 79/7").

2 Le dette questioni sono state sollevate nell' ambito di sei controversie tra la signora M.A. Roks e altre cinque persone, da una parte, e il Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen (direzione dell' associazione professionale per il commercio al dettaglio, gli artigiani e le casalinghe) nonché altre associazioni professionali incaricate dell' applicazione dell' Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (legge olandese che istituisce un regime generale in materia di incapacità lavorativa, in prosieguo: l' "AAW") dell' 11 dicembre 1975, dall' altra.

3 Originariamente l' AAW, entrata in vigore il 1 ottobre 1976, conferiva tanto agli uomini quanto alle donne non coniugate, a fronte di un' incapacità lavorativa di un anno, il diritto ad una prestazione per incapacità lavorativa il cui importo non dipendeva né da altri eventuali redditi del destinatario né dalla perdita di reddito da questi subita.

4 Il diritto alla prestazione ai sensi dell' AAW è stato esteso alle donne coniugate dal Wet invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen (legge che istituisce la parità tra gli uomini e le donne in materia di diritto alle prestazioni) del 20 dicembre 1979. Detta legge subordinava il diritto alla prestazione per tutti gli assicurati, tranne talune categorie, alla condizione che il destinatario avesse percepito, nel corso dell' anno precedente l' inizio della sua incapacità lavorativa, per il suo lavoro ovvero in relazione allo stesso, un determinato reddito, superiore o pari, inizialmente, a 3 423,81 HFL (in prosieguo: il "requisito del reddito"). Tale requisito valeva per tutte le persone la cui incapacità lavorativa fosse sorta dopo il 1 gennaio 1979.

5 In forza delle disposizioni transitorie della citata legge 20 dicembre 1979, gli uomini e le donne non coniugate, la cui incapacità lavorativa fosse sorta prima del 1 gennaio 1979, continuavano ad avere diritto alla prestazione senza dover rispondere al requisito del reddito. Le donne coniugate la cui incapacità era anteriore al 1 ottobre 1975 non avevano alcun diritto alla prestazione, anche qualora potessero soddisfare il requisito del reddito. Quanto alle donne coniugate la cui incapacità fosse sorta tra il 1 ottobre 1975 e il 1 gennaio 1979, esse avevano diritto alla prestazione soltanto ove ricorresse il requisito del reddito.

6 Con diverse sentenze del 5 gennaio 1988, il Centrale Raad van Beroep ha dichiarato che queste disposizioni transitorie costituivano una discriminazione fondata sul sesso, incompatibile con l' art. 26 del patto internazionale sui diritti civili e politici del 19 dicembre 1966 (Racc. dei Trattati, vol. 999, pag. 171), e che le donne coniugate, la cui incapacità lavorativa era anteriore al 1 gennaio 1979, avevano diritto, con effetto dal 1 gennaio 1980, data dell' entrata in vigore della legge 20 dicembre 1979, ad una prestazione a titolo dell' AAW alle stesse condizioni degli uomini, vale a dire senza requisito di reddito, anche qualora l' inizio della loro incapacità fosse anteriore al 1 ottobre 1975.

7 Le disposizioni transitorie giudicate discriminatorie nei confronti delle donne coniugate sono state abrogate con legge del 3 maggio 1989. Questa legge ha disposto tuttavia, all' art. III, che le persone la cui incapacità lavorativa fosse anteriore al 1 gennaio 1979 e che avessero presentato una domanda di prestazione ai sensi dell' AAW dopo il 3 maggio 1989 avrebbero dovuto soddisfare il requisito del reddito e, all' art. IV, che la prestazione ai sensi dell' AAW doveva essere revocata nei confronti delle persone la cui incapacità lavorativa fosse anteriore al 1 gennaio 1979, ove per queste non ricorresse il requisito del reddito. Questa revoca, prevista inizialmente a partire dal 1 giugno 1990, è stata poi rinviata da una legge successiva al 1 luglio 1991.

8 Con sentenza 23 giugno 1992, il Centrale Raad van Beroep ha dichiarato che l' importo del requisito di reddito - nel 1988 pari a 4 403,52 HFL all' anno - costituiva un' indiretta discriminazione nei confronti delle donne, in contrasto con l' art. 26 del citato patto internazionale nonché con l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, e che il requisito del reddito doveva considerarsi soddisfatto qualora il destinatario avesse, nel corso dell' anno precedente l' insorgere della sua incapacità lavorativa, percepito un "certo reddito".

9 L' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 vieta, in materia di previdenza sociale, ogni discriminazione fondata sul sesso, sia direttamente sia indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda il campo di applicazione dei regimi previdenziali nonché le condizioni di ammissione agli stessi.

10 L' ambito di applicazione ratione personae della direttiva 79/7, indicato all' art. 2, comprende la popolazione attiva, inclusi i lavoratori indipendenti, i lavoratori la cui attività si trovi interrotta per malattia, infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro, nonché i lavoratori pensionati o invalidi.

11 Il termine per la trasposizione della direttiva, che ai sensi dell' art. 8 era di sei anni, è scaduto il 23 dicembre 1984.

12 L' 8 maggio 1989, la signora Roks, la cui incapacità lavorativa risale al 1 gennaio 1976, ha richiesto una prestazione ai sensi dell' AAW alla direzione della Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen, che ai sensi dell' art. III della legge del 3 maggio 1989 ha respinto la domanda. Le altre ricorrenti nella causa principale fruivano di una prestazione per incapacità lavorativa che era poi stata loro revocata dalle associazioni professionali competenti, con effetto dal 1 luglio 1991, in forza dell' art. IV della legge del 3 maggio 1989, in quanto esse non soddisfacevano il requisito del reddito.

13 La signora Roks e le altre ricorrenti nella causa principale hanno impugnato detti provvedimenti di rigetto o di revoca dinanzi al Raad van Beroep te 's-Hertogenbosch che, ritenendo che le controversie implicassero questioni di interpretazione del diritto comunitario, ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se una disposizione quale l' art. III della legge olandese 3 maggio 1989, Staatsblad 126 - che, introducendo una nuova condizione per l' insorgere del diritto a prestazione, sopprime completamente, per tardività della domanda, i diritti delle donne coniugate a una prestazione a titolo dell' AAW, diritti acquisiti in forza del diritto comunitario con effetto dal 23 dicembre 1984, ma non (ancora) realizzati -, sia incompatibile con il principio comunitario di certezza del diritto o con un altro principio del diritto comunitario come quello della correttezza delle norme di attuazione.

2) Se una disposizione quale l' art. IV della legge olandese 3 maggio 1989, Staatsblad 126 (modificata dalla legge 4 luglio 1990, Staatsblad 386) - che mediante l' introduzione di una nuova condizione per l' insorgere del diritto a prestazione sopprime completamente, con effetto dal 1 luglio 1991, i diritti delle donne coniugate ad una prestazione a titolo dell' AAW (nonché i diritti di altre persone a tali prestazioni), diritti acquisiti in forza del diritto comunitario con effetto dal 23 dicembre 1984 e realizzati (generalmente solo più tardi) -, sia incompatibile con il principio comunitario di certezza del diritto o con un altro principio del diritto comunitario come quello della correttezza delle norme di attuazione.

3) Se disposizioni quali gli artt. III e IV della legge olandese 3 maggio 1989, Staatsblad 126 - che pregiudicano (in pratica) esclusivamente (art. III) o in gran parte (art. IV) le donne coniugate e che comportano quindi in via di principio, nei confronti di tali donne, discriminazioni indirette ai sensi dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE -, possano essere obiettivamente giustificate da considerazioni di bilancio.

Se tale possa essere il caso qualora la mancata adozione dei provvedimenti contenuti in queste disposizioni portasse a conseguenze socialmente inaccettabili per il bilancio dello Stato e/o per il finanziamento della previdenza sociale. Se si possano qualificare come conseguenze inaccettabili di tale natura esborsi di circa 85 milioni di HFL all' anno e di circa un miliardo di HFL in una sola volta.

4) Se una normativa come quella contenuta negli artt. III e IV della legge olandese 3 maggio 1989, Staatsblad 126, debba - in caso di soluzione affermativa alla questione n. 1 o alla questione n. 2 - essere dichiarata non obbligatoria nei confronti di chiunque".

14 Le associazioni professionali, convenute nella causa principale, sottolineano in via preliminare che le controversie riguardanti rispettivamente soggetti che non abbiano lavorato né fruito di un reddito da lavoro o in relazione con un lavoro nel corso dell' anno precedente l' inizio della loro incapacità non rientrano nell' ambito di applicazione ratione personae della direttiva 79/7, come definito dall' art. 2 della stessa, e non possono pertanto avvalersene. Il governo olandese aggiunge che, alla luce dell' interpretazione data dal Centrale Raad van Beroep al requisito del reddito nella citata sentenza 23 giugno 1992, gli artt. III e IV della legge 3 maggio 1989 riguardano soltanto, in ogni caso, coloro che, non avendo percepito alcun reddito da lavoro nel corso dell' anno precedente l' insorgere della loro incapacità, non fanno parte della popolazione attiva ai sensi dell' art. 2 della direttiva 79/7 e, pertanto, non possono avvalersene. La maggior parte delle questioni pregiudiziali diverrebbe pertanto priva di oggetto.

15 Occorre anzitutto rilevare in proposito che le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice nazionale vertono appunto sul requisito del reddito in quanto criterio di differenziazione tra gli uomini e le donne, nonché sulla sua compatibilità con la direttiva 79/7.

16 Va inoltre sottolineato che, vista l' ordinanza di rinvio, il giudice nazionale - cui spetta la valutazione, alla luce delle peculiarità di ogni causa, tanto della necessità della domanda pregiudiziale quanto della pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte - è consapevole del fatto che alcune delle ricorrenti nella causa principale non possono essere considerate come facenti parte della popolazione attiva e non rientrano pertanto nell' ambito di applicazione ratione personae della direttiva 79/7. Detto giudice ritiene tuttavia che, poiché la normativa nazionale controversa incide comunque su tali persone, le questioni pregiudiziali possano, eventualmente, essere rilevanti anche per la soluzione delle controversie che le riguardano. La quarta questione pregiudiziale, d' altronde, chiede espressamente di accertare se delle conseguenze per l' ordinamento giuridico nazionale dell' eventuale incompatibilità degli artt. III e/o IV della legge 3 maggio 1989 con la direttiva 79/7, incompatibilità che discenderebbe dalla soluzione alle prime due questioni, possano avvalersi anche le persone che si trovino in una situazione equiparabile a quella delle ricorrenti nella causa principale.

Sulla prima questione pregiudiziale

17 Con la prima questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se il diritto comunitario osti all' applicazione di una normativa nazionale che, subordinando il diritto ad una prestazione per incapacità lavorativa ad un requisito non imposto precedentemente agli uomini, privi le donne coniugate di diritti loro attribuiti dall' efficacia diretta dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7.

18 Va rilevato anzitutto che l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 può, qualora manchino provvedimenti d' attuazione adeguati, essere fatto valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali per opporsi all' applicazione di qualsiasi norma nazionale non conforme a detto articolo e che dal 23 dicembre 1984, data di scadenza del termine per la trasposizione della direttiva, le donne hanno diritto di essere trattate nello stesso modo e secondo le stesse norme degli uomini che si trovano nella stessa situazione, norme che costituiscono, se detta direttiva non è stata attuata correttamente, il solo punto di riferimento valido (v., in particolare, sentenza 24 giugno 1987, causa 384/85, Borrie Clarke, Racc. pag. 2865, punti 11 e 12).

19 Pertanto, le donne coniugate, la cui incapacità lavorativa sia anteriore al 1 gennaio 1979, dal 23 dicembre 1984 avevano diritto, in forza dell' efficacia diretta dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, ad una prestazione a titolo dell' AAW alle stesse condizioni degli uomini che si trovassero nella stessa situazione e non dovevano quindi soddisfare il requisito del reddito.

20 Occorre precisare inoltre che i provvedimenti nazionali d' attuazione adottati tardivamente devono assolutamente rispettare i diritti che l' art. 4, n. 1, ha fatto sorgere a favore dei singoli in un uno Stato membro, a decorrere dalla scadenza del termine impartito agli Stati membri per conformarvisi (v., in particolare, sentenza 13 marzo 1991, causa C-377/89, Cotter e McDermott, Racc. pag. I-1155, punto 25).

21 Ne consegue che lo Stato membro non può prevedere, nella normativa nazionale volta ad attuare l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 ed adottata dopo la scadenza del termine previsto dalla stessa, un requisito che privi le donne coniugate dei diritti loro attribuiti, alla scadenza di detto termine, dall' efficacia diretta della norma di diritto comunitario.

22 Le associazioni professionali affermano tuttavia che soltanto le donne coniugate che inoltrino domanda di prestazione dopo l' entrata in vigore della normativa nazionale di cui trattasi sono private dei diritti loro conferiti dall' efficacia diretta dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, e che tale norma si applica anche agli uomini che presentino domanda dopo tale data.

23 Si deve rilevare a questo proposito che gli uomini la cui incapacità lavorativa fosse anteriore al 1 gennaio 1979 avevano diritto, prima dell' adozione della legge 3 maggio 1989, ad una prestazione a titolo dell' AAW senza dover soddisfare il requisito del reddito e hanno quindi potuto ragionevolmente chiedere di avvalersene prima di tale data, laddove le donne coniugate, per le quali non ricorresse il requisito del reddito, non avevano motivo di presentare domanda poiché, in forza della normativa nazionale allora vigente, non avevano diritto alla prestazione.

24 Alla luce di quanto sopra, l' art. III della legge 3 maggio 1989, imponendo il requisito che dette donne abbiano fatto richiesta della prestazione prima dell' entrata in vigore di detta legge, non fa che reiterare la discriminazione già esistente, poiché le donne vittime della discriminazione costituita dal requisito del reddito non hanno più il diritto di chiedere, dopo tale data, la prestazione a titolo dell' AAW, cui esse avevano tuttavia diritto, a far tempo dal 23 dicembre 1984, in forza dell' efficacia diretta dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7.

25 La prima questione va quindi risolta nel senso che il diritto comunitario osta all' applicazione di una normativa nazionale che, subordinando il diritto ad una prestazione per incapacità lavorativa ad un requisito non precedentemente imposto agli uomini, privi le donne coniugate di diritti loro conferiti dall' efficacia diretta dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7.

Sulla seconda questione pregiudiziale

26 Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice nazionale intende accertare, in sostanza, se il diritto comunitario osti all' introduzione di una normativa nazionale che, subordinando il mantenimento di una prestazione per incapacità lavorativa ad un requisito applicabile da allora in poi tanto agli uomini quanto alle donne, abbia l' effetto di revocare nei confronti di queste ultime, per il futuro, taluni diritti loro conferiti dall' efficacia diretta dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7.

27 Come indicano il titolo e l' art. 1, la direttiva 79/7 ha per scopo la graduale attuazione, nel campo della sicurezza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all' art. 3, del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale. Nella sentenza 4 dicembre 1986, causa 71/85, Federatie Nederlandse Vakbeweging (Racc. pag. 3855, punto 17), la Corte ha ricordato che questa finalità trova espressione concreta nell' art. 4, n. 1, della direttiva.

28 La direttiva 79/7 lascia tuttavia impregiudicata la competenza attribuita dagli artt. 117 e 118 del Trattato agli Stati membri per definire la loro politica sociale nell' ambito di una stretta collaborazione di cui la Commissione cura l' organizzazione e, pertanto, la natura e l' estensione dei provvedimenti di tutela sociale, compresi quelli in materia previdenziale, nonché le modalità concrete della loro realizzazione (v., in particolare, sentenze 9 luglio 1987, cause riunite 281/85, 283/85, 284/85, 285/85 e 287/85, Germania e a./Commissione, Racc. pag. 3203, e 7 maggio 1991, causa C-229/89, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-2205).

29 D' altronde, la Corte ha già dichiarato che il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro, nel controllare le proprie spese previdenziali, adotti provvedimenti aventi per effetto la revoca nei confronti di talune categorie di persone di prestazioni previdenziali, a condizione che detti provvedimenti rispettino il principio della parità di trattamento tra uomini e donne, come definito dall' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 (v., in particolare, sentenze 11 giugno 1987, causa 30/85, Teuling, Racc. pag. 2497, e Commissione/Belgio, citata). L' osservanza di tale condizione da parte di una normativa come quella di cui trattasi nella causa principale costituisce l' oggetto della terza questione pregiudiziale.

30 La seconda questione dev' essere pertanto risolta nel senso che il diritto comunitario non osta all' introduzione di una normativa nazionale che, subordinando il mantenimento di una prestazione per incapacità lavorativa ad un requisito applicabile d' ora in poi tanto agli uomini quanto alle donne, abbia l' effetto di revocare nei confronti di queste ultime, per il futuro, taluni diritti loro conferiti dall' efficacia diretta dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7.

Sulla terza questione pregiudiziale

31 Con la terza questione pregiudiziale, il giudice nazionale chiede se l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 osti all' applicazione di una normativa nazionale che subordini la concessione di una prestazione per incapacità lavorativa al requisito di aver percepito un determinato reddito nel corso dell' anno precedente l' insorgere dell' incapacità, e che, pur non distinguendo a seconda del sesso, riguardi un numero molto maggiore di donne che di uomini, anche qualora l' adozione di una normativa siffatta sia giustificata da considerazioni di bilancio.

32 La questione è priva di oggetto per quanto riguarda una norma come l' art. III della legge 3 maggio 1989, che priva le donne coniugate di diritti loro conferiti, a partire dalla scadenza del termine per la trasposizione della direttiva 79/7, dall' efficacia diretta dell' art. 4, n. 1, della stessa, così reiterando una discriminazione diretta che, prima dell' entrata in vigore della legge 3 maggio 1989, già esisteva a loro sfavore.

33 Per il resto, occorre ricordare che per giurisprudenza costante l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 osta all' applicazione di un provvedimento nazionale che, benché formulato in modo neutro, di fatto sfavorisca un numero molto più alto di donne che di uomini, a meno che la misura di cui trattasi non sia giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso (v., in particolare, sentenza Commissione/Belgio, citata, punto 13).

34 Ciò avviene quando i mezzi prescelti rispondano ad uno scopo necessario per la politica sociale dello Stato della cui normativa si discute, siano idonei a raggiungere lo scopo da questa perseguito e siano necessari a tale fine (v. sentenza 19 novembre 1992, causa C-226/91, Molenbroek, Racc. pag. I-5943, punto 13).

35 Orbene, se considerazioni di bilancio possono costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e influenzare la natura ovvero l' estensione dei provvedimenti di tutela sociale che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia di per sé un obiettivo perseguito da tale politica e non possono, pertanto, giustificare una discriminazione a sfavore di uno dei sessi.

36 D' altronde, ammettere che considerazioni di bilancio possano giustificare una differenza di trattamento tra uomini e donne, la quale, in loro mancanza, costituirebbe una discriminazione indiretta fondata sul sesso, vietata dall' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, comporterebbe che l' applicazione e la portata di una norma tanto fondamentale del diritto comunitario quale quella della parità tra uomini e donne possano variare, nel tempo e nello spazio, a seconda dello stato delle finanze pubbliche degli Stati membri.

37 Infine, come la Corte ha già dichiarato nell' ambito della seconda questione pregiudiziale, il diritto comunitario non impedisce agli Stati membri di tener conto dei vincoli di bilancio subordinando il mantenimento di una prestazione previdenziale a condizioni che abbiano per effetto di revocarne il beneficio nei confronti di talune categorie di persone, purché, ciò facendo, si rispetti il principio della parità di trattamento tra uomini e donne, enunciato dall' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7.

38 La terza questione dev' essere pertanto risolta nel senso che l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 osta all' applicazione di una normativa nazionale che subordini la concessione di una prestazione per incapacità lavorativa al requisito di aver percepito un determinato reddito nel corso dell' anno precedente l' insorgere dell' incapacità e che, pur non distinguendo a seconda del sesso, riguardi un numero molto maggiore di donne che di uomini, anche qualora l' adozione di una normativa nazionale siffatta sia giustificata da considerazioni di bilancio.

Sulla quarta questione pregiudiziale

39 Con la quarta questione pregiudiziale il giudice nazionale intende accertare se, in caso di incompatibilità di una normativa nazionale con l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, quest' ultima norma possa essere fatta valere dinanzi ai giudici nazionali, per escludere l' applicazione della normativa nazionale, soltanto dalle persone che rientrino nell' ambito di applicazione ratione personae della direttiva definito al suo art. 2, ovvero anche da tutte le altre persone sulle quali la normativa nazionale incida, anche ove esse non rientrino nell' ambito di applicazione soggettivo della direttiva.

40 Nella sentenza 27 giugno 1989, cause riunite 48/88, 106/88 e 107/88, Achterberg-te Riele e a. (Racc. pag. 1963, punto 17), la Corte ha già avuto modo di dichiarare che la persona non contemplata dall' art. 2 della direttiva 79/7 non può avvalersi dell' art. 4 della stessa.

41 Come risulta, inoltre, dalla sentenza della Corte 11 luglio 1991, cause riunite C-87/90, C-88/90 e C-89/90, Verholen e a. (Racc. pag. I-3757), l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 non può essere fatto valere da persone che non rientrino nell' ambito di applicazione ratione personae di quest' ultima, anche qualora queste persone facciano parte di un regime nazionale previdenziale, come l' AAW, rientrante nell' ambito di applicazione ratione materiae della direttiva.

42 Infine, nella stessa sentenza, la Corte ha precisato che un singolo può invocare dinanzi al giudice nazionale le disposizioni della direttiva 79/7 qualora subisca gli effetti di una disposizione nazionale discriminatoria a titolo di un' altra persona che rientri nell' ambito di applicazione della direttiva.

43 La quarta questione dev' essere pertanto risolta nel senso che soltanto le persone che rientrino nell' ambito di applicazione ratione personae della direttiva 79/7, definito all' art. 2, e coloro che subiscano gli effetti di una disposizione nazionale discriminatoria a titolo di un' altra persona che rientri nell' ambito di applicazione della direttiva possono, in caso di incompatibilità di una normativa nazionale con l' art. 4, n. 1, di questa, far valere detta disposizione dinanzi ai giudici nazionali per escludere l' applicazione della normativa nazionale.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

44 Le spese sostenute dai governi olandese e irlandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Raad van Beroep te 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi), con ordinanza 30 giugno 1992, dichiara:

1) Il diritto comunitario osta all' applicazione di una normativa nazionale che, subordinando il diritto ad una prestazione per incapacità lavorativa ad un requisito non precedentemente imposto agli uomini, privi le donne coniugate di diritti loro conferiti dall' efficacia diretta dell' art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.

2) Il diritto comunitario non osta all' introduzione di una normativa nazionale che, subordinando il mantenimento di una prestazione per incapacità lavorativa ad un requisito applicabile d' ora in poi tanto agli uomini quanto alle donne, abbia l' effetto di revocare nei confronti di queste ultime, per il futuro, taluni diritti loro conferiti dall' efficacia diretta dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE.

3) L' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE osta all' applicazione di una normativa nazionale che subordini la concessione di una prestazione per incapacità lavorativa al requisito di aver percepito un determinato reddito nel corso dell' anno precedente l' insorgere dell' incapacità e che, pur non distinguendo a seconda del sesso, riguardi un numero molto maggiore di donne che di uomini, anche qualora l' adozione di una normativa nazionale siffatta sia giustificata da considerazioni di bilancio.

4) Soltanto le persone che rientrino nell' ambito di applicazione ratione personae della direttiva 79/7/CEE, definito all' art. 2, e coloro che subiscano gli effetti di una disposizione nazionale discriminatoria a titolo di un' altra persona che rientri nell' ambito di applicazione della direttiva possono, in caso incompatibilità di una normativa nazionale con l' art. 4, n. 1, di questa, far valere detta disposizione dinanzi ai giudici nazionali per escludere l' applicazione della normativa nazionale.